CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 640/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1144/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 4120/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 6 e pubblicata il
05/05/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293200060012881704 SPESEDIGIUDIZIO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il ricorrente insiste nelle proprie deduzioni. Resistente/Appellato: la rappresentante dell'ufficio si riporta alle conclusioni della memoria illustrativa sottolineando che il pagamento a creditore apparente avrebbe liberato l'amministrazione dall'obbligo di pagare tenendo presente che tale pagamento è avvenuto sulla diffida della parte istante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame, l'avv. Ricorrente_1 , autodifeso, premettendo che la Corte di cassazione con ordinanza n. 5546/2023, rigettava il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.
4120/2021 emessa dalla CTR, condannando l'Agenzia al pagamento, in favore della parte, delle spese di lite, che l'istante in data 11.08.2023 depositava presso la Corte di cassazione ricorso per la correzione dell'errore materiale giacché la suindicata ordinanza aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore, che la Corte di cassazione accoglieva quest'ultimo ricorso e disponeva in conformità, che ciononostante l'Agenzia delle Entrate non aveva ancora dato esecuzione all'ordinanza e veniva messa in mora, per cui chiedeva l'ottemperanza del giudicato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale chiedeva il rigetto dell'istanza precisando che, con nota prot.
n. 0274726 del 25.07.2023, la Direzione Centrale Amministrazione e Pianificazione, Divisione Risorse, comunicava la sospensione del pagamento per un importo di € 12.160,00, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR
n. 602/1973, che in data 11.08.2023, e, quindi, successivamente alla richiesta di liquidazione dell'Ufficio, la parte presentava, presso la Suprema Corte di cassazione ricorso per la correzione dell'errore materiale.
Aggiungeva che in data 18.09.2023, l'Agente della Riscossione per la Provincia di Catania notificava, ai sensi dell'art. 72 bis del d.p.r. n. 602 del 1973, l'ordine di pagamento per € 662.202,72, e trascorsi i termini previsti dalla procedura, la richiamata Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate provvedeva a dare esecuzione a tale ordine versando l'importo di € 12.160,00 all'Ader di Catania. Puntualizzava che con ordinanza n. 12384/2024, pervenuta in data 21.08.2024, la Corte di cassazione disponeva la correzione dell'errore materiale. Di conseguenza l'Ufficio aveva già provveduto a liquidare la somma dovuta alla parte, sicché una nuova liquidazione avrebbe avuto il valore di una duplicazione dell'adempimento con danno erariale.
Con atto successivo l'Agenzia depositava memoria illustrativa con la quale insisteva delle deduzioni già svolte, deducendo che nessuna colpa aveva l'Ufficio e che in base all'art. 1189 c.c. il pagamento al creditore apparente avrebbe liberato l'Agenzia dall'obbligazione, per cui chiedeva la declaratoria di inammissibilità e/
o improcedibilità del Ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 4120/06/2021, avendo già l'Ufficio adempiuto all'obbligo di pagamento delle spese di lite, su diffida del ricorrente, antecedente alla correzione dell'Ordinanza della Cassazione, in mani della società Società_1 s.r.l. in liquidazione, ovvero, in subordine, tenuto conto sempre del cennato adempimento, rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
Replicava l'istante con atto depositato ritualmente, deducendo che con il provvedimento di distrazione si era instaurato un rapporto autonomo fra lui e il cliente, con la conseguenza che il difensore distrattario agisce per esercitare un diritto proprio, escludendosi che il cliente sia creditore né era possibile stabilire la compensazione fra il creditore del difensore e il debito tributario del cliente. L'Agenzia semmai avrebbe avuto l'interesse a chiamare in causa l'agente della riscossione allo scopo di esercitare il diritto di ripetizione dell'indebito.
All'udienza del 14.11.2025, il G.U. sollecita le parti a trovare un accordo conciliativo e, pertanto, disponeva il rinvio della trattazione all'udienza del 16.01.2026.
A detta ultima udienza il ricorso è stato introitato come da verbale in atti e rientra nella competenza del giudice monocratico ai sensi del disposto di cui all'art. 70 c. 10 bis d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi di un importo inferiore a ventimila euro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso va accolto.
Invero, la giurisprudenza, sul giudizio di ottemperanza, è ferma (Cass. Sez. Un., Ord. n. 5654 del 2025) nel ritenere che “quando ha per oggetto una sentenza del giudice ordinario al pagamento di una somma di danaro, il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo assume natura e caratteristiche di giudizio prevalentemente esecutivo, in cui il giudice amministrativo è privo di giurisdizione sulla materia sottostante al giudicato azionato;
ne consegue che, svolgendo una funzione attuativa della concreta statuizione giudiziale, il giudice non può alterare il precetto, limitandone o ampliandone la portata, e l'eventuale sindacato integrativo costituisce un eccesso di potere giurisdizionale, censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., in quanto esorbitante dai limiti esterni della giurisdizione amministrativa”. Il principio è assolutamente consolidato (cfr. in termini Cass., Sez. T., sent. n. 4134 del 2024 ud. 09/11/2023, dep. 14/02/2024). La Corte di cassazione in detta ultima sentenza ha statuito che “nell'ambito del giudizio d'ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso, va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato (c.d. carattere chiuso del giudizio di ottemperanza), di tal che il giudice dell'ottemperanza può, si, enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendone il reale significato e rendendolo quindi "effettivo", ma nel limite invalicabile del non poter attribuire un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire (cfr. Cass. n. 13681 del 2005), né dal poter negare il diritto riconosciuto dal dictum azionato (cfr. Cass. n. 8830 del 2014)”.
Va altresì rilevato che “in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, ed il difensore dichiaratosi anticipatario delle spese di lite può domandare in proprio la corresponsione delle somme, perché la sua legittimazione a conseguirle trova fondamento nel provvedimento di distrazione delle spese processuali in suo favore, per effetto del quale s'instaura con la parte soccombente un rapporto giuridico autonomo rispetto a quello che intercorre fra i contendenti nel processo”. (Cass., Sez. T., Ord. n. 22303 del 2 agosto 2025). Non si tratta di un credito della stessa parte esecutata, nel qual caso sarebbe stata legittima l'esecuzione dell'ordine di pagamento, quindi, non è opponibile al difensore il pagamento eseguito che trova titolo in altro rapporto. Sicché non si può parlare di duplicazione come erroneamente fa l'Agenzia delle Entrate, perché non c'era nessun credito del debitore esecutato. Nel giudizio di ottemperanza tributaria, la compensazione civilistica (estinzione reciproca di debiti/crediti) è esclusa perché il giudice non può accertare nuovi crediti del Fisco oltre il giudicato, ma solo eseguire la sentenza, limitando l'azione del contribuente all'esecuzione del proprio credito (Cass., Sez. II, Ord. n. 547 del 2025).
E' improprio, dunque, il richiamo all'applicazione dell'art. 1189 c.c. Per converso, va osservato che la correzione dell'errore materiale ha efficacia retroattiva ex tunc e pertanto non è esatto dire che il pagamento dell'Agenzia è avvenuto prima della correzione dell'errore materiale. In conclusione, va ordinato il pagamento della somma dovuta in favore del difensore avv. Ric._1, salva la facoltà da parte dell'Agenzia di ripetizione dell'indebito.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti in ragione del fatto che l'Agenzia ha eseguito una condotta senza alcun profilo di colpa.
P.Q.M.
La Corte ordina all'Agenzia delle Entrate di pagare senza ritardo quanto dovuto al difensore antistatario, assegnando all'uopo il termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento, salva la facoltà di ripetere l'indebito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Spese compensate.
Rinvia per il prosieguo all'udienza del 17 aprile 2026. Catania, 16.01.2026 Il Giudice unico
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1144/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 4120/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 6 e pubblicata il
05/05/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293200060012881704 SPESEDIGIUDIZIO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il ricorrente insiste nelle proprie deduzioni. Resistente/Appellato: la rappresentante dell'ufficio si riporta alle conclusioni della memoria illustrativa sottolineando che il pagamento a creditore apparente avrebbe liberato l'amministrazione dall'obbligo di pagare tenendo presente che tale pagamento è avvenuto sulla diffida della parte istante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame, l'avv. Ricorrente_1 , autodifeso, premettendo che la Corte di cassazione con ordinanza n. 5546/2023, rigettava il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.
4120/2021 emessa dalla CTR, condannando l'Agenzia al pagamento, in favore della parte, delle spese di lite, che l'istante in data 11.08.2023 depositava presso la Corte di cassazione ricorso per la correzione dell'errore materiale giacché la suindicata ordinanza aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore, che la Corte di cassazione accoglieva quest'ultimo ricorso e disponeva in conformità, che ciononostante l'Agenzia delle Entrate non aveva ancora dato esecuzione all'ordinanza e veniva messa in mora, per cui chiedeva l'ottemperanza del giudicato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale chiedeva il rigetto dell'istanza precisando che, con nota prot.
n. 0274726 del 25.07.2023, la Direzione Centrale Amministrazione e Pianificazione, Divisione Risorse, comunicava la sospensione del pagamento per un importo di € 12.160,00, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR
n. 602/1973, che in data 11.08.2023, e, quindi, successivamente alla richiesta di liquidazione dell'Ufficio, la parte presentava, presso la Suprema Corte di cassazione ricorso per la correzione dell'errore materiale.
Aggiungeva che in data 18.09.2023, l'Agente della Riscossione per la Provincia di Catania notificava, ai sensi dell'art. 72 bis del d.p.r. n. 602 del 1973, l'ordine di pagamento per € 662.202,72, e trascorsi i termini previsti dalla procedura, la richiamata Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate provvedeva a dare esecuzione a tale ordine versando l'importo di € 12.160,00 all'Ader di Catania. Puntualizzava che con ordinanza n. 12384/2024, pervenuta in data 21.08.2024, la Corte di cassazione disponeva la correzione dell'errore materiale. Di conseguenza l'Ufficio aveva già provveduto a liquidare la somma dovuta alla parte, sicché una nuova liquidazione avrebbe avuto il valore di una duplicazione dell'adempimento con danno erariale.
Con atto successivo l'Agenzia depositava memoria illustrativa con la quale insisteva delle deduzioni già svolte, deducendo che nessuna colpa aveva l'Ufficio e che in base all'art. 1189 c.c. il pagamento al creditore apparente avrebbe liberato l'Agenzia dall'obbligazione, per cui chiedeva la declaratoria di inammissibilità e/
o improcedibilità del Ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 4120/06/2021, avendo già l'Ufficio adempiuto all'obbligo di pagamento delle spese di lite, su diffida del ricorrente, antecedente alla correzione dell'Ordinanza della Cassazione, in mani della società Società_1 s.r.l. in liquidazione, ovvero, in subordine, tenuto conto sempre del cennato adempimento, rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
Replicava l'istante con atto depositato ritualmente, deducendo che con il provvedimento di distrazione si era instaurato un rapporto autonomo fra lui e il cliente, con la conseguenza che il difensore distrattario agisce per esercitare un diritto proprio, escludendosi che il cliente sia creditore né era possibile stabilire la compensazione fra il creditore del difensore e il debito tributario del cliente. L'Agenzia semmai avrebbe avuto l'interesse a chiamare in causa l'agente della riscossione allo scopo di esercitare il diritto di ripetizione dell'indebito.
All'udienza del 14.11.2025, il G.U. sollecita le parti a trovare un accordo conciliativo e, pertanto, disponeva il rinvio della trattazione all'udienza del 16.01.2026.
