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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Balletti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 27562/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Sig. Controparte_1 P.IVA_1
- giusta procura speciale per notaio con atto n. 177893, racc. Persona_1 Persona_2
11776 del 28.04.2022 -, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia D'Aiutolo (C.F. , C.F._1 ed elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Trento n. 82; pec:
.salerno.itEmail_1 CP_2
-Appellante -
CONTRO
C.F. ) TR C.F._2
-Appellato contumace–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Femiano (C.F. ), giusta procura C.F._3 generale alle liti rilasciata dal Sindaco, ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, in Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio n.1; pec: atti. apoli. ; CP_4 Email_2 CP_4 telefax: 0817954645
- Appellato-
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore Controparte_5 P.IVA_3
-Appellato contumace –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. n. 5606/2022 del Giudice di Pace di Barra, in persona della dott.ssa Imma Di Tuoro, depositata il 10.10.2022, in materia di impugnazione di avviso di intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da verbali di udienza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, del 05.03.2022 il sig. esponeva TR che in data 11.02.2022 gli veniva notificato avviso di intimazione n. 07120219013623441 000, emesso dalla . Con quest'ultimo, veniva ingiunto il pagamento Controparte_1 della somma di 1062,00 euro per il recupero coattivo di sanzioni amministrative comminate con le seguenti cartelle di pagamento: a) n. 071 2011 0249270366 000 emessa su ruolo della CP_5 per il recupero coattivo della tassa automobilistica dell'anno 2007 notificata il 6.12.2011;
[...]
b) n. 071 2014 0087874067 000 emessa su ruolo della per il recupero coattivo Controparte_5 della tassa automobilistica dell'anno 2009 notificata il 13.10.2014; c) n. 071 2015 0052454600 000 emessa su ruolo della per il recupero coattivo della tassa automobilistica Controparte_5 dell'anno 2010 notificata il 29.1.2016; d) n. 0712017 003557569 000 emessa su ruolo del
[...] per il recupero coattivo di sanzioni amministrative comminate a seguito di infrazioni al CP_4 codice della strada commesse nell'anno 2012, notificata il 19.10.2017.
Per tali motivi ricorreva al Giudice di Pace, chiedendo in via preliminare la sospensione esecutiva delle cartelle sopraindicate. Inoltre, nel merito, richiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto della parte convenuta a richiedere le somme indicate nell'intimazione di pagamento, nonché di dichiararne, la nullità, annullabilità o illegittimità, con vittoria delle spese e attribuzione al procuratore antistatario. In data 06.10.2024 si costituiva l' , che, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepiva CP_6 il difetto di giurisdizione del Giudice di pace relativamente alle cartelle recanti crediti per la tassa automobilistica della e contestava la domanda attorea per tutte le cartelle, Controparte_5 chiedendone il rigetto. Inoltre, chiedeva, in caso di accoglimento della domanda del ricorrente, di essere tenuta indenne e di essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole della lite.
Il e la pur se ritualmente citati, rimanevano contumaci. Controparte_4 Controparte_5
Con sentenza depositata in data 18.10.2022, il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente l'opposizione di In particolare dichiarava la prescrizione del diritto della TR alla riscossione delle somme indicate, mentre rigettava la domanda nei confronti Controparte_5 del per la cartella di pagamento n. 0712017003557569 000, non essendo spirato Controparte_4 il termine di prescrizione. Condannava, poi, l' al pagamento in Controparte_1 favore dell'attore delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, proponeva appello con atto di citazione Controparte_1 notificato il 25.11.2022, lamentando errori nella ricostruzione effettuata dal primo giudice, per ottenerne modifica parziale. In particolare, deduceva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per le cartelle n. 07120110249270366 000, n. 07120140087874067 000, n. 07120150052454600
000 e, pertanto, chiedeva di dichiarare la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli. Inoltre, chiedeva di confermare la statuizione per la cartella n. 0712017003557569 000, emessa sul ruolo del con condanna dell'appellato al pagamento delle spese Controparte_4
e compensi di lite del doppio grado di giudizio e attribuzione al difensore antistatario.
Si costituiva il chiedendo la conferma della sentenza nella parte in cui rigettava Controparte_4 la domanda nei confronti del in quanto correttamente il credito, di cui alla Controparte_4 cartella n.0712017003557569000, non era prescritto, con vittoria di spese. Il sig. e la nonostante siano stati regolarmente citati in TR Controparte_5 giudizio, rimanevano contumaci. All'udienza del 29.03.2023, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter, comma 3, c.p.c., la causa veniva rinviata al 25.10.2023 per le conclusioni. In tale ultima data, precisate la conclusione, veniva disposto rinvio all'udienza del 03.04.2024, in cui il Giudice provvedeva ad assegnare la causa a sentenza ed a concedere i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va dichiarata la contumacia del e della TR Controparte_5
2. L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. CP_6
In primo luogo, va dichiarato, limitatamente alle cartelle n. 071 2011 0249270366 000, n. 0712014
0087874067 000 e n. 0712015 0052454600 000, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale delle Corte di Giustizia Tributaria, in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione. Infatti, l'art. 2, co. 1 del D.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non v'è dubbio che la pretesa impositiva, nel caso di specie, sia di natura tributaria attenendo alla tassa automobilistica. E difatti, il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 23, co. 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39, e ss. mm., che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi
(Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione".
Ebbene, in relazione al citato art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 del DPR n. 602/1973, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale, nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione, da ultimo con Ordinanza n. 16986 del 25 maggio 2022. La decisione è derivata dalla proposta del contribuente di regolamento preventivo di giurisdizione, con la quale lo stesso chiedeva che fosse dichiarata la giurisdizione ordinaria rispetto all'azione promossa dinanzi al Giudice di pace, invocato ai sensi dell'art. 615 cpc, avverso estratti di ruolo relativi ad asseriti debiti d'imposta per tasse automobilistiche (il ricorrente lamentava l'invalidità delle notifiche delle cartelle e la prescrizione dei relativi crediti, anche in caso in cui fosse riscontrata la regolare notifica degli atti prodromici, analogamente al presente giudizio). La Suprema Corte ha formulato il seguente principio, confermando i propri precedenti in termini (Cass. S.U., sent. n. 8465/2022 e n. 1394/2022; Cass. S.U., sent. n. 12642/2021): “nelle ipotesi, quale quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di
“definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario“. Nella parte motiva si precisa come le stesse Sezioni Unite avevano già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione. Il principio così enunciato appare adeguato al caso di specie nel quale, parimenti, è da escludersi che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015).
3. Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, proposto da nei confronti di CP_6 CP_3 va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione
[...]
Tributaria relativamente alle cartelle n. 071 2011 0249270366 000, n. 0712014 0087874067 000 e n. 0712015 0052454600 000.
4. Le spese di lite sono liquidate secondo le ordinarie regole sulla soccombenza e, pertanto, va condannato al pagamento, in favore di , TR OP delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Ne discende il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna in primo grado di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario
(tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n. 8215). Vanno compensate le spese tra e il contumace in primo grado, atteso che CP_6 Controparte_4 il gravame è stato proposto da contro solo limitatamente alle cartelle di CP_6 TR pertinenza della Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Maria Balletti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Controparte_1 5606/2022 del Giudice di Pace di Barra depositata in data 18.10.2022, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. 2280/2022, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Accoglie l'appello, proposto da e, per l'effetto, in parziale OP riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per le cartelle n. 071 2011 0249270366 000, n. 0712014 0087874067 000 e n. 0712015 0052454600 000, spettando la giurisdizione, sulla domanda proposta da alla Corte di Giustizia TR
Tributaria di Napoli, innanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
2) Condanna l'appellato al pagamento, in favore di TR OP
, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in Euro 400,00, oltre rimborso
[...] forfettario spese generali, CP e IVA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore antistatario avv. Cinzia D'Aiutolo.
3) Conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) Condanna l'appellato al pagamento, in favore di TR OP
, delle spese di appello, che liquida in Euro 800,00, oltre rimborso forfettario spese
[...] generali, CP e IVA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore antistatario avv. Cinzia
D'Aiutolo. 5) Dichiara interamente compensate le spese tra e il CP_6 Controparte_4
Così deciso in Napoli, il giorno 15 gennaio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Balletti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Balletti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 27562/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Sig. Controparte_1 P.IVA_1
- giusta procura speciale per notaio con atto n. 177893, racc. Persona_1 Persona_2
11776 del 28.04.2022 -, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia D'Aiutolo (C.F. , C.F._1 ed elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Trento n. 82; pec:
.salerno.itEmail_1 CP_2
-Appellante -
CONTRO
C.F. ) TR C.F._2
-Appellato contumace–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Femiano (C.F. ), giusta procura C.F._3 generale alle liti rilasciata dal Sindaco, ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, in Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio n.1; pec: atti. apoli. ; CP_4 Email_2 CP_4 telefax: 0817954645
- Appellato-
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore Controparte_5 P.IVA_3
-Appellato contumace –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. n. 5606/2022 del Giudice di Pace di Barra, in persona della dott.ssa Imma Di Tuoro, depositata il 10.10.2022, in materia di impugnazione di avviso di intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da verbali di udienza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, del 05.03.2022 il sig. esponeva TR che in data 11.02.2022 gli veniva notificato avviso di intimazione n. 07120219013623441 000, emesso dalla . Con quest'ultimo, veniva ingiunto il pagamento Controparte_1 della somma di 1062,00 euro per il recupero coattivo di sanzioni amministrative comminate con le seguenti cartelle di pagamento: a) n. 071 2011 0249270366 000 emessa su ruolo della CP_5 per il recupero coattivo della tassa automobilistica dell'anno 2007 notificata il 6.12.2011;
[...]
b) n. 071 2014 0087874067 000 emessa su ruolo della per il recupero coattivo Controparte_5 della tassa automobilistica dell'anno 2009 notificata il 13.10.2014; c) n. 071 2015 0052454600 000 emessa su ruolo della per il recupero coattivo della tassa automobilistica Controparte_5 dell'anno 2010 notificata il 29.1.2016; d) n. 0712017 003557569 000 emessa su ruolo del
[...] per il recupero coattivo di sanzioni amministrative comminate a seguito di infrazioni al CP_4 codice della strada commesse nell'anno 2012, notificata il 19.10.2017.
Per tali motivi ricorreva al Giudice di Pace, chiedendo in via preliminare la sospensione esecutiva delle cartelle sopraindicate. Inoltre, nel merito, richiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto della parte convenuta a richiedere le somme indicate nell'intimazione di pagamento, nonché di dichiararne, la nullità, annullabilità o illegittimità, con vittoria delle spese e attribuzione al procuratore antistatario. In data 06.10.2024 si costituiva l' , che, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepiva CP_6 il difetto di giurisdizione del Giudice di pace relativamente alle cartelle recanti crediti per la tassa automobilistica della e contestava la domanda attorea per tutte le cartelle, Controparte_5 chiedendone il rigetto. Inoltre, chiedeva, in caso di accoglimento della domanda del ricorrente, di essere tenuta indenne e di essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole della lite.
Il e la pur se ritualmente citati, rimanevano contumaci. Controparte_4 Controparte_5
Con sentenza depositata in data 18.10.2022, il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente l'opposizione di In particolare dichiarava la prescrizione del diritto della TR alla riscossione delle somme indicate, mentre rigettava la domanda nei confronti Controparte_5 del per la cartella di pagamento n. 0712017003557569 000, non essendo spirato Controparte_4 il termine di prescrizione. Condannava, poi, l' al pagamento in Controparte_1 favore dell'attore delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, proponeva appello con atto di citazione Controparte_1 notificato il 25.11.2022, lamentando errori nella ricostruzione effettuata dal primo giudice, per ottenerne modifica parziale. In particolare, deduceva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per le cartelle n. 07120110249270366 000, n. 07120140087874067 000, n. 07120150052454600
000 e, pertanto, chiedeva di dichiarare la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli. Inoltre, chiedeva di confermare la statuizione per la cartella n. 0712017003557569 000, emessa sul ruolo del con condanna dell'appellato al pagamento delle spese Controparte_4
e compensi di lite del doppio grado di giudizio e attribuzione al difensore antistatario.
Si costituiva il chiedendo la conferma della sentenza nella parte in cui rigettava Controparte_4 la domanda nei confronti del in quanto correttamente il credito, di cui alla Controparte_4 cartella n.0712017003557569000, non era prescritto, con vittoria di spese. Il sig. e la nonostante siano stati regolarmente citati in TR Controparte_5 giudizio, rimanevano contumaci. All'udienza del 29.03.2023, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter, comma 3, c.p.c., la causa veniva rinviata al 25.10.2023 per le conclusioni. In tale ultima data, precisate la conclusione, veniva disposto rinvio all'udienza del 03.04.2024, in cui il Giudice provvedeva ad assegnare la causa a sentenza ed a concedere i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va dichiarata la contumacia del e della TR Controparte_5
2. L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. CP_6
In primo luogo, va dichiarato, limitatamente alle cartelle n. 071 2011 0249270366 000, n. 0712014
0087874067 000 e n. 0712015 0052454600 000, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale delle Corte di Giustizia Tributaria, in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione. Infatti, l'art. 2, co. 1 del D.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non v'è dubbio che la pretesa impositiva, nel caso di specie, sia di natura tributaria attenendo alla tassa automobilistica. E difatti, il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 23, co. 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39, e ss. mm., che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi
(Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione".
Ebbene, in relazione al citato art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 546/92 la Consulta, con la pronuncia additiva n. 114/2018 riguardante la disposizione di cui all'art 57, co. 1 del DPR n. 602/1973, ha individuato la linea di demarcazione della giurisdizione ordinaria e tributaria nella “cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. La stessa pronuncia ha precisato che la disposizione censurata contiene due norme ed è immune dai sollevati vizi di legittimità costituzionale, nella parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione volta a contestare il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere ad esecuzione forzata perché “se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.” (vd. anche Cass. civ., S.U. sent. n. 28709/2020).
Nel solco di tale pronuncia sono intervenute a più riprese le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione, da ultimo con Ordinanza n. 16986 del 25 maggio 2022. La decisione è derivata dalla proposta del contribuente di regolamento preventivo di giurisdizione, con la quale lo stesso chiedeva che fosse dichiarata la giurisdizione ordinaria rispetto all'azione promossa dinanzi al Giudice di pace, invocato ai sensi dell'art. 615 cpc, avverso estratti di ruolo relativi ad asseriti debiti d'imposta per tasse automobilistiche (il ricorrente lamentava l'invalidità delle notifiche delle cartelle e la prescrizione dei relativi crediti, anche in caso in cui fosse riscontrata la regolare notifica degli atti prodromici, analogamente al presente giudizio). La Suprema Corte ha formulato il seguente principio, confermando i propri precedenti in termini (Cass. S.U., sent. n. 8465/2022 e n. 1394/2022; Cass. S.U., sent. n. 12642/2021): “nelle ipotesi, quale quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di
“definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario“. Nella parte motiva si precisa come le stesse Sezioni Unite avevano già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione. Il principio così enunciato appare adeguato al caso di specie nel quale, parimenti, è da escludersi che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015).
3. Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, proposto da nei confronti di CP_6 CP_3 va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione
[...]
Tributaria relativamente alle cartelle n. 071 2011 0249270366 000, n. 0712014 0087874067 000 e n. 0712015 0052454600 000.
4. Le spese di lite sono liquidate secondo le ordinarie regole sulla soccombenza e, pertanto, va condannato al pagamento, in favore di , TR OP delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Ne discende il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna in primo grado di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario
(tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n. 8215). Vanno compensate le spese tra e il contumace in primo grado, atteso che CP_6 Controparte_4 il gravame è stato proposto da contro solo limitatamente alle cartelle di CP_6 TR pertinenza della Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Maria Balletti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Controparte_1 5606/2022 del Giudice di Pace di Barra depositata in data 18.10.2022, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. 2280/2022, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Accoglie l'appello, proposto da e, per l'effetto, in parziale OP riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per le cartelle n. 071 2011 0249270366 000, n. 0712014 0087874067 000 e n. 0712015 0052454600 000, spettando la giurisdizione, sulla domanda proposta da alla Corte di Giustizia TR
Tributaria di Napoli, innanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
2) Condanna l'appellato al pagamento, in favore di TR OP
, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in Euro 400,00, oltre rimborso
[...] forfettario spese generali, CP e IVA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore antistatario avv. Cinzia D'Aiutolo.
3) Conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) Condanna l'appellato al pagamento, in favore di TR OP
, delle spese di appello, che liquida in Euro 800,00, oltre rimborso forfettario spese
[...] generali, CP e IVA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore antistatario avv. Cinzia
D'Aiutolo. 5) Dichiara interamente compensate le spese tra e il CP_6 Controparte_4
Così deciso in Napoli, il giorno 15 gennaio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Balletti