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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/05/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14779/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 14779/2024, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. SALVONI VERONICA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 7.5.2025) Per parte ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE: dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1) vita separata con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2) dare atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3) dichiarare che i coniugi hanno definito tutte le ulteriori questioni economiche e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale;
4) i coniugi si concedono il reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente controversia”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.11.2024, deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1
il 6.5.2022 a NE Val OM (BS) con iscritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte I, anno 2022, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, e che dall'unione non erano nati figli.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione.
Il resistente non compariva alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza e ne veniva dichiarata la contumacia;
la parte ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status di separazione, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati ma non adottato alcun provvedimento provvisorio ed urgente di tipo sostanziale, essendo la domanda circoscritta ad una pronuncia sullo status, si riservava di riferirne al
Collegio in vista della decisione non definitiva.
***
1) Sulla pronuncia di separazione Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto da alcuni mesi, e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata alla prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, alla quale parte resistente non è nemmeno comparsa.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulle spese processuali
Le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente debbono dichiararsi irripetibili ai sensi dell'art. 92, comma 1 c.p.c. alla luce del carattere tecnico e necessario della presente pronuncia, circoscritta alla declaratoria di uno status, e della mancata opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Spese processuali sostenute dalla parte ricorrente irripetibili.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 8.5.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 14779/2024, avente come oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. SALVONI VERONICA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 7.5.2025) Per parte ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE: dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1) vita separata con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2) dare atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3) dichiarare che i coniugi hanno definito tutte le ulteriori questioni economiche e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale;
4) i coniugi si concedono il reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente controversia”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.11.2024, deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1
il 6.5.2022 a NE Val OM (BS) con iscritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte I, anno 2022, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, e che dall'unione non erano nati figli.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della separazione.
Il resistente non compariva alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza e ne veniva dichiarata la contumacia;
la parte ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status di separazione, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati ma non adottato alcun provvedimento provvisorio ed urgente di tipo sostanziale, essendo la domanda circoscritta ad una pronuncia sullo status, si riservava di riferirne al
Collegio in vista della decisione non definitiva.
***
1) Sulla pronuncia di separazione Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate di fatto da alcuni mesi, e la parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata alla prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, alla quale parte resistente non è nemmeno comparsa.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sulle spese processuali
Le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente debbono dichiararsi irripetibili ai sensi dell'art. 92, comma 1 c.p.c. alla luce del carattere tecnico e necessario della presente pronuncia, circoscritta alla declaratoria di uno status, e della mancata opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Spese processuali sostenute dalla parte ricorrente irripetibili.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 8.5.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri