Art. 2. 1. Con decreto del Ministro del tesoro, emanato entro il 31 dicembre di ogni anno, l'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 viene rivalutato in misura pari alla percentuale della svalutazione monetaria accertata per la rivalutazione della dinamica del costo della vita e dei salari per le pensioni del fondo obbligatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Tale rivalutazione si effettua dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 417
Articolo 1Articolo 3
- Legge 15 dicembre 1990, n. 417
Articolo 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 417
Versione
3 gennaio 1991
3 gennaio 1991
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