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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/04/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
PRIMA SEZIONE
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo– Presidente
Dr. Silvia Rita Fabrizio – Consigliere
Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 903/2022
promossa da
(cf ) rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello, dall' avv. Laura Clementi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, via A.
De Gasperi n. 34,
appellante contro
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Giulianova (TE) alla Via Lombardi n. 7/M, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante p.t. Avv. Giuliana Morè, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di costituzione e risposta nel procedimento civile N. 3849/2019 RG del Tribunale di Teramo dall' avv. Roberta Castorani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, Corso Cerulli n. 31
appellato avverso
la sentenza n. 150/2022 del Tribunale di Teramo pubblicata il 22.02.2022 relativa al giudizio civile rg. 3849/2018 CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.150/2022 emessa dal Tribunale di Teramo, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio R.G. N. 3849/2019, depositata in cancelleria in data 22 febbraio 2022, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Voglia On.le Giudicante, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto , C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo amministratore e legale rapp.te p.t. per l'omessa adozione di misure e/o esecuzione di interventi necessari e urgenti volti a riparare le parti del fabbricato deteriorate e/o compromesse, come accertato dal nominato CTU Geom. CP_2
De Iure, al fine di evitare i fenomeni di infiltrazione nell'abitazione di proprietà come accertate dal nominato CTU e per l'effetto condannare il Pt_1 [...]
in persona del suo amministratore e legale Controparte_1 rappresentante p.t. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali materiali e morali a cose e persone patiti dall'appellante per l'importo di €.15.000,00 ovvero per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da liquidarsi anche con valutazione equitativa ex articolo 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del danno al saldo e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato:
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia accogliere le seguenti conclusioni:
- preliminarmente respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.150/2022 emessa dal Tribunale di Teramo in data 22/02/2022;
- nel merito rigettare perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n.150/2022 emessa dal Parte_1 Tribunale di Teramo in data 22/02/2022 e, per l'effetto, confermare quanto stabilito nella sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di rito”.
pag. 2/8 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. proprietaria di un'unità immobiliare ubicata all'ultimo piano Parte_1 del fabbricato denominato ”, con Controparte_1 sede in Giulianova (TE), Via Lombardi n. 7/M- sul rilievo di avere subito danni all'interno del proprio immobile derivati da infiltrazioni provenienti da parti comuni dell'edificio - citava innanzi al Tribunale di Teramo il predetto Condominio in persona del suo amministratore p.t. affinché, previo accertamento della responsabilità dello stesso per l'omessa e/o ritardata adozione di misure e/o esecuzione di interventi necessari ed urgenti volti a riparare le parti del fabbricato deteriorate e/o compromesse come CP_2 accertato dal CTU nel proc. n. 4407/2017 R.G. di accertamento tecnico preventivo svoltosi innanzi al medesimo Tribunale, venisse condannato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, materiali e morali, a cose e persone patiti dall'attrice anche per l'impossibilità per la stessa di godere e disporre pienamente dell'immobile, per l'importo prudenzialmente quantificato in € 15.000,00 oltre interessi e rivalutazione ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia e da liquidarsi anche in via equitativa.
2. L'attrice esponeva che dopo i lavori di rifacimento del tetto condominiale eseguiti nel dicembre 2016, nei successivi mesi di gennaio e febbraio 2017, nell'appartamento di sua proprietà si erano verificate infiltrazioni che avevano creato danni a persone e cose ma il Condominio, seppure sollecitato ad intervenire, era rimasto inerte, tanto da costringerla a promuovere un procedimento di accertamento tecnico preventivo in cui veniva accertato che le lamentate infiltrazioni derivavano per la gran parte dalle parti comuni dell'edificio e che si rendeva necessaria anche l'esecuzione di interventi di minore entità all'interno dell'abitazione della stessa attrice ed il perito d'ufficio aveva indicato i lavori necessari per l'eliminazione del problema il cui costo era stato stimato in €. 5.344,94 per i lavori a carico del ed €. 840,10 CP_1 per interventi di spettanza della stessa CP_3
3. Si costituiva il Condominio contestando le avverse domande e declinando ogni responsabilità; deduceva che le muffe/infiltrazioni lamentate dall'attrice erano riconducibili ad una pluralità di cause, in parte dovute a problemi costruttivi dell'edificio e alla sua manutenzione e in parte alla scarsa CP_2 manutenzione da parte della stessa per quanto attiene la sigillatura Pt_1 perimetrale degli infissi alle strutture murarie e delle guide di scorrimento degli avvolgibili, per cui gli interventi necessari per l'eliminazione dei lamentati inconvenienti erano imputabili solo in parte al convenuto, di CP_1 conseguenza l'attrice per la sua parte, avrebbe dovuto attivarsi per rimuovere le infiltrazioni/muffe ed eseguire i lavori come prescritti ma ella stessa era rimasta inattiva. Il peraltro non poteva essere accusato di inerzia in quanto CP_1 si era attivato subito dopo il deposito dell'elaborato peritale, con convocazione dell'assemblea, redazione ed esame dei preventivi dei lavori straordinari e pag. 3/8 conferimento di incarico alla ditta appaltatrice. Chiedeva quindi il rigetto della domanda avversaria.
4. Espletata prova testimoniale, acquisita la documentazione prodotta dalle parti e disposta l'acquisizione a cura della Cancelleria del fascicolo relativo al procedimento di istruzione preventiva iscritto al n. 4407/2017 R.G., la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Giudice del
Tribunale di Teramo, riteneva provato per tabulas che il non aveva CP_1 affatto omesso e tantomeno ritardato l'esecuzione degli interventi necessari ad eliminare le cause dei fenomeni infiltrativi lamentati dall' attrice, quindi, ripercorsi cronologicamente gli eventi, stabiliva che dal deposito della perizia nel giudizio di all'inizio dei lavori erano trascorsi circa 11 mesi, periodo CP_4 considerato fisiologico per assumere decisioni in ambito per CP_2 l'esecuzione di lavori straordinari. Pertanto, escludeva ogni responsabilità in capo al considerava che l'attrice nelle more avrebbe potuto CP_1 provvedere all'esecuzione dei lavori indicati a suo carico dal C.T.U., che avrebbero potuto per lo meno attenuare i fenomeni infiltrativi all'interno dell'abitazione e biasimava la mancata partecipazione della stessa alle assemblee straordinarie convocate specificatamente per deliberare i lavori che la interessavano direttamente, palesando in tal guisa un certo disinteresse verso le determinazioni assembleari. Concludeva per l'assenza di responsabilità in capo al per omesso o ritardato intervento, circostanza che rendeva CP_1 parimenti inesistente qualsivoglia danno risarcibile a tale titolo. Condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello censurandola per i Parte_1 motivi così rubricati: “A) Erronea interpretazione delle emergenze processuali”; “B) Erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alla parte motiva”. A sostegno dei menzionati motivi l'appellante ha sostenuto che le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice di prime cure non siano condivisibili perché del tutto erronee e in contrasto con le risultanze istruttorie di primo grado. In particolare, il Giudice avrebbe errato nel considerare che in virtù della convocazione di due riunioni assembleari il potesse CP_1 essere esonerato da ogni responsabilità per inerzia nella mancata esecuzione dei lavori di risanamento dell'immobile, inoltre il Tribunale avrebbe impropriamente dato valore al disinteresse dell'odierna appellante a voler presenziare alle assemblee condominiali quando invece ella aveva già rappresentato le proprie necessità e volontà con atti e missive;
ha aggiunto poi che sarebbero state trascurate, le testimonianze di e del tecnico E_
, che invece metterebbero in evidenzia l'inerzia del Condominio, Testimone_2 che doveva prontamente intervenire già nel 2018 anche in economia sulla causa delle infiltrazioni patite dall'attrice senza attendere 11 mesi per conferire l' incarico ad una grossa impresa edile per effettuare dei lavori imponenti peraltro per un intervento differente e ben più ampio rispetto a quello necessario per risolvere le problematiche relative all'appartamento di cui è proprietaria. Peraltro, il non ha mai offerto prova dell'inizio dei lavori come CP_1
pag. 4/8 invece dedotto nell'impugnata sentenza. Per tali ragioni chiede la riforma dell'impugnato provvedimento e l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate, previa sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.
6. Si è costituito il appellato per chiedere il rigetto del gravame, CP_1 ritenendolo infondato in fatto e diritto e la conferma della pronuncia impugnata.
7. La Corte con ordinanza del 25.01.2023 ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. All'udienza del 14.6.2023 la causa è stata trattenuta in decisione e poi rimessa in trattazione con ordinanza del 20.3.2024, per l'acquisizione della relazione peritale espletata nel procedimento ante causam ex art. 696 c.p.c., n. 4407/2017 RG e dei relativi allegati da parte della Cancelleria e disponendo in ogni caso, che le parti curassero il deposito entro la data del 22.5.2024 della copia dei predetti atti essendo necessario il loro esame ai fini del decidere.
8. All'udienza del 22.05.2024 trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti (con le quali l'appellante ha chiesto la distrazione delle spese del presente grado giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario), la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Occorre premettere che non risulta in atti la relazione peritale espletata dal geom. nel procedimento ante causam ex art. 696 c.p.c., n. Persona_1 4407/2017 RG , essendo visibili nel fascicolo d'ufficio informatico del primo grado di giudizio reso dal Tribunale di Teramo solo gli allegati all'elaborato peritale d'ufficio ed essendo stato comunicato dalla Cancelleria del citato Ufficio, sollecitata all'invio della relazione peritale, che il file della perizia risulta “corrotto” e non è apribile neanche con il supporto dei tecnici, pertanto, considerato che neppure le parti in causa hanno provveduto al deposito della copia degli atti come richiesto nell'ordinanza del 20.03.2024, la decisione viene presa allo stato degli atti.
10. Procedendo quindi all'esame dell'impugnativa si rileva che i motivi di gravame sopra esposti, per la loro intima connessione, consentono una trattazione congiunta e le censure mosse avverso la sentenza impugnata, essendo infondate devono essere respinte per le ragioni di seguito espresse.
11. Risulta dalla documentazione in atti che all'esito del procedimento di A.T.P. (rg. 4407/2017) dopo il deposito della relazione tecnica del CTU geom. Per_1
ed in riscontro alla comunicazione inviata a mezzo PEC in data 8.1.2019
[...] dall'avv. Costanzo D'Amelio (all'epoca legale di all'avv. Parte_1
pag. 5/8 Roberta Castorani (legale del Condominio convenuto) per conoscere le intenzioni del Condominio in merito ai lavori da eseguire, alla ripartizione delle spese e al risarcimento dei danni, il legale del Condominio informava la controparte che sarebbe stata convocata per il 28 gennaio 2019 l'assemblea straordinaria per illustrare ai condomini il contenuto della richiamata perizia e per l'adozione dei provvedimenti necessari e nel contempo raccomandava la presenza della sig.ra all'assemblea. Pt_1
12. Dal verbale dell'assemblea condominiale del 28.1.2019 risulta che i condomini partecipanti all'adunanza (assente la sig.ra ritualmente convocata), Pt_1 preso atto del contenuto della perizia e ritenendo antieconomico l'intervento limitato ai soli lavori descritti nell'elaborato in questione e reputato di voler intervenire effettuando lavori di manutenzione sull'intera parete nord e sull'intera parete est dell'edificio, decidevano di acquisire preventivi di spesa, aggiornando la decisione.
13. Quindi, in occasione dell'assemblea del 25.6.2019 (assente la sig.ra Pt_1 ritualmente convocata) l'assemblea all'unanimità deliberava di appaltare i lavori di manutenzione straordinaria come da allegato computo metrico alla Ditta De
Flaviis & Pertinari. Con racc.a.r. del 30.9.2019 l'Amministratore p.t. del
– come da incarico deliberato dall'assemblea nella seduta del CP_1
25.6.2019 - inviava ai condomini piano di ripartizione delle spese relative ai lavori di manutenzione straordinaria (inclusi ulteriori lavori) informandoli dell'inizio degli stessi per la primavera 2020, predisponendo una rateazione della spesa in 12 tranche mensili con decorrenza del pagamento della prima rata da agosto 2019.
14. Da tali dati documentali non risulta che il abbia mostrato inerzia CP_1 nell'adottare decisioni volte al compimento dei lavori che il perito d'ufficio nominato nel giudizio di A.T.P. ha indicato ed elencato nell'allegato computo metrico. Tra l'altro deve osservarsi che nello stesso computo metrico il geom. ha individuato i lavori e gli importi da porre a carico del Per_1 CP_1 stimando la spesa per i lavori da effettuare all'interno dell'appartamento della sig.ra nella misura di €. 187,22; nello stesso tempo ha specificato i Pt_1 lavori da porre a carico della condomina istante (per la sigillatura perimetrale degli infissi alle strutture murarie e delle guide di scorrimento degli avvolgibili ed altri relativi), che tuttavia, la stessa non ha ritenuto di dover compiere, come dichiarato dalla teste (madre convivente dell'attrice) Testimone_3 all'udienza del 06.10.2021 (“ mia figlia non ha sostituito gli infissi come indicato il tecnico nell'a.t.p. Mia figlia ha ritenuto che non servisse sostituire gli infissi perché quando piove si bagna metà tetto della stanza e i muri intorno
(facciata esterna)), circostanza (quella relativo al soffitto della stanza) che si palesa poco credibile se si considera oltre all'esiguità dell'importo delle spese da effettuare all'interno dell'immobile come indicate dal CTU (€. 187,22) che, il perito ha anche previsto che l'unico lavoro da compiere sul terrazzo di copertura pag. 6/8 dell'edificio come si evince dall'allegato computo metrico, è quello di sostituzione di un cappellotto per evacuatori delle condense (€. 40,00).
15. Neppure è condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui “non era necessario attendere il conferimento dell' incarico ad una grossa impresa che effettuasse dei lavori imponenti ma bastava dare subito un'immediata e rapida soluzione ai problemi urgenti, anche in economia di esecuzione incaricando un muratore che intervenisse sulla causa delle infiltrazioni patite dall'appellante che più volte ha richiesto tale interessamento”, in quanto il CTU (come si ricava dalla lettura del computo metrico) ha previsto lavori riguardanti la parete esterna dell'immobile ma, trattandosi dell'ultimo piano dell'edificio non era ipotizzabile effettuare il lavoro in economia con un muratore, ragione per la quale l'assemblea dei condomini ha valutato l'opportunità di compiere il lavoro di manutenzione straordinaria non limitandolo alla sola parete esterna dell'appartamento dell'attrice ma estendendolo alle intere facciate nord ed est dell'edificio in questione. Pertanto, come già rilevato dal giudice di prime cure, alla luce dell'esame della documentazione in atti, non si evidenzia alcun tipo di danno risarcibile imputabile ad una condotta inerte del , né CP_1 l'amministratore del poteva commissionare lavori di manutenzione CP_1 straordinaria, salvo il carattere urgente degli stessi, ma in questo caso, avrebbe dovuto comunque riferirne ai condomini nella prima assemblea e come detto, nel caso in esame, dopo il deposito della CTU nel giudizio di A.T.P. l'amministratore ha subito convocato l'assemblea e rimesso all'adunanza dei condomini ogni decisione sui lavori straordinari da effettuare sulla base delle conclusioni del perito d'ufficio. Deve inoltre osservarsi come non possa essere riconosciuto in favore dell'odierna appellante altra tipologia di danno (danno non patrimoniale, danno da minore godimento dell'immobile, danni da lesione del diritto alla salute ecc.) non essendoci prova degli stessi;
infatti, l'unico certificato medico prodotto in atti non riguarda l'attrice ma Parte_1
e attesta solo che la stessa è affetta da artrite reumatoide, non che la CP_5 patologia sia in nesso causale con i lamentati danni denunciati dall'odierna appellante;
inoltre sullo specifico capitolo di prova articolato dall'attrice nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. vero che : “La Sig.ra e la Pt_1
Sig.ra nei giorni di forte pioggia ed a causa delle predette infiltrazioni Tes_1 sono costrette a lasciare l'immobile e cercare ospitalità da parenti e amici” la teste (madre dell'attrice) ha negato la circostanza Testimone_4 affermando: “non è vero, abbiamo dormito in un'altra camera dove non c'erano infiltrazioni”, con ciò escludendo i disagi paventati dall'attrice e l'inutilizzabilità dell'immobile. In mancanza di prova, non vi è spazio per una liquidazione, neppure equitativa del pregiudizio patrimoniale rivendicato.
16. Alla stregua delle superiori considerazioni, la sentenza di primo grado deve trovare conferma e l'appello deve dunque essere rigettato.
pag. 7/8 17. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato Le stesse vengono CP_1 liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 in base al valore dichiarato della controversia (€. 15.000,00). Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 150/2022, del Tribunale di Teramo ogni Parte_1 contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di giudizio, che liquida, nella misura complessiva di €. 5.077,00 per compensi oltre rimb. Forf. 15%, e accessori di legge nella misura di legge.
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza il 02.04.2025.
Il Giudice ausiliario estensore
Avv. Maria Luisa Martini
Il Presidente
Dott. Francesco S. Filocamo
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
PRIMA SEZIONE
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo– Presidente
Dr. Silvia Rita Fabrizio – Consigliere
Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 903/2022
promossa da
(cf ) rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti conferita su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello, dall' avv. Laura Clementi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, via A.
De Gasperi n. 34,
appellante contro
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Giulianova (TE) alla Via Lombardi n. 7/M, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante p.t. Avv. Giuliana Morè, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di costituzione e risposta nel procedimento civile N. 3849/2019 RG del Tribunale di Teramo dall' avv. Roberta Castorani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, Corso Cerulli n. 31
appellato avverso
la sentenza n. 150/2022 del Tribunale di Teramo pubblicata il 22.02.2022 relativa al giudizio civile rg. 3849/2018 CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.150/2022 emessa dal Tribunale di Teramo, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio R.G. N. 3849/2019, depositata in cancelleria in data 22 febbraio 2022, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Voglia On.le Giudicante, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto , C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo amministratore e legale rapp.te p.t. per l'omessa adozione di misure e/o esecuzione di interventi necessari e urgenti volti a riparare le parti del fabbricato deteriorate e/o compromesse, come accertato dal nominato CTU Geom. CP_2
De Iure, al fine di evitare i fenomeni di infiltrazione nell'abitazione di proprietà come accertate dal nominato CTU e per l'effetto condannare il Pt_1 [...]
in persona del suo amministratore e legale Controparte_1 rappresentante p.t. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali materiali e morali a cose e persone patiti dall'appellante per l'importo di €.15.000,00 ovvero per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia da liquidarsi anche con valutazione equitativa ex articolo 1226 c.c. oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del danno al saldo e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato:
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia accogliere le seguenti conclusioni:
- preliminarmente respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.150/2022 emessa dal Tribunale di Teramo in data 22/02/2022;
- nel merito rigettare perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n.150/2022 emessa dal Parte_1 Tribunale di Teramo in data 22/02/2022 e, per l'effetto, confermare quanto stabilito nella sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di rito”.
pag. 2/8 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. proprietaria di un'unità immobiliare ubicata all'ultimo piano Parte_1 del fabbricato denominato ”, con Controparte_1 sede in Giulianova (TE), Via Lombardi n. 7/M- sul rilievo di avere subito danni all'interno del proprio immobile derivati da infiltrazioni provenienti da parti comuni dell'edificio - citava innanzi al Tribunale di Teramo il predetto Condominio in persona del suo amministratore p.t. affinché, previo accertamento della responsabilità dello stesso per l'omessa e/o ritardata adozione di misure e/o esecuzione di interventi necessari ed urgenti volti a riparare le parti del fabbricato deteriorate e/o compromesse come CP_2 accertato dal CTU nel proc. n. 4407/2017 R.G. di accertamento tecnico preventivo svoltosi innanzi al medesimo Tribunale, venisse condannato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, materiali e morali, a cose e persone patiti dall'attrice anche per l'impossibilità per la stessa di godere e disporre pienamente dell'immobile, per l'importo prudenzialmente quantificato in € 15.000,00 oltre interessi e rivalutazione ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia e da liquidarsi anche in via equitativa.
2. L'attrice esponeva che dopo i lavori di rifacimento del tetto condominiale eseguiti nel dicembre 2016, nei successivi mesi di gennaio e febbraio 2017, nell'appartamento di sua proprietà si erano verificate infiltrazioni che avevano creato danni a persone e cose ma il Condominio, seppure sollecitato ad intervenire, era rimasto inerte, tanto da costringerla a promuovere un procedimento di accertamento tecnico preventivo in cui veniva accertato che le lamentate infiltrazioni derivavano per la gran parte dalle parti comuni dell'edificio e che si rendeva necessaria anche l'esecuzione di interventi di minore entità all'interno dell'abitazione della stessa attrice ed il perito d'ufficio aveva indicato i lavori necessari per l'eliminazione del problema il cui costo era stato stimato in €. 5.344,94 per i lavori a carico del ed €. 840,10 CP_1 per interventi di spettanza della stessa CP_3
3. Si costituiva il Condominio contestando le avverse domande e declinando ogni responsabilità; deduceva che le muffe/infiltrazioni lamentate dall'attrice erano riconducibili ad una pluralità di cause, in parte dovute a problemi costruttivi dell'edificio e alla sua manutenzione e in parte alla scarsa CP_2 manutenzione da parte della stessa per quanto attiene la sigillatura Pt_1 perimetrale degli infissi alle strutture murarie e delle guide di scorrimento degli avvolgibili, per cui gli interventi necessari per l'eliminazione dei lamentati inconvenienti erano imputabili solo in parte al convenuto, di CP_1 conseguenza l'attrice per la sua parte, avrebbe dovuto attivarsi per rimuovere le infiltrazioni/muffe ed eseguire i lavori come prescritti ma ella stessa era rimasta inattiva. Il peraltro non poteva essere accusato di inerzia in quanto CP_1 si era attivato subito dopo il deposito dell'elaborato peritale, con convocazione dell'assemblea, redazione ed esame dei preventivi dei lavori straordinari e pag. 3/8 conferimento di incarico alla ditta appaltatrice. Chiedeva quindi il rigetto della domanda avversaria.
