Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1711/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 30.1.2025
PROMOSSO DA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
, , ,
[...] Parte_15 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , , CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , Controparte_10 Controparte_11 CP_12
, , , ,
[...] CP_13 Controparte_14 CP_15 [...]
CP_16 Controparte_17 Controparte_18
, , Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21
, , , Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , , Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22
, , , Parte_23 Parte_24 Parte_25
, , , , Parte_26 Parte_27 Parte_28 Parte_29
, , , , Parte_30 Parte_31 Parte_32 Parte_33 avv. CURI Laila, P.zza G.Marconi 5 - Montesilvano (Pe)
CONTRO
Controparte_22
Dott. , c/o Ambito Terr. di Pescara, Via Passolanciano 75 - Pescara Controparte_23
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 21.12.2023, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il Controparte_22
esponendo di aver prestato servizio (quali docenti) in forza di diversi
[...]
a tempo determinato in anni scolastici pregressi, nei periodi specificamente indicati in ricorso e domandando l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo di
€500,00 annui, istituita con L.107/2015, illegittimamente riconosciuta dal solo ai docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato (con scelta CP_22 discriminatoria e violativa del diritto alla formazione), deducendo la necessità di una interpretazione della normativa costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria di cui alla Direttiva Europea 1999/70/CE.
L'Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio resistendo alla domanda.
In via preliminare sollevava eccezione di incompetenza territoriale con riferimento ai ricorrenti Parte_15 Controparte_5 [...]
, deducendo che i predetti, al momento del Pt_18 Parte_25 deposito del ricorso, erano in servizio presso scuole ubicate, rispettivamente, nelle province di ROMA, RIMINI, L'AQUILA e ROVIGO.
In via parimenti preliminare sollevava eccezione di prescrizione, con riferimento all'anno scolastico 2017/2018, in relazione alle domande avanzate dai ricorrenti
, Parte_2 Parte_14 Controparte_7
e (quest'ultimo anche con riferimento Controparte_11 Parte_29 all'a.s. 2016/2017, pure oggetto di domanda).
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
L'eccezione preliminare di incompetenza territoriale con riferimento alle parti ricorrenti Parte_15 Controparte_5 Parte_18
è fondata, essendo rimasto incontestato che le predette, Parte_25 al momento del deposito del ricorso, erano in servizio presso scuole ubicate, rispettivamente, nelle province di ROMA, RIMINI, L'AQUILA e ROVIGO.
Al momento del deposito del ricorso i suddetti ricorrenti erano, dunque già addetti ad un ufficio incluso in altra circoscrizione, dovendo evidenziarsi che, ai sensi dell'art.5 (Momento determinante della giurisdizione e della competenza) c.p.c., “La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”.
2 Deve pertanto applicarsi l'art.413 (Giudice competente), comma 5, c.p.c., che dispone che “Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.
Con riferimento alla suddetta disposizione la S.C. ha avuto modo di rilevare il carattere esclusivo del foro speciale ivi previsto:
• “In tema di competenza territoriale per le controversie relative a dipendenti pubblici, il quinto comma dell'art 413, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 40 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.80), nel prevedere la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, deve essere inteso nel senso che la individuazione del foro speciale per le controversie dei dipendenti pubblici ha carattere esclusivo e non concorrente” (Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 11831 del 06/08/2002, Rv. 556753 - 01).
Né può essere di ostacolo alla pronuncia di incompetenza territoriale la mancata indicazione, da parte resistente, del Giudice territorialmente competente (ai sensi dell'art.38 c.p.c., che dispone al comma 1 che “(…) L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente”), considerata la univocità della individuazione del Tribunale competente alla luce della indicazione della sede di servizio della ricorrente e, comunque, considerato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in proposito consolidato:
• “L'indicazione del foro ritenuto competente, ad opera del convenuto che eccepisca l'incompetenza per territorio del giudice adito, è imposta dall'art. 38, comma 2, c.p.c. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, con la conseguenza che, ove tale foro sia erroneamente individuato e detta adesione difetti, non ne consegue, per ciò stesso, l'inefficacia dell'eccezione, dovendo piuttosto il giudice adito individuare l'esatto giudice competente, in base ai criteri di collegamento da applicare per stabilire tale competenza territoriale.” (Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12394 del 09/05/2019, Rv. 653642 - 01; conformemente, Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17399 del 08/08/2007, Rv. 598796 - 01 ha precisato che persino “(…) l'erronea indicazione di detto foro non rende per ciò stesso irrituale l'eccezione, comportando soltanto che il giudice adito, in difetto di adesione della controparte alla indicazione stessa, provvede alla individuazione del giudice competente in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge”).
