Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 07/04/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00749/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01745/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1745 del 2023, proposto da
-OMISSIS- s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Alessio Costa, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Regionale della Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso in data 21 settembre 2023 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avente ad oggetto: “Ditta -OMISSIS- Sas – P.Iva -OMISSIS-. Diniego nulla osta per variazione della titolarità della gestione del deposito commerciale di prodotti energetici sito nel comune di-OMISSIS- (AG) contrada -OMISSIS- snc” , con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha espresso formale diniego al “rilascio del nulla osta e al riconoscimento della produzione di effetti all’esercizio del deposito commerciale di carburanti e olii lubrificanti sito nel -OMISSIS-(AG) contrada -OMISSIS- snc da parte della -OMISSIS- Sas – P.IVA -OMISSIS-” ;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Regionale Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza prot. n. -OMISSIS- del 3 maggio 2023, la -OMISSIS- s.a.s., società che esercita il commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, ha comunicato di essere affittuaria del ramo d’azienda costituito dai beni strumentali all’esercizio del deposito commerciale di prodotti energetici sito nel comune di-OMISSIS- (AG), contrada -OMISSIS- snc – Codice ditta: -OMISSIS-, cedutole dalla -OMISSIS- s.r.l., ed ha chiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il nulla-osta al trasferimento della gestione di tale deposito.
A seguito di contraddittorio procedimentale con la società richiedente, l’amministrazione odierna resistente, con il provvedimento impugnato, ha respinto la richiesta di nulla-osta, ritenendo che il
sig. -OMISSIS- -OMISSIS- (amministratore unico e legale rappresentante della cedente -OMISSIS- s.r.l.) - rinviato a giudizio per frode su carburanti - eserciterebbe di fatto la gestione e il controllo sulla subentrante società -OMISSIS- s.a.s.
Con il gravame all’esame, ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente ha denunciato l’illegittimità del detto provvedimento di diniego, per i seguenti motivi.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 comma 6-bis TUA. Eccesso di potere per difetto istruttoria e difetto di motivazione. Travisamento dei fatti. Violazione art. 3 e 10 della legge 241/90.
Il diniego di nulla-osta impugnato sarebbe fondato su una circostanza di fatto inesistente, ossia l’esercizio di un potere di controllo di fatto, da parte di -OMISSIS- -OMISSIS-, sulla società ricorrente.
Tale circostanza sarebbe stata erroneamente desunta dall’amministrazione da elementi in realtà neutri, ossia il rapporto di parentela tra -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- (-OMISSIS-) e la titolarità in capo a -OMISSIS- -OMISSIS- (socio accomandante della cessionaria -OMISSIS- s.a.s.) del 33% delle quote societarie della -OMISSIS- s.r.l.
Il mero rapporto di parentela, per giurisprudenza consolidata, sarebbe inidoneo a fondare il convincimento dell’unicità di interessi tra le due società e il possesso delle menzionate quote non sarebbe indicativo, trattandosi di una quota di minoranza (che non consentirebbe l’esercizio di un potere di controllo sulla gestione della -OMISSIS- s.r.l.), detenuta da un socio accomandante della società ricorrente, in quanto tale estraneo alla gestione della società. Difetterebbero, dunque, degli indizi gravi, precisi e concordanti dai quali poter desumere che in capo a -OMISSIS- -OMISSIS- sussista il potere di esercitare la gestione o il controllo sulla -OMISSIS- s.a.s.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 comma 6-bis TUA e dell’art. 23 TUA commi da 6 a 9. Eccesso di potere per difetto istruttoria e difetto di motivazione. Travisamento dei fatti violazione art. 3 e 10 della legge 241/90.
Avrebbe errato, inoltre, l’amministrazione, nel ritenere esistente in capo al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- la circostanza di cui all’art. 23, co. 9 dell’art. 23 d.lgs. 504/95, che fa riferimento all’avvenuta pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell’art. -OMISSIS- c.p.p., ovvero di una sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.a., per reati di -OMISSIS-, per i quali sia prevista la pena della reclusione. L’-OMISSIS-, infatti, è semplicemente imputato nel procedimento penale r.g. n. -OMISSIS-, pendente innanzi al Tribunale di Marsala.
Si è costituita per resistere al ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
L’art. 25 del d.lgs. 504/1995, al comma 6- bis stabilisce che, per i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa, qualora richiedenti siano persone giuridiche e società, la licenza è negata allorché ricorrano, “con riferimento a persone che rivestono in esse funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo” , le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 dell’art. 23 dello stesso testo normativo.
Il comma 3 dell’appena menzionato art. 23 stabilisce: “L’autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è negata ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo -OMISSIS- del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di -OMISSIS- e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena della reclusione. La predetta autorizzazione è altresì negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano state definite nell'ultimo quinquennio, nonché ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell’ultimo quinquennio” .
Nel caso in esame, risulta che nei confronti del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- l’Ufficio delle dogane di Porto Empedocle ha emesso avviso di pagamento per gravi e ripetute violazioni alle disposizioni disciplinanti la normativa in materia di accise (con contestazioni per un importo superiore a € 300.000,00) ed irrogazione di sanzioni per € 1.290,00 (cfr. all. n. 12 della produzione dell’Agenzia).
Benché, dunque, il sig. -OMISSIS- non abbia subito, per tali accadimenti, una condanna penale, ricorre, in capo a tale soggetto, la condizione di cui all’art. 23 co. 6 sopra richiamato, che espressamente vieta il rilascio dell’autorizzazione in favore dei soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni che disciplinano l’accisa, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell’ultimo quinquennio.
Tale disposizione, va rilevato, è stata espressamente richiamata dall’amministrazione al sesto punto delle premesse del provvedimento impugnato.
Appurato, dunque, che sussiste la condizione soggettiva contemplata dalla disposizione richiamata, resta da stabilire se questa ricada in capo ad un soggetto che rivesta, in capo alla società richiedente, “anche di fatto”, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione.
Il collegio ritiene che sussistono sufficienti elementi dai quali possa desumersi l’esistenza di tale condizione.
Gli elementi presi in considerazione dall’amministrazione, invero, non risiedono in un mero rapporto di parentela, come sostiene parte ricorrente.
Piuttosto, l’esistenza di un vincolo funzionale tra la -OMISSIS- s.r.l. e la -OMISSIS- s.a.s. è stata desunta dall’Agenzia dalle una serie di circostanze:
- il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, socio accomandante della -OMISSIS- s.a.s., è anche socio della cedente -OMISSIS- s.r.l., di cui detiene il 33% delle quote societarie;
- questi è anche fratello di -OMISSIS- -OMISSIS-, legale rappresentante della -OMISSIS- s.r.l.;
- la compagine sociale della società richiedente è composta da -OMISSIS-, che possiede la metà del capitale sociale pari a € 5.000,00, e -OMISSIS- -OMISSIS-, socio accomandante e coniuge della prima, il quale possiede i restanti € 5.000,00.
A ciò vanno aggiunte le seguenti ulteriori circostanze, richiamate dalla difesa dell’Agenzia e non contestate da parte ricorrente, che rendono ulteriore riprova della riconducibilità delle sue società ad un unico centro di interessi:
- la società istante ha dichiarato che prevede di utilizzare, oltre all’amministratore unico, sig.ra -OMISSIS-, due dipendenti (-OMISSIS--OMISSIS-), attualmente dipendenti della società concedente;
- il canone è stato fissato in 500,00 euro mensili, ossia in misura non economicamente congrua, se rapportata ai prevedibili proventi derivanti dall’attività.
Può dunque ragionevolmente ritenersi che la concessione in affitto sia stata ideata al fine di evitare le conseguenze dell’eventuale esito negativo del processo penale, che comporterebbe l’automatica sospensione della licenza di esercizio, ai sensi del comma 8, secondo periodo del menzionato art. 23.
In conclusione, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, devono essere poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite, liquidandole in € 2.000,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.