TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4213 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3498/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in Palermo, via Francesco Crispi n.274, presso lo studio dell'Avv. PUCCIO FRANCESCO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
parte ricorrente
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Palermo, piazza Lolli n.15, presso lo studio dell'Avv. AMATO STEFANIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
parte resistente
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero interveniente necessario
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note per l'udienza del 23/10/2025.
Conclusioni del P.M.: Accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 23/10/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto, ed, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta all'udienza del 16/11/2021, sostituita dal deposito di note scritte;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 16-30/11/2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'accordo depositato telematicamente in data
04/09/2025, così come integrato dalle note in sostituzione dell' udienza del 23/10/2025, che in questa sede integralmente richiamate si riportano:
“1. Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. b) della L.n.898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.r ed il sig Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione
[...] della sentenza;
2. Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Largo Villaura n.27 Palermo e diritto di visita in favore del padre alle medesime condizioni concordate in precedente atto di separazione, potendo la figlia essere prelevata da casa e accompagnata e/o prelevata da scuola o dalla palestra dal padre, alla presenza dei nonni paterni, due giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, previo accordo dei genitori e salvi gli impegni scolastici o attività sportive della minore, si precisa che nei pomeriggi in cui la figlia trascorrerà il tempo con il padre lo stesso provvederà a vigilare che la stessa adempia agli impegni scolastici e a riaccompagnarla a casa non oltre le ore 21:00;
3. Stabilire a carico del sig. l'onere al versamento in favore della signora CP_1
dell'importo di € 200,00 mensili, a titolo di assegno di mantenimento in Parte_1 favore della propria figlia minore, con la previsione di adeguamento automatico secondo spese straordinarie medichee e scolastiche documentate”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 24/06/2008, da , nata a Parte_1
PALERMO, in data 06/08/1980 e da , nato a PALERMO, in [...] Controparte_1
29/04/1978, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.17, parte II, serie
A, dell'anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
27/10/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3498/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in Palermo, via Francesco Crispi n.274, presso lo studio dell'Avv. PUCCIO FRANCESCO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
parte ricorrente
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Palermo, piazza Lolli n.15, presso lo studio dell'Avv. AMATO STEFANIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
parte resistente
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero interveniente necessario
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note per l'udienza del 23/10/2025.
Conclusioni del P.M.: Accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 23/10/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto, ed, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta all'udienza del 16/11/2021, sostituita dal deposito di note scritte;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 16-30/11/2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'accordo depositato telematicamente in data
04/09/2025, così come integrato dalle note in sostituzione dell' udienza del 23/10/2025, che in questa sede integralmente richiamate si riportano:
“1. Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. b) della L.n.898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.r ed il sig Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione
[...] della sentenza;
2. Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Largo Villaura n.27 Palermo e diritto di visita in favore del padre alle medesime condizioni concordate in precedente atto di separazione, potendo la figlia essere prelevata da casa e accompagnata e/o prelevata da scuola o dalla palestra dal padre, alla presenza dei nonni paterni, due giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, previo accordo dei genitori e salvi gli impegni scolastici o attività sportive della minore, si precisa che nei pomeriggi in cui la figlia trascorrerà il tempo con il padre lo stesso provvederà a vigilare che la stessa adempia agli impegni scolastici e a riaccompagnarla a casa non oltre le ore 21:00;
3. Stabilire a carico del sig. l'onere al versamento in favore della signora CP_1
dell'importo di € 200,00 mensili, a titolo di assegno di mantenimento in Parte_1 favore della propria figlia minore, con la previsione di adeguamento automatico secondo spese straordinarie medichee e scolastiche documentate”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 24/06/2008, da , nata a Parte_1
PALERMO, in data 06/08/1980 e da , nato a PALERMO, in [...] Controparte_1
29/04/1978, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.17, parte II, serie
A, dell'anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
27/10/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.