Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 8479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8479 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08479/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02329/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2329 del 2024, proposto da
Consorzio Autoscuole Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, viale A. Gramsci n. 16;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Provinciale Motorizzazione Napoli, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz n. 11;
per l’annullamento
a) del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli prot. n. 50592 del 4 marzo 2024;
b) della successiva nota prot. n. 76972 dell’8 aprile 2024, adottata dalla medesima autorità in riscontro alla nota del ricorrente in data 2 aprile 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa ER NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento prot. n. 50592 del 4 marzo 2024, il Ministero Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli ha disposto l’archiviazione della richiesta di accertamento dell’idoneità tecnica per la pista AM - QU di Giugliano in Campania, presentata dal Consorzio ricorrente il 23 febbraio 2024, con la seguente motivazione: “ la documentazione risulta contraddittoria in quanto si rilevano n. 2 elaborati grafici (scala 1.200) distinti e separati, pur riportanti la dicitura "tavola unica".
Nel merito, dalla lettura combinata dei 2 elaborati si rileva una sovrapposizione delle aree destinate al circuito AM e ed al circuito QU con quelli già esistenti ossia i n. 2 circuiti destinati alle patenti A e ciò in spregio alle disposizioni del Decreto Ministeriale 26.09.2018 ”.
Con successiva istanza, presentata alla Motorizzazione di Napoli il 13 marzo 2024 e trasmessa via pec alla Direzione Generale Territoriale del Sud il 14 marzo successivo, il Consorzio Autoscuole Roma, facendo riferimento alla richiesta precedentemente avanzata e considerata la necessità urgente “ di autorizzare altro percorso di svolgimento esami per le categorie in oggetto ”, chiedeva all’Amministrazione di:
- “ prendere atto della soluzione transitoria e più veloce, cioè di sospendere i circuiti autorizzati per lo svolgimento degli esami patenti categoria A siti sulla stessa area in Giugliano in Campania via arco S. Antonio località assegnazione sessioni AGINET (539) in maniera temporanea, finché non si [fosse fatta] chiarezza su quanto dichiarato dai responsabili dei procedimenti in essere ”;
- “ rimettere in efficacia la richiesta dichiarata archiviata ”.
Successivamente, con nota del 2 aprile 2024, il Consorzio rappresentava (tra l’altro):
- di aver presentato una richiesta di apertura di una nuova pista per esami per patenti AM-B1 presso un’area sita in Giugliano in Campania via Arco S. Antonio, che veniva archiviata anche per la ragione che “ i percorsi di una pista per patenti AM-B1 e quelli per patenti A anche se mai utilizzati nello stesso momento non possono sovrapporsi ”;
- di avere, “ vista l’urgenza di autorizzare una nuova pista esami AM-B1 ”, chiesto di sospendere i percorsi attualmente autorizzati per gli esami di categoria A, e di autorizzare su tale area solo i percorsi dedicati allo svolgimento esami per patenti di categoria AM-B1, così da evitare “ condizioni di sovrapposizione dei circuiti ”, senza tuttavia ricevere alcuna risposta in merito;
e invitava l’Amministrazione a “ dare risposta urgente alla richiesta di nuova pista AM-B1 in Giugliano in Campania ”.
Riscontrando tale nota in data 8 aprile 2024, l’Amministrazione ha risposto al Consorzio in relazione alle aperture di slot per lo svolgimento degli esami per i quadricicli (AM/B1), ma non si è espressa in relazione alla richiesta di autorizzazione della pista AM - QU di Giugliano in Campania.
In questa sede, la parte ricorrente si duole dell’illegittimità:
a) del provvedimento prot. n. 50592 del 4 marzo 2024, per difetto d’istruttoria e di motivazione, e violazione dell’articolo 2- bis del D.M. Trasporti 8 gennaio 2013;
b) del silenzio serbato dall’Amministrazione a fronte della richiesta di sospendere i percorsi attualmente autorizzati per gli esami di categoria A e di autorizzare, sulla medesima area, i soli percorsi dedicati allo svolgimento esami per patenti di categoria AM-B1.
La prima domanda deve ritenersi infondata.
L’articolo 2- bis ( Disposizioni in materia di aree destinate all’effettuazione dei percorsi di prova ) del D.M. 8 gennaio 2013 ( Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A ), come modificato dal successivo D.M. 26 settembre 2018, stabilisce (tra l’altro) che “ È fatto divieto di sovrapporre le aree di uno o più circuiti ” .
La disposizione non lascia margine d’interpretazione in ordine al divieto di sovrapposizione dei percorsi di prova, a prescindere dalla concomitanza o meno, in concreto, dello svolgimento degli esami.
Quanto all’applicabilità della richiamata disposizione del D.M. 8 gennaio 2013 alla fattispecie in esame, giova rilevare che ove l’esame per l’abilitazione alla guida dei quadricicli a motore (sia pure per l’ottenimento di una patente di categoria AM-B1) debba svolgersi lungo un “percorso di prova” non potrà che farsi riferimento, in via analogica, alla disciplina stabilita per l’esame per la patente di categoria A.
A ciò si aggiunga – sotto altra prospettiva – che la norma sul divieto di sovrapposizione troverebbe comunque necessaria applicazione ai preesistenti circuiti destinati alle patenti A1, A2, e A, che non potrebbero continuare a essere validamente autorizzati in caso di accertamento dell’idoneità tecnica per la pista AM - QU (soluzione, di fatto, prospettata dallo stesso ricorrente).
Il ricorso avverso il provvedimento prot. n. 50592 del 4 marzo 2024 deve, pertanto, essere respinto.
Deve, invece, essere accolta la domanda avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta, presentata dal Consorzio ricorrente, di sospendere i percorsi attualmente autorizzati per gli esami di categoria A e di autorizzare, su tale area, i soli percorsi dedicati allo svolgimento degli esami per le patenti di categoria AM-B1; e ciò in applicazione del principio generale per il quale “ ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso ” (articolo 2, legge n. 241 del 1990).
Deve, pertanto, essere ordinato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di dare riscontro espresso all’istanza presentata dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione.
Viene, sin d’ora, nominato – per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata – il Commissario ad acta indicato nel dispositivo, il quale provvederà a seguito della comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, precisando che le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e, liquidate nell’importo indicato nel dispositivo, potranno essere corrisposte al Commissario previa sua documentata richiesta all’Ente onerato, nei termini di legge.
A cura della Segreteria, copia della presente sentenza – una volta passata in giudicato – andrà trasmessa alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, sede di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990.
Stante l’esito del giudizio, le spese possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) respinge il ricorso avverso il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli prot. n. 50592 del 4 marzo 2024;
b) accoglie il ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta presentata alla Motorizzazione di Napoli il 13 marzo 2024 e trasmessa via pec alla Direzione Generale Territoriale del Sud il 14 marzo successivo e, per l’effetto:
- ordina al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli di provvedere nei sensi e termini di cui in motivazione;
- nomina Commissario ad acta , per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata oltre il termine assegnato, il Responsabile dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Caserta, con facoltà di delega, perché provveda in via sostitutiva all’esito della comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente; qualora ne sussistano in concreto i presupposti, determina in euro 1.000,00 (mille/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente pronuncia – una volta passata in giudicato – alla Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NG IA GU, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
ER NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER NI | NG IA GU |
IL SEGRETARIO