Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/03/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2222/2023 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al NRG 2222/2023; avente ad oggetto: “Lesione personale”;
TRA
VE AN (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Di Nuzzo (C.F.
[...]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cervino (CE) alla Via Bottega di Forchia n. 13/D;
Attrice
E
COMUNE DI MADDALONI (C.F. 80004330611) in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio di Siena
(C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Maddaloni (CE) alla Via M. Serao n. 34;
Convenuto
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per chiedere l'accertamento della responsabilità del Comune di
Maddaloni nella causazione del sinistro descritto e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento dei danni.
Si costituiva il Comune di Maddaloni, il quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Con ordinanza depositata in data 16.01.2025 la causa veniva assegnata a sentenza, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti e pari a 20 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
In fatto
VE GI premette che in data 05.07.2019, alle ore
11:30 circa, percorrendo a piedi Via Amendola in Maddaloni
(CE), rovinava al suolo a causa di una lastra di basolato costituente il manto stradale rivelatasi instabile al calpestio.
Rappresenta che, a causa della caduta, riportava lesioni tali da richiedere l'intervento del 118, che la trasportava presso il vicino P.O. di Maddaloni, ove le veniva riscontrata la “frattura del collo del femore”. Si sofferma sulle successive fasi di carattere sanitario. Richiama la relazione medica di parte.
Ritiene che per l'evento e le lesioni riportate la responsabilità sia da ascriversi, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al Comune di
Maddaloni quale ente proprietario della strada del sinistro.
Il Comune di Maddaloni eccepisce, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c., ritenendo
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imprecisa e generica l'esposizione dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda. Nel merito, contesta le modalità di verificazione dell'evento. Ritiene che, in ogni caso, la responsabilità sarebbe da ascriversi alla stessa attrice, che non avrebbe adottato la dovuta attenzione e diligenza. Contesta, altresì, la quantificazione dei danni.
Sulla nullità dell'atto di citazione
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione va rigettata.
Diversamente da quanto sostenuto dal Comune convenuto, infatti, la citazione non risulta caratterizzata da imprecisione e genericità, stante la piena linearità e chiarezza della medesima.
Non a caso, d'altronde, il Comune di Maddaloni ha apprestato una compiuta, specifica e puntuale linea di difesa;
comportamento processuale incompatibile con l'eccepita nullità per imprecisione e genericità.
In diritto
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che si dirà.
L'istruttoria espletata, invero, consente di ritenere pienamente dimostrato il nesso di causalità tra la disconnessione, la caduta dell'attrice e i danni.
Si veda, a tal proposito, la dichiarazione del primo teste di parte attrice, OV OR, che, escusso all'udienza del 14.12.2023 ha dichiarato quanto segue: “Ricordo che era l'inizio luglio del
2019 di mattina, prima di mezzogiorno. Io stavo venendo da via
Roma di Maddaloni per visitare dei negozi. Stavo camminando sulla parte destra nella parte riservata ai pedoni. Di fronte a me ho visto la signora VE GI in via Ammendola che era
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accompagnata da una donna di circa 40/50 anni. Ho notato che la VE stava per attraversare la strada. Ricordo che la signora ha iniziato ad attraversare la strada e ho notato che è caduta a terra. Posso dire che stava camminando normalmente per poi cadere. Ho notato che ha appoggiato uno dei due piedi su un basolo. Mi sembra che fosse il piede destro ma non posso esserne certo. A quel punto ho visto che è caduta. Mi sono avvicinato alla signora e ho notato che il basolo sul quale la signora aveva messo il proprio piede prima di cadere era basculante. Preciso che questo basolo, se uno non vi poggia il piede sopra, è identico a tutti gli altri e non si muove. Si muove quando ci si cammina sopra. Specifico, inoltre, che il basolato in questione è molto basculante: se si poggia il piede sopra ci si affonda. Se non ricordo male il luogo esatto in cui è avvenuto il fatto è di fronte la CISL. Io, avendo riconosciuto la signora, ho provato ad aiutarla. Dopo poco sono arrivate parecchie persone.
Qualcuno, ma non so chi, ha chiamato il 118. Dopo circa 10 minuti è arrivata l'ambulanza. Nel frattempo ricordo che la signora provava dolore alla gamba destra. Ricordo che non riusciva a stare in piedi”. Il teste, poi, aggiunge anche che “Non
c'era nessuna indicazione o altra segnalazione”, nonché che
“Circa i dolori ricordo che la signora era dolorante alla gamba ma non so dire se avesse dolori anche ad altre parti del corpo”.
Si veda, poi, la dichiarazione dell'altra teste escussa alla medesima udienza, IO NA, che, a sua volta, una volta premesso che VE GI è la OC, ha dichiarato quanto segue: “Ricordo che era l'inizio luglio del 2019 di mattina, prima di mezzogiorno, intorno alle 11:30. Io quella mattina mi trovavo a Maddaloni presso lo studio di mio suocero. Lì c'era
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anche la VE GI che mi ha chiesto di accompagnarla a fare delle commissioni. Io stavo camminando insieme a mia OC lungo via Ammendola in Maddaloni. Di preciso stavamo camminando sul lato sinistro dove ci sono dei dissuasori che dividono la carreggiata dalla zona destinata ai pedoni. A un certo punto dovevamo attraversare la strada. Ci trovavamo più o meno all'altezza della CISL. Abbiamo iniziato ad attraversare la strada quando all'improvviso vedo mia OC cadere. Io avevo fatto qualche passo in più in avanti quando mi accorgo che mia OC cade. Mia OC incominciava a urlare dolorante. Ho provato ad aiutare mia OC ad alzarsi ma non era possibile.
Non riusciva a stare in piedi a causa del dolore. Dopo la caduta si è incominciata a fare una calca di persone per aiutare la
VE. Tra queste persone ho visto anche un nostro conoscente
(OR OV). A un certo punto qualche passante ha chiamato il
118. L'ambulanza dopo circa un quarto d'ora è arrivata anche se non posso essere sicura del tempo trascorso perché in quel momento non riuscivo bene ad avere la cognizione del tempo.
Erano state chiamate anche le forze dell'ordine che non sono giunte”. La teste, poi, aggiunge che “Nel mentre che eravamo in attesa dell'ambulanza io ho verificato il luogo dell'accaduto e mi sono accorta che una delle basole era traballante;
non era stabile. Questo basolo apparentemente appariva stabile e fermo ma, poggiando il piede e caricando il peso, incominciava a spostarsi. Posso dire che mia OC, prima di cadere, aveva messo il piede su questa basola perché si trovava in primissima prossimità del luogo dove stavamo attraversando e dove effettivamente è caduta. La caduta è avvenuta proprio in quel punto”, nonché che “Non c'era nessuna indicazione o altra
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segnalazione” e che “Circa i dolori ricordo che mia OC era dolorante dal bacino in giù. Io in quel momento non ho capito neanche quale era la gamba rotta in quanto le faceva molto male tutta la parte di sotto del corpo”.
I testi escussi, in altre parole, hanno pienamente confermato che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, l'attrice, nel mentre percorreva a piedi Via Amendola in Maddaloni (CE), a causa di un basolo “basculante” della pavimentazione stradale cadeva e riportava lesioni personali, nonché che il descritto stato dei luoghi non era né segnalato né visibile, poiché il basolo in questione non appariva prima facie sconnesso.
Da tanto deriva la responsabilità del Comune di Maddaloni nella causazione del sinistro, stante l'omessa manutenzione della strada pubblica, essendo obbligo dello stesso di mantenere la strada pubblica in condizioni di perfetta efficienza, o comunque in condizioni tali da non arrecare danni all'incolumità degli utenti. Appare palese, pertanto, come tale omissione da parte dell'Ente abbia determinato una situazione di pericolo occulto per il pedone, che si trovava a percorrere tale strada facendo affidamento sulla sicura transitabilità della stessa strada, non potendo sicuramente avvedersi del dissesto, il quale non aveva determinato un visibile slittamento del basolo, ma una cattiva ed invisibile, collocazione nel suo alloggio.
Risulta, pertanto, provata, a parere di questo giudicante, la responsabilità del Comune di Maddaloni, da inquadrarsi nell'ambito della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051
c.c..
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Tanto premesso, ritenuto provato, per le ragioni di cui sopra,
l'an dell'evento, in relazione alla determinazione del quantum, questo giudice ritiene pienamente condivisibili, perché adeguatamente motivate e confermate dalla documentazione in atti, le risultanze della consulenza tecnica depositata dal CTU
Dott. Francesco Buniello, il quale, prima di tutto, espressamente evidenzia come “Si ritiene in collegamento causale anche la frattura di polso destro riscontrata a distanza di 14 giorni dall'accesso in P.S.”; sussistenza di nesso anche in relazione al polso che è stata come di seguito chiarita dall'ausiliario: “Si ritiene pacifico il collegamento causale perché si tratta di distretto: su cui vennero eseguiti approfondimenti strumentali in data 5-7-2019 (in p.s. fu eseguito un rx polso destro risultato essere negativo); in quell'intervallo di tempo la signora VE era ricoverata per cui è da escludersi che sia subentrato un ulteriore evento traumatico che possa aver causato la frattura in questione”, chiarimenti che si condividono, sicché deve ritenersi corretta la valutazione del CTU secondo cui “Per via di questi due capisaldi si ritiene pacifico anche il collegamento causale della frattura di polso destro”. Il consulente, inoltre e sul punto, in maniera precisa, puntuale e condivisibile, nel rispondere alle osservazioni, specifica che “Lo scrivente CTU l'ha ricondotta alle conseguenze del sinistro applicando un semplice criterio medico-legale: criterio di esclusione”, ribadendo che “Rilevato che la frattura è emersa nel corso del ricovero presso la struttura riabilitativa cui era degente la VE non è possibile prospettare altra causa se non quella del sinistro in oggetto” e sarebbe spettato all'ente dimostrare che, invece, i danni al polso erano sorti durante il ricovero.
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Dovendosi, dunque, ritenere che anche i danni al polso sono ricollegabili alla caduta, vanno accolte le intere conclusioni di carattere quantificatorio svolte dal CTU che ha riconosciuto all'attrice un danno biologico pari al 17% oltre che un'invalidità temporanea totale di 60 giorni e un'invalidità temporanea parziale al 50% di 60 giorni.
Applicando le tabelle di Milano e tenendo conto dell'età dell'infortunata (75 anni all'epoca del sinistro) va riconosciuta la somma di € 47.310,00 (non risultando provati elementi giustificativi per un aumento per sofferenza o per personalizzazione) che va devalutata al momento del fatto e sulla risultante vanno applicati gli interessi sull'importo di anno in anno rivalutato. Ne deriva che il Comune va condannato al pagamento di € 51.719,44, cui vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Si ritiene di dover applicare le riduzioni di cui all'art. 4 D.M. 55/2014 per la fase istruttoria/trattazione stante il carattere sintetico delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte convenuta.
Il tutto con attribuzione.
Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
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• Accoglie la domanda attorea, nei limiti e nei termini di cui alla parte motiva;
• Per l'effetto, condanna il Comune di Maddaloni al pagamento, in favore di VE GI, della somma di € 51.719,44, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo;
• Condanna il Comune di Maddaloni al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 6.713,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
• Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 18.03.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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