TAR Napoli, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 8479
TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Difetto d'istruttoria e di motivazione, violazione dell'articolo 2-bis del D.M. Trasporti 8 gennaio 2013

    La Corte ha ritenuto infondata la domanda, poiché la normativa vieta la sovrapposizione delle aree dei circuiti, anche per patenti di categoria AM-B1, applicandosi analogicamente la disciplina per la patente A. Inoltre, la norma sul divieto di sovrapposizione si applicherebbe anche ai preesistenti circuiti per patenti A1, A2, e A.

  • Accolto
    Silenzio serbato dall'Amministrazione

    La Corte ha accolto la domanda, ritenendo che le pubbliche amministrazioni abbiano il dovere di concludere i procedimenti iniziati su istanza con un provvedimento espresso, come previsto dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 8479
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 8479
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo