Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/05/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
6 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6152 / 2024 R.G. promossa da
in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Parte_1 CP_1
rappresentato e difeso dall' avv.to Federico Antonio Petino e come da procura come in atti;
[...]
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 26/06/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001860256 dell' di Catania, con la quale era stato CP_2 ingiunto a il pagamento dell'importo di euro 10.920,76 quale sanzione Parte_1 amministrativa per le asserite violazioni accertate (omesso versamento di ritenute) per l'anno 2018, notificata il 21.6.2024 nonché avverso l'eventuale o.i. analoga notificata alla Parte_2
, quale obbligata solidale, deducendo che un siffatto atto non risultava recapitato.
[...]
12/2017 avviso di addebito 593 2018 00008741 57 000 Formato il 09 aprile 2018; per il periodo da
01/2018 a 03/2018 avviso di addebito 593 2018 000030576 37 000 Formato il 23 giugno 2018);
per il periodo da 04/2018 a 05/2018 avviso di addebito 593 2018 00059388 19 000 Formato il 24 agosto 2018 ; per il periodo da 06/2018 a 07/2018 avviso di addebito 593 2018 00066063 91 000
Formato il 24 ottobre 2018 ; per il periodo da 08/2018 a 09/2018 avviso di addebito 593 2018
00101932 62 000 Formato il 24 dicembre 2018 ; per il periodo da 10/2018 a 10/2018 avviso di addebito 593 2019 00003016 80 000 Formato il 24 gennaio 2019 ; per il periodo da 11/2018 a
11/2018 avviso di addebito 593 2019 00003915 50 000 Formato 09 febbraio 2019. In subordine eccepiva, comunque, l'erroneità del calcolo della sanzione con conseguente illegittimità dell'atto impugnato.
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo: “ Preliminarmente, sospendere l'esecuzione ovvero l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta, inibendo, altresì, all' ogni successiva attività esecutiva, stante la gravità CP_2 dei motivi di opposizione e le motivazioni tutte dettagliatamente esposte con l'apposita istanza dianzi proposta. Nel merito, ritenere e dichiarare nulla, ovvero annullare per tutti i motivi esposti in ricorso le ordinanze ingiunzioni opposte ovvero, in estremo subordine, ridurne l'entità come per legge e secondo equità e in virtù delle direttive europee. Con condanna alle spese e ai compensi di causa in virtù del DM 55 del 2014”
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare il difetto di CP_2
legittimazione passiva di quale rappresentante legale della società sussistendo tale Parte_1
legittimazione soltanto per il ricorrente in proprio. Nel resto, spiegava difese volte al rigetto dell'opposizione concludendo nei seguenti termini: “ Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: -in via pregiudiziale: -dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
, n.q. di legale rappresentante della per essere stata emessa Parte_1 Parte_3
l'ordinanza ingiunzione impugnata nei confronti di in proprio, con il favore Parte_1
delle spese;
-dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs.
n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio,nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
in via principale, respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta
e dichiarandone l'esecutorietà; in via subordinata, dato atto della rideterminazione in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta e, dichiararne l'esecutorietà, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che CP_2 risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Con il favore di spese e compensi di lite”.
La causa veniva istruita in via documentale.
Sostituita l'udienza del 6 maggio 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va preliminarmente, dato atto della tempestività dell'opposizione proposta conformemente al disposto di cui all'art. 6, d.lgs. 150/2011 il quale prevede “6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
2. In via generale deve ricordarsi che, l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, co. 1-bis,
D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 [cioè le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 6, del
D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Da ultimo il D.L. n. 48/2023 art. 23, rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 ha stabilito che “1.
All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. n. 689/1981,
“in quanto applicabili”.
3.Tanto premesso la causa può decidersi avuto riguardo alla fondatezza della eccezione di intervenuta decadenza ex articolo 14 l. n. 689/1981 sollevata dall'opponente e, conseguentemente, l'opposizione va accolta con assorbimento di ogni altra questione.
Reputa ,infatti, il Tribunale di dare continuità all'orientamento già espresso dall'Ufficio su questioni analoghe a quelle della presente controversia, richiamandone quasi testualmente le motivazioni attesa la chiarezza e completezza espositiva anche ai sensi dell'articolo 118 disp att c.p.c ( cfr., da ultimo, sentenza n. 1080/2023 emessa il 20.3.2023; n. 811/2023 emessa in data 3.3.2023 nel proc. n.
12152/2022 R.G.; id. n. 888/2023 emessa il giorno 8.3.2023 nel proc. n. 7178/2022).
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria
e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni). Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un.,
31/10/2019, n.28210).
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall' , che non implica particolari aggravi CP_2
istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Sul punto non ha allegato elementi da cui evincere che l'attività da compiere ai fini della CP_2
verifica della omissione fosse particolarmente complessa o laboriosa trattandosi peraltro di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto. Già all'epoca della data di scadenza dei contributi omessi, la violazione era infatti facilmente rilevabile dall' . CP_2
A ciò si aggiunga che la contestazione, anche se non immediata, deve comunque avvenire entro termini ragionevoli, circostanza nel caso di specie non può dirsi verificata non avendo rilievo di per sé, in assenza di ulteriori elementi, il solo dato numerico della grande mole di accertamenti da espletare.
Se è vero, che il dies a quo del termine previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, va individuato nel momento in cui sono acquisiti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione, nel caso di specie, trattandosi di contributi per l'annualità 2018 ( periodi dal 7/18 a 11/18) deve, conseguentemente, rilevarsi la tardività della notifica della contestazione della violazione intervenuta in data 8 ottobre
2019.
Peraltro, pur ammettendo di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva la contestazioni della rilevata omissione risulterebbe comunque perfezionata tardivamente.
Nel caso di specie deve, pertanto, trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Da ultimo, sembra opportuno rilevare che l'applicabilità dell'art. 14 della L. n. 689/1981 trova riscontro anche nella Circolare numero 32 del 25 febbraio 2022, secondo cui “In particolare, il CP_2
provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n.
89/1981)”.
L'applicabilità dell'art. 14 è inoltre ribadita dall'art. 23, co. 2, D.L. 48/2023, convertito con modificazioni in L. n. 85/2023, il quale, nel modificare “in deroga” il termine di cui all'art. 14 limitatamente alle sole omissioni verificatesi dal 1° gennaio 2023 (così precisamente dispone: “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”), ne conferma la piena vigenza per le violazioni relative alle annualità precedenti, come quella oggetto di causa
Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in senso conforme a quanto fin qui rilevato enunciando il seguente principio di diritto: “Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve CP_2
notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto,
l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna attività istruttoria" ( Corte CP_2
di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza 22 marzo 2025 n. 7641).
Alla luce delle considerazioni esposte, l'ordinanza ingiunzione opposta va annullata con assorbimento di ogni altra questione, ivi compresa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del ricorrente n.q. di legale rappresentante della atteso che l'ordinanza si riferisce Controparte_1
espressamente alla società quale obbligato solidale.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come modificati e integrati dal Dm n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in accoglimento dell'opposizione annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 1863,5 CP_2
oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c ;
Catania, 06/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso