Sentenza 26 novembre 2020
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 11/12/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE
composta dai magistrati:
dott. MM AI Presidente dott.ssa Paola Briguori Consigliere dott. Antonio Palazzo Consigliere dott.ssa RO CO Primo referendario relatore dott. Primo referendario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nei giudizi di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 58954 del registro di segreteria, promosso da:
ER CH, codice fiscale [...], nata a [...] il 19.7.1988 e ivi residente in [...]n. 647, rappresentata e difesa dagli avv.ti ER Bondì, codice fiscale [...], fax 041.5246773, pec roberto.bondi@venezia.pecavvocati.it e EA Cimino, codice fiscale [...], fax 041.5313613, pec andrea.cimino@venezia.pecavvocati.it, e ed elettivamente domiciliata presso
-Mestre, via Torino n. 186, come da separata procura alle liti;
- appellante -
contro
- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per pag. 2 il Veneto;
- Procura generale;
-appellatenei confronti di :
- ER AN, non costituito;
- VE US srl, in persona del liquidatore IA AN, non costituito;
avverso la sentenza n. 114/2020 della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, depositata in data 26.11.2020.
Vist atto Esaminati gli atti e documenti di causa;
Uditi, nell udienza in data 3 dicembre 2025, del segretario, dott.ssa Lucia Pellegrino, avv. Alessandra Mari, il rappresentante della Procura generale nella persona del VPG Giulia De Franciscis, data per letta la relazione con il consenso delle parti.
Ritenuto in
F A T T O
1. Con la sentenza n. 114/2020 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Veneto, dichiarata la contumacia dei convenuti della domanda proposta dal Procuratore regionale, condannava la società con il sig. AN ER pag. 3 15.843,00 - al pagamento, in favore del Comune di VE, della somma di a della rivalutazione monetaria, da aumentare con gli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
La fattispecie di responsabilità nasceva dal mancato riversamento soggiorno da parte della struttura ricettiva al comune di VE, nel periodo dal 2012 al 2015, nonostante i solleciti.
Il danno era quantificato prendendo in considerazione il calcolo effettuato dalla Procura comunale.
La condanna era disposta in solido nei confronti della società, in persona del liquidatore AN IA, e degli altri due convenuti.
La responsabilità era infatti attribuita alla sig.ra IN, alla quale, in qualità di Amministratore unico della società dal 25.5.2012 al 28.12.2016, competeva la gestione amministrativa e finanziaria della società. Peraltro, la sig.ra IN, proprietaria per il 50% della società, era anche il soggetto che aveva la disponibilità, in concreto, delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Analoga responsabilità era ascritta, altresì, al sig. AN ER, Amministratore unico nel periodo 28.2.2010-18.10.2013, come risultava dalla visura storica depositata in atti dalla Procura regionale.
2. Era proposto appello dalla sig.ra IN avverso la suddetta sentenza Irrilevanza della titolarità di quote di VE house, errata quantificazione delle somme dovute .
La sentenza era censurata per aver attribuito la responsabilità alla stessa sia come amministratore unico dal 25.05.2012 sia come proprietaria al 50% della pag. 4 società.
la carica di amministratore dal 19.10.2013 e non dal 25.05.2012, ovvero dal carica di ER AN dal medesimo ruolo. Infatti entrambi erano amministratori unici e, quindi, come tali non avrebbero potuto coesistere. E considerato che ER AN non aveva impugnato la sentenza, questa era passata in giudicato nella parte che lo individuava quale amministratore fino al 18.10.2013.
società principio secondo il quale nel caso delle s.r.l. delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Con riguardo alla quantificazione, 2013 e per gli anni 2014 e 2015, per un importo pari ad 12.514,96.
Inoltre allegava le distinte di pagamento per la somma di 12.515,04 versata quale responsabile in solido con VE US per il periodo nella quale la stessa rivestiva la carica di amministratore unico, affermando di non dovere più nulla al comune di VE.
In conclusione, la sig.ra IN chiedeva di «- riformare la sentenza n.
114/2020 pronunciata dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per il Veneto in data 28.10.2020 e depositata in Segreteria in data 26.11.2020, in delle somme dovute da CH IN al Comune di VE, quale pag. 5
- preso atto che CH IN ha già provveduto a versare al Comune di VE le somme dovute quale responsabile in solido con VE US srl, dichiarare che la stessa nulla più deve a titolo di imposta di soggiorno per il periodo nel quale ha rivestito la carica di amministratore unico di VE US srl».
3. In data 6 marzo 2024 depositava le proprie conclusioni la Procura generale, con le quali Innanzitutto rilevava che non dovrebbe essere modificata la decorrenza dalla lettura della visura storica non si condivideva va una dicitura specifica e richiamava soltanto le posizioni di AN ER e AN IA, indicando per quale institore.
avrebbe un triplice contenuto, cessazione amministratori nomina amministratori: quanto al primo risulta annotata la modifica dei poteri degli organi; quanto al secondo era iscritta la cessazione di AN IA dalla carica di institore; quanto al terzo era indicata la nomina della IN quale amministratore unico della società.
18/10/2013) reca la del precedente, da un lato riferendo la cessazione dalla carica di amministratore unico a AN ER e pag. 6 nessuna variazione sarebbe invece riferita alla sig.ra IN, con riguardo alla decorrenza della sua nomina quale amministratore unico. In sostanza, secondo la Procura, avrebbe inteso rettificare dalla carica di institore, laddove si sarebbe dovuta indicare la cessazione del AN ER quale amministratore unico, per effetto del subentro Entrambi le rettifiche, dunque, sarebbero corretto: deporrebbe riguardante AN IA, si indicava espressamente che la nomina quale institore era avvenuta con atto del 3.05.2011, non risultando menzionata la 25.05.2012.
Non coglierebbero nel segno neanche i rilievi i
amministratore unico.
In relazione ai versamenti effettuati, la Procura rilevava che si tratterebbero di Si tratta in particolare dei versamenti effettuati tra il dicembre 2018 e il giugno 2019, in esecuzione delle ingiunzioni di pagamento notificate con atti n. 13 e pag. 7 allegate alla nota di aggiornamento della situazione debitoria della società del 20/06/2019.
A
e di AN ER, gli ulteriori pagamenti effettuati dalla sig.ra IN potrebbero essere valutati in sede di esecuzione della pronuncia gravata.
4. il Presidente, sentito il collegio, rilevato il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di appello rispetto alle parti del giudizio di primo grado, disponeva confronti di VE US S.r.l. e di AN ER, con onere a carico e estratto a verbale a VE US S.r.l. e a AN ER, entro il termine di 30
(trenta) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
VA
5. , rilevato che le notifiche erano state effettuate da un difensore non cassazionista, il Presidente, sentito il Collegio, ritenuta commesso da parte appellante, in ragione della non univoca giurisprudenza sul fatto che vi sia nullità delle suddette notifiche, con ordinanza a verbale disponeva che la parte appellante provvedesse ordinanza a verbale a VE US s.r.l. e a ER AN, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, depositando nella segreteria di questa Sezione la pag. 8 Era altresì rinviata .
6. A tale udienza, , ai sensi veniva, disposto il rinvio della trattazione del giudizio all del 3 dicembre 2025 7.
Procura generale si riportavano ai propri atti.
Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Innanzitutto deve essere dichiarata la contumacia della società VE US srl in liquidazione e del sig. ER AN, ai quali da ultimo ritualmente
2.
responsabilità era riconosciuta quale amministratore unico della società secondo una decorrenza non corretta e quale socio al 50% di una società a responsabilità limitata, che ex lege dovrebbe invece rispondere con il patrimonio societario delle obbligazioni verso terzi.
Quanto alla prima censura amministratore unico della società dal 19.10.2013 e non dal 25.05.2012, ovvero dal giorno successivo alla cessazione come amministratore unico di ER AN, altro convenuto nel giudizio. Peraltro, la sentenza di primo grado attribuiva la responsabilità come amministratore conteggiando il danno, da addebitargli in via solidale con la società, fino al 18.10.2013. Pertanto, passando in giudicato tale parte della sentenza di primo pag. 9 grado, in quanto non impugnata, e non potendo sussistere due amministratori unici
la data del 19.10.2013.
Ciò posto, come rilevato anche dalla Procura generale, dalla visura storica della società presente in atti risulta che IN CH è stata amministratrice della società dal 25.05.2012 fino alla revoca. Con riguardo a AN ER risulta che la nomina quale amministratore risale al 28.02.2010 fino alla revoca e risulta che del 25.05.2012. Pertanto, la data del 18.10.2013 indica quella di registrazione del suddetto atto.
Orbene, occorre rilevare che la sentenza di primo grado è passata in giudicato, carica di amministratore di AN ER fino al 18.10.2013. La stessa non è passata in giudicato quanto alla decorrenza della carica di dal 19.10.2023, tuttavia, quanto sua responsabilità per il , deve ritenersi la stessa responsabile dal 19.10.2013. Infatti, trattandosi di amministratori unici, salvo ipotesi particolare e a titolo di concorso doloso non contestata in questa sede, a due soggetti a titolo di amministratori unici per lo stesso periodo.
3. attribuzione 50% delle quote pag. 10 della società e, quindi, a titolo di socia.
Orbene, detta censura deve essere accolta. Infatti la responsabilità riconosciuta
. E in tal caso, rispondono di esso la società, che incassava le somme dai clienti, e gli amministratori che agivano per la società, avendo la gestione della stessa ed essendo legati a questa da un rapporto di c.d. immedesimazione organica.
Del resto, sempre salva diversa ipotesi non contestata in questa sede e di cui non vi è prova, le somme destinate ad una srl confluiscono nel patrimonio della società. Pertanto, ultima e non i suoi soci.
Peraltro occorre osservare che la sentenza di primo grado ha attribuito alla sig.ra IN la responsabilità perché ha assunto la qualità di amministratrice:
«In altri termini, anche con riferimento alla posizione dell'amministratore unico della s.r.l., va posto in rilievo come il medesimo - in quanto titolare pro tempore della rappresentanza legale e di poteri di gestione amministrativa e finanziaria della soci - abbia avuto il locale. OMISSIS Nel caso di specie, è stata dimostrata dal Requirente la responsabilità della società gerente le strutture alberghiere, in solido con la responsabilità di coloro che svolgevano le funzioni di amministratore unico, durante i periodi in cui le somme venivano riscosse e non versate in favore del Comune di VE. Tali amministratori, infatti, titolari di funzioni di rappresentanza legale e di gestione amministrativa e finanziaria della società, si rendevano corresponsabili (con la s.r.l.) della condotta illec pag. 11 soggiorno riscossa, così causando un danno diretto all'ente locale».
E sempre nella suddetta sentenza continuando si afferma che «Anche per signora IN: il sig. AN ER, in qualità di Amministratore unico, obbligo di versamento delle imposte riscosse» (pag. 14 ss.).
Conseguentemente, la disponibilità delle somme e la veste di agente contabile socia. Ne discende che la sua responsabilità solidale con la società deve essere ridotta al danno provocato nel periodo in cui la IN ha svolto il ruolo di amministratrice.
4. Era altresì impugnata la sentenza di primo grado in ordine alla quantificazione, dovendo essere rideterminata la quota di condanna in solido con la società in ragione delle censure precedenti.
, relativa ai mancati riversamenti per il 2014, 2015 n
(pag. 6 nota 3) è individuata la somma di .631,32, avendo detratto
( 11.04,57) la quota che nell tto di citazione (pag.
9) e nella sentenza di primo grado (pag.15 s.) è addebitata per i primi tre trimestri del 2013 al AN .
Avendo accolto in questa sede le censure mosse alla sentenza di primo grado, in effetti deve essere rideterminata la quota di danno oggetto di condanna solidale
Orbene, la sentenza di primo grado aveva quantificato il danno sulla base del calcolo effettuato dalla Procura (pag. 12 sentenza) e, quindi, sulla base delle pag. 12 tali importi.
Pertanto, :
9.256,52 quale insoluto per il 2014;
627,12 quale insoluto per il 2015;
2.631,32 quale insoluto (calcolato tenendo per il 2013
.423,25 addebitata in via solidale per lo stesso anno al AN ER);
.514,96.
ha rilevato di aver provveduto al pagamento della somma sopra individuata e ha allegato i bonifici effettuati. La Procura generale, dal canto proprio, ha affermato che si tratterebbe «dei versamenti effettuati tra il dicembre 2018 e il giugno 2019, in esecuzione delle ingiunzioni erano allegate alla nota di aggiornamento della situazione debitoria della società del 20/06/2019. Sicché si ritiene che -
e di AN ER - gli ulteriori pagamenti effettuati dalla sig.ra IN potranno essere valutati in sede di esecuzione della pronuncia gravata».
Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che alcuni di questi bonifici erano in primo grado in data 28 ottobre 2020, documentazione che la stessa avrebbe potuto produrre in primo grado e non pag. 13 o decidendo di non costituirsi.
Come ritiene la giurisprudenza «in ordine alla produzione documentale di parte appellante, va rilevato che in questo giudizio è precluso al Collegio propria scelta di rimanere contumace in primo grado, ha versato in giudizio per la prima volta in appello, salvo che la parte dimostri non averli potuti proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile» (App. Sicilia, n. 55/2024).
Anche la giurisprudenza civile osserva che «Correttamente poi il giudice d'appello ha evidenziato che sebbene la contumacia costituisca un comportamento "neutro", sicchè non potrebbe applicarsi al contumace il principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 24885/14), come del resto ora stabilito dal novellato art. 115 c.p.c., ciò non di meno non può attribuirsi al contumace alcun vantaggio rispetto alla parte costituita, quale ad esempio e nella specie, il diritto di sollevare eccezioni o produrre documenti o chiedere prove solo in grado di appello, in contrasto coi principi sopra rammentati e con gli artt. 345 e 437 c.p.c. (quest'ultimo, di natura speciale inerente il rito del lavoro, di tale tenore ancor prima della novella di cui alla L. n. 69 del 2009)» (Cass., n. 15032/2018).
quella parte dei bonifici effettuati fino al 28 ottobre 2020.
In ogni caso, come rileva la Procura, nella nota pag. 14 comunale del 20 giugno 2019 (presente in atti) di aggiornamento della situazione debitoria della società sono indicati alcuni pagamenti effettuati.
Questi sono . Tuttavia non in primo grado per il calcolo di quanta parte del danno dovesse esserle addebitata, può tenersi in questa sede conto non avrebbe potuto produrre in primo grado. Resta fermo che i pagamenti eventualmente eseguiti nel 2019 e nel 2020, e di cui non si può tener conto ora, possono essere valutati in sede esecutiva.
In questa sede, quindi, 2.021,04 del 15.02.2021.
ricevuta di averlo effettuato, ma non vi è stata contestazione specifica da parte della Procura tesa a dubitare effettivo incasso.
Pertanto alla somma, sopra individuata da imputare quale danno erariale 2.021,04.
5. la sentenza di primo di pagamento in favore del comune di VE di una somma pari ad 10.493,02, in solido con la società VE US srl in liquidazione, somma comprensiva di rivalutazione monetaria, da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado e fino al soddisfo.
La condanna alle spese segue la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pag. 15 la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale , così decide:
-
la sig. CH IN è condannata al pagamento in favore del comune di
VE
liquidazione, somma comprensiva di rivalutazione monetaria, da maggiorarsi con gli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado e fino al soddisfo;
- 160,00
(centosessanta/00).
Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 3 dicembre 2025.
L'Estensore Il Presidente
RO CO MM AI
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno Il Direttore della Segreteria
(firma digitale)