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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/05/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 5373/2020 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Mario Panico, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Controparte_1
delle Imprese di Treviso n. ), rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Alessandro Barbaro e dall'avv. Mario Anzà, in forza di procura generale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata come in atti;
OPPOSTA
(P.IVA ), nella persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante p.t. e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di ST (rep. 42351; racc. 15678) Persona_1 [...]
(P.IVA ) già a seguito di Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
mero cambio di denominazione sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, domiciliata come in atti.
INTERVENIENTE – CREDITRICE CESSIONARIA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 04.02.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Nola, proponendo rituale opposizione al CP
decreto R.G. n. 1167/2020 emesso dal Tribunale di Nola il 24.06.2020,
con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 33.481,58, derivante dal contratto di finanziamento n. 3688779200, che l'opponente aveva stipulato con la Controparte_5
in data 11.02.2009, rimborsabile in 84 rate mensili di euro 463,15
[...]
ciascuna, comprensivo di TAN 9,90% e TAEG 10,36%.
L'opponente disconosceva, in via preliminare, i documenti depositati dall'opposta ed eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per inesattezza del debito, l'invalidità del contratto di finanziamento e la mancanza di un sollecito di pagamento.
La costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza CP
dell'avversa opposizione, insistendo per il suo rigetto.
Nelle more del giudizio, cedeva il proprio credito di causa a CP
, con atto di cessione del 09.03.2022. Controparte_2
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va dichiarata l'estromissione dal giudizio di CP
Nelle more del giudizio, invero, la menzionata società ha ceduto il credito di causa a con atto di cessione del Controparte_2
09.03.2022 (doc.6 – prod. IFIS).
Della cessione è stata data notizia nella GU Parte II n. 31 del 17.03.2022
(doc.7 – prod. ); la cessione è stata inoltre notificata al sig. CP_2 Pt_1 a mezzo raccomandata (doc.8 – prod. IFIS).
[...]
Inoltre, è stato allegato l'elenco dei crediti ceduti annesso all'atto di cessione (doc.9 – prod. ) a dimostrazione che il credito di causa è CP_2
stato effettivamente ceduto a . Controparte_2
Nel merito, in via preliminare, devono ritenersi prive di pregio le eccezioni formulate dall'opponente in ordine al disconoscimento della documentazione prodotta da parte opposta.
In omaggio al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione sul punto, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, in maniera circostanziata (cfr., tra le tante, Cass. n. 3227 del
2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020;
16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).
Non può ritenersi efficace, dunque, il disconoscimento effettuato da una parte in maniera del tutto generica, laddove sussistano, come nel caso di specie, tutti gli elementi che facciano propendere per la veridicità dei documenti prodotti da parte opposta.
Di conseguenza, va ritenuto inefficace il disconoscimento effettuato dall'opponente, in quanto fondato su argomentazioni apodittiche, che non possono essere ritenute valide dal punto di vista processuale.
Va inoltre rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata dall'opponente relativa al mancato invio da parte dell'opposta del sollecito di pagamento.
Al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, invero, in atti, sono depositate:
- una diffida ad adempiere con comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, datata 03.06.2010 (doc. 5 – prod. opposta);
- una diffida datata 05.04.2019, con cui l'opposta invitava l'opponente ad adempiere entro dieci giorni dalla ricezione della stessa (doc. 6 – prod. opposta).
Va inoltre evidenziato, che il debitore era tenuto al pagamento a prescindere dall'invio di un sollecito di pagamento, in quanto le rate (con relative scadenze) erano state debitamente convenute all'interno del contratto di finanziamento sottoscritto (all.
4 - fascicolo monitorio).
L'opponente eccepisce, inoltre, la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto il credito vantato da parte opposta sarebbe incerto.
Tali argomentazioni sono del tutto generiche e infondate, in quanto in atti è presente idonea documentazione attestante l'esatto ammontare del credito azionato con il ricorso monitorio.
Parte opposta ha fornito piena prova del credito azionato sia nell' an che nel quantum, mediante la produzione dei seguenti documenti: a) copia del contratto di finanziamento (all. 4 – fascicolo monitorio);
b) copia dell'estratto conto ex art. 50 TUB relativo al rapporto (all. 5 – fascicolo monitorio);
c) piano di ammortamento con le rate pagate (all. 4 – prod. opposta).
In particolare, nell'estratto conto ex art 50 TUB, sono riportati, tra l'altro,
la data, l'importo e la scadenza del finanziamento, le rate scadute e non pagate e il saldo integrale del rapporto, da cui si evince chiaramente la consistenza del credito fatto valere in giudizio.
Sul punto, va evidenziato che la Cassazione ha stabilito a più riprese che l'estratto conto, che nella fase monitoria è prova idonea a fondare l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ben può assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. nell'ipotesi in cui le contestazioni dell'opponente siano del tutto generiche (cfr. di recente
Cass. civ. ord., 10.05.2024, n. 12818).
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a contestare la certezza del credito vantato e l'estrema genericità della contestazione, così sollevata,
non può essere considerata fondata, in accordo con quanto statuito espressamente dalla Cassazione, nei termini sopra indicati.
Quanto alla prescrizione del credito eccepita dall'opponente, per giurisprudenza costante, il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di finanziamento e per questo motivo non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate, ma un unico termine di prescrizione decennale, che decorre dalla scadenza dell'ultima rata (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. III, ordinanza 10.02.2023, n. 4232).
Come stabilito dalla Cassazione, dunque, il termine di prescrizione delle rate del finanziamento è decennale e non quinquennale e decorre dalla scadenza dell'ultima rata.
Invero, ha inoltre specificato la Cassazione che: “Inoltre, l'unicità del debito
contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo,
o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere
soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti
periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della
prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi” (Cass. civ., sez. III, ordinanza
10.02.2023, n. 4232).
Il contratto per cui è causa è stato stipulato in data 11.02.2009 e prevedeva il pagamento di 84 rate mensili. L'ultima rata avrebbe dovuto essere corrisposta, dunque, in data 27.03.2016. Sulla base delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate, dunque, la prescrizione sarebbe maturata in data 27.03.2026.
Va inoltre evidenziato che, per il recupero del credito sono state inviate ben due diffide, come già detto, una lettera datata 03.06.2010 e una seconda diffida del 05.04.2019.
Il ricorso per decreto ingiuntivo è datato 07.04.2020.
Per tutti i motivi sopra esposti, in ogni caso, il termine di prescrizione decennale non può essere considerato spirato.
Va infine rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine alla nullità del contratto di finanziamento per cui è
causa.
Secondo parte opponente nel contratto di finanziamento non sarebbero indicate tutte le informazioni dovute e la somma da corrispondere sarebbe generica.
Le contestazioni così formulate risultano estremamente generiche e sono prive di fondamento, in quanto in atti è depositato il contratto per cui è
causa da cui è possibile evincere chiaramente le condizioni generali del finanziamento e la somma dovuta dal debitore, con indicazione degli interessi (all. 4 – fasc. monitorio).
Conclusivamente, per i plurimi motivi sopra esposti, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 1167/2020 emesso dal Tribunale di Nola, in data 24.06.2020, deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 5373/2020, così provvede:
- dichiara l'estromissione dal giudizio di;
CP
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto R.G. n. 1167/2020, emesso dal Tribunale di Nola in data
24.06.2020 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente, il sig. al pagamento delle spese Parte_1 processuali del presente giudizio di opposizione in favore di parte opposta, in persona del legale rappresentante p.t., che CP
liquida coma da motivazione in € 3.341,90 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%;
- condanna l'opponente, il sig. al pagamento delle spese Parte_1
processuali del presente giudizio di opposizione in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida coma CP_6
da motivazione in € 3.341,90 per compensi professionali oltre I.V.A.,
C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 07.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 5373/2020 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Mario Panico, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Controparte_1
delle Imprese di Treviso n. ), rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Alessandro Barbaro e dall'avv. Mario Anzà, in forza di procura generale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata come in atti;
OPPOSTA
(P.IVA ), nella persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante p.t. e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di ST (rep. 42351; racc. 15678) Persona_1 [...]
(P.IVA ) già a seguito di Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
mero cambio di denominazione sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, domiciliata come in atti.
INTERVENIENTE – CREDITRICE CESSIONARIA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 04.02.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Nola, proponendo rituale opposizione al CP
decreto R.G. n. 1167/2020 emesso dal Tribunale di Nola il 24.06.2020,
con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 33.481,58, derivante dal contratto di finanziamento n. 3688779200, che l'opponente aveva stipulato con la Controparte_5
in data 11.02.2009, rimborsabile in 84 rate mensili di euro 463,15
[...]
ciascuna, comprensivo di TAN 9,90% e TAEG 10,36%.
L'opponente disconosceva, in via preliminare, i documenti depositati dall'opposta ed eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per inesattezza del debito, l'invalidità del contratto di finanziamento e la mancanza di un sollecito di pagamento.
La costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza CP
dell'avversa opposizione, insistendo per il suo rigetto.
Nelle more del giudizio, cedeva il proprio credito di causa a CP
, con atto di cessione del 09.03.2022. Controparte_2
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va dichiarata l'estromissione dal giudizio di CP
Nelle more del giudizio, invero, la menzionata società ha ceduto il credito di causa a con atto di cessione del Controparte_2
09.03.2022 (doc.6 – prod. IFIS).
Della cessione è stata data notizia nella GU Parte II n. 31 del 17.03.2022
(doc.7 – prod. ); la cessione è stata inoltre notificata al sig. CP_2 Pt_1 a mezzo raccomandata (doc.8 – prod. IFIS).
[...]
Inoltre, è stato allegato l'elenco dei crediti ceduti annesso all'atto di cessione (doc.9 – prod. ) a dimostrazione che il credito di causa è CP_2
stato effettivamente ceduto a . Controparte_2
Nel merito, in via preliminare, devono ritenersi prive di pregio le eccezioni formulate dall'opponente in ordine al disconoscimento della documentazione prodotta da parte opposta.
In omaggio al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione sul punto, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, in maniera circostanziata (cfr., tra le tante, Cass. n. 3227 del
2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020;
16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).
Non può ritenersi efficace, dunque, il disconoscimento effettuato da una parte in maniera del tutto generica, laddove sussistano, come nel caso di specie, tutti gli elementi che facciano propendere per la veridicità dei documenti prodotti da parte opposta.
Di conseguenza, va ritenuto inefficace il disconoscimento effettuato dall'opponente, in quanto fondato su argomentazioni apodittiche, che non possono essere ritenute valide dal punto di vista processuale.
Va inoltre rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata dall'opponente relativa al mancato invio da parte dell'opposta del sollecito di pagamento.
Al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, invero, in atti, sono depositate:
- una diffida ad adempiere con comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, datata 03.06.2010 (doc. 5 – prod. opposta);
- una diffida datata 05.04.2019, con cui l'opposta invitava l'opponente ad adempiere entro dieci giorni dalla ricezione della stessa (doc. 6 – prod. opposta).
Va inoltre evidenziato, che il debitore era tenuto al pagamento a prescindere dall'invio di un sollecito di pagamento, in quanto le rate (con relative scadenze) erano state debitamente convenute all'interno del contratto di finanziamento sottoscritto (all.
4 - fascicolo monitorio).
L'opponente eccepisce, inoltre, la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto il credito vantato da parte opposta sarebbe incerto.
Tali argomentazioni sono del tutto generiche e infondate, in quanto in atti è presente idonea documentazione attestante l'esatto ammontare del credito azionato con il ricorso monitorio.
Parte opposta ha fornito piena prova del credito azionato sia nell' an che nel quantum, mediante la produzione dei seguenti documenti: a) copia del contratto di finanziamento (all. 4 – fascicolo monitorio);
b) copia dell'estratto conto ex art. 50 TUB relativo al rapporto (all. 5 – fascicolo monitorio);
c) piano di ammortamento con le rate pagate (all. 4 – prod. opposta).
In particolare, nell'estratto conto ex art 50 TUB, sono riportati, tra l'altro,
la data, l'importo e la scadenza del finanziamento, le rate scadute e non pagate e il saldo integrale del rapporto, da cui si evince chiaramente la consistenza del credito fatto valere in giudizio.
Sul punto, va evidenziato che la Cassazione ha stabilito a più riprese che l'estratto conto, che nella fase monitoria è prova idonea a fondare l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ben può assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. nell'ipotesi in cui le contestazioni dell'opponente siano del tutto generiche (cfr. di recente
Cass. civ. ord., 10.05.2024, n. 12818).
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a contestare la certezza del credito vantato e l'estrema genericità della contestazione, così sollevata,
non può essere considerata fondata, in accordo con quanto statuito espressamente dalla Cassazione, nei termini sopra indicati.
Quanto alla prescrizione del credito eccepita dall'opponente, per giurisprudenza costante, il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di finanziamento e per questo motivo non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate, ma un unico termine di prescrizione decennale, che decorre dalla scadenza dell'ultima rata (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. III, ordinanza 10.02.2023, n. 4232).
Come stabilito dalla Cassazione, dunque, il termine di prescrizione delle rate del finanziamento è decennale e non quinquennale e decorre dalla scadenza dell'ultima rata.
Invero, ha inoltre specificato la Cassazione che: “Inoltre, l'unicità del debito
contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo,
o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere
soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti
periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della
prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi” (Cass. civ., sez. III, ordinanza
10.02.2023, n. 4232).
Il contratto per cui è causa è stato stipulato in data 11.02.2009 e prevedeva il pagamento di 84 rate mensili. L'ultima rata avrebbe dovuto essere corrisposta, dunque, in data 27.03.2016. Sulla base delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate, dunque, la prescrizione sarebbe maturata in data 27.03.2026.
Va inoltre evidenziato che, per il recupero del credito sono state inviate ben due diffide, come già detto, una lettera datata 03.06.2010 e una seconda diffida del 05.04.2019.
Il ricorso per decreto ingiuntivo è datato 07.04.2020.
Per tutti i motivi sopra esposti, in ogni caso, il termine di prescrizione decennale non può essere considerato spirato.
Va infine rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine alla nullità del contratto di finanziamento per cui è
causa.
Secondo parte opponente nel contratto di finanziamento non sarebbero indicate tutte le informazioni dovute e la somma da corrispondere sarebbe generica.
Le contestazioni così formulate risultano estremamente generiche e sono prive di fondamento, in quanto in atti è depositato il contratto per cui è
causa da cui è possibile evincere chiaramente le condizioni generali del finanziamento e la somma dovuta dal debitore, con indicazione degli interessi (all. 4 – fasc. monitorio).
Conclusivamente, per i plurimi motivi sopra esposti, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 1167/2020 emesso dal Tribunale di Nola, in data 24.06.2020, deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 5373/2020, così provvede:
- dichiara l'estromissione dal giudizio di;
CP
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto R.G. n. 1167/2020, emesso dal Tribunale di Nola in data
24.06.2020 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente, il sig. al pagamento delle spese Parte_1 processuali del presente giudizio di opposizione in favore di parte opposta, in persona del legale rappresentante p.t., che CP
liquida coma da motivazione in € 3.341,90 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%;
- condanna l'opponente, il sig. al pagamento delle spese Parte_1
processuali del presente giudizio di opposizione in favore di
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida coma CP_6
da motivazione in € 3.341,90 per compensi professionali oltre I.V.A.,
C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 07.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura