TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3011/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa AR Vittoria VA Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3011/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. Controparte_1 C.F._1
residente a [...], int. 4;
e
, nato a [...]à di Piave (VE), il 27.02.1981, (C.F. Parte_1
) residente a [...] C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Striuli del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in San Donà di Piave (VE), Email_1
Galleria Leon Bianco, n. 2 – sono elettivamente domiciliati;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni:
Per le parti congiuntamente: come da ricorso del 7.07.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. sottoscritte dalle parti in data 10.09.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 6.11.2025;
Conclusioni del PM: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso il padre, onerando il N. 3011/2025 R.G.
genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 7.07.2025, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in data 18.09.2010 a Monastier di Treviso (TV), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, Parte II, Serie A, atto n. 15 del Comune di Monastier di Treviso
e che dalla loro unione erano nati due figli (nato in [...]à di Piave, il Persona_1
24.10.2011), e (nata a [...]à di Piave, il 22.04.2016) entrambi minori;
che Persona_2
ormai da tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione alle condizioni meglio indicate in atti.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'omologa della separazione secondo le condizioni di seguito riportate:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa coniugale sita in San Donà di Piave in Via Monte Civetta 112 è divenuta di proprietà esclusiva del signo a seguito di atto di cessione di quota redatto dal Notaio Dott Parte_1 [...]
di Treviso rep. N. 13757/ 1T del 06.05.2025 avvenuta mediante la corresponsione della Per_3
somma convenuta di euro 100.000,00 già versata dal sig alla signor;
Parte_1 CP_1
3. Per quanto attiene l'affidamento dei figli, si chiede che l'intestato Giudice voglia disporre l'affidamento congiunto degli stessi con collocamento preferenziale (e quindi con la residenza) presso il padre. I figl esteranno quindi affidati ad entrambi i genitori, quali Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. quanto alla regolamentazione del diritto di visita, i coniugi, alla luce della loro capacità di collaborazione nella gestione dei figli, convengono che ciascun genitore potrà continuare a N. 3011/2025 R.G.
vedere e tenere con sé i figli minori ogni volta che lo vorrà, previo preavviso all'altro e in accordo con lo stesso, compatibilmente con gli impegni dei minori e con gli impegni lavorativi dei genitori.
In linea indicativa concordano le seguenti modalità:
a taranno con il padre una settimana, dalle ore 13 del lunedì fino alle ore 13 Per_1 Per_2
del lunedì successivo;
la settimana seguente, dalle ore 13 del lunedì alle ore 13 del lunedì successivo staranno con la madre;
e così di seguito, settimana dopo settimana;
b. dal momento che la signor lavora tutti i sabati dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle CP_1
19.30, nei sabati di propria competenza i figli resteranno di comune accordo con il padre sempre che lo stesso non abbia impegni di lavoro;
in caso d'impossibilità del signo sarà cura Parte_1
della signor contattare una baby sitter/persona di fiducia che si possa occupare dei CP_1
minori;
c. ciascun genitore potrà comunque contattare telefonicamente i figli quando si troveranno presso l'altro genitore;
d. ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli (scuola, cure, sport e tempo libero) verrà presa in accordo tra i due genitori;
e. i genitori concorderanno la loro partecipazione congiunta o disgiunta alle riunioni e ai colloqui con gli insegnanti presso gli istituti scolastici frequentati dai figli;
f. in caso di malattia dei minori, i genitori concorderanno di volta in volta chi resterà con loro, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno;
se un tanto non risultasse possibile, i figli staranno con i nonni presso le abitazioni di questi ultimi, o con la baby sitter;
g. durante le vacanze natalizie il padre terrà con s d anni alterni dal 23 al 29 Per_1 Per_2
dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni i ragazzi staranno con il padre il pranzo di Natale e con la madre la cena di Natale;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diversi accordi tra le parti e i rispettivi impegni lavorativi;
h. per tutte le altre festività e le ricorrenze familiari (compleanni dei nonni, anniversari etc.), i coniugi concordano che i figli presenzino alle stesse, anche quando le ricorrenze si dovessero verificare nei giorni di permanenza presso l'altro genitore;
N. 3011/2025 R.G.
i. i coniugi s'impegnano a non far frequentare i figli con gli eventuali rispettivi nuovi partners, se non in caso di relazione duratura e previo consenso dell'altro.
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo vigente presso l'intestato Tribunale che si ritiene qui richiamato integralmente.
6. L'assegno unico continuerà ad essere percepito al 100% dalla signor . Controparte_1
7. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano ad ogni reciproca pretesa a titolo di mantenimento.
8. Con il deposito del ricorso, il deposito delle note scritte per la conferma delle sopra estese condizioni, con la cessione di quota della casa familiare, le parti dichiarano di aver interamente regolamentato ogni loro rapporto economico e patrimoniale sorto in costanza di convivenza e di separazione, presente e passato, e di non avere pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a tale titolo, né a qualsivoglia altro titolo o ragione.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10. Le parti concordano che le condizioni previste avranno efficacia sin dal deposito del ricorso.”
Celebrata l'udienza del 6.11.2025 mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero, intervenuto in giudizio, ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
I coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti.
Le condizioni concordate dalle parti come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori.
Per quanto attiene gli ulteriori impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta N. 3011/2025 R.G.
dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
La pronuncia sulle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto al fine di procedere all'annotazione della stessa all'esito del passaggio in giudicato.
Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa AR Vittoria VA
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa AR Vittoria VA Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3011/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. Controparte_1 C.F._1
residente a [...], int. 4;
e
, nato a [...]à di Piave (VE), il 27.02.1981, (C.F. Parte_1
) residente a [...] C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Striuli del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in San Donà di Piave (VE), Email_1
Galleria Leon Bianco, n. 2 – sono elettivamente domiciliati;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni:
Per le parti congiuntamente: come da ricorso del 7.07.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. sottoscritte dalle parti in data 10.09.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 6.11.2025;
Conclusioni del PM: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso il padre, onerando il N. 3011/2025 R.G.
genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 7.07.2025, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio, con rito concordatario, in data 18.09.2010 a Monastier di Treviso (TV), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, Parte II, Serie A, atto n. 15 del Comune di Monastier di Treviso
e che dalla loro unione erano nati due figli (nato in [...]à di Piave, il Persona_1
24.10.2011), e (nata a [...]à di Piave, il 22.04.2016) entrambi minori;
che Persona_2
ormai da tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione alle condizioni meglio indicate in atti.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'omologa della separazione secondo le condizioni di seguito riportate:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa coniugale sita in San Donà di Piave in Via Monte Civetta 112 è divenuta di proprietà esclusiva del signo a seguito di atto di cessione di quota redatto dal Notaio Dott Parte_1 [...]
di Treviso rep. N. 13757/ 1T del 06.05.2025 avvenuta mediante la corresponsione della Per_3
somma convenuta di euro 100.000,00 già versata dal sig alla signor;
Parte_1 CP_1
3. Per quanto attiene l'affidamento dei figli, si chiede che l'intestato Giudice voglia disporre l'affidamento congiunto degli stessi con collocamento preferenziale (e quindi con la residenza) presso il padre. I figl esteranno quindi affidati ad entrambi i genitori, quali Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. quanto alla regolamentazione del diritto di visita, i coniugi, alla luce della loro capacità di collaborazione nella gestione dei figli, convengono che ciascun genitore potrà continuare a N. 3011/2025 R.G.
vedere e tenere con sé i figli minori ogni volta che lo vorrà, previo preavviso all'altro e in accordo con lo stesso, compatibilmente con gli impegni dei minori e con gli impegni lavorativi dei genitori.
In linea indicativa concordano le seguenti modalità:
a taranno con il padre una settimana, dalle ore 13 del lunedì fino alle ore 13 Per_1 Per_2
del lunedì successivo;
la settimana seguente, dalle ore 13 del lunedì alle ore 13 del lunedì successivo staranno con la madre;
e così di seguito, settimana dopo settimana;
b. dal momento che la signor lavora tutti i sabati dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle CP_1
19.30, nei sabati di propria competenza i figli resteranno di comune accordo con il padre sempre che lo stesso non abbia impegni di lavoro;
in caso d'impossibilità del signo sarà cura Parte_1
della signor contattare una baby sitter/persona di fiducia che si possa occupare dei CP_1
minori;
c. ciascun genitore potrà comunque contattare telefonicamente i figli quando si troveranno presso l'altro genitore;
d. ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli (scuola, cure, sport e tempo libero) verrà presa in accordo tra i due genitori;
e. i genitori concorderanno la loro partecipazione congiunta o disgiunta alle riunioni e ai colloqui con gli insegnanti presso gli istituti scolastici frequentati dai figli;
f. in caso di malattia dei minori, i genitori concorderanno di volta in volta chi resterà con loro, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno;
se un tanto non risultasse possibile, i figli staranno con i nonni presso le abitazioni di questi ultimi, o con la baby sitter;
g. durante le vacanze natalizie il padre terrà con s d anni alterni dal 23 al 29 Per_1 Per_2
dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni i ragazzi staranno con il padre il pranzo di Natale e con la madre la cena di Natale;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diversi accordi tra le parti e i rispettivi impegni lavorativi;
h. per tutte le altre festività e le ricorrenze familiari (compleanni dei nonni, anniversari etc.), i coniugi concordano che i figli presenzino alle stesse, anche quando le ricorrenze si dovessero verificare nei giorni di permanenza presso l'altro genitore;
N. 3011/2025 R.G.
i. i coniugi s'impegnano a non far frequentare i figli con gli eventuali rispettivi nuovi partners, se non in caso di relazione duratura e previo consenso dell'altro.
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo vigente presso l'intestato Tribunale che si ritiene qui richiamato integralmente.
6. L'assegno unico continuerà ad essere percepito al 100% dalla signor . Controparte_1
7. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano ad ogni reciproca pretesa a titolo di mantenimento.
8. Con il deposito del ricorso, il deposito delle note scritte per la conferma delle sopra estese condizioni, con la cessione di quota della casa familiare, le parti dichiarano di aver interamente regolamentato ogni loro rapporto economico e patrimoniale sorto in costanza di convivenza e di separazione, presente e passato, e di non avere pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a tale titolo, né a qualsivoglia altro titolo o ragione.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10. Le parti concordano che le condizioni previste avranno efficacia sin dal deposito del ricorso.”
Celebrata l'udienza del 6.11.2025 mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero, intervenuto in giudizio, ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
I coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti.
Le condizioni concordate dalle parti come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori.
Per quanto attiene gli ulteriori impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta N. 3011/2025 R.G.
dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
La pronuncia sulle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto al fine di procedere all'annotazione della stessa all'esito del passaggio in giudicato.
Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa AR Vittoria VA
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca