TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/12/2025, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa SA NG, ha pronunciato, in esito all'udienza del 17 dicembre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3805/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Micali, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Michele Bellomo
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 11 luglio 2024, premettendo di essere Parte_1 disoccupata e di aver svolto l'attività lavorativa di badante esponeva:
- di aver presentato, in data 24 novembre 2021, domanda per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, con esito negativo;
- in data 31 agosto 2022 aveva presentato ricorso amministrativo, rigettato con provvedimento del 13 ottobre 2022;
- aveva presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al n. 3253/2023 R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta e, disposta ctu medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario richiesto;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che, nel proprio elaborato peritale, il ctu era giunto a conclusioni non esaustive, in ragione della carenza di un'adeguata valutazione di alcune delle patologie incidenti sul proprio quadro clinico complessivo.
Contestava, in particolare, le conclusioni diagnostico valutative concernenti la sindrome ansioso- depressiva reattiva, qualificate lievi e non supportate da alcuna valutazione medica idonea a rendere esplicito il percorso logico seguito dal ctu.
Rilevava, inoltre, l'errore diagnostico valutativo e metodologico del ctu per avere sottovalutato alcune delle patologie dell'apparato osseo-tendineo, richiamando a sostegno la documentazione medica in atti.
Lamentava, altresì, l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui il consulente era incorso per aver omesso la valutazione delle patologie a carico dell'apparato cardiologico, già inquadrate con diagnosi di cardiopatia ipertensiva classe funzionale I-II NYHA, come attestato dalla documentazione medica in atti.
Lamentava, ancora, l'errore diagnostico valutativo e metodologico del ctu per avere sottovalutato la patologia dell'apparato psichico, già diagnosticata nella certificazione medica di struttura pubblica in atti come sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di grado medio-grave.
Rappresentava, altresì, che le gravi patologie da cui era afflitta incidevano sulla sua capacità di svolgere l'attività lavorativa di badante.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato che il suo stato patologico era tale da ridurre a meno di un terzo le sue capacità lavorative dello stesso e che, per l'effetto, venisse riconosciuta la prestazione richiesta, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di riconoscimento CP_1 del diritto alla prestazione previdenziale.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Venivano disposti dapprima il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e, successivamente, il rinnovo della ctu medico-legale.
4.- L'udienza del 17 dicembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 3253/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, escludeva la sussistenza del requisito sanitario richiesto e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso. Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, ha disposto dapprima il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp e, successivamente, il rinnovo della ctu.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da:
“Osteoartrosi polidistrettuale in soggetto con osteopenia e tendinite inserzionale estensori avambraccio destro a modesta incidenza funzionale. Diverticolosi del colon in soggetto già isteroannessiectomizzato cui si allega depressione del tono dell'umore con ansia.”.
In particolare, il ctu ha osservato che la ricorrente “è affetta da svariate patologie ad interessamento di più organi ed apparati che per la loro correlazione e per la loro severità comportano un moderato grado di invalidità”.
Il ctu ha, inoltre, osservato che “La riduzione della capacità di lavoro, che è requisito fondamentale per l'esistenza dello stato di invalidità pensionabile dell'assicurato, deve essere quindi 'in occupazioni confacenti alle attitudini'. La valutazione non è cioè solo di tipo biologico o sulla capacità di lavoro astrattamente considerata, ma c'è da valutare anche la possibilità di svolgere attività compatibili e realizzabili in concreto dal soggetto, ossia le possibilità di inserimento proficuo in occupazioni anche diverse da quelle svolte precedentemente, ma confacenti.”.
Il ctu ha, altresì, rilevato che “Tenuto conto dei compiti di un'assistente agli anziani, pertanto, è opportuno valutare, a questo punto, i riflessi disfunzionali derivanti dal quadro clinico in diagnosi, cominciando con il rilevare che la patologia a sede osteo-muscolo-articolare trova giustificazione in una serie di modeste alterazioni anatomo-radiografiche che consistono, soprattutto, in alterazioni acquisite. La presenza di tali alterazioni determina un modesto impegno anatomo-funzionale che trova conferma nelle risultanze dell'esame obiettivo eseguito dal sottoscritto nel corso della visita peritale : non si suscita nessuna algia alla digitopressione delle apofisi trasverse spinose cervicali, dorsali e lombari, non è presente nessuna limitazione nei movimenti funzionali del collo, i movimenti di flessione, estensione e rotazione del tronco risultano limitati ai gradi estremi, la manovra di
Lasegue è negativa bilateralmente, i movimenti articolari (attivi e passivi) degli arti superiori ed inferiori risultano nei limiti della norma, tranne a livello del gomito dx dove i movimenti articolari sono consentiti, ma sono riferiti dolenti, le masse muscolari appaiono tonico-trofiche,
l'accosciamento è possibile, i cambiamenti posturali sono possibili e la deambulazione risulta autonoma. La presenza di tali alterazioni determina artromialgie polidistrettuali, ma all'esame clinico si è osservato che i movimenti di flesso estensione e lateralità del tronco sono limitati solo ai gradi estremi, in assenza di contrattura della muscolatura vertebrale e di segni clinici di radicolite, da cui ne deriva una minima riduzione della fisiologica attività della cerniera cervico-dorso- lombosacrale, sia sul piano flesso-estensorio che su quello rotatorio, senza deficit funzionali e/o neurologici di rilievo da ascrivere ad una possibile compressione discale sulle radici nervose a livello del rachide, e che i movimenti attivi e passivi delle grandi articolazioni sono liberi e non si accompagnano a scrosci articolari. Analoghe considerazioni valgono per la patologia dell'avambraccio dx. In conclusione, detto quadro osteo-muscolo-articolare non altera in misura significativa la statica e la dinamica della colonna vertebrale e non pregiudica in maniera determinante l'efficienza della funzionalità articolare in generale. Infine, modesta rilevanza rivestono sia la diverticolosi del colon, per quanto sopra argomentato, e la sindrome ansioso-depressiva, a proposito della quale si rimarca che l'attività lavorativa non può essere inficiata in maniera determinante da sindromi psichiche reattive, queste ultime invero contrastate dalla stessa, per quanto sopra già ampiamente rappresentato”.
Il ctu ha, infine, concluso rilevando che le patologie da cui è affetta la ricorrente “siano tali da inficiarne sicuramente la capacità lavorativa, ma non da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali (di assistente agli anziani)”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- La domanda non può, dunque, trovare accoglimento. 7.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 18 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA NG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa SA NG, ha pronunciato, in esito all'udienza del 17 dicembre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3805/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Micali, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Michele Bellomo
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 11 luglio 2024, premettendo di essere Parte_1 disoccupata e di aver svolto l'attività lavorativa di badante esponeva:
- di aver presentato, in data 24 novembre 2021, domanda per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, con esito negativo;
- in data 31 agosto 2022 aveva presentato ricorso amministrativo, rigettato con provvedimento del 13 ottobre 2022;
- aveva presentato ricorso ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al n. 3253/2023 R.G., per l'accertamento del requisito sanitario utile alla prestazione richiesta e, disposta ctu medico legale, il consulente nominato aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario richiesto;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che, nel proprio elaborato peritale, il ctu era giunto a conclusioni non esaustive, in ragione della carenza di un'adeguata valutazione di alcune delle patologie incidenti sul proprio quadro clinico complessivo.
Contestava, in particolare, le conclusioni diagnostico valutative concernenti la sindrome ansioso- depressiva reattiva, qualificate lievi e non supportate da alcuna valutazione medica idonea a rendere esplicito il percorso logico seguito dal ctu.
Rilevava, inoltre, l'errore diagnostico valutativo e metodologico del ctu per avere sottovalutato alcune delle patologie dell'apparato osseo-tendineo, richiamando a sostegno la documentazione medica in atti.
Lamentava, altresì, l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui il consulente era incorso per aver omesso la valutazione delle patologie a carico dell'apparato cardiologico, già inquadrate con diagnosi di cardiopatia ipertensiva classe funzionale I-II NYHA, come attestato dalla documentazione medica in atti.
Lamentava, ancora, l'errore diagnostico valutativo e metodologico del ctu per avere sottovalutato la patologia dell'apparato psichico, già diagnosticata nella certificazione medica di struttura pubblica in atti come sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di grado medio-grave.
Rappresentava, altresì, che le gravi patologie da cui era afflitta incidevano sulla sua capacità di svolgere l'attività lavorativa di badante.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato che il suo stato patologico era tale da ridurre a meno di un terzo le sue capacità lavorative dello stesso e che, per l'effetto, venisse riconosciuta la prestazione richiesta, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di riconoscimento CP_1 del diritto alla prestazione previdenziale.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Venivano disposti dapprima il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e, successivamente, il rinnovo della ctu medico-legale.
4.- L'udienza del 17 dicembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al RG n. 3253/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, escludeva la sussistenza del requisito sanitario richiesto e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso. Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, ha disposto dapprima il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp e, successivamente, il rinnovo della ctu.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da:
“Osteoartrosi polidistrettuale in soggetto con osteopenia e tendinite inserzionale estensori avambraccio destro a modesta incidenza funzionale. Diverticolosi del colon in soggetto già isteroannessiectomizzato cui si allega depressione del tono dell'umore con ansia.”.
In particolare, il ctu ha osservato che la ricorrente “è affetta da svariate patologie ad interessamento di più organi ed apparati che per la loro correlazione e per la loro severità comportano un moderato grado di invalidità”.
Il ctu ha, inoltre, osservato che “La riduzione della capacità di lavoro, che è requisito fondamentale per l'esistenza dello stato di invalidità pensionabile dell'assicurato, deve essere quindi 'in occupazioni confacenti alle attitudini'. La valutazione non è cioè solo di tipo biologico o sulla capacità di lavoro astrattamente considerata, ma c'è da valutare anche la possibilità di svolgere attività compatibili e realizzabili in concreto dal soggetto, ossia le possibilità di inserimento proficuo in occupazioni anche diverse da quelle svolte precedentemente, ma confacenti.”.
Il ctu ha, altresì, rilevato che “Tenuto conto dei compiti di un'assistente agli anziani, pertanto, è opportuno valutare, a questo punto, i riflessi disfunzionali derivanti dal quadro clinico in diagnosi, cominciando con il rilevare che la patologia a sede osteo-muscolo-articolare trova giustificazione in una serie di modeste alterazioni anatomo-radiografiche che consistono, soprattutto, in alterazioni acquisite. La presenza di tali alterazioni determina un modesto impegno anatomo-funzionale che trova conferma nelle risultanze dell'esame obiettivo eseguito dal sottoscritto nel corso della visita peritale : non si suscita nessuna algia alla digitopressione delle apofisi trasverse spinose cervicali, dorsali e lombari, non è presente nessuna limitazione nei movimenti funzionali del collo, i movimenti di flessione, estensione e rotazione del tronco risultano limitati ai gradi estremi, la manovra di
Lasegue è negativa bilateralmente, i movimenti articolari (attivi e passivi) degli arti superiori ed inferiori risultano nei limiti della norma, tranne a livello del gomito dx dove i movimenti articolari sono consentiti, ma sono riferiti dolenti, le masse muscolari appaiono tonico-trofiche,
l'accosciamento è possibile, i cambiamenti posturali sono possibili e la deambulazione risulta autonoma. La presenza di tali alterazioni determina artromialgie polidistrettuali, ma all'esame clinico si è osservato che i movimenti di flesso estensione e lateralità del tronco sono limitati solo ai gradi estremi, in assenza di contrattura della muscolatura vertebrale e di segni clinici di radicolite, da cui ne deriva una minima riduzione della fisiologica attività della cerniera cervico-dorso- lombosacrale, sia sul piano flesso-estensorio che su quello rotatorio, senza deficit funzionali e/o neurologici di rilievo da ascrivere ad una possibile compressione discale sulle radici nervose a livello del rachide, e che i movimenti attivi e passivi delle grandi articolazioni sono liberi e non si accompagnano a scrosci articolari. Analoghe considerazioni valgono per la patologia dell'avambraccio dx. In conclusione, detto quadro osteo-muscolo-articolare non altera in misura significativa la statica e la dinamica della colonna vertebrale e non pregiudica in maniera determinante l'efficienza della funzionalità articolare in generale. Infine, modesta rilevanza rivestono sia la diverticolosi del colon, per quanto sopra argomentato, e la sindrome ansioso-depressiva, a proposito della quale si rimarca che l'attività lavorativa non può essere inficiata in maniera determinante da sindromi psichiche reattive, queste ultime invero contrastate dalla stessa, per quanto sopra già ampiamente rappresentato”.
Il ctu ha, infine, concluso rilevando che le patologie da cui è affetta la ricorrente “siano tali da inficiarne sicuramente la capacità lavorativa, ma non da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali (di assistente agli anziani)”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- La domanda non può, dunque, trovare accoglimento. 7.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 18 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA NG