Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 12/01/2026, n. 235
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Esclusione delle superfici di produzione rifiuti speciali dalla TARI

    La Corte ha ritenuto fondata la domanda, confermando che le superfici di produzione di rifiuti speciali, per i quali il produttore provveda autonomamente allo smaltimento, devono essere escluse dalla TARI, sia per la quota fissa che per quella variabile, in conformità alla normativa e alla giurisprudenza consolidata.

  • Rigettato
    Motivazione errata della sentenza di primo grado

    La Corte ha ritenuto l'appello infondato, confermando che la documentazione prodotta dalla società contribuente (planimetrie, contratti con ditte specializzate, formulari di identificazione rifiuti, fatture) è sufficiente a dimostrare l'autonomo smaltimento dei rifiuti speciali e, pertanto, l'esclusione delle relative superfici dalla TARI.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 12/01/2026, n. 235
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 235
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo