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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 12/01/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 235/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3499/2023 depositato il 22/06/2023
proposto da
Comune di MA - Via Ostiense 131/l 00154 MA RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa MA - 05445891004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2413/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 21/02/2023 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112000055163 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112000123630 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112001384377 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112001454770 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112001475074 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074127 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074128 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074129 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074130 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074374 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074375 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074376 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074377 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074378 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074389 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074397 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074838 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074839 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074840 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074841 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074842 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074843 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074844 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074846 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075053 TARES 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075054 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075055 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075056 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075057 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075058 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075059 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075060 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075061 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075146 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075211 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075212 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075213 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075214 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075215 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075216 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112001447286 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe n. 2413/2023 la Commissione Tributaria Provinciale di primo grado di MA accoglieva i ricorsi riuniti rubricati al n.rgr 11831/2020 e al n. 414/2021 annullando gli avvisi impugnati per
TARI 2020 e condannava le parti resistenti alle spese di lite nella misura di € 6.000,00 oltre oneri come per legge. Appella la sentenza MA TA per motivazione errata.
Deduce l'appellante che la società contribuente non ha fatto istanza con deposito della documentazione atta a identificare le superfici per ciascun punto vendita con indicazione della destinazione di ogni singola area soggetta a tassazione separata e delle aree soggette a rifiuti speciali . La superficie ove si producono rifiuti speciali deve essere ben delimitata e possedere specifiche caratteristiche strutturali e funzionali.
Si è costituita la società Resistente_1 ed ha controdedotto ha indicato la documentazione prodotta, anche in primo grado, conforme al dettato del regolamento comunale .
Sì è costituita AMA che ribadisce la carenza di legittimazione passiva.
All'udienza del 26 marzo 2025 , in seguito a richiesta di parte appellata, la Corte rinviava nuovo ruolo al fine di esperire un tentativo di conciliazione.
All'udienza del 24/9/25 sempre al fine di ricercare una soluzione transattiva, veniva accolta una ulteriore richiesta di rinvio da parte dell'amministrazione.
All'udienza del 10 dicembre la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato.
L'Art. 8 comma 6 regolamento Tari del Comune di MA stabilisce che al fine del riconoscimento della non tassazione della superficie di cui ai commi 3, 4 e 5, gli interessati sono tenuti a indicare a MA
TA, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, nonché a produrre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la seguente documentazione:
1. dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
2. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la quantità dei rifiuti speciali smaltiti a proprie spese nell'anno precedente;
3. attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico e FIR (Formulario Identificativo
Rifiuti);
4. modello unico di dichiarazione (M.U.D.) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l'anno di riferimento o, qualora non sussista l'obbligo della presentazione del M.U.D., idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di smaltimento dei rifiuti speciali e relative attestazioni di conferimento e trasporto a destinazione finale. La documentazione può essere trasmessa anche dai soggetti abilitati, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152, alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali. Per le imprese Artigiane, Commerciali e le
Piccole e Medie Imprese, la trasmissione della documentazione può essere effettuata anche dai soggetti previsti dall'articolo 6 della L.R. n. 33 del 1999 e dall'articolo 48 della L.R. n. 10 del 1987.
La rideterminazione della tassa sui rifiuti, calcolata sulla prima bolletta utile, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti, qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.
I documenti presentati da Resistente_1 al fine di ottenere lo sgravio sono stati depositati agli atti sin dal primo grado e nuovamente presentati in questo giudizio ai documenti 44 e 56 le planimetrie e ai doc. 45-46 e
51-56 i contratti con le ditte private.
La società Resistente_1 S.p.a. ha documentalmente dimostrato - mediante contratti con ditte specializzate, formulari di identificazione rifiuti (FIR) e fatture di servizio - di provvedere autonomamente e a proprie spese allo smaltimento e recupero dei predetti rifiuti speciali. Sussiste dunque la condizione prevista dall'art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013, secondo cui "non si tiene conto di quella parte di superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori".
Inoltre , come già accertato in numerose decisioni conformi passate in giudicato relative ad altri punti vendita e anche agli stessi, le superfici produttive di rifiuti speciali autonomamente smaltiti devono essere escluse integralmente dalla TARI , sia per la quota fissa che per la quota variabile.
La pretesa di ripristinare la tassazione delle superfici di magazzino contrasta con l'art. 1, comma 649, L.
147/2013, con la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. V, nn. 4792/2016, 2373/2022, 34635/2021)
e con la consolidata giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia Tributaria del Lazio, che esclude dalla tassazione le aree produttive di rifiuti speciali per le quali il produttore provveda autonomamente al loro recupero. Sulla questione si é già pronunciata questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del
LAZIO, con numerose sentenze ( sez.XIII 19 novembre 2025 n. 7151 e sez.II 12 novembre 2025 n.
6950 , sez IX 29 ottobre 2025 n. 6563 e con la sentenza n.134/2025 depositata il 08/01/2025, passata in giudicato, il cui contenuto si ritiene di condividere, e che si riporta alle rationes decidendi già ampiamente affermate nelle precedenti Sentenze CTP MA, Sez. V, 28 gennaio 2022 n. 929 e CTP MA, Sez. XXI, 9 febbraio 2022 n. 2196 passate in giudicato che regolano il rapporto tributario fra Resistente_1 SpA e il Comune di MA nel senso della necessaria detassazione delle superfici di vendita e dei magazzini.
Pertanto l'appello viene rigettato e MA TA viene condannata alla rifusione delle spese in favore della società Resistente_1.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in euro 6.000,00 oltre CUT, oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3499/2023 depositato il 22/06/2023
proposto da
Comune di MA - Via Ostiense 131/l 00154 MA RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa MA - 05445891004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2413/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 21/02/2023 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112000055163 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112000123630 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112001384377 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112001454770 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112001475074 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074127 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074128 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074129 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074130 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074374 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074375 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074376 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074377 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074378 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074389 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074397 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074838 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074839 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074840 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074841 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074842 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074843 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074844 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090074846 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075053 TARES 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075054 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075055 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075056 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075057 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075058 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075059 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075060 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075061 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075146 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075211 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075212 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075213 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075214 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075215 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112090075216 TARI 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112001447286 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe n. 2413/2023 la Commissione Tributaria Provinciale di primo grado di MA accoglieva i ricorsi riuniti rubricati al n.rgr 11831/2020 e al n. 414/2021 annullando gli avvisi impugnati per
TARI 2020 e condannava le parti resistenti alle spese di lite nella misura di € 6.000,00 oltre oneri come per legge. Appella la sentenza MA TA per motivazione errata.
Deduce l'appellante che la società contribuente non ha fatto istanza con deposito della documentazione atta a identificare le superfici per ciascun punto vendita con indicazione della destinazione di ogni singola area soggetta a tassazione separata e delle aree soggette a rifiuti speciali . La superficie ove si producono rifiuti speciali deve essere ben delimitata e possedere specifiche caratteristiche strutturali e funzionali.
Si è costituita la società Resistente_1 ed ha controdedotto ha indicato la documentazione prodotta, anche in primo grado, conforme al dettato del regolamento comunale .
Sì è costituita AMA che ribadisce la carenza di legittimazione passiva.
All'udienza del 26 marzo 2025 , in seguito a richiesta di parte appellata, la Corte rinviava nuovo ruolo al fine di esperire un tentativo di conciliazione.
All'udienza del 24/9/25 sempre al fine di ricercare una soluzione transattiva, veniva accolta una ulteriore richiesta di rinvio da parte dell'amministrazione.
All'udienza del 10 dicembre la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato.
L'Art. 8 comma 6 regolamento Tari del Comune di MA stabilisce che al fine del riconoscimento della non tassazione della superficie di cui ai commi 3, 4 e 5, gli interessati sono tenuti a indicare a MA
TA, anche per il tramite del soggetto gestore o della società in house, nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, nonché a produrre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la seguente documentazione:
1. dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
2. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la quantità dei rifiuti speciali smaltiti a proprie spese nell'anno precedente;
3. attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico e FIR (Formulario Identificativo
Rifiuti);
4. modello unico di dichiarazione (M.U.D.) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per l'anno di riferimento o, qualora non sussista l'obbligo della presentazione del M.U.D., idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di smaltimento dei rifiuti speciali e relative attestazioni di conferimento e trasporto a destinazione finale. La documentazione può essere trasmessa anche dai soggetti abilitati, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152, alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali. Per le imprese Artigiane, Commerciali e le
Piccole e Medie Imprese, la trasmissione della documentazione può essere effettuata anche dai soggetti previsti dall'articolo 6 della L.R. n. 33 del 1999 e dall'articolo 48 della L.R. n. 10 del 1987.
La rideterminazione della tassa sui rifiuti, calcolata sulla prima bolletta utile, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti, qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.
I documenti presentati da Resistente_1 al fine di ottenere lo sgravio sono stati depositati agli atti sin dal primo grado e nuovamente presentati in questo giudizio ai documenti 44 e 56 le planimetrie e ai doc. 45-46 e
51-56 i contratti con le ditte private.
La società Resistente_1 S.p.a. ha documentalmente dimostrato - mediante contratti con ditte specializzate, formulari di identificazione rifiuti (FIR) e fatture di servizio - di provvedere autonomamente e a proprie spese allo smaltimento e recupero dei predetti rifiuti speciali. Sussiste dunque la condizione prevista dall'art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013, secondo cui "non si tiene conto di quella parte di superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori".
Inoltre , come già accertato in numerose decisioni conformi passate in giudicato relative ad altri punti vendita e anche agli stessi, le superfici produttive di rifiuti speciali autonomamente smaltiti devono essere escluse integralmente dalla TARI , sia per la quota fissa che per la quota variabile.
La pretesa di ripristinare la tassazione delle superfici di magazzino contrasta con l'art. 1, comma 649, L.
147/2013, con la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. V, nn. 4792/2016, 2373/2022, 34635/2021)
e con la consolidata giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia Tributaria del Lazio, che esclude dalla tassazione le aree produttive di rifiuti speciali per le quali il produttore provveda autonomamente al loro recupero. Sulla questione si é già pronunciata questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del
LAZIO, con numerose sentenze ( sez.XIII 19 novembre 2025 n. 7151 e sez.II 12 novembre 2025 n.
6950 , sez IX 29 ottobre 2025 n. 6563 e con la sentenza n.134/2025 depositata il 08/01/2025, passata in giudicato, il cui contenuto si ritiene di condividere, e che si riporta alle rationes decidendi già ampiamente affermate nelle precedenti Sentenze CTP MA, Sez. V, 28 gennaio 2022 n. 929 e CTP MA, Sez. XXI, 9 febbraio 2022 n. 2196 passate in giudicato che regolano il rapporto tributario fra Resistente_1 SpA e il Comune di MA nel senso della necessaria detassazione delle superfici di vendita e dei magazzini.
Pertanto l'appello viene rigettato e MA TA viene condannata alla rifusione delle spese in favore della società Resistente_1.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in euro 6.000,00 oltre CUT, oneri ed accessori di legge se dovuti.