TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1951
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Ordinanza cautelare 10 maggio 2024
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Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per travisamento dei presupposti, errore di fatto e di diritto, carenza e difetto di motivazione, sviamento di potere, irragionevolezza

    Il potere ministeriale di adeguare la normativa, anche in deroga, ai bisogni marittimi per determinate classi di pesca, ha natura normativa e non è limitato temporalmente o territorialmente, come avvenuto nel caso di specie.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per falso presupposto, vizio della motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, perplessità, ingiustizia manifesta e irragionevolezza, disparità di trattamento

    L'affermazione che le restrizioni avvantaggino la pesca professionale non è supportata da studi specifici e la scelta rientra nell'ambito politico, sindacabile solo per assenza di credibilità logica, elemento non provato dai ricorrenti.

  • Rigettato
    Fuga dal regolamento

    La Corte ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, riconoscendo il loro interesse concreto e attuale alla pesca sportiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1951
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1951
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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