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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 492/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
AR UI, TO
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 932/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9DCOM300602/2024 SANZIONI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3694/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 932/2025 Ricorrente_1', rappresentata e difesa dal Rag. Difensore_1, si oppone ad atto di contestazione relativo all'anno d'imposta 2019, per un importo complessivo di € 178.136,87.
Il presupposto dell'atto oggetto di opposizione è costituito dal rilevato indebito utilizzo di credito d'imposta in compensazione a seguito di accollo, poiché la Società avrebbe parzialmente utilizzato in compensazione il proprio credito Iva di € 678.917,00, per conto di terzi, attraverso l'istituto dell'accollo del debito d'imposta altrui, vari soggetti persone fisiche e giuridiche.
Eccepisce:
1) Irretroattività della norma del D.L. n.124/2019;
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 1 E 2 DELLA L.212/2000 ( sotto il profilo della piena legittimità dell'accollo e della compensazione di debiti accollati prima dell?entrata in vigore del D.L 124/2019);
3) Violazione e falsa applicazione dell'art.37 comma 49-ter del D.L.223/2006, inserito dall'art.1, comma
990 della L.205/2017;
4) Indebito arricchimento dell'erario.
Chiede pertanto la sospensione dell'efficacia dell'atto.
Nel merito chiede che l'atto di contestazione venga annullato.
Si costituisce l'ufficio, che contesta tutto quanto dedotto da controparte. Evidenzia quindi che che l'accollo tributario mediante compensazione dei crediti fiscali è stato formalmente vietato dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020. Deduce quindi la totale infondatezza delle ragioni di controparte e chiede il rigetto.
Con memorie aggiunte, parte ricorrente replica alle controdeduzioni dell'Ade, sostenendo, tra l'altro, che l'ufficio, nella propria azione si riferisce a una circolare che non ha forza di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi esaminato, nel merito, il ricorso, tenendo conto che la società contribuente individua, quale unico riferimento normativo a supporto dell'atto di contestazione qui opposto, la norma di cui al D.L.124/2019 del
26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301, che ritiene l'ufficio abbia voluto erroneamente far decorrere in senso retroattivo, anche per l'anno d'imposta
2019.
A tal proposito, va innanzitutto rilevato che, trattandosi di Decreto Legge, per di più intitolato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, esso, in forza delle disposizioni di cui all'art. 77
Costituzione, prendeva vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione, ovvero a far data dal 27 ottobre
2019. Cosicché, alla data della presentazione della dichiarazione per l'anno 2019, esso risultava in piena vigenza.
Ma al di là di tale circostanza, vale considerare quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025, nel corpo della quale i Supremi Giudici hanno ribadito che l'accollo fiscale con estinzione del debito tramite compensazione di crediti d'imposta, da parte dell'accollante,
è sempre stato illegittimo, anche prima dell'introduzione dell'espresso divieto normativo con l'art. 1 del D.L.
124/2019. L'arresto giurisprudenziale in questione, pone in luce, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle
Entrate, il principio secondo cui, in materia tributaria, “la compensazione è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e non può essere estesa a situazioni non disciplinate”.
Secondo la Corte, l'accollo fiscale con compensazione di crediti dell'accollante non ha mai trovato legittimazione normativa, per i seguenti motivi sostanziali:
- Il debito tributario, secondo la pronunzia, rimane in capo all'accollato e l'IO non può considerare l'accollante come contribuente, in relazione al tributo.
- La differente identità soggettiva dell'accollato e dell'accollante impedisce de iure la compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997, vigente ratione temporis.
Quanto all'eccezione relativa ad una presunta forza normativa, dall'ufficio arbitrariamente attribuita ad una circolare interna, va chiarito, sempre alla luce della giurisprudenza citata che la Risoluzione 140/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate non introduceva affatto nuove regole, ma si limitava a ribadire, ad uso innanzitutto degli uffici periferici, ma anche dei contribuenti, un principio già insito nell'ordinamento.
La pronuncia in parola, d'altro canto, conferma un orientamento ormai ben consolidato, poiché già espresso in altre decisioni , tra le quali, si vedano Cassazione 9353/2024; Cassazione 23934/2024, secondo le quali la compensazione tra debiti e crediti fiscali non segue le regole civilistiche degli artt. 1241 ss. C.C., ma è disciplinata, in modo più restrittivo, dal diritto tributario, che dispone diversamente.
La Corte ritiene che la pronunzia citata si attagli perfettamente al caso di specie, condividendola.
Il ricorso rislta dunque privo di fondamento e va pertanto respinto.
Le spese devono seguire la soccombenza e si liquidano in complessivi € 9.800,00.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese di causa liquidate in euro 9.800,00.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOLOGNESI MAURO, Presidente
AR UI, TO
MARTINELLI LIVIA, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 932/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9DCOM300602/2024 SANZIONI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3694/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 932/2025 Ricorrente_1', rappresentata e difesa dal Rag. Difensore_1, si oppone ad atto di contestazione relativo all'anno d'imposta 2019, per un importo complessivo di € 178.136,87.
Il presupposto dell'atto oggetto di opposizione è costituito dal rilevato indebito utilizzo di credito d'imposta in compensazione a seguito di accollo, poiché la Società avrebbe parzialmente utilizzato in compensazione il proprio credito Iva di € 678.917,00, per conto di terzi, attraverso l'istituto dell'accollo del debito d'imposta altrui, vari soggetti persone fisiche e giuridiche.
Eccepisce:
1) Irretroattività della norma del D.L. n.124/2019;
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 1 E 2 DELLA L.212/2000 ( sotto il profilo della piena legittimità dell'accollo e della compensazione di debiti accollati prima dell?entrata in vigore del D.L 124/2019);
3) Violazione e falsa applicazione dell'art.37 comma 49-ter del D.L.223/2006, inserito dall'art.1, comma
990 della L.205/2017;
4) Indebito arricchimento dell'erario.
Chiede pertanto la sospensione dell'efficacia dell'atto.
Nel merito chiede che l'atto di contestazione venga annullato.
Si costituisce l'ufficio, che contesta tutto quanto dedotto da controparte. Evidenzia quindi che che l'accollo tributario mediante compensazione dei crediti fiscali è stato formalmente vietato dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020. Deduce quindi la totale infondatezza delle ragioni di controparte e chiede il rigetto.
Con memorie aggiunte, parte ricorrente replica alle controdeduzioni dell'Ade, sostenendo, tra l'altro, che l'ufficio, nella propria azione si riferisce a una circolare che non ha forza di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi esaminato, nel merito, il ricorso, tenendo conto che la società contribuente individua, quale unico riferimento normativo a supporto dell'atto di contestazione qui opposto, la norma di cui al D.L.124/2019 del
26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301, che ritiene l'ufficio abbia voluto erroneamente far decorrere in senso retroattivo, anche per l'anno d'imposta
2019.
A tal proposito, va innanzitutto rilevato che, trattandosi di Decreto Legge, per di più intitolato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, esso, in forza delle disposizioni di cui all'art. 77
Costituzione, prendeva vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione, ovvero a far data dal 27 ottobre
2019. Cosicché, alla data della presentazione della dichiarazione per l'anno 2019, esso risultava in piena vigenza.
Ma al di là di tale circostanza, vale considerare quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025, nel corpo della quale i Supremi Giudici hanno ribadito che l'accollo fiscale con estinzione del debito tramite compensazione di crediti d'imposta, da parte dell'accollante,
è sempre stato illegittimo, anche prima dell'introduzione dell'espresso divieto normativo con l'art. 1 del D.L.
124/2019. L'arresto giurisprudenziale in questione, pone in luce, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle
Entrate, il principio secondo cui, in materia tributaria, “la compensazione è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e non può essere estesa a situazioni non disciplinate”.
Secondo la Corte, l'accollo fiscale con compensazione di crediti dell'accollante non ha mai trovato legittimazione normativa, per i seguenti motivi sostanziali:
- Il debito tributario, secondo la pronunzia, rimane in capo all'accollato e l'IO non può considerare l'accollante come contribuente, in relazione al tributo.
- La differente identità soggettiva dell'accollato e dell'accollante impedisce de iure la compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997, vigente ratione temporis.
Quanto all'eccezione relativa ad una presunta forza normativa, dall'ufficio arbitrariamente attribuita ad una circolare interna, va chiarito, sempre alla luce della giurisprudenza citata che la Risoluzione 140/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate non introduceva affatto nuove regole, ma si limitava a ribadire, ad uso innanzitutto degli uffici periferici, ma anche dei contribuenti, un principio già insito nell'ordinamento.
La pronuncia in parola, d'altro canto, conferma un orientamento ormai ben consolidato, poiché già espresso in altre decisioni , tra le quali, si vedano Cassazione 9353/2024; Cassazione 23934/2024, secondo le quali la compensazione tra debiti e crediti fiscali non segue le regole civilistiche degli artt. 1241 ss. C.C., ma è disciplinata, in modo più restrittivo, dal diritto tributario, che dispone diversamente.
La Corte ritiene che la pronunzia citata si attagli perfettamente al caso di specie, condividendola.
Il ricorso rislta dunque privo di fondamento e va pertanto respinto.
Le spese devono seguire la soccombenza e si liquidano in complessivi € 9.800,00.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese di causa liquidate in euro 9.800,00.