4. Espletata prova testimoniale, acquisita la documentazione prodotta dalle parti e disposta l'acquisizione a cura della Cancelleria del fascicolo relativo al procedimento di istruzione preventiva iscritto al n. 4407/2017 R.G., la causa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Giudice del
Tribunale di Teramo, riteneva provato per tabulas che il non aveva CP_1 affatto omesso e tantomeno ritardato l'esecuzione degli interventi necessari ad eliminare le cause dei fenomeni infiltrativi lamentati dall' attrice, quindi, ripercorsi cronologicamente gli eventi, stabiliva che dal deposito della perizia nel giudizio di all'inizio dei lavori erano trascorsi circa 11 mesi, periodo CP_4 considerato fisiologico per assumere decisioni in ambito per CP_2 l'esecuzione di lavori straordinari. Pertanto, escludeva ogni responsabilità in capo al considerava che l'attrice nelle more avrebbe potuto CP_1 provvedere all'esecuzione dei lavori indicati a suo carico dal C.T.U., che avrebbero potuto per lo meno attenuare i fenomeni infiltrativi all'interno dell'abitazione e biasimava la mancata partecipazione della stessa alle assemblee straordinarie convocate specificatamente per deliberare i lavori che la interessavano direttamente, palesando in tal guisa un certo disinteresse verso le determinazioni assembleari. Concludeva per l'assenza di responsabilità in capo al per omesso o ritardato intervento, circostanza che rendeva CP_1 parimenti inesistente qualsivoglia danno risarcibile a tale titolo. Condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
5. Avverso la sentenza ha proposto appello censurandola per i Parte_1 motivi così rubricati: “A) Erronea interpretazione delle emergenze processuali”; “B) Erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alla parte motiva”. A sostegno dei menzionati motivi l'appellante ha sostenuto che le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice di prime cure non siano condivisibili perché del tutto erronee e in contrasto con le risultanze istruttorie di primo grado. In particolare, il Giudice avrebbe errato nel considerare che in virtù della convocazione di due riunioni assembleari il potesse CP_1 essere esonerato da ogni responsabilità per inerzia nella mancata esecuzione dei lavori di risanamento dell'immobile, inoltre il Tribunale avrebbe impropriamente dato valore al disinteresse dell'odierna appellante a voler presenziare alle assemblee condominiali quando invece ella aveva già rappresentato le proprie necessità e volontà con atti e missive;
ha aggiunto poi che sarebbero state trascurate, le testimonianze di e del tecnico E_
, che invece metterebbero in evidenzia l'inerzia del Condominio, Testimone_2 che doveva prontamente intervenire già nel 2018 anche in economia sulla causa delle infiltrazioni patite dall'attrice senza attendere 11 mesi per conferire l' incarico ad una grossa impresa edile per effettuare dei lavori imponenti peraltro per un intervento differente e ben più ampio rispetto a quello necessario per risolvere le problematiche relative all'appartamento di cui è proprietaria. Peraltro, il non ha mai offerto prova dell'inizio dei lavori come CP_1
pag. 4/8 invece dedotto nell'impugnata sentenza. Per tali ragioni chiede la riforma dell'impugnato provvedimento e l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate, previa sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.
6. Si è costituito il appellato per chiedere il rigetto del gravame, CP_1 ritenendolo infondato in fatto e diritto e la conferma della pronuncia impugnata.
7. La Corte con ordinanza del 25.01.2023 ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. All'udienza del 14.6.2023 la causa è stata trattenuta in decisione e poi rimessa in trattazione con ordinanza del 20.3.2024, per l'acquisizione della relazione peritale espletata nel procedimento ante causam ex art. 696 c.p.c., n. 4407/2017 RG e dei relativi allegati da parte della Cancelleria e disponendo in ogni caso, che le parti curassero il deposito entro la data del 22.5.2024 della copia dei predetti atti essendo necessario il loro esame ai fini del decidere.
8. All'udienza del 22.05.2024 trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti (con le quali l'appellante ha chiesto la distrazione delle spese del presente grado giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario), la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Occorre premettere che non risulta in atti la relazione peritale espletata dal geom. nel procedimento ante causam ex art. 696 c.p.c., n. Persona_1 4407/2017 RG , essendo visibili nel fascicolo d'ufficio informatico del primo grado di giudizio reso dal Tribunale di Teramo solo gli allegati all'elaborato peritale d'ufficio ed essendo stato comunicato dalla Cancelleria del citato Ufficio, sollecitata all'invio della relazione peritale, che il file della perizia risulta “corrotto” e non è apribile neanche con il supporto dei tecnici, pertanto, considerato che neppure le parti in causa hanno provveduto al deposito della copia degli atti come richiesto nell'ordinanza del 20.03.2024, la decisione viene presa allo stato degli atti.
10. Procedendo quindi all'esame dell'impugnativa si rileva che i motivi di gravame sopra esposti, per la loro intima connessione, consentono una trattazione congiunta e le censure mosse avverso la sentenza impugnata, essendo infondate devono essere respinte per le ragioni di seguito espresse.
11. Risulta dalla documentazione in atti che all'esito del procedimento di A.T.P. (rg. 4407/2017) dopo il deposito della relazione tecnica del CTU geom. Per_1
ed in riscontro alla comunicazione inviata a mezzo PEC in data 8.1.2019
[...] dall'avv. Costanzo D'Amelio (all'epoca legale di all'avv. Parte_1
pag. 5/8 Roberta Castorani (legale del Condominio convenuto) per conoscere le intenzioni del Condominio in merito ai lavori da eseguire, alla ripartizione delle spese e al risarcimento dei danni, il legale del Condominio informava la controparte che sarebbe stata convocata per il 28 gennaio 2019 l'assemblea straordinaria per illustrare ai condomini il contenuto della richiamata perizia e per l'adozione dei provvedimenti necessari e nel contempo raccomandava la presenza della sig.ra all'assemblea. Pt_1
12. Dal verbale dell'assemblea condominiale del 28.1.2019 risulta che i condomini partecipanti all'adunanza (assente la sig.ra ritualmente convocata), Pt_1 preso atto del contenuto della perizia e ritenendo antieconomico l'intervento limitato ai soli lavori descritti nell'elaborato in questione e reputato di voler intervenire effettuando lavori di manutenzione sull'intera parete nord e sull'intera parete est dell'edificio, decidevano di acquisire preventivi di spesa, aggiornando la decisione.
13. Quindi, in occasione dell'assemblea del 25.6.2019 (assente la sig.ra Pt_1 ritualmente convocata) l'assemblea all'unanimità deliberava di appaltare i lavori di manutenzione straordinaria come da allegato computo metrico alla Ditta De
Flaviis & Pertinari. Con racc.a.r. del 30.9.2019 l'Amministratore p.t. del
– come da incarico deliberato dall'assemblea nella seduta del CP_1
25.6.2019 - inviava ai condomini piano di ripartizione delle spese relative ai lavori di manutenzione straordinaria (inclusi ulteriori lavori) informandoli dell'inizio degli stessi per la primavera 2020, predisponendo una rateazione della spesa in 12 tranche mensili con decorrenza del pagamento della prima rata da agosto 2019.
14. Da tali dati documentali non risulta che il abbia mostrato inerzia CP_1 nell'adottare decisioni volte al compimento dei lavori che il perito d'ufficio nominato nel giudizio di A.T.P. ha indicato ed elencato nell'allegato computo metrico. Tra l'altro deve osservarsi che nello stesso computo metrico il geom. ha individuato i lavori e gli importi da porre a carico del Per_1 CP_1 stimando la spesa per i lavori da effettuare all'interno dell'appartamento della sig.ra nella misura di €. 187,22; nello stesso tempo ha specificato i Pt_1 lavori da porre a carico della condomina istante (per la sigillatura perimetrale degli infissi alle strutture murarie e delle guide di scorrimento degli avvolgibili ed altri relativi), che tuttavia, la stessa non ha ritenuto di dover compiere, come dichiarato dalla teste (madre convivente dell'attrice) Testimone_3 all'udienza del 06.10.2021 (“ mia figlia non ha sostituito gli infissi come indicato il tecnico nell'a.t.p. Mia figlia ha ritenuto che non servisse sostituire gli infissi perché quando piove si bagna metà tetto della stanza e i muri intorno
(facciata esterna)), circostanza (quella relativo al soffitto della stanza) che si palesa poco credibile se si considera oltre all'esiguità dell'importo delle spese da effettuare all'interno dell'immobile come indicate dal CTU (€. 187,22) che, il perito ha anche previsto che l'unico lavoro da compiere sul terrazzo di copertura pag. 6/8 dell'edificio come si evince dall'allegato computo metrico, è quello di sostituzione di un cappellotto per evacuatori delle condense (€. 40,00).
15. Neppure è condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui “non era necessario attendere il conferimento dell' incarico ad una grossa impresa che effettuasse dei lavori imponenti ma bastava dare subito un'immediata e rapida soluzione ai problemi urgenti, anche in economia di esecuzione incaricando un muratore che intervenisse sulla causa delle infiltrazioni patite dall'appellante che più volte ha richiesto tale interessamento”, in quanto il CTU (come si ricava dalla lettura del computo metrico) ha previsto lavori riguardanti la parete esterna dell'immobile ma, trattandosi dell'ultimo piano dell'edificio non era ipotizzabile effettuare il lavoro in economia con un muratore, ragione per la quale l'assemblea dei condomini ha valutato l'opportunità di compiere il lavoro di manutenzione straordinaria non limitandolo alla sola parete esterna dell'appartamento dell'attrice ma estendendolo alle intere facciate nord ed est dell'edificio in questione. Pertanto, come già rilevato dal giudice di prime cure, alla luce dell'esame della documentazione in atti, non si evidenzia alcun tipo di danno risarcibile imputabile ad una condotta inerte del , né CP_1 l'amministratore del poteva commissionare lavori di manutenzione CP_1 straordinaria, salvo il carattere urgente degli stessi, ma in questo caso, avrebbe dovuto comunque riferirne ai condomini nella prima assemblea e come detto, nel caso in esame, dopo il deposito della CTU nel giudizio di A.T.P. l'amministratore ha subito convocato l'assemblea e rimesso all'adunanza dei condomini ogni decisione sui lavori straordinari da effettuare sulla base delle conclusioni del perito d'ufficio. Deve inoltre osservarsi come non possa essere riconosciuto in favore dell'odierna appellante altra tipologia di danno (danno non patrimoniale, danno da minore godimento dell'immobile, danni da lesione del diritto alla salute ecc.) non essendoci prova degli stessi;
infatti, l'unico certificato medico prodotto in atti non riguarda l'attrice ma Parte_1
e attesta solo che la stessa è affetta da artrite reumatoide, non che la CP_5 patologia sia in nesso causale con i lamentati danni denunciati dall'odierna appellante;
inoltre sullo specifico capitolo di prova articolato dall'attrice nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. vero che : “La Sig.ra e la Pt_1
Sig.ra nei giorni di forte pioggia ed a causa delle predette infiltrazioni Tes_1 sono costrette a lasciare l'immobile e cercare ospitalità da parenti e amici” la teste (madre dell'attrice) ha negato la circostanza Testimone_4 affermando: “non è vero, abbiamo dormito in un'altra camera dove non c'erano infiltrazioni”, con ciò escludendo i disagi paventati dall'attrice e l'inutilizzabilità dell'immobile. In mancanza di prova, non vi è spazio per una liquidazione, neppure equitativa del pregiudizio patrimoniale rivendicato.
16. Alla stregua delle superiori considerazioni, la sentenza di primo grado deve trovare conferma e l'appello deve dunque essere rigettato.
pag. 7/8 17. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato Le stesse vengono CP_1 liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 147/2022 in base al valore dichiarato della controversia (€. 15.000,00). Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 150/2022, del Tribunale di Teramo ogni Parte_1 contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di giudizio, che liquida, nella misura complessiva di €. 5.077,00 per compensi oltre rimb. Forf. 15%, e accessori di legge nella misura di legge.
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di consiglio tenutasi in videoconferenza il 02.04.2025.
Il Giudice ausiliario estensore
Avv. Maria Luisa Martini
Il Presidente
Dott. Francesco S. Filocamo
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