Articolo 2888 del Codice civile
Articolo 2659Articolo 2889
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19 aprile 1942
Art. 2888.

(Rifiuto di cancellazione).

Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un'iscrizione, il richiedente puo' proporre reclamo all'autorita' giudiziaria.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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