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Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2024, n. 4194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4194 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 38605/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 38605/2020 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia n. 28 presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Kusturin, che la rappresenta e difende come da procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
opponente
E
pagina 1 di 15 in persona del procuratore speciale , rappresentata CP_1 Controparte_2
e difesa dall'Avv. Andrea Genovese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viterbo, Largo F. Nagni n. 15, coma da procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
- opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18 ottobre 2023, le parti depositavano note di trattazione scritta. Parte opponente chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità e l'inefficacia del provvedimento monitorio. Nel merito chiedeva di accertare che “le operazioni commerciali identificate nella fattura n.
29736933 del 17.08.2018 emessa da sono fraudolente e di esclusiva CP_1 responsabilità di la quale non ha adoperato ai sensi dell'art. 1176, CP_1 comma 2, e ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 12, d.lgs n. 11/2010 l'ordinaria diligenza per la tutela della non prevedendo e omettendo Parte_1
l'utilizzo di sistemi di sicurezza atti a prevenire l'utilizzo fraudolento della carta carburante n. 710200114396000045 assegnata al veicolo targato ED173FZ e per l'effetto dichiarare nulla dovuto alla stessa”. In via istruttoria, reiterava la richiesta di prova testimoniale disattesa. Parte opposta si riportava alle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta, e nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 15 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, premesso che, in data CP_1
17.11.2010, la aveva stipulato con un contratto Parte_1 Controparte_3 per la fornitura di prodotti petroliferi e servizi vari, attraverso l'utilizzazione della carta di pagamento, denominata “ ”, e che tale contratto, a Org_1 far data dall'1.1.2017, le era stato ceduto, riferiva che la con Parte_1
l'utilizzo della carta, aveva usufruito della fornitura di prodotti petroliferi, omettendo di pagare il corrispettivo, risultante da cinque fatture, specificamente indicate, per l'importo complessivo di € 9.995,17. Chiedeva, pertanto, ingiungersi alla il pagamento della predetta somma oltre Parte_1 interessi legali moratori, nella misura fissata dagli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231 del
2002, con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
In data 11.09.2019, veniva emesso dal Tribunale il decreto ingiuntivo n. 18282, che veniva notificato alla in data 26 maggio 2020. Parte_1
Con atto di citazione, notificato in data 6 luglio 2020, la Parte_1 proponeva opposizione. L'opponente eccepiva, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., per essere stato notificato oltre il termine di 60 giorni dalla data di emissione. Nel merito, ricostruita la vicenda, precisava che, in data 31 luglio 2018, aveva richiesto a di CP_1 attivare il servizio di controllo, in tempo reale, dei rifornimenti effettuati con ogni singola carta di “credito” carburanti, per poter visionare i costi di ogni singolo automezzo, al fine di evitare utilizzi fraudolenti, ma tale servizio non era stato attivato dall'opposta. Contestava, quindi, la fattura n. 29672311, per un importo di € 6.238,84, ritenendola non dovuta in quanto riferita a prelievi di carburante non autorizzati. In particolare, rilevava che tale fattura, relativa alla carta carburate n. 710200114396000045 (assegnata al veicolo targato
ED173FZ), a seguito delle verifiche effettuate, era risultata essere stata pagina 3 di 15 indebitamente utilizzata. In proposito, evidenziava che, dalla disamina dei prelievi effettuati nei giorni 9 e 10 agosto e 17 e 18 agosto 2018, risultavano delle transazioni anomale costituite da operazioni di rifornimento carburante, compiute presso otto stazioni ubicate tra Roma e Fiumicino, a distanza di pochi minuti l'una dall'altra, per quantità superiori alla normale capienza dei mezzi, tanto da arrivare a 400 l di rifornimento, così che, con una sola carta, era stato addebitato un costo di rifornimenti pari a € 6.238,42, laddove, nei periodi precedenti, la spesa sostenuta, riferita a 14 carte, adoperate per 26 mezzi, era di
€ 3.800,00. La dato atto di aver presentato denuncia querela Parte_1 contro ignoti alla competente autorità, evidenziava che la carta carburanti poteva essere equiparata alle carte di credito emesse dagli istituti bancari, con la conseguenza che alla stregua delle banche, avrebbe dovuto porre il CP_1 proprio cliente nella condizione di verificare i pagamenti effettuati, in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. 11/2010, tanto più che era rimasta inevasa la richiesta di attivazione del “servizio di controllo”. Si dichiarava, quindi, disponibile al pagamento delle somme di cui alle fatture n. 29672311 del
31.07.2018, n. 29775480 del 31.08.2018 e n. 29840760 del 17.09.2018, ritenute in linea con i consumi e afferenti carte carburanti non oggetto di utilizzi fraudolenti e/o furto, e formulava le sue richieste, come riportate in epigrafe.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 29.01.2021, si costituiva
[...]
citata per l'udienza del 22.02.2021. CP_1
In particolare, parte opposta, premesso che la tardiva notifica del provvedimento monitorio, non incideva sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, così che il giudice, adito con l'opposizione, era investito del potere di decidere sulla fondatezza della pretesa azionata, evidenziava di aver dato piena prova del credito fatto valere.
pagina 4 di 15 Con riguardo alle deduzioni svolte ex adverso in ordine alla anomalia delle transazioni effettuate con la carta carburante n. 710200114396000045, osservava che non le poteva essere imputata alcuna violazione dell'obbligo di ordinaria diligenza contrattuale, atteso che, ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto, tutte le conseguenze dell'indebito utilizzo del PIN o delle
Carte erano gravanti sul relativo titolare, tenuto ad una diligente custodia così da impedire l'uso non autorizzato di tali strumenti da parte di soggetti non Contr legittimati, non avendo alcun obbligo di identificazione dell'effettivo utilizzatore. Rilevava che l'uso in sicurezza delle carte era garantito dalla
[.. necessità di digitare un codice pin, laddove l'accesso alla piattaforma
, che consentiva la consultazione da remoto delle transazioni, era un Org_2 mero servizio aggiuntivo, a pagamento. Richiamava, quindi, la comunicazione del 28.11.2018 con cui aveva evidenziato all'opponente di aver provveduto al tempestivo blocco della carta, non appena richiesto, precisando che il relativo utilizzo era avvenuto per rifornimenti di prodotti petroliferi in forma automatica, e, quindi, con l'utilizzo della carta, presso POS regolarmente funzionanti, previa digitazione del codice segreto attribuito al Titolare, entro il plafond concesso e per tipologie di carburanti in linea con la scelta effettuata dal
Titolare, così da non rilevarsi anomalie. Escludeva, quindi, che potesse ravvisarsi una sua responsabilità in relazione ai fatti di causa, tanto più che la stessa nella denuncia sporta, aveva segnalato che era stato un Parte_1 suo autista ad aver utilizzato la carta senza autorizzazione. Dato quindi atto che l'opposta, nonostante non ne avesse contestato la debenza, non aveva onorato neanche le fatture n. 29672311, n. 28775480 e n. 29840760 del 2018, per la somma complessiva di € 3.737,91, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo. In via subordinata, chiedeva di accertare il pagina 5 di 15 proprio credito verso la nella misura di € 9.995,17 e Parte_1 condannare la controparte al relativo pagamento, oltre interessi ex artt. 4 e 5 del
D.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza delle fatture di riferimento sino all'effettivo soddisfo.
2. Tanto esposto in ordine alla domanda proposta e alle difese svolte, in via preliminare, si osserva che è fondata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, per mancata notificazione dello stesso nel termine di cui all'art. 644
c.p.c., a mente del quale “il decreto di ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia se”, come nel caso di specie, “deve avvenire nel territorio della Repubblica”. Al riguardo si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora il debitore contesti l'efficacia del decreto ingiuntivo per non essere stato notificato nel predetto termine, grava sul creditore, ai sensi dell'art 2697 c.c., l'onere di dimostrare la tempestività della notifica (cfr. Cass. n. 1045 del 16.03.1977 e Cass. n. 51 del
3.01.2023). Invero, l'opposta ha confermato di aver notificato, a mezzo pec, all'opponente, il decreto ingiuntivo telematico n. 18282, Parte_1 emesso in data 11.9.2019, in data 26.5.2020 (vd. doc. II allegato alla comparsa di costituzione), ben oltre la data dell'11 novembre 2019, quando è scaduto il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c.
Ne consegue la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
3 Detta declaratoria non esaurisce, tuttavia, il contenuto della presente pronuncia, dovendo, comunque, essere esaminata, nel merito, la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Conformemente a quanto chiarito dalla Corte di legittimità e come, del resto, evidenziato da entrambe le parti, la notificazione del decreto ingiuntivo dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta l'inefficacia del pagina 6 di 15 provvedimento, ma non incide sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, con la conseguenza che, ove su detta domanda, a seguito dell'opposizione dell'intimato che eccepisca l'inefficacia, si costituisca il rapporto processuale, il giudice adito ha il potere-dovere, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. Cass. n. 8955 del 18.04.2006, n. 27062 del
16.10.2021; Cass. n. 67 del 4.01.2002).
4. Tanto premesso, si osserva che è pacifica e documentale l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, in forza del quale era stato concesso alla società opponente, che, come dalla stessa riferito, svolge un'attività di noleggio mezzi con conducente, l'uso di carte carburanti, cd. Multicard Routex, per rifornimenti. Si tratta, in particolare, come evidenziato dall'opponente, di carte che permettono il rifornimento di carburante, nei limiti di un plafond massimo consentito, presso punti vendita indicati dall'emittente, senza immediato pagamento del corrispettivo, addebitato il mese successivo.
Va, quindi, rilevato che le contestazioni di parte opponente sono incentrate sulla fattura n. 29736933, per complessivi € 6.238,84, mentre nessun rilievo è stato svolto con riguardo alle rimanenti quattro fatture, avendo, piuttosto, la espresso la propria disponibilità ad onorarne tre, secondo Parte_1 quanto sopra esposto.
Ciò posto si osserva che il predetto credito, di importo corrispondente a quello evidenziato nelle fatture, in cui sono specificamente riportati i consumi addebitati, registrati in base all'uso della carta prepagata rilasciata alla società opponente, precipuamente riscontrati dal personale dell' come da CP_1 comunicazione del 28.11.2018 (cfr. fatture all. al fascicolo di monitorio e all. 15
pagina 7 di 15 all'atto di opposizione), emerge anche dalle risultanze del libro giornale di parte opposta. Tale documento contabile, in quanto regolarmente bollato e vidimato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2710, secondo comma, c.c., fa prova nei rapporti tra le parti, imprenditori, venendo in rilievo un contratto dalle stesse concluso nell'esercizio dell'attività di impresa (cfr. Cass. n. 28217 del 6.10.2023
e n. 9968 del 16.05.2016 in cui è chiarito che è possibile trarre dai libri contabili regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a costituire, unitamente ad altre risultanze, una prova per presunzioni in favore dell'imprenditore).
Sul punto va rimarcato il carattere dettagliato delle fatture versate in atti, e, in particolare, della n. 29736933, dalla cui disamina si evince che la stessa è frutto di un'elaborazione automatica, in cui sono precisamente riportati giorno e ora del prelievo, codice della stazione in cui è avvenuto il rifornimento, tipologia e quantità di prodotto acquistato. Inoltre, le contestazioni svolte dall'opponente, non attengono alla veridicità dei dati relativi al rifornimento, ma esclusivamente ad un uso fraudolento della carta. Ne consegue che deve ritenersi maturato il corrispettivo per la somministrazione di carburante, secondo quanto registrato in ragione dell'uso della carta pre pagata, nella disponibilità della controparte.
5. Tanto esposto si osserva che dalla disamina delle condizioni generali di contratto emerge che le carte “ ” consentono di acquistare Org_1 prodotti petroliferi, quale carburante, lubrificanti, ricambi e altri beni e servizi accessori presso le stazioni di rifornimento abilitate. Dette carte vengono emesse, tra l'altro, con l'indicazione del Titolare, la targa del mezzo o di un nominativo eventualmente indicato dal titolare, con la precisazione che “la richiesta di inserire sulla Carta il dato relativo alla targa del mezzo e/o del nominativo dell'utilizzatore, in aggiunta a quello del titolare, ha l'unica funzione di agevolare la gestione amministrativa e contabile delle carte da parte del pagina 8 di 15 titolare, nel suo esclusivo interesse”. E', quindi, previsto che il titolare riceverà un PIN, numero di identificazione personale, che gli sarà inviato con modalità idonea a garantirne la riservatezza, generato con una procedura di sicurezza e non conoscibile da parte dell'emittente e del suo personale. Le medesime condizioni generali di contratto prevedono, con riguardo alle stazioni di rifornimento presidiate da personale, che “la digitazione del PIN, da chiunque effettuata, determina l'imputabilità della transazione al Titolare che non la può rifiutare (…). Il personale addetto all'impianto non ha alcun obbligo di identificazione dell'Utilizzatore né di controllo di corrispondenza tra la targa riportata sulla carta e quella dell'automezzo rifornito né di verifica della capacità del serbatoio dello stesso né di controllo del limite di spesa giornaliero né infine dei chilometri dichiarati dall'utilizzatore. In tali casi l'emittente si intenderà comunque manlevata da ogni conseguente responsabilità”. Analogamente, con riferimento al rifornimento presso stazioni munite di POS esterno, non presidiate da personale, è previsto che “anche in questo caso la digitalizzazione del PIN da chiunque effettuata attribuisce la transazione al titolare che accetta la transazione avvenuta a mezzo Carta”. Correlativamente le condizioni generali di contratto stabiliscono specifiche precauzioni di uso della carta e del PIN, precisando che “il titolare è tenuto a custodire ed utilizzare la carta ed il PIN con la massima diligenza ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall'utilizzo indebito della Carta e/o del PIN da parte di terzi non autorizzati. Al fine di evitare usi indebiti il titolare deve a) custodire diligentemente la Carta e il Pin separatamente l'uno dall'altro, in qualsiasi momento;
b) controllare periodicamente che la carta ed il pin siano in suo possesso;
c) assicurarsi che la carta venga utilizzata sotto il proprio controllo e che venga opportunamente restituita dopo ogni utilizzo;
d) evitare di rivelare a pagina 9 di 15 terzi non autorizzati i dati della Carta (…) La responsabilità del Titolare per gli usi non consentiti della Carta permane anche se l'Emittente non ha impedito o bloccato l'operazione non consentita (…) Il titolare sarà responsabile di tutte le operazioni effettuate con la carta e manleva l'emittente da ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto degli obblighi di diligenza”, come sopra dettagliati. E', quindi, previsto che “il titolare è responsabile di ogni operazione o contestazione che possa derivare anche dall'uso improprio, indebito o fraudolento, della Carta e/o del PIN, fatto salvo quanto specificato dal successivo art. 16”. La predetta disposizione, rubricata “smarrimento e furto della carta”, prevede che, in tali casi, il Titolare è tenuto a darne comunicazione, senza indugio, all'Emittente e a sporgere denuncia alla competente Autorità.
Ricevuta tale comunicazione, l'Emittente deve provvedere al “blocco” della carta, senza che sia possibile addebitare al titolare alcun costo derivante dall'utilizzo della carta, smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente dopo la comunicazione del furto, dello smarrimento, dell'appropriazione indebita o dell'uso non autorizzato (cfr. pag. 49 e ss fascicolo del monitorio).
Ne discende che, fino al momento della comunicazione fatta all'emittente, al fine di conseguire il blocco della carta, i costi correlati ad operazioni non autorizzate devono essere sopportate dal titolare, sul quale grava l'onere di provvedere alla diligente custodia della carta e del PIN.
L'odierna opponente è, dunque, tenuta al pagamento del costo del carburante acquistato con la carta ad essa intestata, di cui, peraltro, non ha dimostrato la diligente custodia atteso che, sul punto, non è stata svolta alcuna allegazione né
è stata articolata alcuna prova.
Al riguardo si osserva che dalla denuncia - querela contro ignoti, presentata in data 4.9.2018, si evince che l'opponente sospettava di un uso fraudolento della pagina 10 di 15 carta da parte di un suo ex dipendente, con il quale il rapporto di lavoro era cessato pochi giorni prima i rifornimenti di carburante per cui è causa, dopo una discussione su questioni economiche. Nella predetta denuncia si legge che il legale rappresentante della società opponente non aveva rinvenuto la carta con cui era stato fatto il prelievo del carburante, custodita all'interno del veicolo, ad essa abbinato, sito in una rimessa, le cui chiavi erano nella disponibilità dei dipendenti della che avevano anche contezza dei codici PIN, Parte_1 necessari per l'uso delle carte, contenute nei veicoli le cui chiavi si trovavano in un deposito, all'interno della stessa rimessa in cui erano ubicati i mezzi (cfr. all.
5 all'atto di opposizione).
Invero, a fronte di tale denuncia, in cui era stato altresì riferito che non vi erano segni di scasso né sul cancello di accesso alla rimessa né nel deposito dove si trovavano le chiavi dei veicoli, così da far ritenere che la carta sia stata usata da un soggetto che aveva la disponibilità delle chiavi della rimessa, la Parte_1 non ha né dedotto né tanto meno provato se il deposito in cui si trovavano
[...] le chiavi dei veicoli era chiuso con un lucchetto;
se, cessato il rapporto di lavoro con il dipendente, che la stessa opponente sospetta aver fatto uso fraudolento della carta e che era a conoscenza del relativo PIN, aveva chiesto in restituzione le chiavi della rimessa dove si trovavano i veicoli, al cui interno erano custodite le carte carburanti, ovvero se non conseguendone la restituzione, aveva cambiato la serratura, e se aveva chiesto la restituzione della carta, provvedendo a custodirla in un posto sicuro e se, quanto meno, aveva controllato, nella immediatezza, che la carta si trovava all'interno del mezzo.
A tale ultimo proposito si osserva che non è neanche stato individuato il momento in cui l'opponente si è resa conto di non rinvenire più la carta pagina 11 di 15 carburante così da doversi ritenere che la stessa aveva perduto il controllo della scheda, che era suo onere custodire con diligenza.
Invero, in tale contesto, non può ritenersi che l'odierna opponente abbia provveduto ad adempiere, con diligenza, all'onere di custodia della carta carburante, anche vigilando sui propri dipendenti, che ne avevano la disponibilità, e che conoscevano i relativi pin, così da non potersi affermare che la stessa abbia adottato tutte le misure idonee ad evitarne un possibile uso fraudolento.
D'altra parte non sono emerse anomalie imputabili a che non era CP_1 tenuta a verificare che la carta fosse adoperata per rifornire il mezzo ad essa abbinato e solo quello, trattandosi, piuttosto, alla luce di quanto previsto nelle condizioni generali di contratto, sopra esaminate, di una circostanza che parte opposta non era tenuta a controllare.
Del resto, l'utilizzo del PIN, segreto e noto solo al titolare, costituisce dispositivo idoneo all'autenticazione del cliente e all'uso in sicurezza della carta.
6. Deve, d'altro canto, escludersi l'operatività dell'invocato d. Lgs. n. 11/2010, in materia di servizi di pagamento, emesso in attuazione della Direttiva
2007/64/CE, che, giusta quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. m, con una disposizione conforme alla previsione di cui all'art. 3 lett. K della citata direttiva, non si applica, tra l'altro, “ai servizi basati su specifici strumenti di pagamento, utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni: strumenti che consentono al detentore di acquistare beni o servizi soltanto all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un emittente professionale;
strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma molto limitata di beni o servizi.”
pagina 12 di 15 Invero, le carte carburanti devono essere collocate tra gli strumenti “a spendibilità limitata”, per i quali non si applica la menzionata normativa.
Rileva, sotto il profilo in esame, la nota del 14 ottobre 2016, con cui la
[...]
, precedente titolare del rapporto negoziale, aveva comunicato modifiche CP_3 da apportare al contratto, da considerarsi accettate in assenza di recesso, in cui era previsto che l'uso della carta era limitato all'acquisto di prodotti petroliferi e accessori venduti, in Italia e all'estero, presso la rete costituita dalle stazioni di Cont servizio a marchio e a marchio , incluso il marchio Organizzazione_3
Omv, , con la precisazione che “a partire dall'1 gennaio Pt_2 Org_4
2017, non verranno invece più prestati, in Italia, servizi di pagamento presso esercizi convenzionati direttamente da con marchi e punti vendita CP_3
Cont diversi da nonché i servizi ( anche all'estero Pt_3 Org_5 legati funzionalmente alla circolazione stradale presso le imprese convenzionate dal provider nel contesto concretamente ciò Org_6 Org_7 significa che non sarà più possibile utilizzare la Carta per il pagamento, a mero titolo esemplificativo, di servizi quali biglietteria traghetti per persone fisiche e veicoli, pedaggi, lavaggio mezzi pesanti, assistenza stradale mezzi pesanti, etc”
(cfr. pagg. 45 e 46 del fascicolo del monitorio).
7 Si osserva, infine, che, secondo la società opponente dovrebbe essere valutata la mancata attivazione del servizio “rendicontazione on line”, richiesto in data
31.7.2018 (all.5 – citazione), ciò nel presupposto che ove tale servizio fosse stato prontamente attivato, la avrebbe avuto immediata Parte_1 contezza dell'uso indebito della carta, bloccandone l'operatività prima di maturare il debito di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Sul punto va, tuttavia, considerato che il ritardo di cui si discute si riferisce al solo mese di agosto 2018 ossia a quello successivo alla citata email del 31 luglio pagina 13 di 15 2018, atteso che la pretesa creditoria azionata ha riguardo a rifornimenti di carburante effettuati unicamente in tale periodo.
Invero, deve, in primo luogo, rilevarsi che dalla disamina delle condizioni generali di contratto e, in particolare, dell'art. 19, emerge che l'attivazione del servizio in parola richiedeva, comunque, la predisposizione di moduli da inviare alla società emittente così da non poter essere immediata, secondo quanto prospettato dalla società opponente.
Considerato, quindi, che, come sopra riportato, i prelievi contestati sono stati effettuati nel solo mese di agosto, deve rilevarsi che non potrebbe ritenersi grave il ritardo di meno di un mese nell'attivazione del servizio, tanto più che lo stesso era fruibile già a far tempo dal 14.10.2016 e la non aveva Parte_1 ritenuto necessario attivarlo e che, nel richiederlo, in data 31 luglio 2018,
l'opponente non aveva segnalato ragioni che ne rendevano urgente l'attivazione.
Peraltro, in caso di sospetto abuso l'opponente avrebbe dovuto chiedere il blocco della carta, immediatamente effettuato da una volta ricevuta CP_1 da comunicazione del furto o, comunque, di un possibile Parte_1 utilizzo indebito.
8. Ne discende che la va condannata al pagamento in favore di Parte_4 della somma di € 6.301,42, oltre interessi ex d.lgs n. 231/2002 dalle CP_1 singole scadenze al saldo.
Nessun'altra somma è dovuta atteso il parziale pagamento intervenuto in corso di causa con riguardo agli altri corrispettivi richiesti da parte opposta.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in ragione dei valori medi tariffari ex D.M. 55/2014, ridotti del
30%, attesa l'assenza di attività istruttoria, il deposito di due sole memorie ex pagina 14 di 15 art. 183, sesto comma, c.p.c. e il carattere reiterato delle difese svolte. Nulla è dovuto per la fase monitoria, stante l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 18282 emesso da questo
Tribunale in data 11.9.2019;
• condanna la al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1
somma di € 6.301,42 oltre interessi al tasso di cui al d.lgs n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
• condanna la a rifondere alla controparte, le spese di lite Parte_1
che liquida in € 3.553,90 oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge
Roma, 1 marzo 2024
Il Giudice
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 38605/2020 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia n. 28 presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Kusturin, che la rappresenta e difende come da procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
opponente
E
pagina 1 di 15 in persona del procuratore speciale , rappresentata CP_1 Controparte_2
e difesa dall'Avv. Andrea Genovese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viterbo, Largo F. Nagni n. 15, coma da procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
- opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: disposta la trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18 ottobre 2023, le parti depositavano note di trattazione scritta. Parte opponente chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità e l'inefficacia del provvedimento monitorio. Nel merito chiedeva di accertare che “le operazioni commerciali identificate nella fattura n.
