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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 8.7.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello n. 1079/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Olga Parte_1
Durante e RP US AL, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Alessandro Ciufolini, come da procura in atti appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Gianluca Amoruso, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1760/2023 pubblicata il 21.2.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.12.2021, la esercente attività di commercio Parte_1 all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6632/2021, con cui l' , basandosi sul verbale di CP_1 accertamento ispettivo del 17.5.2019, redatto a integrazione di un precedente verbale ispettivo del
6.2.2019 (con cui era stata ritenuta, tra l'altro, la sussistenza di un rapporto di agenzia con il sig.
1 , richiedeva il pagamento dei contributi per il primo e secondo trimestre 2014, Parte_2 inerenti la posizione di Parte_2
A fondamento dell'opposizione deduceva che l'Ente aveva già ottenuto, in forza del precedente verbale ispettivo del 6.2.2019, un decreto ingiuntivo (n. 9420/2019) avverso il quale la società aveva proposto opposizione, rigettata con sentenza n. 6255/2021, avverso la quale era stato proposto appello, e che, pertanto, la richiesta di un secondo decreto ingiuntivo costituiva una illegittima parcellizzazione della domanda con conseguente improponibilità.
Deduceva, inoltre, che il rapporto di con la società era stato un rapporto di Parte_2 procacciamento di affari e non di agenzia ed eccepiva la prescrizione dei contributi, concludendo per la declaratoria di improponibilità della domanda monitoria e, in subordine, per il rigetto.
L'Ente si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda sulla base di articolate argomentazioni.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, respinta l'eccezione di improponibilità della domanda per illegittima parcellizzazione della stessa, respingeva l'opposizione e condannava la società opponente al pagamento delle spese di lite, ritenendo che il rapporto di Parte_2 con la società si fosse svolto secondo gli istituti tipici del rapporto di agenzia, e che non fosse
[...] maturata la prescrizione quinquennale del credito contributivo.
Ha proposto appello la per i motivi di seguito sinteticamente indicati: Parte_1
1) violazione degli artt. 111 Cost. e 88 c.p.c. e dei principi di buona fede e correttezza nonché travisamento dei fatti.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di improponibilità e/o improcedibilità della domanda, sebbene l'appellata avesse unilateralmente e CP_1 arbitrariamente frazionato il credito.
2) Violazione degli artt. 2697 c.c. e 421 c.c..
Ha lamentato la società che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'opposizione, affermando che dalla documentazione prodotta risultava che il rapporto di cui si riferiva Parte_2
l'omissione contributiva, aveva natura di agenzia, senza pronunciare sulla richiesta di prova testimoniale avanzata dall'appellante.
3) Violazione degli artt. 1742, 1743, 2727 e 2729 c.c..
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che tra la società appellante e esisteva un contratto di agenzia, violando gli artt. 1742 e 1743 c.c., pervenendo Parte_2
a tale affermazione sulla base di un ragionamento presuntivo, a base del quale aveva posto mere illazioni o fatti privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza e, pertanto, inidonei a
2 costituire la base della presunzione, trascurando, invece, altri fatti, dotati di tali requisiti e idonei a escludere la configurabilità dell'agenzia.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare l'improponibilità della domanda proposta dalla e, subordinatamente, di rigettarla;
con vittoria delle spese di lite CP_1 del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, in Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con nota del 18.6.2025 la società appellante ha depositato la sentenza della Corte di appello di
Roma n. 2610/2024, con la relativa attestazione del passaggio in giudicato, e ha chiesto dichiararsi improponibile la domanda proposta dalla o, in subordine, di rigettarla. CP_1
All'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
Osserva la Corte che il decreto ingiuntivo n. 6632/2021, oggetto di opposizione nel presente giudizio, si basa sul verbale di accertamento ispettivo del 17.5.2019 e attiene al credito contributivo della relativo al primo e al secondo trimestre 2014, riferito al periodo Controparte_1
1.1.2014 – 31.12.2018 e inerente la posizione di ritenuto dalla un Parte_2 CP_1 agente e non un procacciatore di affari.
Il suindicato verbale ispettivo è stato redatto a integrazione di un precedente verbale di accertamento ispettivo del 6.2.2019, e, infatti, in esso si legge: “Si evidenzia che il presente accertamento segue, completa e richiama in maniera integrale altro precedentemente elevato nei confronti della ditta da parte dello scrivente (Ispettore Dott. Parte_1 Parte_3 Tes_1
) in data 6.2.2019.
[...]
Nel suddetto accertamento ispettivo veniva accertata la riconducibilità dei rapporti analizzati alla figura dell'agente di commercio ex art. 1742 del codice civile e, pertanto, la conseguente mancata contribuzione da pare della dei contributi Fondo Previdenza in favore degli agenti Parte_1
, e . Testimone_2 Testimone_3 Parte_2
…
Nei confronti dell'agente sono già state accertate le sofferenze contributive Parte_2 relative all'anno 2013 nel verbale conclusivo del 4.9.2017.
Da un controllo effettuato sulle fatture provvigioni emesse dal e attestanti i compensi Pt_2 maturati dallo stesso si è accertato che, per un mero errore materiale, nel verbale elevato in data
3
6.2.2019 non sono state comprese le contribuzioni evase dalla in favore dell'agente de Parte_1 quo per il I ed il II trimestre 2014.
Per tale motivazione si accerta, pertanto, una evasione contributiva a carico della mandante per il
I e II trimestre 2014 relativamente al rapporto di agenzia con l'agente frutto Parte_2 delle fatture provvigioni n. 01, 02, 03 e 04 del 2014 per un totale di € 1136,00 così come analiticamente elencato nelle distinte di ripartizione allegate al presente verbale”.
La conferma che il verbale del 17.5.2019 non è altro che una integrazione del precedente verbale del 6.2.2019, nell'ambito, quindi, del medesimo accertamento ispettivo, si ricava anche dal fatto che nel primo verbale il periodo di accertamento va dall'1.10.2013 al 30.9.2018, e, quindi, ricomprende, per quanto di interesse nel presente giudizio, il periodo oggetto del secondo verbale e la posizione di Parte_2
A seguito del primo verbale ispettivo del 6.2.2019 è stato emesso il decreto ingiuntivo n.
9420/2019, avverso il quale la ha proposto opposizione, rigettata con sentenza n. Parte_1
6255/2021, riformata, però, dalla Corte di appello di Roma con la sentenza n. 2610/2024, passata in giudicato (vedi allegati 1 e 2 alla nota di parte appellante depositata il 18.6.2025).
In tale sentenza, con riferimento alla posizione di e all'intero periodo oggetto Parte_2 dell'accertamento ispettivo (1.10.2013 – 30.9.2018), compresi, quindi, il I e il II trimestre 2014, la
Corte di appello ha ritenuto che non vi fossero “elementi di giudizio per ricavare dalla scarna documentazione prodotta l'esistenza di un vincolo del collaboratore ad adoperarsi per la conclusione dell'affare”, e, quindi, la sussistenza tra le parti di un rapporto di agenzia, tanto che ha accolto l'opposizione della e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Su tale accertamento si è, pertanto, formato il giudicato, con la conseguenza che, nel presente giudizio, è preclusa al Collegio la possibilità di riesaminare la posizione del collaboratore in quanto relativa al medesimo periodo coperto da giudicato. Parte_2
Ed infatti, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo (Cass., Sez. Un., n. 13916/2006 e successiva giurisprudenza conforme;
Cass. n. 27013/2022; n. 7834/2024).
L'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde a un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti,
4 in ossequio al principio del ne bis in idem (Cass. n. 16589/2021); in particolare, l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass. n. 48/2021).
Nel caso di specie, il presente giudizio investe il medesimo rapporto giuridico che ha formato oggetto di quello definito con la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2610/2024, passata in giudicato;
i soggetti sono gli stessi ( e ); il primo giudizio Parte_1 Controparte_1 ricomprende il petitum e la causa petendi del secondo giudizio (pagamento di contributi dovuti dalla all' relativamente a e ad altri due collaboratori, per il Parte_1 CP_1 Parte_2 periodo compreso tra il 2013 e il 2018, il primo giudizio;
e per i primi due trimestri del 2014, relativamente alla posizione di il secondo giudizio;
esistenza di un rapporto di Parte_2 agenzia tra la e nel periodo compreso tra ottobre 2013 e il secondo Parte_1 Parte_2 trimestre del 2014).
2. Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolta l'opposizione proposta dalla e deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. Pt_1 Pt_1
6632/2021
3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (€ 2.123,90).
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- accoglie l'opposizione proposta dalla e revoca il decreto ingiuntivo n. 6632/2021; Parte_1
- condanna La al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di Controparte_1 lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 1.300,00 quanto al primo grado e in € 1.400,00 quanto al secondo grado, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Roma, 8.7.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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