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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/10/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3723/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 21.10.2025, la seguente Parte_ S E N Z A nel procedimento di II grado iscritto al n. 3723/2023 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , elettivamente Parte_2 C.F._1 domiciliato in Monte Sant'Angelo (FG) alla Via S. Cuore di Gesù n. 6, presso lo studio dell'avv. Raffaele Galesposta e dell'avv. Marco Galesposta, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
- PARTE APPELLANTE –
CONTRO
AVV. , in proprio, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Manfredonia (FG) alla via San Francesco n. 44.
- PARTE APPELLATA -
Avverso: la sentenza n. 80/2023 emessa in data 05.05.2023 dal Giudice di Pace di Manfredonia, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 17/2022 R.G. e pubblicata in data 30.05.2023, notificata a mezzo P.E.C. in data
04.07.2023. TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_3 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza indicata in Parte_4 epigrafe, chiedendo di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, di accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 143/21; con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
L'avv. , ritualmente costituitasi, ha chiesto di Controparte_1 rigettare l'appello proposto da , in quanto infondato in Parte_2 fatto e diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
In primo grado, ha proposto opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 143/21, emesso dal Giudice di Pace di Manfredonia, a mezzo del quale gli è stato intimato al pagamento della somma pari ad €
1.816,14 oltre interessi e spese di procedura nei confronti dell'avv. , CP_1
a titolo di onorari professionali per l'assistenza legale ricevuta nel giudizio conclusosi dinanzi alla Corte di Appello di Bari con il provvedimento di accoglimento n. 3009/2020 del 13.08.2020.
In particolare, l'opponente ha dedotto l'assenza di un preventivo scritto tale da consentire all'avvocato di esigere il pagamento della parcella in misura superiore rispetto a quanto già liquidato e distratto dalla Corte di Appello di
Bari, oltre alla sproporzione del compenso richiesto rispetto all'attività effettivamente espletata.
Il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 143/21, condannando altresì l'opponente al pagamento delle spese di lite.
In sede di gravame, parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui è stato ritenuto congruo e proporzionato il compenso
Proc. n. 3723/2023 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
professionale richiesto dal professionista in violazione dell'art. 115 c.p.c. In particolare, l'appellante sostiene che il Giudice avrebbe fondato il proprio convincimento esclusivamente sul parere di congruità n. 70/2021, rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia in data 30.07.2021, senza tenere conto della documentazione probatoria prodotta dalla difesa resistente.
L'avv. , con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 in appello, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda formulata in via “ulteriormente subordinata” dalla controparte, volta ad ottenere la liquidazione in favore del professionista di un compenso proporzionato e congruo alla reale consistenza ed effettiva valenza dell'attività svolta;
nel merito ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze professionali per il doppio grado di giudizio.
Tanto premesso, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda ulteriormente subordinata di rideterminazione del giusto compenso spettante al professionista.
Infatti, secondo consolidato orientamento della Corte di cassazione (v.
Cass. n. 26860/2019; Cass. 19630/2011, Cass. n. 19435/2018), in tema di interpretazione della domanda il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio, prescindendo dalle formule letterali utilizzate. Ne consegue che devono essere considerate anche le domande implicitamente formulate, così da ricostruire l'effettiva volontà della parte e le finalità concretamente perseguite, secondo criteri logici e sistematici.
Nel caso in esame, già nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, Pt_2
ha contestato, in via principale, la non debenza del compenso
[...] richiesto dal professionista;
in via subordinata, ne ha dedotto l'eccessiva entità, proponendo altresì un calcolo alternativo del dovuto.
Il fatto che l'opponente abbia proposto un proprio calcolo alternativo del compenso non vincola in alcun modo il giudice, il quale conserva piena
Proc. n. 3723/2023 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
discrezionalità nella determinazione dell'importo dovuto, sulla base dei criteri legali fissati dall'art. 2233 c.c.
Ne consegue che la domanda volta alla determinazione del giusto compenso non può ritenersi né nuova né tardiva in appello, poiché già implicitamente contenuta nelle deduzioni difensive svolte sin dal primo grado.
Ciò posto, il motivo di appello secondo cui la pretesa creditoria avanzata dall'Avv. risulterebbe comunque sproporzionata e non congrua CP_1 rispetto all'attività effettivamente svolta, merita accoglimento.
Come correttamente rilevato da parte appellante, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il parere di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine non è vincolante per il giudice della cognizione ordinaria. Questi, ha il potere di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella, potendo anche discostarsi dal parere di congruità indicando anche sommariamente le voci per le quali ritiene il compenso dovuto in misura ridotta (Cass. n.
26860/2019).
Nel caso di specie, in assenza di un accordo scritto tra le parti ritualmente prodotto in atti, il compenso del professionista deve essere determinato sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
L'art. 2233 c.c., infatti, con riferimento alla prestazione d'opera professionale, statuisce che “il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice”.
Anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. 21235/2013; Cass.
14293/2018), in conformità all'art. 13 della legge n. 247/2012, ha più volte affermato che il corrispettivo dell'avvocato vada determinato in base alle tariffe e debba essere adeguato all'importanza dell'opera prestata solo qualora non sia stato liberamente pattuito tra le parti.
Con specifico riferimento al giudizio “di equa riparazione per irragionevole durata del processo”, la stessa giurisprudenza di legittimità ha statuito che la determinazione del compenso spettante al professionista per l'attività espletata in giudizio, deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata
Proc. n. 3723/2023 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
"procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt.
633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" IN e l'ordinario procedimento d'ingiunzione.
Ciò, a differenza dell'opposizione di cui all'art. 5 ter della medesima legge, la quale realizza una fase a contraddittorio pieno, da considerare quale procedimento avente natura contenziosa (cui trova perciò applicazione la
Tabella 12 allegata al D.M. n. 55/2014, da regolare in base agli esiti, in via unitaria o autonoma, in base alle alternative delineate da Cass. n.
26851/2016).
Nel caso di specie, come espressamente dichiarato da parte appellata, non vi è stata alcuna opposizione da parte del al Parte_5 provvedimento di accoglimento e riconoscimento dell'indennizzo per equa riparazione emesso dalla Corte di Appello di Bari.
Ne deriva che l'applicazione della Tabella n. 8, allegata al richiamato
D.M. n. 55/2014, applicabile ratione temporis, con riferimento ai parametri medi commisurati all'importanza dell'opera prestata e al valore del petitum
(Cass. 1265/2025) non superiore ad € 26.000,00 (art. 5, commi 5 e 6) determinerebbe l'applicazione di un compenso professionale pari a €
567,00.Dal che discende che, essendo stata liquidata nel decreto n.
3009/2020 della Corte di Appello di Bari la somma complessiva di € 654,00,
“di cui € 54,00 per spese ed € 600,00 per compenso, oltre IVA C.P.A. e rimborso forfettario spese generali del 15% con distrazione in favore dell'avv. Di Noia Emanuela Raffaela”, nessun ulteriore compenso poteva essere richiesto dal professionista al proprio cliente, in assenza di uno specifico accordo tra le parti che stabilisca condizioni diverse da quelle previste dalla legge.
Proc. n. 3723/2023 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
All'accoglimento dell'appello, segue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, in favore dell'appellante, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), che vanno computate al valore della causa non superiore ad € 5.200,00
(art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi (art. 4 D.M.
55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte (esclusa la fase istruttoria in secondo grado), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ.
n. 14198/2022), con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Galesposta e dell'avv. Marco Galesposta, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello avverso la sentenza n. 80/2023 emessa dal Giudice di Pace di Manfredonia e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
143/21;
- condanna l'avv. alla restituzione in favore Controparte_1
di , di quanto da quest'ultimo eventualmente Parte_2 versato in ottemperanza al decreto ingiuntivo e alla sentenza impugnata, anche a titolo di spese di giudizio;
- condanna l'appellata al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese di lite di primo grado, pari alla somma di € 125,00 per esborsi ed €
1.265,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione disgiunta in favore degli avv.ti Raffaele Galesposta e Marco Galesposta;
- condanna parte appellata al rimborso, in favore di Parte_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio nella misura pari ad
€ 174,00 per esborsi ed € 1.701,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a.
Proc. n. 3723/2023 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 6 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Galesposta e dell'avv. Marco
Galesposta, dichiaratisi antistatari.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 3723/2023 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 21.10.2025, la seguente Parte_ S E N Z A nel procedimento di II grado iscritto al n. 3723/2023 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , elettivamente Parte_2 C.F._1 domiciliato in Monte Sant'Angelo (FG) alla Via S. Cuore di Gesù n. 6, presso lo studio dell'avv. Raffaele Galesposta e dell'avv. Marco Galesposta, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
- PARTE APPELLANTE –
CONTRO
AVV. , in proprio, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Manfredonia (FG) alla via San Francesco n. 44.
- PARTE APPELLATA -
Avverso: la sentenza n. 80/2023 emessa in data 05.05.2023 dal Giudice di Pace di Manfredonia, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 17/2022 R.G. e pubblicata in data 30.05.2023, notificata a mezzo P.E.C. in data
04.07.2023. TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_3 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza indicata in Parte_4 epigrafe, chiedendo di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, di accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 143/21; con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
L'avv. , ritualmente costituitasi, ha chiesto di Controparte_1 rigettare l'appello proposto da , in quanto infondato in Parte_2 fatto e diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
In primo grado, ha proposto opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 143/21, emesso dal Giudice di Pace di Manfredonia, a mezzo del quale gli è stato intimato al pagamento della somma pari ad €
1.816,14 oltre interessi e spese di procedura nei confronti dell'avv. , CP_1
a titolo di onorari professionali per l'assistenza legale ricevuta nel giudizio conclusosi dinanzi alla Corte di Appello di Bari con il provvedimento di accoglimento n. 3009/2020 del 13.08.2020.
