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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 342/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRIMALDI ILARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4344/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Mef- Ragioneria Territoriale Dello Stato - Via Lamberti,15 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220015968458501 CONTRIBUTO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 5591 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- INVITO AL PAGAMENTO n. 5417 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820220015968458501, notificatale in data 21 luglio 2025, per l'importo complessivo di € 2.976,02, a titolo di recupero crediti per l'anno 2018 per mancato pagamento del contributo unificato relativo ai procedimenti identificati con prot. 5417 del
18.10.2018, prot. 5591 del 25.10.2018 e prot. 5590 del 25.10.2018. La ricorrente, in qualità di erede del sig. Nominativo_1, fonda la propria impugnazione essenzialmente su due motivi:
1. L'omessa e/o inesistenza della notifica alla stessa e agli altri eredi degli inviti al pagamento del contributo unificato, che assume essere presupposto necessario della cartella di pagamento.
2. La conseguente nullità/ annullabilità della cartella stessa per violazione del D.P.R. n. 115/2002.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo il difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure sollevate dalla ricorrente, in particolare laddove lamenta la violazione delle norme sulla riscossione del contributo unificato, con specifico riferimento all'art. 248 del D.P.R. n. 115/2002, norma che pone l'obbligo di notifica dell'invito al pagamento in capo all'"ufficio" giudiziario, non certo in capo all'Agente della Riscossione.
Si è costituito, altresì, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria, deducendo che il sig. Nominativo_1 aveva depositato tre ricorsi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, iscritti al RGR 4662/2018 – 4663/2018 – 4664/2018, aventi ad oggetto ognuno intimazioni di pagamento, per i quali non aveva versato alcuna somma a titolo di contributo unificato tributario. In sede di verifica, ai sensi dell'art. 15 del TUSG, l'Ufficio di Segreteria ha rilevato che i ricorsi avevano ad oggetto non solo le intimazioni di pagamento, ma altresì le cartelle di pagamento sottese alle stesse, riscontrando, pertanto, l'omesso pagamento del contributo unificato e ha, quindi, richiesto al Sig. Nominativo_1, con invito al pagamento prot. n. 5417 del 18/10/2018, l'importo di 240,00 euro (doc. 4, doc. 4A e doc 4B), con invito al pagamento prot. n. 5590 del 25/10/2018, l'importo di 270,00 euro (doc. 5, doc. 5A e doc 5B) e con invito al pagamento prot. n. 5591 del 25/10/2018, l'importo di 270,00 euro (doc. 6, doc. 6A e doc 6B). Decorsi novanta giorni dalla notifica dell'invito e verificato il mancato pagamento del contributo dovuto, l'Ufficio, ai sensi dell'art. 16 del TUSG, ha emesso l'avviso irrogazioni sanzioni prot. n. 501 del 24/01/2019, notificato in 28/02/2019, l'avviso irrogazioni sanzioni prot.
n. 626 del 01/02/2019, notificato in 18/03/2019 e l'avviso irrogazioni sanzioni prot. n. 627 del 01/02/2019, notificato in 12/06/2019. In ultimo, a seguito dell'accertamento del mancato pagamento di quanto dovuto,
l'Ufficio, ai sensi degli articoli 247 e 248 del TUSG, ha provveduto all'iscrizione a ruolo. Preliminarmente, ha eccepito, poi, l'inammissibilità del ricorso in quanto, come si evince dalle ricevute di notifica depositate dalla medesima ricorrente, il ricorso risulta notificato alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta anziché all'Ufficio di Segreteria, al quale andava notificato ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 e dell'art. 14 del Dlgs n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio risulta la regolare notifica al de cuius Nominativo_1, dei cui debiti l'odierna impugnante è chiamata a rispondere come erede, dell'invito al pagamento prot. n. 5417 del 18/10/2018, dell'importo di 240,00 euro (doc. 4, doc. 4A e doc 4B), dell'invito al pagamento prot. n.
5590 del 25/10/2018, dell'importo di 270,00 euro (doc. 5, doc. 5A e doc 5B) e dell'invito al pagamento prot. n. 5591 del 25/10/2018, dell'importo di 270,00 euro, notifiche effettuate mediante PEC al domicilio digitale del difensore domiciliatario. Successivamente, risulta la notifica al debitore defunto dell'avviso di irrogazioni sanzioni prot. n. 501 del 24/01/2019, effettuata il 28/02/2019, con consegna alla moglie convivente, dell'avviso irrogazioni sanzioni prot. n. 626 del 01/02/2019, effettuata il 18/03/2019, con consegna a mani proprie, e dell'avviso irrogazioni sanzioni prot. n. 627 del 01/02/2019, effettuata il
12/06/2019, a mani proprie.
Attesa la regolare notifica degli atti presupposto al debitore originario, non vi era alcun obbligo di notificare gli stessi agli eredi, divenuti debitori in seguito alla morte del debitore.
Del resto, la cartella di pagamento qui impugnata contiene tutti gli elementi identificativi della pretesa tributaria.
Attesi i motivi della decisione, le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese.
Caserta, 26.1.2026 Il giudice dr. RI AL
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRIMALDI ILARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4344/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Mef- Ragioneria Territoriale Dello Stato - Via Lamberti,15 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220015968458501 CONTRIBUTO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 5591 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- INVITO AL PAGAMENTO n. 5417 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820220015968458501, notificatale in data 21 luglio 2025, per l'importo complessivo di € 2.976,02, a titolo di recupero crediti per l'anno 2018 per mancato pagamento del contributo unificato relativo ai procedimenti identificati con prot. 5417 del
18.10.2018, prot. 5591 del 25.10.2018 e prot. 5590 del 25.10.2018. La ricorrente, in qualità di erede del sig. Nominativo_1, fonda la propria impugnazione essenzialmente su due motivi:
1. L'omessa e/o inesistenza della notifica alla stessa e agli altri eredi degli inviti al pagamento del contributo unificato, che assume essere presupposto necessario della cartella di pagamento.
2. La conseguente nullità/ annullabilità della cartella stessa per violazione del D.P.R. n. 115/2002.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo il difetto di legittimazione passiva in ordine alle censure sollevate dalla ricorrente, in particolare laddove lamenta la violazione delle norme sulla riscossione del contributo unificato, con specifico riferimento all'art. 248 del D.P.R. n. 115/2002, norma che pone l'obbligo di notifica dell'invito al pagamento in capo all'"ufficio" giudiziario, non certo in capo all'Agente della Riscossione.
Si è costituito, altresì, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria, deducendo che il sig. Nominativo_1 aveva depositato tre ricorsi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, iscritti al RGR 4662/2018 – 4663/2018 – 4664/2018, aventi ad oggetto ognuno intimazioni di pagamento, per i quali non aveva versato alcuna somma a titolo di contributo unificato tributario. In sede di verifica, ai sensi dell'art. 15 del TUSG, l'Ufficio di Segreteria ha rilevato che i ricorsi avevano ad oggetto non solo le intimazioni di pagamento, ma altresì le cartelle di pagamento sottese alle stesse, riscontrando, pertanto, l'omesso pagamento del contributo unificato e ha, quindi, richiesto al Sig. Nominativo_1, con invito al pagamento prot. n. 5417 del 18/10/2018, l'importo di 240,00 euro (doc. 4, doc. 4A e doc 4B), con invito al pagamento prot. n. 5590 del 25/10/2018, l'importo di 270,00 euro (doc. 5, doc. 5A e doc 5B) e con invito al pagamento prot. n. 5591 del 25/10/2018, l'importo di 270,00 euro (doc. 6, doc. 6A e doc 6B). Decorsi novanta giorni dalla notifica dell'invito e verificato il mancato pagamento del contributo dovuto, l'Ufficio, ai sensi dell'art. 16 del TUSG, ha emesso l'avviso irrogazioni sanzioni prot. n. 501 del 24/01/2019, notificato in 28/02/2019, l'avviso irrogazioni sanzioni prot.
n. 626 del 01/02/2019, notificato in 18/03/2019 e l'avviso irrogazioni sanzioni prot. n. 627 del 01/02/2019, notificato in 12/06/2019. In ultimo, a seguito dell'accertamento del mancato pagamento di quanto dovuto,
l'Ufficio, ai sensi degli articoli 247 e 248 del TUSG, ha provveduto all'iscrizione a ruolo. Preliminarmente, ha eccepito, poi, l'inammissibilità del ricorso in quanto, come si evince dalle ricevute di notifica depositate dalla medesima ricorrente, il ricorso risulta notificato alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta anziché all'Ufficio di Segreteria, al quale andava notificato ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 e dell'art. 14 del Dlgs n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Dalla documentazione prodotta dall'Ufficio risulta la regolare notifica al de cuius Nominativo_1, dei cui debiti l'odierna impugnante è chiamata a rispondere come erede, dell'invito al pagamento prot. n. 5417 del 18/10/2018, dell'importo di 240,00 euro (doc. 4, doc. 4A e doc 4B), dell'invito al pagamento prot. n.
5590 del 25/10/2018, dell'importo di 270,00 euro (doc. 5, doc. 5A e doc 5B) e dell'invito al pagamento prot. n. 5591 del 25/10/2018, dell'importo di 270,00 euro, notifiche effettuate mediante PEC al domicilio digitale del difensore domiciliatario. Successivamente, risulta la notifica al debitore defunto dell'avviso di irrogazioni sanzioni prot. n. 501 del 24/01/2019, effettuata il 28/02/2019, con consegna alla moglie convivente, dell'avviso irrogazioni sanzioni prot. n. 626 del 01/02/2019, effettuata il 18/03/2019, con consegna a mani proprie, e dell'avviso irrogazioni sanzioni prot. n. 627 del 01/02/2019, effettuata il
12/06/2019, a mani proprie.
Attesa la regolare notifica degli atti presupposto al debitore originario, non vi era alcun obbligo di notificare gli stessi agli eredi, divenuti debitori in seguito alla morte del debitore.
Del resto, la cartella di pagamento qui impugnata contiene tutti gli elementi identificativi della pretesa tributaria.
Attesi i motivi della decisione, le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese.
Caserta, 26.1.2026 Il giudice dr. RI AL