TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/11/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 4918/2025 V.G.
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Laura Di Bernardi Presidente relatore
RA Tolettini DI
LÒ IA ZA DI
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
, nata a [...] il [...], residente a [...] (C.F. Parte_1
C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente a [...] Parte_2
(C.F. ) C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CASARI LAURA (C.F. ), giusta C.F._3 procura alle liti allegata al ricorso, nonché elettivamente domiciliati presso il medesimo con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 28 ottobre 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 26 novembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 28 ottobre 2025.
All'udienza del 26 novembre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La casa familiare rimarrà in uso esclusivo alla signora che ivi vivrà con sua madre fintanto che Parte_1 quest'ultima non morirà o finchè non verrà inserita in una casa di riposo per anziani. Quando si verificherà una di queste due condizioni la signora è obbligata a comunicarlo Parte_1 verbalmente immediatamente al marito e ad informarlo anche con raccomandata a.r. o telegramma entro tre giorni dall'evento. 3) Quando si verificherà una delle due condizioni di cui al punto 2) i coniugi si impegnano a vendere l'immobile comune ed a dividere al 50% il ricavato della futura vendita dando mandato ad un'agenzia immobiliare scelta in accordo da entrambi. La vendita della casa in comune dovrà avvenire entro un anno salvo ulteriori accordi. In ogni caso, la signora Pt_1 dovrà rilasciare la casa in comune entro e non oltre quattro mesi dalla firma del preliminare del contratto di vendita della casa comune, salvo diversi accordi anche con il futuro acquirente. 4) Il signor è obbligato a rilasciare la casa familiare sita a Mezzolombardo con i propri effetti Pt_2 personali e con i due acquari, gli uccellini e le piante presenti in casa, entro e non oltre il 30 aprile
2026, consegnando alla moglie tutte le chiavi di detta abitazione. 5) Nel momento dell'uscita di casa del marito i coniugi sosterranno il mutuo esistente sulla casa familiare come segue: la moglie pagherà il 75% della rata mentre il marito il 25% con versamenti diretti all'Istituto Bancario e ciò avverrà fintanto che la signora occuperà in via esclusiva l'immobile comune. I coniugi, Pt_1 inoltre, nel momento dell'uscita di casa del marito provvederanno ad aprirsi un altro conto corrente personale ove faranno entrare i loro rispettivi stipendi e quello comune rimarrà in essere per il solo pagamento del mutuo della casa familiare. 6) Dal momento dell'uscita di casa del marito la moglie volturerà le utenze domestiche a suo nome che dovrà sostenere esclusivamente e sosterrà tutte le spese di manutenzione ordinaria della casa familiare. Le spese straordinarie dell'immobile comune verranno divise alla metà. 7) Il signor , nato a [...] ( BA ) il 14/10/1970, Parte_2 residente a [...] ( C.F. ) cede alla moglie signora C.F._2 , nata a [...] ( BA ) il 4/7/1966, residente a [...] ( C.F. Parte_1
), che accetta, la proprietà dell'autovettura Fiat Panda targata FC075PW. C.F._1
La sig.ra si impegna ad effettuare la voltura del mezzo entro e non oltre 30 gg dalla Parte_1 data del deposito della sentenza di separazione e, contestualmente alla voltura, si impegna ad attivare nuova polizza assicurativa RC auto a suo nome, dando immediatamente prova al signor con raccomandata a/r sia dell'avvenuta voltura che dell'attivazione della nuova polizza Pt_2 assicurativa. 8) La signora , nata a [...] ( BA ) il 4/7/1966, residente a [...]
Mezzolombardo in via Taiti 21 ( C.F. ), cede al marito signor C.F._1 Pt_2
, nato a [...] ( BA ) il 14/10/1970, residente a [...] ( C.F.
[...]
), che accetta, la proprietà dell'autovettura Volkswagen Golf targata C.F._2
FP317TD. Il signor si impegna ad effettuare la voltura del mezzo entro e non oltre 30 gg dalla Pt_2 data del deposito della sentenza di separazione e, contestualmente alla voltura, si impegna ad attivare nuova polizza assicurativa RC auto a suo nome, dando immediatamente prova alla signora con raccomandata a/r sia dell'avvenuta voltura che dell'attivazione della nuova polizza Pt_1 assicurativa. 9) Le spese legali della presente procedura saranno divise alla metà tra i coniugi”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 28 ottobre 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 4 agosto 1997 a RI (BA), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di RI (BA) al N. 14 - P. 2 – S. A - Anno 1997).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 26 novembre 2025
Il Presidente relatore Dott.ssa Laura Di Bernardi