Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 11672/2023 R.G. promossa da:
, n. in SVIZZERA il 25/08/1975 (C.F.: , rappr. e dif. Parte_1 C.F._1
dall' avv. CAVALLARO SALVO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
, n. a CATENANUOVA (EN) il 22/01/1982 (C.F.: , CP_1 C.F._2
rappr. e dif. dall'avv. TROVATO GIOVANNA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti resistente
Posta in decisione all'udienza del 22/01/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27/10/2023 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Pt_1
chiedeva e a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili
[...]
del matrimonio contratto con e celebrato in Catania in data CP_1
03.10.2009, matrimonio dal quale non sono nati figli.
Esponeva di essersi separato dalla coniuge in data 21.01.2020 con accordo di separazione firmato avanti all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Viagrande, ex art. 12 del D.L. 12
Settembre 2014 n. 132, così come convertito con Legge n.162/2014, e ivi registrato al n.
2, P.2, S. C.
All'udienza del 22.05.2024 compariva parte ricorrente confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso;
quindi, il G.D. disponeva la rinnovazione della notifica alla parte convenuta.
si costituiva in data 25.09.2024, aderendo alla domanda di divorzio. CP_1
Successivamente, le parti depositavano al fascicolo telematico richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con modalità telematiche.
Quindi, all'udienza del 22.01.2025, in seno alle note autorizzate ex art. 127 ter, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni alle condizioni di cui alle note depositate e chiedendo la decisione della causa.
Il G.D. rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo congiunto depositato dalle parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 CP_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di separazione firmato avanti all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Viagrande del
21.01.2020 ex art. 12 del D.L. 12 Settembre 2014 n. 132, così come convertito con Legge
n.162/2014, accordo sottoscritto in data 21.01.2020 e confermato il 25.02.2020.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11672/2023
R.G., così statuisce:
-PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e in data 03.10.2009 trascritto nei registri dello stato civile
[...] CP_1
del comune di Catania, al n. 729, parte II, Serie A, anno 2009.
-ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Catania il 24.01.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice Est Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher