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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/11/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1374/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CA SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. RL BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1374/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fiammetta Parte_1 C.F._1
MM e SI De MA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Controparte_1 C.F._2
Campa
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito civile in Rocca Priora in data 5.10.2013
(atto annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rocca Priora, al n. 7, parte I, serie ufficio 1, anno 2013). I coniugi hanno avuto tre figli nati prima del matrimonio, (nata il [...]), (nato Per_1 Per_2 il 4.8.2009) e (nato il [...]). Per_3
I coniugi sono separati in virtù di sentenza non definitiva del Tribunale di Velletri n. 552/2023 che ha pronunciato sullo status e della successiva sentenza n. 255/2024 che ha definito le ulteriori domande sulla base dell'accordo delle parti (r.g. n. 1002/2022).
Con ricorso depositato il 19.3.2025, ha chiesto che venga pronunciato lo scioglimento Parte_1 del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione rassegnando le seguenti conclusioni:
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della l. n. 898 del
1970, lo scioglimento del matrimonio (contratto in Rocca Priora il 05/10/2013 ed iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Rocca Priora al n. 7 parte I anno 2013) tra il sig. (marito) Parte_1
e la sig.ra (moglie), ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza. Disporre in conformità alla sentenza di separazione del
31.01.2024 n. 255/2024 non essendosi modificate le circostanze di fatto e diritto e confermare come di seguito:
1. L'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio separato della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
2. L'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra quale genitore con collocazione prevalente dei minori e nell'esclusivo Controparte_1 interesse di questi ultimi.
3. L'altro genitore può vedere e tenere con sé la prole secondo accordi tra
i coniugi, e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita della scuola al lunedì mattina, allorquando la prole verrà accompagnato a scuola dal padre;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); durante le festività pasquali la prole trascorrerà i primi tre giorni di sospensione delle lezioni, compresa la domenica di Pasqua, con un genitore e i successivi tre giorni,
a partire dal Lunedì dell'Angelo, con l'altro genitore e così alternativamente per gli anni successivi;
le ulteriori festività religiose e civili (comprensive di eventuali “ponti”) saranno ripartite parimenti, ad anni alterni, tra i genitori;
per un periodo di 30 giorni, anche suddiviso in due periodi, durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio (in assenza di accordo, i primi 15 giorni di agosto
e i primi 15 giorni di settembre con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
gli ultimi 15 giorni di luglio e gli ultimi 15 giorni di agosto con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari); Durante i periodi di spettanza esclusiva della prole, deve ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma devono, comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi e i figli;
conseguentemente il genitore temporaneamente collocatario deve fornire ai figli almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale la prole sarà raggiungibile.
4. Il padre corrisponde all'altro coniuge, l'assegno periodico di € 750,00 (a tiolo di contributo perequativo per il mantenimento della prole), da versare entro il 05 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT “costo della vita” FOI. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e comunque successivamente documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%.
5.Ciascun genitore provvederà autonomamente al proprio mantenimento”.
Con memoria depositata in data 26.9.2025, si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 aderito alla domanda del chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio con conferma Pt_1 delle condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 255/2024.
All'udienza di comparizione del 29.10.2025, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione,
i procuratori hanno rappresentato che le parti concordano nella pronuncia del divorzio alle medesime condizioni della separazione ed hanno chiesto la modifica del rito da giudiziale a consensuale.
Sentite le parti, le stesse hanno confermato di volersi conciliare alle condizioni di cui alla sentenza di separazione, che sono state loro rilette;
il Giudice delegato, assunti i provvedimenti provvisori e urgenti come da accordo delle parti e con conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Ritiene, inoltre, questo Collegio che l'accordo delle parti, così come espresso all'udienza del
29.10.2025, possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o all'interesse della prole.
L'ascolto dei figli minori deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale degli stessi.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in Rocca Priora in data 5.10.2013 (atto annotato nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Rocca Priora, al n. 7, parte I, serie ufficio 1, anno 2013);
2. omologa le condizioni di divorzio concordate, sopra trascritte in parte motiva, e dispone in conformità;
3. manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Rocca Priora perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. compensa tra le parti le spese di procedura.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 05/11/2025.
