Provvedimento: […] - rileva, infatti, in proposito l'art. 2888 del codice civile che, nel prevedere che « qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un'iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all'autorità giudiziaria », si riferisce, evidentemente, al Giudice Ordinario, dovendosi leggere in combinato disposto con gli art. art. 113 disp. att. c.p.c. e 737 c.p.c., disciplinanti i procedimenti in camera di consiglio (in termini, TAR Toscana, Sez. III, 4 maggio 2021, n. 635);
Leggi di più...- inammissibilità del ricorso·
- domanda cautelare·
- procedimenti in camera di consiglio·
- difetto di giurisdizione·
- cancellazione trascrizioni·
- riproposizione del ricorso al Giudice Ordinario·
- compensazione delle spese di lite·
- diritto soggettivo·
- silenzio assenso·
- giurisdizione amministrativa·
- Legge 241/90·
- pignoramento·
- art. 60 c.p.a.·
- art. 2888 codice civile·
- validità del contratto di mutuo