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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 803/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GENTILE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2370/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Cittadella Regionale Loc. Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi, 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001038545000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, indirizzato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e a Regione Calabria, Ricorrente_1 propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata il 3.2.2025, relativa ad una cartella presupposta per tassa auto anno 2010, n. 09420140022144090000, notificata il
12.11.2014, per un importo complessivo di euro 784,34, deducendo la nullità della notificazione della cartella e la prescrizione del credito, in mancanza di ulteriori atti interruttivi.
Agenzia delle Entrate Riscossione, con le controdeduzioni, ha rilevato che la cartella presupposta è stata notificata e ha prodotto documentazione anche relativa alla notifica di successivi atti interruttivi.
La Regione Calabria non si è costituita in giudizio, né risulta la prova della regolare notificazione, nei suoi confronti, dell'atto introduttivo.
In corso di causa, i difensori delle parti costituite hanno deposito un'istanza congiunta con cui si chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese, dandosi atto del sopravvenuto pagamento dell'imposta da parte del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, occorre prendere atto della carenza d'interesse alla decisione, in relazione al sopravvenuto pagamento dell'obbligazione, come congiuntamente dichiarato dalle parti.
In accoglimento della congiunta domanda delle parti costituite, deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa:
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Giudice AR ES
Gentile
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GENTILE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2370/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Cittadella Regionale Loc. Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi, 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001038545000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, indirizzato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e a Regione Calabria, Ricorrente_1 propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata il 3.2.2025, relativa ad una cartella presupposta per tassa auto anno 2010, n. 09420140022144090000, notificata il
12.11.2014, per un importo complessivo di euro 784,34, deducendo la nullità della notificazione della cartella e la prescrizione del credito, in mancanza di ulteriori atti interruttivi.
Agenzia delle Entrate Riscossione, con le controdeduzioni, ha rilevato che la cartella presupposta è stata notificata e ha prodotto documentazione anche relativa alla notifica di successivi atti interruttivi.
La Regione Calabria non si è costituita in giudizio, né risulta la prova della regolare notificazione, nei suoi confronti, dell'atto introduttivo.
In corso di causa, i difensori delle parti costituite hanno deposito un'istanza congiunta con cui si chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese, dandosi atto del sopravvenuto pagamento dell'imposta da parte del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, occorre prendere atto della carenza d'interesse alla decisione, in relazione al sopravvenuto pagamento dell'obbligazione, come congiuntamente dichiarato dalle parti.
In accoglimento della congiunta domanda delle parti costituite, deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa:
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Giudice AR ES
Gentile