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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 18 febbraio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3779 del Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Perla Giordano, Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 5942/2021 del 17.6.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.9.2020, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso bonario n. 15450784 ricevuto in data 28.1.2020, con il quale l' gli ha chiesto CP_1
la restituzione della somma di € 3.100,67 a titolo di indennità di disoccupazione cat. NASPI n.
943052/2016 corrisposta nel periodo dal 6.1.2017 al 26.10.2017, in quanto non spettante a causa di
“rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”.
A sostegno della domanda, ha precisato di aver lavorato non continuativamente dal 6.1.2017 al 26.10.2017 alle dipendenze di con contratti a tempo determinato (per i periodi Controparte_2
dal 6.1.2017 al 30.4.2017 e dal 16.5.2017 al 15.7.2017) intervallati da periodi di disoccupazione, percependo l'indennità in questione in ragione di € 3.249,89 per un totale di 117 gg. non consecutivi, come da modello CUD 2018 ed estratto del cassetto previdenziale del cittadino (docc. n. 7 e 8); ha
1 contestato dunque la legittimità dell'avviso bonario di pagamento inviatogli dall' , in quanto CP_1
privo di motivazione nonché di ogni indicazione circa gli specifici parametri di calcolo del presunto indebito: l'avviso, infatti, avrebbe omesso di precisare quale fatto avrebbe dato luogo alla presunta rioccupazione nel periodo coperto da PI nonché di riportare i dati in base ai quali sarebbe stato determinato in € 3.100,67 l'importo dell'indebito, peraltro in misura difforme dall'indennità complessivamente percepita nel periodo in questione;
ha quindi lamentato la violazione dell'art. 7, l.
n. 212/2000, nonché degli artt. 21-octies e 3, l. n. 241/1990 per insufficiente motivazione e omessa indicazione dell'autorità giudiziaria a cui ricorrere;
ha infine eccepito la tardività del provvedimento amministrativo, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 dicembre 2018, e l'inapplicabilità dell'art. 2033 c.c.
Nella contumacia dell' , con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso CP_1
ritenendo che l' non avesse adempiuto all'onere su di lui gravante di dimostrare di aver Pt_1 legittimamente percepito le somme corrisposte dall' , e di non versare nell'ipotesi contestata di CP_1
“rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”; di tal ché, i documenti di causa non avrebbero consentito di “verificare compiutamente la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione della provvidenza di cui si è chiesta la restituzione”.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l' chiedendo: in via preliminare Pt_1
sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito, dichiararsi l'intervenuta decadenza dell' dal diritto di ripetere l'indebito e, comunque, dichiararsi l'illegittimità e/o CP_1
infondatezza – anche sotto il profilo del quantum debeatur – della richiesta di restituzione, vinte le spese del doppio grado;
ad ulteriore dimostrazione del proprio diritto di trattenere l'indennità percepita, l' ha inoltre prodotto l'estratto conto contributivo , insistendo per Pt_1 CP_1
l'ammissibilità di tale nuova produzione documentale in grado d'appello.
L' è rimasto nuovamente contumace. CP_3
Dichiarata inammissibile l'inibitoria all'esito dell'udienza camerale del 25.1.2022, la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura in aula del dispositivo all'udienza del
18.2.2025.
2. Ebbene, in via preliminare, deve dichiararsi ammissibile l'estratto conto contributivo, benché prodotto dall' solo nel presente grado d'appello. Pt_1
Ed invero, “nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche
d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie"
2 emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado” (Cass. n. 1845/2018).
Nel caso di specie, l'odierno appellante aveva già prodotto in primo grado il CUD 2018 e l'estratto del cassetto previdenziale, da cui risultavano già sia i periodi lavorati che i periodi di disoccupazione per i quali è stata corrisposta la PI.
L'estratto conto previdenziale, pertanto, corrobora una pista probatoria già emersa dagli atti del giudizio di primo grado.
Così determinato il materiale istruttorio, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione articolati dall'appellante.
3. Ebbene, con un primo motivo di gravame, l' lamenta che, in violazione dell'art. Pt_1
2967 c.c., il Tribunale avrebbe ingiustamente posto a suo carico “l'onere di provare di aver legittimamente percepito le somme corrisposte dall' nel periodo e per i titoli in questione”, CP_1
ritenendo peraltro che egli non l'avesse soddisfatto.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
3.1. Questo Collegio ritiene applicabile al caso di specie il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. n.
15550/2019).
Tale principio, dettato in ambito pensionistico, è stato peraltro già recepito ed applicato in materia di PI da questa Corte (cfr. Corte d'Aappello Roma n. 3249/2021), la quale in fattispecie analoga alla presente ha precisato che: “in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, CP_3
peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo
a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento”.