Non può invece ritenersi applicabile il richiamato comma 5 dell'art.413 c.p.c. nella parte in cui stabilisce altresì la competenza del Giudice dell'ufficio “al quale il dipendente (…) era addetto al momento della cessazione del rapporto” (con la conseguente applicazione, pure dedotta da parte ricorrente, del comma 3 del medesimo art.413 che dispone che “Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione”.
Infatti, non può ritenersi che il rapporto di lavoro attuale sia slegato dai precedenti, considerato che si tratta di rapporti sempre alle dipendenze della medesima Amministrazione e che il diritto, per anni scolastici pregressi, all' “adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto” presuppone proprio la persistenza di un rapporto (pur se di anno in anno rinnovato) alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica, il diritto alla
3 formazione essendo previsto proprio in funzione dello svolgimento attuale delle funzioni di docente, ed altrimenti dovendo applicarsi solo (eventuali) conseguenze risarcitorie, come chiarito da Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961.
Ad ogni modo la questione pare comunque superata dal tenore letterale dell'art.413 c.p.c., che si riferisce espressamente ed in via prioritaria, se il datore di lavoro è una determinata Pubblica Amministrazione ed il ricorrente ne sia attualmente dipendente, all' “ufficio al quale il dipendente è addetto”.
Va in conclusione dichiarata, con riferimento ai ricorrenti sopra menzionati, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pescara e va assegnato (cfr. Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5352 del 04/10/1988, Rv. 459997 - 01) il termine di 30 giorni per la riassunzione, ai sensi dell'art.428 (Incompetenza del giudice) comma 2 c.p.c., che dispone che “Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al tribunale in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale”.
***
Il ricorso, nel merito, è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
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Occorre richiamare il testo dei commi che rilevano dell'art.1 L.107/2015 (recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti - c.d. la buona scuola):
• “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_24
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_25 Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
4 Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Controparte_25 125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attivita' formative di cui ai commi da 121 a 124 e' autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
In attuazione della suddetta normativa sono state emanate le disposizioni di cui all'art.2 comma 1 D.P.C.M. 23.9.2015, alla nota prot. n. 15219 del 15.10.2015 del , e da ultimo all'art.3 comma 1 D.P.C.M. 28.11.2016, Controparte_22 che continua a riferirsi, quali beneficiari dell'istituto, ai soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Il diritto alla formazione è invece previsto in via generale dall'art.35 Cost. per tutti i lavoratori e, specificamente per i docenti, dall'art.28 (Formazione) del CCNL Comparto Scuola in data 4.8.1995 e dagli art.63 (Formazione in servizio) e 64 (Fruizione del diritto alla formazione) del CCNL Comparto Scuola in data 27.11.2007.
Inoltre, la legittimità della limitazione della fruizione della Carta docente ai soli docenti di ruolo deve valutarsi alla luce della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone alla clausola 4 quanto segue:
• “Principio di non discriminazione (clausola 4)
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La Corte di Giustizia Europea ha dunque già avuto modo di pronunciarsi, in ordine alla contrarietà della suddetta normativa ai principi comunitari:
• “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_22 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 CP_22 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
5 comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Il Consiglio di Stato ha affermato la contrarietà dell'esclusione dei docenti non di ruolo ai principi dettati dalla Costituzione considerata, in ultima analisi, l'esigenza di assicurare la qualità dell'insegnamento, vista la massiccia utilizzazione, nella scuola italiana, di personale a tempo determinato:
• “(…) In conclusione, l'appello è fondato e da accogliere, attesa la fondatezza del terzo motivo con esso dedotto e dunque in virtù dell'illegittimità degli atti impugnati (in specie: il d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte CP_26 in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.: ciò che, come già visto, consente di prescindere dalla questione - dedotta con gli altri motivi dell'appello - della conformità della succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in disparte la fondatezza o meno della questione pregiudiziale comunitaria, gli atti impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua” (Cons. Stato Sez. VII, 16/03/2022, n. 1842).
Infine, anche la Corte di Cassazione si è da ultimo pronunciata affermando i seguenti principi con riferimento ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano (ancora) interni al sistema delle docenze scolastiche:
• “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_22 (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961);
• “2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961).
La S.C. ha inoltre individuato i seguenti ulteriori principi con riferimento ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze:
• “3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
6 adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio” (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961).
La Corte di Cassazione ha altresì affermato le seguenti regole applicabili, per le due ipotesi, in tema di prescrizione:
• “4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961).
Già in precedenza la S.C. si era pronunciata nel senso dell'applicabilità estensiva della normativa sulla Carta docente a categorie di personale ulteriori rispetto a quelle previste dal tenore letterale della disposizione:
• “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 32104 del 31/10/2022, Rv. 666000 - 01).
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In definitiva, la situazione dei docenti a tempo determinato deve ritenersi del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato, quanto alla natura del lavoro svolto e delle competenze professionali.
Né sussistono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della c.d. Carta Docente, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi.
Pertanto, il mancato riconoscimento del suddetto beneficio ai docenti assunti con contratti a tempo determinato si pone in contrasto sia con i principi costituzionali sia con quelli eurounitari.
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Al fine di valutare l'applicabilità dei principi generali sopra richiamati alla concreta fattispecie all'esame occorre dunque verificare se, nel concreto svolgimento del rapporto di lavoro della parte ricorrente negli anni scolastici richiamati in narrativa, non sussistono, per gli effetti di cui alla clausola 4, punto 1, della Direttiva 1999/70/CE, ragioni oggettive che giustifichino un trattamento un meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
7 Applicando in via analogica i principi dettati dalla normativa interna sul riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della determinazione dell'anzianità al momento dell'immissione in ruolo, in precedenti pronunce di questo Tribunale è stato ritenuto che il servizio di insegnamento pur se a tempo determinato deve considerarsi come anno scolastico intero alle condizioni previste dalle seguenti disposizioni:
• l'art. 489 (Periodi di servizio utili al riconoscimento) del D.Lgs.297/1994 (recante t.u. istruzione) dispone che “1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”;
• l'art.11 comma 14 L.124/1999, recando l'interpretazione autentica della predetta disposizione, stabilisce che “14. Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974- 1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
In definitiva, è stato ritenuto che la mancanza di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti supplenti ricorre soltanto quando il docente a tempo determinato abbia avuto supplenze annuali, ovvero sino al termine delle attività didattiche, ovvero di durata maggiore di 180 giorni, ovvero che si siano protratte dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, poiché solo in tali casi la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni.
Va tuttavia ora richiamato l'orientamento assunto dalla S.C. la quale ha dettato il principio di diritto di seguito riportato, in considerazione del disposto di cui all'art.4 (Supplenze), comma 1 L.124/1999 (che dispone che “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”) e di cui all'art.4, comma 2 L.124/1999 (che dispone che “2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”):
8 • “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cassazione CP_22 civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961);
• la suddetta pronuncia in motivazione ha precisato che “(…) 8. (…) la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (…) 10. (…) Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle "ore" svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più. (…)”;
e che “7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica". Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2. 7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999 (…)” (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961, in motivazione).
***
Alla luce dei principi individuati dalla S.C. in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione va rilevata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto: CP_22
• limitatamente all'anno scolastico 2016/2017 con riferimento al ricorrente
Parte_29
• limitatamente all'anno scolastico 2017/2018 con riferimento ai ricorrenti
Parte_2 Parte_14 Controparte_7 CP_11
.
[...]
Infatti, con riferimento alle date delle diffide in atti e menzionate nelle note difensive di parte ricorrente (con la precisazione che per la Parte_14 diffida è del 16.5.2023, in quanto la data 25.7.2022 indicata nelle note difensive
9 di parte ricorrente si riferisce invece alla ricorrente , deve Parte_15 evidenziarsi che la scadenza del quinquennio anteriore alle suddette diffide ricade in una data successiva al 30 ottobre, a fronte di contratti di lavoro già anteriormente stipulati (ovvero in una data alla quale i suddetti anni scolastici erano quasi o totalmente conclusi).
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Deve inoltre ritenersi legittimo il diniego della carta docente con riferimento a supplenze conferite per un rapporto di lavoro in part-time inferiore al 50%, del quale gli stessi docenti di ruolo non potrebbero fruire (e, a ritenere diversamente, si attribuirebbe ai docenti a tempo determinato un inammissibile trattamento di favore rispetto ai docenti a tempo indeterminato).
È bensì vero che il beneficio all'esame spetta al personale docente a tempo pieno o parziale.
Tuttavia, per il personale docente di ruolo l'art.4 (Orario di servizio) dell'O.M. 55/1998 (recante Disposizioni integrative dell'OM n. 446 del 22/7/1997 riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola), prevede che “4.1 La prestazione a tempo parziale del personale che usufruisce del regime della cumulabilità deve essere pari almeno al 50% dell'orario pieno. Per il personale docente tale limite deve essere osservato compatibilmente con la scindibilità dell'orario di cattedra e la salvaguardia del principio dell'unicità del docente per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola materna e secondo i criteri indicati all'articolo 7 dell'OM 446/97. Per il restante personale deve essere garantita l'osservanza delle modalità contemplate agli articoli 8 e 9 della stessa ordinanza”.
Pertanto, al fine di assicurare l'unicità del docente, tale orario part-time potrebbe non risultare esattamente pari al 50% dell'orario a tempo pieno, ma essere superiore o inferiore a tale orario.
Peraltro l'anzidetto limite, ai sensi dell'art.4, comma 4, dell'O.M. 446/1997 (recante Disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola), “(…) può essere superato da parte del personale che non intende svolgere alcuna attività lavorativa aggiuntiva”.
Il principio è richiamato anche nella contrattazione collettiva, in particolare l'art.39 (Rapporti di lavoro a tempo parziale) del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 in data 29.11.2007 dispone al comma 4 che “4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell'Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno;
in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate”.
10 La Circolare n. 8/1997 del 21.10.1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica, richiama, in via generale per il pubblico impiego, il “(…) limite, previsto dai contratti collettivi, riguardante la quantità minima della prestazione, che non può scendere sotto al 30% del tempo pieno”.
Inoltre, come riconosciuto dalla S.C., “Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale ha l'obbligo di svolgere le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale, di cui agli artt. 42, comma 3, lett. a), del CCNL del 1995, 27, comma 3, lett. a), del CCNL del 2003, e 29, comma 3, lett. a), del CCNL del 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di "part time" verticale o misto, è tenuto a partecipare all'attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l'insegnamento” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 7320 del 14/03/2019, Rv. 653087 - 01).
Dunque deve ritenersi che il personale docente a tempo parziale, ai fini della fruizione della carta docente, è bensì equiparato integralmente al personale docente di ruolo, purchè tuttavia osservi un orario quanto meno pari alla metà di quello integrante tempo pieno.