A detta ultima udienza il ricorso è stato introitato come da verbale in atti e rientra nella competenza del giudice monocratico ai sensi del disposto di cui all'art. 70 c. 10 bis d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi di un importo inferiore a ventimila euro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso va accolto.
Invero, la giurisprudenza, sul giudizio di ottemperanza, è ferma (Cass. Sez. Un., Ord. n. 5654 del 2025) nel ritenere che “quando ha per oggetto una sentenza del giudice ordinario al pagamento di una somma di danaro, il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo assume natura e caratteristiche di giudizio prevalentemente esecutivo, in cui il giudice amministrativo è privo di giurisdizione sulla materia sottostante al giudicato azionato;
ne consegue che, svolgendo una funzione attuativa della concreta statuizione giudiziale, il giudice non può alterare il precetto, limitandone o ampliandone la portata, e l'eventuale sindacato integrativo costituisce un eccesso di potere giurisdizionale, censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., in quanto esorbitante dai limiti esterni della giurisdizione amministrativa”. Il principio è assolutamente consolidato (cfr. in termini Cass., Sez. T., sent. n. 4134 del 2024 ud. 09/11/2023, dep. 14/02/2024). La Corte di cassazione in detta ultima sentenza ha statuito che “nell'ambito del giudizio d'ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso, va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato (c.d. carattere chiuso del giudizio di ottemperanza), di tal che il giudice dell'ottemperanza può, si, enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendone il reale significato e rendendolo quindi "effettivo", ma nel limite invalicabile del non poter attribuire un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire (cfr. Cass. n. 13681 del 2005), né dal poter negare il diritto riconosciuto dal dictum azionato (cfr. Cass. n. 8830 del 2014)”.
Va altresì rilevato che “in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, ed il difensore dichiaratosi anticipatario delle spese di lite può domandare in proprio la corresponsione delle somme, perché la sua legittimazione a conseguirle trova fondamento nel provvedimento di distrazione delle spese processuali in suo favore, per effetto del quale s'instaura con la parte soccombente un rapporto giuridico autonomo rispetto a quello che intercorre fra i contendenti nel processo”. (Cass., Sez. T., Ord. n. 22303 del 2 agosto 2025). Non si tratta di un credito della stessa parte esecutata, nel qual caso sarebbe stata legittima l'esecuzione dell'ordine di pagamento, quindi, non è opponibile al difensore il pagamento eseguito che trova titolo in altro rapporto. Sicché non si può parlare di duplicazione come erroneamente fa l'Agenzia delle Entrate, perché non c'era nessun credito del debitore esecutato. Nel giudizio di ottemperanza tributaria, la compensazione civilistica (estinzione reciproca di debiti/crediti) è esclusa perché il giudice non può accertare nuovi crediti del Fisco oltre il giudicato, ma solo eseguire la sentenza, limitando l'azione del contribuente all'esecuzione del proprio credito (Cass., Sez. II, Ord. n. 547 del 2025).
E' improprio, dunque, il richiamo all'applicazione dell'art. 1189 c.c. Per converso, va osservato che la correzione dell'errore materiale ha efficacia retroattiva ex tunc e pertanto non è esatto dire che il pagamento dell'Agenzia è avvenuto prima della correzione dell'errore materiale. In conclusione, va ordinato il pagamento della somma dovuta in favore del difensore avv. Ric._1, salva la facoltà da parte dell'Agenzia di ripetizione dell'indebito.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti in ragione del fatto che l'Agenzia ha eseguito una condotta senza alcun profilo di colpa.
P.Q.M.
La Corte ordina all'Agenzia delle Entrate di pagare senza ritardo quanto dovuto al difensore antistatario, assegnando all'uopo il termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento, salva la facoltà di ripetere l'indebito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Spese compensate.
Rinvia per il prosieguo all'udienza del 17 aprile 2026. Catania, 16.01.2026 Il Giudice unico