Il giudice estensore Il presidente
RL BR CA SE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CA SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. RL BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1374/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fiammetta Parte_1 C.F._1
MM e SI De MA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Controparte_1 C.F._2
Campa
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito civile in Rocca Priora in data 5.10.2013
(atto annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rocca Priora, al n. 7, parte I, serie ufficio 1, anno 2013). I coniugi hanno avuto tre figli nati prima del matrimonio, (nata il [...]), (nato Per_1 Per_2 il 4.8.2009) e (nato il [...]). Per_3
I coniugi sono separati in virtù di sentenza non definitiva del Tribunale di Velletri n. 552/2023 che ha pronunciato sullo status e della successiva sentenza n. 255/2024 che ha definito le ulteriori domande sulla base dell'accordo delle parti (r.g. n. 1002/2022).
Con ricorso depositato il 19.3.2025, ha chiesto che venga pronunciato lo scioglimento Parte_1 del matrimonio con conferma delle condizioni di separazione rassegnando le seguenti conclusioni:
“che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della l. n. 898 del
1970, lo scioglimento del matrimonio (contratto in Rocca Priora il 05/10/2013 ed iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Rocca Priora al n. 7 parte I anno 2013) tra il sig. (marito) Parte_1
e la sig.ra (moglie), ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza. Disporre in conformità alla sentenza di separazione del
31.01.2024 n. 255/2024 non essendosi modificate le circostanze di fatto e diritto e confermare come di seguito:
1. L'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio separato della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
2. L'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra quale genitore con collocazione prevalente dei minori e nell'esclusivo Controparte_1 interesse di questi ultimi.
3. L'altro genitore può vedere e tenere con sé la prole secondo accordi tra
i coniugi, e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita della scuola al lunedì mattina, allorquando la prole verrà accompagnato a scuola dal padre;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); durante le festività pasquali la prole trascorrerà i primi tre giorni di sospensione delle lezioni, compresa la domenica di Pasqua, con un genitore e i successivi tre giorni,
a partire dal Lunedì dell'Angelo, con l'altro genitore e così alternativamente per gli anni successivi;
le ulteriori festività religiose e civili (comprensive di eventuali “ponti”) saranno ripartite parimenti, ad anni alterni, tra i genitori;
per un periodo di 30 giorni, anche suddiviso in due periodi, durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio (in assenza di accordo, i primi 15 giorni di agosto
e i primi 15 giorni di settembre con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
gli ultimi 15 giorni di luglio e gli ultimi 15 giorni di agosto con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari); Durante i periodi di spettanza esclusiva della prole, deve ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma devono, comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi e i figli;
conseguentemente il genitore temporaneamente collocatario deve fornire ai figli almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale la prole sarà raggiungibile.
4. Il padre corrisponde all'altro coniuge, l'assegno periodico di € 750,00 (a tiolo di contributo perequativo per il mantenimento della prole), da versare entro il 05 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT “costo della vita” FOI. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e comunque successivamente documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%.
5.Ciascun genitore provvederà autonomamente al proprio mantenimento”.
Con memoria depositata in data 26.9.2025, si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 aderito alla domanda del chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio con conferma Pt_1 delle condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 255/2024.
All'udienza di comparizione del 29.10.2025, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione,
i procuratori hanno rappresentato che le parti concordano nella pronuncia del divorzio alle medesime condizioni della separazione ed hanno chiesto la modifica del rito da giudiziale a consensuale.
Sentite le parti, le stesse hanno confermato di volersi conciliare alle condizioni di cui alla sentenza di separazione, che sono state loro rilette;
il Giudice delegato, assunti i provvedimenti provvisori e urgenti come da accordo delle parti e con conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Ritiene, inoltre, questo Collegio che l'accordo delle parti, così come espresso all'udienza del
29.10.2025, possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o all'interesse della prole.
L'ascolto dei figli minori deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale degli stessi.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in Rocca Priora in data 5.10.2013 (atto annotato nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Rocca Priora, al n. 7, parte I, serie ufficio 1, anno 2013);
2. omologa le condizioni di divorzio concordate, sopra trascritte in parte motiva, e dispone in conformità;
3. manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Rocca Priora perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. compensa tra le parti le spese di procedura.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 05/11/2025.
Il giudice estensore Il presidente
RL BR CA SE