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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 6732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6732 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4375/2022 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 636/2022, deliberata il 19.3.2022 e pubblicata il 25.3.2022 (n. 5560/2014 RG); risarcimento danno da circolazione stradale;
TRA
p.i. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Francesco Iezza (c.f.
e dall'avv. Gaetano De Stefano (c.f. , C.F._1 C.F._2 domicilio digitale: Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
p.i. , Controparte_1 P.IVA_2
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Rosaria Ortiero (c.f.
), C.F._3 domicilio digitale: Email_3
APPELLATA
E
c.f. , Controparte_2 C.F._4
c.f. Controparte_3 C.F._5
c.f. Controparte_4 C.F._6
APPELLATI CONTUMACI
LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati nella sentenza di primo grado nei termini che seguono.
“L'attrice chiedeva il risarcimento dei danni subiti dalla propria auto a CP_5 causa di un incidente stradale avvenuto il 18 settembre 2013 in Castellammare di
Stabia.
In particolare, affermava che, mentre percorreva via De Gasperi, veniva urtata dalla
Citroen Tg. EG813CM che usciva dal Porto turistico e si immetteva nel traffico veicolare senza darle la dovuta precedenza. Al fine di evitare l'impatto, ma senza riuscirci, sterzava repentinamente a sinistra, urtando un autocarro che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia.
In conseguenza del sinistro, l'auto riportava danni per un importo di € 36.844,60.
Chiedeva, quindi che la propria assicurazione, in virtù della procedura dell'indennizzo diretto, le risarcisse i danni subiti.
Si costituiva la , impugnando la domanda e chiedendone il rigetto.”. CP_1
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza indicata in epigrafe, ha statuito come segue:
“… Nel merito, si osserva che l'unico teste escusso ha confermato la dinamica del sinistro come rappresentata in citazione.
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IV sezione civile
Alla luce di quanto innanzi emerge che la causazione del sinistro in menzione è ascrivibile al comportamento, da ritenersi in via presuntiva -ex art. 2054, comma primo, cod. civ.- negligente, imperito ed imprudente del conducente della Citroen, che non ha impedito il verificarsi dell'evento.
Circa la quantificazione dei danni il CTU, ai cui rilievi può farsi integrale riferimento, pur dichiarando coerente la dinamica del sinistro con i danni subiti dalla CP_5 ne ha contestato l'ammontare, affermando che alcuni elementi si sarebbero potuti riparare senza doverli necessariamente sostituire.
Pertanto, sulla scorta di tali affermazioni, che il giudicante ritiene di fare proprie, ha quantificato i danni subiti dall'auto dell'attrice in € 8.078,66 ed in giorni 17,4 il fermo tecnico.
Con riferimento al danno da fermo tecnico, in diritto si osserva che esso non può più considerarsi quale «conseguenza automatica» dell'incidente, bensì il suo risarcimento dovrà essere sottoposto ad una «esplicita prova» non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato durante il periodo delle riparazioni, ma anche del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene e sia, però, dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica che ritraeva dall'uso del veicolo.
Pertanto, attualmente, secondo il prevalente orientamento, così come seguito dalla sentenza n. 124 del 2016, il cd. danno da fermo tecnico non potrà essere ritenuto sussistente in re ipsa e, quindi, liquidato anche in assenza di rigorosi riscontri probatori, posto che nel nostro ordinamento giuridico non esistono danni in rebus ipsis. Il danno in senso giuridico, infatti, non può dirsi esistente solamente perché è stato leso un diritto, tenuto conto che la lesione del diritto è il presupposto del danno e quest'ultimo sussiste solo se dalla suddetta lesione sia derivata un perdita, patrimoniale o non patrimoniale. Appare, quindi, evidente che l'attuale giurisprudenza abbia abbandonato il favor nei confronti del proprietario danneggiato, privilegiando, invece, la necessità di assolvere all'onere probatorio incombente sulla parte istante (Cass.124/16).
Il danno emergente subito dalla va dunque liquidato in € 8.078,66 Parte_1 totali, da porsi a carico solidale di , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e della quest'ultima tenuta contrattualmente a risarcire il
[...] CP_1 danno al proprio assicurato in virtù di responsabilità connessa alla circolazione del veicolo, in forza di rapporto contrattuale tra loro intervenuto e mai contestato.
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IV sezione civile
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U.,
17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di parte attrice degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino alla pubblicazione della presente decisione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro e, quindi, anno per anno, ed a partire dal giorno del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata.
Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470;
Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
Anche il pagamento di tutte le somme innanzi precisate è da porsi a carico solidale di
e della Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_1 quest'ultima tenuta contrattualmente a risarcire il danno al proprio assicurato in virtù di responsabilità connessa alla circolazione del veicolo, in forza di rapporto contrattuale tra loro intervenuto e mai contestato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano coma da dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
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IV sezione civile
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5560/14 R.G. avente ad oggetto il risarcimento danni derivante da circolazione stradale, così provvede:
A) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna Controparte_2
e la in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 CP_1 rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore di in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. della complessiva somma di € 8.078,66, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino alla pubblicazione della presente sentenza;
B) condanna altresì, , e la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al CP_1 pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante p.t., degli Parte_1 interessi al saggio legale, dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
C) NN , e la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento, in
[...] favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di Parte_1 giudizio che liquida in complessivi € 3.050,00 di cui € 2.700,00 per compensi professionali ed € 350,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del
15%, e Con attribuzione in favore dell'avv. Francesco Iezza, dichiaratosi anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.;
D) Liquida in favore del CTU l'importo complessivo di € 609,75, di cui € Persona_1
529,75 per onorari ed € 80,00 per esborsi, che pone definitivamente a carico solidale di
, e della in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_1 persona del legale rappresentante p.t.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“Voglia l'adita Corte di Appello di Napoli, disattesa ogni avversa eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto, così provvedere:
A - Dichiarare ammissibile e proponibile l'appello.
B – Accertare e dichiarare che il danno patito dall'autovettura attorea a seguito del sinistro per cui è causa, è pari a € 36.844,60 come risultante dalla fattura in atti richiamata e il cui pagamento a carico dell'attore risulta dimostrato dall'estratto conto
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IV sezione civile
allegato e dalla contabile del bonifico operato, tenendo conto anche della svalutazione del veicolo rispetto al valore commerciale ante sinistro;
C - per lo effetto: condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento a titolo risarcitorio, della detta somma e/o di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare congrua ed equa secondo Sua Giustizia anche mediante rinnovazione della
CTU ove ritenuto opportuno, ovvero convocazione del CTU di prime cure a chiarimenti
e che anche in tal sede si reitera, detratto quanto già liquidato dal Tribunale;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, detratta la somma già riconosciuta.
D –In via gradata ed in riforma dell'impugnata sentenza ove ritenuta congrua ed esatta la quantificazione operata dal CTU, accertare e dichiarare che il Tribunale ha omesso di riconoscere l'IVA sulle somme liquidate (come rilevato nel presente atto di appello), e per lo effetto condannare gli appellati in solido tra loro al pagamento dell'ulteriore somma di € 1.778,78 come risultante dalla CTU in I grado (si veda la pag 10 della perizia): con l'aggiunta, su tale somma degli interessi e rivalutazione monetaria dal fatto e sino al soddisfo.
E - Accertare e dichiarare il diritto dell'odierno appellante ad ottenere il danno da svalutazione monetaria sulle somme risarcitorie riconosciute e liquidate nella sentenza di I grado e per lo effetto:
F - condannare i convenuti in solido tra loro, al pagamento della svalutazione monetaria sulla somma risarcitoria riconosciuta e liquidata in I grado
G - In ogni caso, voglia riformare la sentenza impugnata anche nella parte riguardante le spese e i compensi professionali del I grado e condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e dei compensi professionali su trascritti e come quantificati nel presente atto, in applicazione delle norme richiamate, detratto quanto già liquidato e riconosciuto in sentenza di I grado;
ovvero alle diverse somme maggiori o minori, che vorrà liquidare in Sua Giustizia e in applicazione delle su richiamate norme, con attribuzione al procuratore costituito in I grado, avv. Francesco Iezza
H – In ogni caso, condannare gli odierni convenuti appellati in solido al pagamento delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio a seguito della riforma della sentenza impugnata oltre che delle spese forfettarie, con attribuzione ai procuratori distrattari, che hanno anticipato le spese e non hanno ancora riscosso alcun onorario.
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IV sezione civile
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede la rinnovazione della CTU con la formulazione di appositi e specifici quesiti in considerazione delle motivazioni critiche mosse alla CTU nel primo grado e nel presente atto;
ovvero disporre la convocazione dell'ausiliario
d'ufficio del primo grado a chiarimenti, sulla scorta dei rilievi critici mossi nel primo grado, nelle sue udienze cartolari e nella comparsa conclusionale e in quella di replica, oltre che nel presente atto di appello.”.
ha resistito all'impugnazione ed ha concluso Controparte_1 come segue:
“Voglia l'On.Le Corte di Appello adita:
1. dichiarare inammissibile l'appello per mancato rispetto delle forme così come richieste dall'art. 342 c.p.c.
2. rigettare il gravame per tutte le ragioni innanzi spiegate;
3. vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”.
Con ordinanza in data 2.5.2023, previa verifica della regolarità della notifica dell'atto di appello, è stata dichiarata la contumacia di CP_2
, e , il primo quale conducente
[...] Controparte_3 Controparte_4 del veicolo Citroen tg. EG813CM e tutti e tre quali ex soci di Controparte_6 locataria della predetta Citroen.
All'esito, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 15.7.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., con assegnazione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a Controparte_1 norma dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
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IV sezione civile parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da risponde ai Parte_1 requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
L'eccezione d'inammissibilità del gravame, sollevata dall'appellato sotto il profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito.
La Corte di legittimità, con ordinanza n. 4996/2024, ha statuito che “… la facoltà per il giudice d'appello di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., dopo aver sentito le parti, prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al secondo comma del medesimo art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass.
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IV sezione civile
20 maggio 2020, n. 9225; Cass. 1° giugno 2020, n. 10409; Cass. 19 luglio 2016, n.
14696).”.
L' Controparte_7 ha dedotto, a sostegno del gravame, che la sentenza del
[...]
Tribunale di Torre Annunziata è affetta da vizio di motivazione sul riconoscimento dei danni subiti e sulla relativa liquidazione, in quanto, a fronte delle doglianze, mosse in primo grado da essa appellante, avverso le risultanze della c.t.u. e della conseguente e reiterata richiesta di rinnovazione ovvero di chiarimenti, il Giudice si è limitato a dichiarare di rifarsi integralmente ai rilievi del proprio ausiliario e, pertanto, di far proprie le sue conclusioni.
Ha sostenuto che l'iter argomentativo della sentenza è completamente errato, specie se si considera che a seguito del deposito della c.t.u., l'appellante provvide a sollevare una serie di questioni e di critiche di natura tecnica, a fronte delle quali il giudice di prime cure non ha mai dato riscontro e/o risposta.
Ciò è sufficiente ad integrare il vizio di motivazione, con violazione dell'art. 132 cod. proc. civ.
Ha rievocato che, nel giudizio di prime cure, sin dall'atto introduttivo, aveva richiesto la condanna dei convenuti al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro, di € 36.844,60, di cui 6.644,11 a titolo di i.v.a. La somma in questione risultava dalla fattura n. 2 del 22.10.2013, prodotta agli atti del giudizio, emessa da CHRI s.a.s. che aveva provveduto alla riparazione della La fattura detta, lungi dall'essere generica, CP_5 conteneva la descrizione delle parti meccaniche e di carrozzeria che erano state danneggiate a seguito del sinistro per cui è causa, che trovavano riscontro nei reperti fotografici agli atti, riconosciuti dal teste escusso, e che si era provveduto a sostituire in quanto non riparabili, nonché la verniciatura e il costo totale della manodopera, quantificata ad ore lavorative. Allegata alla fattura vi era, non solo l'estratto del conto corrente, intrattenuto dalla società attrice presso Banco
Napoli, da cui risultava il materiale esborso della somma, avvenuto in data
4.11.2013, ma anche la c.d. “contabile” inerente il pagamento predetto. Pertanto, sussiste agli atti la prova dell'esborso di danaro inerente la riparazione dei
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IV sezione civile danni subiti dalla , completamente trascurata dal giudice di prime CP_5 cure.
Ha evidenziato che il Tribunale ha errato nell'adottare la stima dei danni eseguita dal c.t.u. in € 8.078,66, riferita al costo di un'officina artigiana in Napoli
e/o in Provincia, piuttosto che la stima della casa costruttrice della vettura. Si tratta, infatti, di un veicolo di lusso, la cui riparazione doveva essere eseguita da personale altamente specializzato e qualificato della casa-madre, , la CP_5 quale sola garantisce l'originalità dei ricambi e dei prodotti utilizzati e la qualificazione della manodopera.
Ha lamentato che il Tribunale non ha tenuto conto della svalutazione del bene. Il c.t.u. si era, infatti, limitato ad indicare che l'auto attorea prima del sinistro aveva valore di € 250.000,00 senza precisare in che modo i danni subiti dalla stessa avessero influito sulla sua commerciabilità: elemento, questo, indispensabile e fondamentale per la stima dei danni subiti da un'autovettura che si appartiene ad un segmento di lusso e non è un'utilitaria.
Ha deplorato, ancora il mancato riconoscimento dell'i.v.a. sulla somma liquidata, corrispondente ad ulteriori di € 1.778,78.
I motivi meritano reiezione.
L'impugnazione proposta da colpisce la divergenza tra la Parte_1 stima dei danni e delle riparazioni eseguita dal c.t.u., pari ad € 8.078,66 al netto dell'i.v.a., e quella, invece, eseguita presso l'officina e documentata CP_8 con la fattura n. 2 del 22.10.2013, per un importo di € 30.200,49, oltre i.v.a. per €
6.644,11, per un totale di € 36.844,60. La società attrice/appellante invoca la maggior somma portata dal documento contabile ed il cui effettivo esborso è dimostrato dal bonifico in data 4.11.2013, riportato nell'estratto di conto corrente e nella contabile bancaria, entrambi prodotti in atti.
Rileva la Corte che il contrasto tra gli interventi di riparazione indicati dal c.t.u. e quelli riportati nella fattura di deriva dalla circostanza CP_8 che il perito dell'ufficio ha potuto operare la stima dei danni soltanto sulle fotografie della Rolls Royce Ghost danneggiata, senza poterli visionare
“direttamente”, a seguito della vendita del veicolo a terzi. Da ciò è derivato che il c.t.u. non ha potuto accertare l'effettiva necessità delle sostituzioni delle parti di ricambio e delle riparazioni riportate nella fattura, a causa un impedimento
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IV sezione civile addebitabile ad Infatti, il deficit di prova derivante Parte_1 dall'impossibilità di verificare l'effettiva necessità delle riparazioni e delle sostituzioni dei ricambi, da parte del c.t.u., è riferibile alla società attrice, sulla quale ricade l'onere della prova, a norma dell'art. 2697 cod. civ.
Il c.t.u. ha chiarito, nella relazione (a foll. 7-8), i motivi per i quali ha ritenuto adeguate le riparazioni delle parti danneggiate della vettura, piuttosto che le sostituzioni delle parti medesime:
“Circa il rispristino della a mio parere, non risulterebbero da sostituire i CP_5 particolari indicati in fattura attorea, in quanto gli stessi sarebbero recuperabili presso autocarrozzerie specializzate per interventi su supporti in alluminio;
inoltre la fattura include sostituzioni di particolari meccanici (“assale posteriore, braccio oscillante posteriore destro ed ammortizzatore posteriore destro) a mio avviso non occorrenti, trattandosi di danni alla sola carrozzeria dove si evincono solo abrasioni e solcature!
E' opportuno ricordare che l'auto di parte attrice non è stata sottoposta a perizia dallo scrivente perché venduta, ma i rilievi fotografici in atti ben indicano impronte deformative che possono essere facilmente eliminate con interventi a regola d'arte presso
Officine specializzate che non mancano a Napoli e Provincia. Pertanto la mia stima danni è stata effettuata esclusivamente su scorta fotografica.”.
Nella risposta resa dal c.t.u. al c.t.p. dell'attrice, il primo ha chiarito anche che “… Circa i danni meccanici presenti in fattura, nessuna prova è stata fornita circa il loro danneggiamento e/o l'acquisto dei singoli particolari richiesti.”). In sostanza, il c.t.u. non ha potuto prendere visione dei danni riportati nel documento e neanche dei ricambi sostituiti.
Risulta, pertanto, evidente che non ha fornito completa Parte_1 dimostrazione della necessità di sostituzione dei componenti danneggiati, non avendone consentito al c.t.u. una verifica diretta, e che non ha contrastato efficacemente l'accertamento del c.t.u., che ha ritenuto adeguata la sola riparazione delle parti di carrozzeria lesionate, come riscontrabili nelle fotografie sottopostegli. La conseguenza in diritto, come già detto, è che si deve ritenere fallita la prova dell'effettiva esigenza delle sostituzioni e delle riparazioni riportate nella fattura di e degli importi corrispondenti. CP_8
Per quanto attiene al valore probatorio della fattura, va richiamato l'orientamento della Corte Suprema, in base al quale le scritture private
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IV sezione civile provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702
c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. (Cass. n. 21554/2020; Cass. n. 23788/2014;
Cass. n. 15169/2010; Cass. n. 76/2010; Cass. n. 14122/2004).
Il giudice, pertanto, non è tenuto a conferire un'efficacia probatoria integrale alla fattura di riparazione, ma è libero di valutarla discrezionalmente.
Non può essere riconosciuto, in favore della l'importo Parte_1 corrispondente all'i.v.a. sull'ammontare riparazione, stimato dal c.t.u. in €
1.777,31.
Sul punto va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione. (Cass. n. 22580/2022; Cass. n.
1688/2010; Cass. n. 10023/1997). Con l'ulteriore precisazione che è onere del danneggiato dimostrare, in relazione alle concrete modalità e al contenuto oggettivo e soggettivo dell'attività svolta, la sussistenza dei presupposti per escludere la detraibilità dell'iva, ai sensi dell'art. 19 d.P.R. (Cass. n. 22580/2022;
Cass. n. 75/2010).
In ragione dei richiamati principi di diritto, avrebbe Parte_1 dovuto dimostrare, nel rivendicare l'importo relativo all'i.v.a. sui danni riportati dalla vettura, di non poter godere del rimborso o della detrazione del tributo, sulla base della normativa fiscale, ma tale prova non ha fornito.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata merita di essere confermata, nelle parti sopra scrutinate.
LE SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
12 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile ha recriminato contro la regolamentazione delle spese del Parte_1 giudizio di primo grado, in quanto il Tribunale ha liquidato gli esborsi in €
350,00, che, invece, ammontano ad € 864,29, secondo la specifica che segue:
“- € 37,28 per spese di notifica dell'atto di citazione;
- € 19,57 per rinotifica atto di citazione;
- € 11,57 per ulteriore rinotifica;
- € 6,00 per raccomandata inviata all'Ufficio Anagrafe per richiesta di certificato di residenza
- € 16,00 per marca da bollo sul certificato di residenza rilasciato dal Comune di Volla
- € 11,57 per notifica interrogatorio formale
- € 518,00 per CU
- € 27,00 marca da bollo in aggiunta a C.U
- € 5,35 lettera di costituzione in mora
- € 6,00 per ispezione al PRA
- € 200 giusta fattura emessa dal CT di parte P.A n. 13 del 10.10.2019 Per_2
- € 5,95 per lettera a/r intimazione a teste.”.
Ha addotto che la sentenza ha anche liquidato erroneamente i compensi in € 2.700,00, in violazione del d.m. 55/2014. Infatti, tenuto conto che il valore del decisum è pari a € 8.078,66, per cui rientra nello scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00, i compensi da liquidare per le quattro fasi sarebbero i seguenti: - €
875,00,per la prima;
- € 740,00 per la seconda;
- € 1600,00 per la terza ed - €
1620,00 per la quarta, con un totale di € 4.835,00.
I motivi devono essere respinti. non ha fornito prova dei maggiori esborsi elencati Parte_1 nell'atto di appello, rispetto a quanto liquidato dal Tribunale di Torre
Annunziata (€ 350,00). In particolare, l'attrice risulta aver versato € 237,00 per contributo unificato e non la somma € 518,00 indicata nell'atto di appello, mentre non vi è prova del pagamento di € 200,00 al c.t.p. (è stata Per_2 prodotta la fattura, ma non è quietanzata).
E' inconsistente anche la doglianza relativa all'insufficiente liquidazione degli onorari, che il Tribunale ha determinato nella misura di € 2.700,00.
La somma invoccata da in € 4.835,00 si riferisce ai valori Parte_1 medi, che, in applicazione dell'art. 4 comma 1 d.m. 55/2014, “… possono essere
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IV sezione civile
diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. …”. L'importo tabellare minimo, pertanto, sarebbe stato € 2.417,50 (= € 4.835,00 : 2), per cui l'onorario liquidato dal Tribunale di Torre Annunziata è stato discrezionalmente determinato in misura certamente non inferiore al minimo di legge, rientrando nei poteri del giudice la facoltà di determinare il compenso in un valore ricompreso tra i minimi ed i massimi tabellari.
Dalle considerazioni che precedono, deriva che la sentenza impugnata va confermata anche in relazione alle statuizioni appena scrutinate.
LE SPESE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di per effetto della rinnovata soccombenza, in favore di Parte_1 [...]
Controparte_1
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa va desunto dalla somma attribuita alla parte vincitrice (€ 8.078,66), come prevede l'art. 5 comma 1 d.cit., e, pertanto, deve trovare applicazione la tabella
12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, Parte_1 pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 636/2022, deliberata il 19.3.2022 e pubblicata il 25.3.2022 (n. 5560/2014 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in €
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3.600,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, in favore di Controparte_1
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di per il versamento dell'ulteriore Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 16 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
(firma apposta in modalità digitale)
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