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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/11/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1603/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa iscritta al n. 1603 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
, nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Parte_2
(FR) il 22.02.1951, entrambi elettivamente domiciliati in PO (FR) via XXIV Maggio 87, presso lo studio dell'Avv. Monica Parisi che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 12.11.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 21.07.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 8.12.1975 in PO (FR) e che dall'unione non sono nati figli;
che è venuta meno l'affectio coniugalis, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza, chiedono che venga pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso (in particolare, le parti hanno concordato che la casa coniugale verrà venduta al prezzo stimato dall'Agenzia
Immobiliare che effettuerà la valutazione più vantaggiosa e comunque non oltre il 10% inferiore o Pt_ superiore al prezzo stimato e che fino alla vendita la casa coniugale sarà abitata dal sig. che sosterrà le spese ordinarie e condominiali. Quanto agli arredi e ai mobili verranno ripartiti di comune accordo tra i coniugi). Hanno inoltre richiesto che, al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 12.11.2025, le parti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c.
3. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1603/2025 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
12.11.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in PO (FR) in data 8.12.1975, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di PO (FR) dell'anno 1975 al n. 133 parte II, serie A, Uff.1);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 13.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa iscritta al n. 1603 /2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
, nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Parte_2
(FR) il 22.02.1951, entrambi elettivamente domiciliati in PO (FR) via XXIV Maggio 87, presso lo studio dell'Avv. Monica Parisi che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 12.11.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 21.07.2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 8.12.1975 in PO (FR) e che dall'unione non sono nati figli;
che è venuta meno l'affectio coniugalis, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza, chiedono che venga pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso (in particolare, le parti hanno concordato che la casa coniugale verrà venduta al prezzo stimato dall'Agenzia
Immobiliare che effettuerà la valutazione più vantaggiosa e comunque non oltre il 10% inferiore o Pt_ superiore al prezzo stimato e che fino alla vendita la casa coniugale sarà abitata dal sig. che sosterrà le spese ordinarie e condominiali. Quanto agli arredi e ai mobili verranno ripartiti di comune accordo tra i coniugi). Hanno inoltre richiesto che, al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 12.11.2025, le parti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c.
3. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1603/2025 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
12.11.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in PO (FR) in data 8.12.1975, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di PO (FR) dell'anno 1975 al n. 133 parte II, serie A, Uff.1);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 13.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi