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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/06/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. sa Eliana Tazzoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 3744 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra:
Avv. G. D'Onghia) - attore – Parte_1
Contro
(avv. Vito Rizzi) - convenuto – CP_1
OGGETTO DEL GIUDIZIO: responsabilità extracontrattuale All'udienza odierna, in esito alle deduzione delle parti questo Magistrato invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, che entrambe le parti rassegnavano. All'esito, questa veniva riservata a termini dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
Con atto di citazione notificato il 21.05.21 (doc. I), che si allega, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
onde vedere accertata l'assunta responsabilità per i danni subiti dal proprio appartamento e, per CP_1
l'effetto, ottenere la condanna al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € 2.860,65, oltre al-le spese legali dell'atp svolto ante causam, nonché alle spese del presente giudizio. Deduceva il di essere Parte_1
proprietario dell'appartamento sito in Mottola, alla via D'Annunzio n. 9, composto da seminterrato, piano terra e primo piano. Affermava che, nell'estate del 2011, il sig. eseguiva dei lavori di manutenzione CP_1
all'interno dell'immobile di sua proprietà posto al piano superiore rispetto all'abitazione dell'odierno attore, tra i quali lo svellimento del pavimento e la posa in opera di nuova pavimentazione con sistemazione delle pendenze e dello scolo delle acque piovane. Sosteneva che, a causa delle vibrazioni dovute allo svellimento del pavimento già esistente, si sarebbero prodotte delle microlesioni nella propria unità immobiliare che avrebbero in particolare interessato il soffitto del soggiorno e del salotto. Inoltre, a causa del riposizionamento delle canaline di scolo, che, dalla loro precedente ubicazione lungo la facciata di via D'Annunzio, venivano spostate e posizionate lungo la scalinata di via del Mare, l'acqua andava a de-fluire direttamente lungo la muratura del garage, provocando notevoli infiltra-zioni di umidità all'interno del locale garage. Aggiungeva che, dopo numerose richieste di intervento, cui il rimaneva inerte, promuoveva, dinanzi al Tribunale di Taranto, un CP_1
procedimento per accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale, in assenza di contraddittorio, attesa la contumacia dell'odierno convenuto, e senza poter ispezionare l'immobile di quest'ultimo, il Ctu geom.
riscontrava nell'appartamento del la presenza di lesioni in corrispondenza dei vani Persona_1 Parte_1 adibiti a cucina e soggiorno, nonché la presenza di microlesioni nel solaio dell'immobile e, infine, macchie di umidità nel locale garage provocate dalle acque piovane che, non potendo essere convogliate nel pluviale,
finivano per defluire direttamente lungo la gradinata di via Del Mare Si costituiva in giudizio la ditta AP
IS contestando ogni addebito di responsabilità e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della per essere manlevata in caso di condanna. Si costituiva in giudizio Controparte_2 [...]
, il quale, preliminarmente, ec cepiva la prescrizione del diritto al risarcimento e, nel merito, CP_1
contestava la domanda attore.
Preliminarmente, emerge pacifica la circostanza che, la domanda dell'attore non è
prescritta.
In tema di responsabilità extracontrattuale il termine per esperire l'azione è di cinque anni. Art. 2947 c.c. comma 1.
Dagli atti di causa si evince che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione è il verbale di chiusura con esito negativo della mediazione con datato 26 maggio 2016, sottoscritto da tutte le parti, l'atto di citazione pur riportando la data del 2 ottobre 2019, è stato notificato il 21 maggio 2021 entro pertanto i cinque anni previsti dalla norma.
In ordine all'eccezione di opponibilità dell'ATP, si evince che la stessa sia stata esperita nella contumacia del convenuto e che l'eventuale regolarità della notifica del ricorso attengono al contraddittorio di tale fase procedurale ( in atti si evince la notifica fatta dal CTU all'indirizzo di residenza del convenuto).
Nel merito, il perito conclude asserendo il nesso di causalità tra i danni lamentati dall'attore e i lavori effettuati dal convenuto nel proprio immobile, quantificandoli in €. 2.860,65, si ritiene pertanto di accogliere la domanda quantificando le opere da eseguire nella somma determinata dal CTu in sede di accertamento tecnico.
Alla predetta somma sono da aggiungere le spese e i compensi relativi alla fase di giudizio cautelare di accertamento.
I compensi di causa seguono il principio della soccombenza ex art. 91 cpc
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico
G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli definitivamente decidendo la domanda proposta da ontro , così provvede: Parte_1 CP_1
- Accoglie la domanda e di conseguenza:
- ORDINA al sig. di riposizionare i canali di scolo delle acque piovane CP_1
operato in corso di ristrutturazione dalla posizione attuale in quella preesistente onde evitare lo scolo delle acque lungo la gradinata di via del Mare che di fatto provoca le infiltrazioni nel locale garage o ogni altra opera;
- condanna al pagamento della somma di €. 2.860,65 oltre interessi dal CP_1
di della domanda fino a reale soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento delle competenze legali in favore dell'attore” con applicazione del DM 55/2014 in ragione dell'attività espletata e del valore della causa alla somma di €.
1.550 oltre ai compensi della fase cautelare di €. 700 oltre rsg iva e cap come per legge se dovuti.
Così deciso in Taranto oggi 20 giugno 2025 .
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli)
TRIBUNALE DI TARANTO
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