29736933 del 17.08.2018 emessa da sono fraudolente e di esclusiva CP_1 responsabilità di la quale non ha adoperato ai sensi dell'art. 1176, CP_1 comma 2, e ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 12, d.lgs n. 11/2010 l'ordinaria diligenza per la tutela della non prevedendo e omettendo Parte_1
l'utilizzo di sistemi di sicurezza atti a prevenire l'utilizzo fraudolento della carta carburante n. 710200114396000045 assegnata al veicolo targato ED173FZ e per l'effetto dichiarare nulla dovuto alla stessa”. In via istruttoria, reiterava la richiesta di prova testimoniale disattesa. Parte opposta si riportava alle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta, e nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 15 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, premesso che, in data CP_1
17.11.2010, la aveva stipulato con un contratto Parte_1 Controparte_3 per la fornitura di prodotti petroliferi e servizi vari, attraverso l'utilizzazione della carta di pagamento, denominata “ ”, e che tale contratto, a Org_1 far data dall'1.1.2017, le era stato ceduto, riferiva che la con Parte_1
l'utilizzo della carta, aveva usufruito della fornitura di prodotti petroliferi, omettendo di pagare il corrispettivo, risultante da cinque fatture, specificamente indicate, per l'importo complessivo di € 9.995,17. Chiedeva, pertanto, ingiungersi alla il pagamento della predetta somma oltre Parte_1 interessi legali moratori, nella misura fissata dagli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231 del
2002, con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
In data 11.09.2019, veniva emesso dal Tribunale il decreto ingiuntivo n. 18282, che veniva notificato alla in data 26 maggio 2020. Parte_1
Con atto di citazione, notificato in data 6 luglio 2020, la Parte_1 proponeva opposizione. L'opponente eccepiva, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., per essere stato notificato oltre il termine di 60 giorni dalla data di emissione. Nel merito, ricostruita la vicenda, precisava che, in data 31 luglio 2018, aveva richiesto a di CP_1 attivare il servizio di controllo, in tempo reale, dei rifornimenti effettuati con ogni singola carta di “credito” carburanti, per poter visionare i costi di ogni singolo automezzo, al fine di evitare utilizzi fraudolenti, ma tale servizio non era stato attivato dall'opposta. Contestava, quindi, la fattura n. 29672311, per un importo di € 6.238,84, ritenendola non dovuta in quanto riferita a prelievi di carburante non autorizzati. In particolare, rilevava che tale fattura, relativa alla carta carburate n. 710200114396000045 (assegnata al veicolo targato
ED173FZ), a seguito delle verifiche effettuate, era risultata essere stata pagina 3 di 15 indebitamente utilizzata. In proposito, evidenziava che, dalla disamina dei prelievi effettuati nei giorni 9 e 10 agosto e 17 e 18 agosto 2018, risultavano delle transazioni anomale costituite da operazioni di rifornimento carburante, compiute presso otto stazioni ubicate tra Roma e Fiumicino, a distanza di pochi minuti l'una dall'altra, per quantità superiori alla normale capienza dei mezzi, tanto da arrivare a 400 l di rifornimento, così che, con una sola carta, era stato addebitato un costo di rifornimenti pari a € 6.238,42, laddove, nei periodi precedenti, la spesa sostenuta, riferita a 14 carte, adoperate per 26 mezzi, era di
€ 3.800,00. La dato atto di aver presentato denuncia querela Parte_1 contro ignoti alla competente autorità, evidenziava che la carta carburanti poteva essere equiparata alle carte di credito emesse dagli istituti bancari, con la conseguenza che alla stregua delle banche, avrebbe dovuto porre il CP_1 proprio cliente nella condizione di verificare i pagamenti effettuati, in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. 11/2010, tanto più che era rimasta inevasa la richiesta di attivazione del “servizio di controllo”. Si dichiarava, quindi, disponibile al pagamento delle somme di cui alle fatture n. 29672311 del
31.07.2018, n. 29775480 del 31.08.2018 e n. 29840760 del 17.09.2018, ritenute in linea con i consumi e afferenti carte carburanti non oggetto di utilizzi fraudolenti e/o furto, e formulava le sue richieste, come riportate in epigrafe.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 29.01.2021, si costituiva
[...]
citata per l'udienza del 22.02.2021. CP_1
In particolare, parte opposta, premesso che la tardiva notifica del provvedimento monitorio, non incideva sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, così che il giudice, adito con l'opposizione, era investito del potere di decidere sulla fondatezza della pretesa azionata, evidenziava di aver dato piena prova del credito fatto valere.
pagina 4 di 15 Con riguardo alle deduzioni svolte ex adverso in ordine alla anomalia delle transazioni effettuate con la carta carburante n. 710200114396000045, osservava che non le poteva essere imputata alcuna violazione dell'obbligo di ordinaria diligenza contrattuale, atteso che, ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto, tutte le conseguenze dell'indebito utilizzo del PIN o delle
Carte erano gravanti sul relativo titolare, tenuto ad una diligente custodia così da impedire l'uso non autorizzato di tali strumenti da parte di soggetti non Contr legittimati, non avendo alcun obbligo di identificazione dell'effettivo utilizzatore. Rilevava che l'uso in sicurezza delle carte era garantito dalla
[.. necessità di digitare un codice pin, laddove l'accesso alla piattaforma
, che consentiva la consultazione da remoto delle transazioni, era un Org_2 mero servizio aggiuntivo, a pagamento. Richiamava, quindi, la comunicazione del 28.11.2018 con cui aveva evidenziato all'opponente di aver provveduto al tempestivo blocco della carta, non appena richiesto, precisando che il relativo utilizzo era avvenuto per rifornimenti di prodotti petroliferi in forma automatica, e, quindi, con l'utilizzo della carta, presso POS regolarmente funzionanti, previa digitazione del codice segreto attribuito al Titolare, entro il plafond concesso e per tipologie di carburanti in linea con la scelta effettuata dal
Titolare, così da non rilevarsi anomalie. Escludeva, quindi, che potesse ravvisarsi una sua responsabilità in relazione ai fatti di causa, tanto più che la stessa nella denuncia sporta, aveva segnalato che era stato un Parte_1 suo autista ad aver utilizzato la carta senza autorizzazione. Dato quindi atto che l'opposta, nonostante non ne avesse contestato la debenza, non aveva onorato neanche le fatture n. 29672311, n. 28775480 e n. 29840760 del 2018, per la somma complessiva di € 3.737,91, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo. In via subordinata, chiedeva di accertare il pagina 5 di 15 proprio credito verso la nella misura di € 9.995,17 e Parte_1 condannare la controparte al relativo pagamento, oltre interessi ex artt. 4 e 5 del
D.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza delle fatture di riferimento sino all'effettivo soddisfo.
2. Tanto esposto in ordine alla domanda proposta e alle difese svolte, in via preliminare, si osserva che è fondata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, per mancata notificazione dello stesso nel termine di cui all'art. 644
c.p.c., a mente del quale “il decreto di ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia se”, come nel caso di specie, “deve avvenire nel territorio della Repubblica”. Al riguardo si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora il debitore contesti l'efficacia del decreto ingiuntivo per non essere stato notificato nel predetto termine, grava sul creditore, ai sensi dell'art 2697 c.c., l'onere di dimostrare la tempestività della notifica (cfr. Cass. n. 1045 del 16.03.1977 e Cass. n. 51 del
3.01.2023). Invero, l'opposta ha confermato di aver notificato, a mezzo pec, all'opponente, il decreto ingiuntivo telematico n. 18282, Parte_1 emesso in data 11.9.2019, in data 26.5.2020 (vd. doc. II allegato alla comparsa di costituzione), ben oltre la data dell'11 novembre 2019, quando è scaduto il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c.
Ne consegue la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
3 Detta declaratoria non esaurisce, tuttavia, il contenuto della presente pronuncia, dovendo, comunque, essere esaminata, nel merito, la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Conformemente a quanto chiarito dalla Corte di legittimità e come, del resto, evidenziato da entrambe le parti, la notificazione del decreto ingiuntivo dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta l'inefficacia del pagina 6 di 15 provvedimento, ma non incide sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, con la conseguenza che, ove su detta domanda, a seguito dell'opposizione dell'intimato che eccepisca l'inefficacia, si costituisca il rapporto processuale, il giudice adito ha il potere-dovere, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. Cass. n. 8955 del 18.04.2006, n. 27062 del
16.10.2021; Cass. n. 67 del 4.01.2002).
4. Tanto premesso, si osserva che è pacifica e documentale l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, in forza del quale era stato concesso alla società opponente, che, come dalla stessa riferito, svolge un'attività di noleggio mezzi con conducente, l'uso di carte carburanti, cd. Multicard Routex, per rifornimenti. Si tratta, in particolare, come evidenziato dall'opponente, di carte che permettono il rifornimento di carburante, nei limiti di un plafond massimo consentito, presso punti vendita indicati dall'emittente, senza immediato pagamento del corrispettivo, addebitato il mese successivo.
Va, quindi, rilevato che le contestazioni di parte opponente sono incentrate sulla fattura n. 29736933, per complessivi € 6.238,84, mentre nessun rilievo è stato svolto con riguardo alle rimanenti quattro fatture, avendo, piuttosto, la espresso la propria disponibilità ad onorarne tre, secondo Parte_1 quanto sopra esposto.
Ciò posto si osserva che il predetto credito, di importo corrispondente a quello evidenziato nelle fatture, in cui sono specificamente riportati i consumi addebitati, registrati in base all'uso della carta prepagata rilasciata alla società opponente, precipuamente riscontrati dal personale dell' come da CP_1 comunicazione del 28.11.2018 (cfr. fatture all. al fascicolo di monitorio e all. 15
pagina 7 di 15 all'atto di opposizione), emerge anche dalle risultanze del libro giornale di parte opposta. Tale documento contabile, in quanto regolarmente bollato e vidimato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2710, secondo comma, c.c., fa prova nei rapporti tra le parti, imprenditori, venendo in rilievo un contratto dalle stesse concluso nell'esercizio dell'attività di impresa (cfr. Cass. n. 28217 del 6.10.2023
e n. 9968 del 16.05.2016 in cui è chiarito che è possibile trarre dai libri contabili regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a costituire, unitamente ad altre risultanze, una prova per presunzioni in favore dell'imprenditore).
Sul punto va rimarcato il carattere dettagliato delle fatture versate in atti, e, in particolare, della n. 29736933, dalla cui disamina si evince che la stessa è frutto di un'elaborazione automatica, in cui sono precisamente riportati giorno e ora del prelievo, codice della stazione in cui è avvenuto il rifornimento, tipologia e quantità di prodotto acquistato. Inoltre, le contestazioni svolte dall'opponente, non attengono alla veridicità dei dati relativi al rifornimento, ma esclusivamente ad un uso fraudolento della carta. Ne consegue che deve ritenersi maturato il corrispettivo per la somministrazione di carburante, secondo quanto registrato in ragione dell'uso della carta pre pagata, nella disponibilità della controparte.
5. Tanto esposto si osserva che dalla disamina delle condizioni generali di contratto emerge che le carte “ ” consentono di acquistare Org_1 prodotti petroliferi, quale carburante, lubrificanti, ricambi e altri beni e servizi accessori presso le stazioni di rifornimento abilitate. Dette carte vengono emesse, tra l'altro, con l'indicazione del Titolare, la targa del mezzo o di un nominativo eventualmente indicato dal titolare, con la precisazione che “la richiesta di inserire sulla Carta il dato relativo alla targa del mezzo e/o del nominativo dell'utilizzatore, in aggiunta a quello del titolare, ha l'unica funzione di agevolare la gestione amministrativa e contabile delle carte da parte del pagina 8 di 15 titolare, nel suo esclusivo interesse”. E', quindi, previsto che il titolare riceverà un PIN, numero di identificazione personale, che gli sarà inviato con modalità idonea a garantirne la riservatezza, generato con una procedura di sicurezza e non conoscibile da parte dell'emittente e del suo personale. Le medesime condizioni generali di contratto prevedono, con riguardo alle stazioni di rifornimento presidiate da personale, che “la digitazione del PIN, da chiunque effettuata, determina l'imputabilità della transazione al Titolare che non la può rifiutare (…). Il personale addetto all'impianto non ha alcun obbligo di identificazione dell'Utilizzatore né di controllo di corrispondenza tra la targa riportata sulla carta e quella dell'automezzo rifornito né di verifica della capacità del serbatoio dello stesso né di controllo del limite di spesa giornaliero né infine dei chilometri dichiarati dall'utilizzatore. In tali casi l'emittente si intenderà comunque manlevata da ogni conseguente responsabilità”. Analogamente, con riferimento al rifornimento presso stazioni munite di POS esterno, non presidiate da personale, è previsto che “anche in questo caso la digitalizzazione del PIN da chiunque effettuata attribuisce la transazione al titolare che accetta la transazione avvenuta a mezzo Carta”. Correlativamente le condizioni generali di contratto stabiliscono specifiche precauzioni di uso della carta e del PIN, precisando che “il titolare è tenuto a custodire ed utilizzare la carta ed il PIN con la massima diligenza ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che derivassero dall'utilizzo indebito della Carta e/o del PIN da parte di terzi non autorizzati. Al fine di evitare usi indebiti il titolare deve a) custodire diligentemente la Carta e il Pin separatamente l'uno dall'altro, in qualsiasi momento;
b) controllare periodicamente che la carta ed il pin siano in suo possesso;
c) assicurarsi che la carta venga utilizzata sotto il proprio controllo e che venga opportunamente restituita dopo ogni utilizzo;
d) evitare di rivelare a pagina 9 di 15 terzi non autorizzati i dati della Carta (…) La responsabilità del Titolare per gli usi non consentiti della Carta permane anche se l'Emittente non ha impedito o bloccato l'operazione non consentita (…) Il titolare sarà responsabile di tutte le operazioni effettuate con la carta e manleva l'emittente da ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto degli obblighi di diligenza”, come sopra dettagliati. E', quindi, previsto che “il titolare è responsabile di ogni operazione o contestazione che possa derivare anche dall'uso improprio, indebito o fraudolento, della Carta e/o del PIN, fatto salvo quanto specificato dal successivo art. 16”. La predetta disposizione, rubricata “smarrimento e furto della carta”, prevede che, in tali casi, il Titolare è tenuto a darne comunicazione, senza indugio, all'Emittente e a sporgere denuncia alla competente Autorità.
Ricevuta tale comunicazione, l'Emittente deve provvedere al “blocco” della carta, senza che sia possibile addebitare al titolare alcun costo derivante dall'utilizzo della carta, smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente dopo la comunicazione del furto, dello smarrimento, dell'appropriazione indebita o dell'uso non autorizzato (cfr. pag. 49 e ss fascicolo del monitorio).
Ne discende che, fino al momento della comunicazione fatta all'emittente, al fine di conseguire il blocco della carta, i costi correlati ad operazioni non autorizzate devono essere sopportate dal titolare, sul quale grava l'onere di provvedere alla diligente custodia della carta e del PIN.
L'odierna opponente è, dunque, tenuta al pagamento del costo del carburante acquistato con la carta ad essa intestata, di cui, peraltro, non ha dimostrato la diligente custodia atteso che, sul punto, non è stata svolta alcuna allegazione né
è stata articolata alcuna prova.
Al riguardo si osserva che dalla denuncia - querela contro ignoti, presentata in data 4.9.2018, si evince che l'opponente sospettava di un uso fraudolento della pagina 10 di 15 carta da parte di un suo ex dipendente, con il quale il rapporto di lavoro era cessato pochi giorni prima i rifornimenti di carburante per cui è causa, dopo una discussione su questioni economiche. Nella predetta denuncia si legge che il legale rappresentante della società opponente non aveva rinvenuto la carta con cui era stato fatto il prelievo del carburante, custodita all'interno del veicolo, ad essa abbinato, sito in una rimessa, le cui chiavi erano nella disponibilità dei dipendenti della che avevano anche contezza dei codici PIN, Parte_1 necessari per l'uso delle carte, contenute nei veicoli le cui chiavi si trovavano in un deposito, all'interno della stessa rimessa in cui erano ubicati i mezzi (cfr. all.
5 all'atto di opposizione).
Invero, a fronte di tale denuncia, in cui era stato altresì riferito che non vi erano segni di scasso né sul cancello di accesso alla rimessa né nel deposito dove si trovavano le chiavi dei veicoli, così da far ritenere che la carta sia stata usata da un soggetto che aveva la disponibilità delle chiavi della rimessa, la Parte_1 non ha né dedotto né tanto meno provato se il deposito in cui si trovavano
[...] le chiavi dei veicoli era chiuso con un lucchetto;
se, cessato il rapporto di lavoro con il dipendente, che la stessa opponente sospetta aver fatto uso fraudolento della carta e che era a conoscenza del relativo PIN, aveva chiesto in restituzione le chiavi della rimessa dove si trovavano i veicoli, al cui interno erano custodite le carte carburanti, ovvero se non conseguendone la restituzione, aveva cambiato la serratura, e se aveva chiesto la restituzione della carta, provvedendo a custodirla in un posto sicuro e se, quanto meno, aveva controllato, nella immediatezza, che la carta si trovava all'interno del mezzo.
