Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 492
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Irretroattività della norma del D.L. n.124/2019

    Il D.L. n.124/2019, entrato in vigore il 27 ottobre 2019, era pienamente vigente alla data di presentazione della dichiarazione per l'anno 2019. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'accollo fiscale con compensazione di crediti d'imposta è sempre stato illegittimo, anche prima dell'introduzione dell'espresso divieto normativo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 comma 1 e 2 della L.212/2000

    La Corte ha ritenuto che l'accollo fiscale con compensazione di crediti dell'accollante non ha mai trovato legittimazione normativa, poiché il debito tributario rimane in capo all'accollato e l'Agenzia delle Entrate non può considerare l'accollante come contribuente. La differente identità soggettiva impedisce la compensazione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art.37 comma 49-ter del D.L.223/2006

    La Corte ha ritenuto che l'accollo fiscale con compensazione di crediti dell'accollante non ha mai trovato legittimazione normativa.

  • Rigettato
    Indebito arricchimento dell'erario

    La Corte ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo infondate le eccezioni sollevate dal contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 492
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 492
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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