Conforme è del resto l'orientamento già espressamente assunto in parte della giurisprudenza di merito:
• “Pertanto si ritiene di dover riconoscere la spettanza del suddetto beneficio anche al docente che abbia prestato servizio nel corso dell'anno scolastico, per spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, per almeno 180 giorni, atteso che se da un lato la superiore giurisprudenza ha riconosciuto la carta docente all'insegnante supplente al quale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.124/1999, sia stata conferita una supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ovvero una supplenza funzionale alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si sono resi di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, dall'altro risulterebbe irragionevole escludere dal godimento del beneficio coloro che, di fatto, attraverso la sommatoria di plurime supplenze temporanee, si vengano a trovare nella medesima condizione di chi presti servizio per un periodo almeno pari a quello minimo previsto per la figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche (180 giorni). Premesso che la rilevanza della durata complessiva delle supplenze brevi pari o superiori a 180 giorni deve essere limitata alle ipotesi in cui esse si protraggano per il medesimo insegnamento nello stesso istituto, atteso che in tal caso può comunque ravvisarsi un nesso sostanzialmente identico tra la formazione del docente che viene supportato tramite la carta e la funzionalità di quest'ultima rispetto ai docenti con incarico annuale o sino al termine delle attività didattiche, si osserva che le supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche o quelle brevi nei limiti e alla condizioni sopra individuati, ove siano attribuite per cattedre non complete, devono avere durata quanto meno pari alla durata minima di un docente di ruolo part-time, come individuata dagli art. 39, comma 4, CCNL 29.11.2007 e art.
4.1 dell'O.M. 55/1998 che definiscono la durata minima della prestazione di un docente di ruolo part- time in misura pari al 50% del tempo pieno, tenendo conto del fatto che l'orario settimanale completo delle cattedre è il seguente: 25 ore settimanali per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, 22 ore per la scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali (art. 28, comma 5, del CCNL scuola 2006-2009). Nello stesso senso si è pronunciato di recente il Tribunale di Verbania nella sentenza n. 128/2024 del 20.5.2024: "…possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto”. Anche il
11 Tribunale di Venezia nella recente sentenza n. 301/2024 del 9.5.2024 ha parimenti stabilito che "per i docenti a tempo indeterminato il part time non è ostativo alla spettanza della carta. Dunque possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto. Infatti il DPCM 28.11.2016 (…) prevede che "La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…", senza operare alcuna decurtazione del beneficio” (conforme Trib. Savona sent. n. 103/2024 del 2.4.2024)” (Tribunale di Roma, Sentenza n. 7915/2024 del 4.7.2024 R.G. 279/2023).
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Relativamente alla posizione degli odierni ricorrenti, sussistono in fatto i requisiti sostanziali sopra esaminati (considerata la documentata durata dei periodi di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici negli anni scolastici pregressi specificamente indicati nel ricorso e non contestati da parte resistente), sicchè deve ritenersi che gli stessi hanno svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo, salvi tuttavia gli anni scolastici per i quali la carta docente non può spettare essendo stato svolto un numero di ore di insegnamento inferiore al 50% (viste le ore settimanali specificamente indicate nel ricorso introduttivo) che dunque non consente una equiparazione piena alla situazione dei docenti di ruolo pur se a tempo parziale.
In conclusione, va disapplicato l'art.1 comma 121 L.107/2015 nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato e va affermato il diritto dei ricorrenti a beneficiare della stessa (con le stesse forme previste in favore dei docenti di ruolo) per gli anni scolastici indicati in dispositivo, corrispondenti a quelli specificati in ricorso (non contestati dall'Amministrazione convenuta quanto alle misure delle durate dei contratti e dell'impegno orario allegati in ricorso), con conseguente condanna del convenuto CP_22 ad attribuire ai ricorrenti il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all' art.1 commi 121 s.s. L.107/2015.
Né può sostenersi che il beneficio di cui trattasi, con riferimento ad anni scolastici ormai conclusi sia precluso dall'esaurimento dei relativi rapporti giuridici, in quanto le perpetrate discriminazioni, che hanno determinato il mancato utilizzo del beneficio, rimarrebbero senza rimedio, oltre che senza sanzione.
Infine, in applicazione analogica dell'art. 6 (Uso della Carta) del D.P.C.M. 28.11.2016 (recante Disciplina delle modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), che dispone al comma 6 che “6. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, vanno pertanto accreditate sulla Carta docente della parte ricorrente tutte le somme che sarebbero spettate nei medesimi anni scolastici sopra richiamati.
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Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
12 Con riferimento alle spese del giudizio, e nonostante la soccombenza reciproca (considerati i numerosi anni scolastici per i quali la domanda va rigettata in ragione di rapporti di lavoro a tempo parziale inferiore al 50%, ovvero in ragione della maturata prescrizione ed altresì considerate le dichiarazioni di incompetenza territoriale), pare comunque equo, effettuata la necessaria parziale compensazione, attribuire al procuratore antistatario i compensi residui come determinati in dispositivo, in ragione dell'accoglimento di domande per un numero di anni comunque elevato.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- con riferimento alla posizione dei ricorrenti Parte_15 Controparte_5
e dichiara l'incompetenza per Parte_18 Parte_25 territorio del Tribunale di Pescara, assegnando il termine di giorni 30 per la riassunzione;
- con riferimento al ricorrente dichiara la Parte_29 prescrizione limitatamente all'anno scolastico 2016/2017;
- con riferimento ai ricorrenti Parte_2 Parte_14
, dichiara la prescrizione Controparte_7 Controparte_11 limitatamente all'anno scolastico 2017/2018.
- condanna il ad attribuire il Controparte_22 beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all' art.1 commi 121 ss. L.107/2015 (per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione) ai seguenti ricorrenti ed in relazione ai seguenti anni scolastici:
• a a.s. 2021/2022; Parte_1
• a a.s. 2021/2022 e 2022/2023; Parte_2
• a a.s. 2021/2022; Parte_3
• a a.s. 2021/2022 e 2022/2023; Parte_4
• a a.s. 2021/2022; Parte_5
• a a.s. 2022/2023; Parte_6
• a a.s. 2018/2019 e 2019/2020; Parte_7
• a a.s. 2021/2022 e 2022/2023; Parte_8
• a a.s. 2020/2021; Parte_9
• a a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_10
• a a.s. 2020/2021 e 2021/2022; Parte_11
• a a.s. 2021/2022 e 2022/2023; Parte_12
• a a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_13
• a a.s. 2018/2019; Parte_14
• a a.s. 2022/2023; Controparte_1
• a a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Controparte_2
• a a.s. 2021/2022 e 2022/2023; Controparte_3
• a a.s. 2022/2023; CP_4
• a a.s. 2018/2019 e 2021/2022; Controparte_6
• a a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Controparte_7
• a a.s. 2021/2022; Controparte_8
• a a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Controparte_9
• a a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 22/23; Controparte_10
13 • a a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Controparte_11
• a a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Controparte_12
• a a.s. 2021/2022 e 2022/2023; CP_13
• a a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Controparte_14
• a a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; CP_15
• a a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Controparte_16
• a a.s. 2020/2021 e 2021/2022; Controparte_17
• a a.s. 2022/2023; Controparte_18
• a a.s. 2021/2022; Controparte_19
• a a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Controparte_20
• a a.s. 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023; Controparte_21
• a a.s. 2022/2023; Parte_16
• a a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_17
• a a.s. 2022/2023; Parte_19
• a a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/22 e 22/23; Parte_20
• a a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Parte_21
• a a.s. 2022/2023; Parte_22
• a a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021,2021/2022 e 23/24; Parte_23
• a a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_24
• a a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_26
• a a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_27
• a a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_28
• a a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022; Parte_29
• a a.s. 2020/2021 e 2022/2023; Parte_30
• a a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_31
• a a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_32
• a a.s. 2022/2023. Parte_33
- compensa le spese con riferimento ai quattro ricorrenti soccombenti per i quali è stata dichiarata l'incompetenza territoriale;
- condanna il a rifondere agli altri Controparte_22 ricorrenti le spese del giudizio che liquida in complessivi €8.000,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.CURI Laila.
Così deciso in Pescara in data 30.1.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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