Ebbene, posta l'applicabilità del principio così enunciato anche all'indebito derivante da
3 illegittima corresponsione della PI (prestazione di natura previdenziale non pensionistica, come chiarito da Cass. n. 11659/2024), deve riconoscersi che il Tribunale, nel ripartire l'onere probatorio tra le parti in causa, si è attenuto a tale principio, di tal ché sul punto la sentenza impugnata va confermata.
3.2. Cionondimeno, il medesimo Tribunale, posto a carico del ricorrente l'onere di provare il proprio diritto alla provvidenza, ha ritenuto che l' non vi avesse adempiuto. Pt_1
Ebbene, alla luce della documentazione prodotta agli atti del giudizio di primo grado, come ulteriormente integrata nel presente grado d'appello, ritiene invece il Collegio che l abbia Pt_1
offerto sufficiente prova del proprio diritto alla PI per il periodo in questione, in difetto di specifiche contestazioni da parte dell' , come si vedrà subito infra. CP_1
Ed invero, dal raffronto tra il CUD 2018 ed il cassetto previdenziale, si evince chiaramente che l'indennità è stata corrisposta per i soli periodi di effettiva disoccupazione e non anche per i periodi intermedi lavorati, come indicati supra al punto 1.
Di tanto si trae ulteriore conferma dall'estratto conto previdenziale prodotto unitamente al ricorso in appello, dal quale parimenti si evince che nel 2017 l'odierno appellante non ha lavorato con continuità, ottenendo un numero ridotto di contributi settimanali (38 utili per il diritto a pensione) ed essendo rimasto disoccupato per i restanti periodi, così da percepire alcuni contributi figurativi per
PI.
L' ha pertanto adempiuto all'onere della prova su di lui gravante nei limiti di quanto Pt_1
(genericamente) contestatogli dall' , di tal ché la sentenza di primo grado va sul punto riformata. CP_1
4. Peraltro, come anticipato, appare fondata anche l'ulteriore doglianza attinente al difetto di motivazione dell'avviso bonario impugnato.
Ed invero, la motivazione recata dall'avviso – “rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge” – risulta del tutto astratta e generica, a tal punto da non consentire di comprendere a quale periodo si riferirebbe la PI indebitamente erogata, quale sarebbe l'ipotesi di rioccupazione in astratto non consentita dalla legge verificatasi nel caso concreto, quale contratto o periodo di lavoro avrebbe integrato la violazione di legge.
Dalla scarna motivazione del provvedimento, può al più ipotizzarsi che la norma applicata dall' sia l'art. 9, co. 1 oppure co. 2, d. lgs. n. 22/2015, a mente dei quali “
1. Il lavoratore che CP_1
durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
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2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore CP_1
di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5”.
Sennonché l' , con l'avviso bonario in esame, non ha affatto chiarito di quale delle diverse CP_1
fattispecie lamentasse l'integrazione.
Infine, non risulta specificato nell'avviso bonario neppure il criterio di calcolo dell'indebito benché la somma percepita dall'appellante nei periodi di disoccupazione risulti pari ad € 3.249,66 mentre l' ha quantificato incomprensibilmente l'indebito in € 3.100,67. CP_1
5. Da ultimo, l' lamenta altresì la tardività del provvedimento dell' , deducendo Pt_1 CP_1
che la somma versata a titolo di PI sarebbe divenuta irripetibile poiché l' avrebbe omesso CP_3
di chiedere la restituzione del supposto indebito entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'erogazione delle somme, dunque entro il 31.12.2018.
Ebbene, la questione deve ritenersi assorbita dall'accoglimento dei precedenti motivi di impugnazione, salvo precisarsi che alla ripetizione della PI non si applicano le norme invocate dall'appellante (art. 52, l. n. 88/1989 e art. 13, l. n. 412/1991) ma la disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., trattandosi di prestazione previdenziale di natura non pensionistica (Cass. n. 11659/2024).
6. In considerazione dei motivi sopra esposti, l'appello deve essere accolto.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, accertata l'illegittimità dell'avviso bonario n. 15450784 del 19.12.2019, dichiara non dovuta in restituzione la somma di € 3.100,67 a titolo di
PI per il periodo dal 6.1.2017 al 26.10.2017;
2. condanna l'appellato alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 850,00 per il primo grado ed in € 1.000,00 per il secondo
5 grado a titolo di compensi, oltre oneri accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Così deciso in Roma, lì 18.2.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro
IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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