A tale ultimo proposito si osserva che non è neanche stato individuato il momento in cui l'opponente si è resa conto di non rinvenire più la carta pagina 11 di 15 carburante così da doversi ritenere che la stessa aveva perduto il controllo della scheda, che era suo onere custodire con diligenza.
Invero, in tale contesto, non può ritenersi che l'odierna opponente abbia provveduto ad adempiere, con diligenza, all'onere di custodia della carta carburante, anche vigilando sui propri dipendenti, che ne avevano la disponibilità, e che conoscevano i relativi pin, così da non potersi affermare che la stessa abbia adottato tutte le misure idonee ad evitarne un possibile uso fraudolento.
D'altra parte non sono emerse anomalie imputabili a che non era CP_1 tenuta a verificare che la carta fosse adoperata per rifornire il mezzo ad essa abbinato e solo quello, trattandosi, piuttosto, alla luce di quanto previsto nelle condizioni generali di contratto, sopra esaminate, di una circostanza che parte opposta non era tenuta a controllare.
Del resto, l'utilizzo del PIN, segreto e noto solo al titolare, costituisce dispositivo idoneo all'autenticazione del cliente e all'uso in sicurezza della carta.
6. Deve, d'altro canto, escludersi l'operatività dell'invocato d. Lgs. n. 11/2010, in materia di servizi di pagamento, emesso in attuazione della Direttiva
2007/64/CE, che, giusta quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. m, con una disposizione conforme alla previsione di cui all'art. 3 lett. K della citata direttiva, non si applica, tra l'altro, “ai servizi basati su specifici strumenti di pagamento, utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni: strumenti che consentono al detentore di acquistare beni o servizi soltanto all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un emittente professionale;
strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma molto limitata di beni o servizi.”
pagina 12 di 15 Invero, le carte carburanti devono essere collocate tra gli strumenti “a spendibilità limitata”, per i quali non si applica la menzionata normativa.
Rileva, sotto il profilo in esame, la nota del 14 ottobre 2016, con cui la
[...]
, precedente titolare del rapporto negoziale, aveva comunicato modifiche CP_3 da apportare al contratto, da considerarsi accettate in assenza di recesso, in cui era previsto che l'uso della carta era limitato all'acquisto di prodotti petroliferi e accessori venduti, in Italia e all'estero, presso la rete costituita dalle stazioni di Cont servizio a marchio e a marchio , incluso il marchio Organizzazione_3
Omv, , con la precisazione che “a partire dall'1 gennaio Pt_2 Org_4
2017, non verranno invece più prestati, in Italia, servizi di pagamento presso esercizi convenzionati direttamente da con marchi e punti vendita CP_3
Cont diversi da nonché i servizi ( anche all'estero Pt_3 Org_5 legati funzionalmente alla circolazione stradale presso le imprese convenzionate dal provider nel contesto concretamente ciò Org_6 Org_7 significa che non sarà più possibile utilizzare la Carta per il pagamento, a mero titolo esemplificativo, di servizi quali biglietteria traghetti per persone fisiche e veicoli, pedaggi, lavaggio mezzi pesanti, assistenza stradale mezzi pesanti, etc”
(cfr. pagg. 45 e 46 del fascicolo del monitorio).
7 Si osserva, infine, che, secondo la società opponente dovrebbe essere valutata la mancata attivazione del servizio “rendicontazione on line”, richiesto in data
31.7.2018 (all.5 – citazione), ciò nel presupposto che ove tale servizio fosse stato prontamente attivato, la avrebbe avuto immediata Parte_1 contezza dell'uso indebito della carta, bloccandone l'operatività prima di maturare il debito di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Sul punto va, tuttavia, considerato che il ritardo di cui si discute si riferisce al solo mese di agosto 2018 ossia a quello successivo alla citata email del 31 luglio pagina 13 di 15 2018, atteso che la pretesa creditoria azionata ha riguardo a rifornimenti di carburante effettuati unicamente in tale periodo.
Invero, deve, in primo luogo, rilevarsi che dalla disamina delle condizioni generali di contratto e, in particolare, dell'art. 19, emerge che l'attivazione del servizio in parola richiedeva, comunque, la predisposizione di moduli da inviare alla società emittente così da non poter essere immediata, secondo quanto prospettato dalla società opponente.
Considerato, quindi, che, come sopra riportato, i prelievi contestati sono stati effettuati nel solo mese di agosto, deve rilevarsi che non potrebbe ritenersi grave il ritardo di meno di un mese nell'attivazione del servizio, tanto più che lo stesso era fruibile già a far tempo dal 14.10.2016 e la non aveva Parte_1 ritenuto necessario attivarlo e che, nel richiederlo, in data 31 luglio 2018,
l'opponente non aveva segnalato ragioni che ne rendevano urgente l'attivazione.
Peraltro, in caso di sospetto abuso l'opponente avrebbe dovuto chiedere il blocco della carta, immediatamente effettuato da una volta ricevuta CP_1 da comunicazione del furto o, comunque, di un possibile Parte_1 utilizzo indebito.
8. Ne discende che la va condannata al pagamento in favore di Parte_4 della somma di € 6.301,42, oltre interessi ex d.lgs n. 231/2002 dalle CP_1 singole scadenze al saldo.
Nessun'altra somma è dovuta atteso il parziale pagamento intervenuto in corso di causa con riguardo agli altri corrispettivi richiesti da parte opposta.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in ragione dei valori medi tariffari ex D.M. 55/2014, ridotti del
30%, attesa l'assenza di attività istruttoria, il deposito di due sole memorie ex pagina 14 di 15 art. 183, sesto comma, c.p.c. e il carattere reiterato delle difese svolte. Nulla è dovuto per la fase monitoria, stante l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 18282 emesso da questo
Tribunale in data 11.9.2019;
• condanna la al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1
somma di € 6.301,42 oltre interessi al tasso di cui al d.lgs n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
• condanna la a rifondere alla controparte, le spese di lite Parte_1
che liquida in € 3.553,90 oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge
Roma, 1 marzo 2024
Il Giudice
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