In particolare, l'opponente ha dedotto l'assenza di un preventivo scritto tale da consentire all'avvocato di esigere il pagamento della parcella in misura superiore rispetto a quanto già liquidato e distratto dalla Corte di Appello di
Bari, oltre alla sproporzione del compenso richiesto rispetto all'attività effettivamente espletata.
Il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 143/21, condannando altresì l'opponente al pagamento delle spese di lite.
In sede di gravame, parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui è stato ritenuto congruo e proporzionato il compenso
Proc. n. 3723/2023 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
professionale richiesto dal professionista in violazione dell'art. 115 c.p.c. In particolare, l'appellante sostiene che il Giudice avrebbe fondato il proprio convincimento esclusivamente sul parere di congruità n. 70/2021, rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia in data 30.07.2021, senza tenere conto della documentazione probatoria prodotta dalla difesa resistente.
L'avv. , con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 in appello, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda formulata in via “ulteriormente subordinata” dalla controparte, volta ad ottenere la liquidazione in favore del professionista di un compenso proporzionato e congruo alla reale consistenza ed effettiva valenza dell'attività svolta;
nel merito ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze professionali per il doppio grado di giudizio.
Tanto premesso, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda ulteriormente subordinata di rideterminazione del giusto compenso spettante al professionista.
Infatti, secondo consolidato orientamento della Corte di cassazione (v.
Cass. n. 26860/2019; Cass. 19630/2011, Cass. n. 19435/2018), in tema di interpretazione della domanda il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio, prescindendo dalle formule letterali utilizzate. Ne consegue che devono essere considerate anche le domande implicitamente formulate, così da ricostruire l'effettiva volontà della parte e le finalità concretamente perseguite, secondo criteri logici e sistematici.
Nel caso in esame, già nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, Pt_2
ha contestato, in via principale, la non debenza del compenso
[...] richiesto dal professionista;
in via subordinata, ne ha dedotto l'eccessiva entità, proponendo altresì un calcolo alternativo del dovuto.
Il fatto che l'opponente abbia proposto un proprio calcolo alternativo del compenso non vincola in alcun modo il giudice, il quale conserva piena
Proc. n. 3723/2023 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
discrezionalità nella determinazione dell'importo dovuto, sulla base dei criteri legali fissati dall'art. 2233 c.c.
Ne consegue che la domanda volta alla determinazione del giusto compenso non può ritenersi né nuova né tardiva in appello, poiché già implicitamente contenuta nelle deduzioni difensive svolte sin dal primo grado.
Ciò posto, il motivo di appello secondo cui la pretesa creditoria avanzata dall'Avv. risulterebbe comunque sproporzionata e non congrua CP_1 rispetto all'attività effettivamente svolta, merita accoglimento.
Come correttamente rilevato da parte appellante, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il parere di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine non è vincolante per il giudice della cognizione ordinaria. Questi, ha il potere di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella, potendo anche discostarsi dal parere di congruità indicando anche sommariamente le voci per le quali ritiene il compenso dovuto in misura ridotta (Cass. n.
26860/2019).
Nel caso di specie, in assenza di un accordo scritto tra le parti ritualmente prodotto in atti, il compenso del professionista deve essere determinato sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
L'art. 2233 c.c., infatti, con riferimento alla prestazione d'opera professionale, statuisce che “il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice”.
Anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. 21235/2013; Cass.
14293/2018), in conformità all'art. 13 della legge n. 247/2012, ha più volte affermato che il corrispettivo dell'avvocato vada determinato in base alle tariffe e debba essere adeguato all'importanza dell'opera prestata solo qualora non sia stato liberamente pattuito tra le parti.
Con specifico riferimento al giudizio “di equa riparazione per irragionevole durata del processo”, la stessa giurisprudenza di legittimità ha statuito che la determinazione del compenso spettante al professionista per l'attività espletata in giudizio, deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata
Proc. n. 3723/2023 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
"procedimenti monitori", allegata al D.M. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt.
633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" IN e l'ordinario procedimento d'ingiunzione.
Ciò, a differenza dell'opposizione di cui all'art. 5 ter della medesima legge, la quale realizza una fase a contraddittorio pieno, da considerare quale procedimento avente natura contenziosa (cui trova perciò applicazione la
Tabella 12 allegata al D.M. n. 55/2014, da regolare in base agli esiti, in via unitaria o autonoma, in base alle alternative delineate da Cass. n.
26851/2016).
Nel caso di specie, come espressamente dichiarato da parte appellata, non vi è stata alcuna opposizione da parte del al Parte_5 provvedimento di accoglimento e riconoscimento dell'indennizzo per equa riparazione emesso dalla Corte di Appello di Bari.
Ne deriva che l'applicazione della Tabella n. 8, allegata al richiamato
D.M. n. 55/2014, applicabile ratione temporis, con riferimento ai parametri medi commisurati all'importanza dell'opera prestata e al valore del petitum
(Cass. 1265/2025) non superiore ad € 26.000,00 (art. 5, commi 5 e 6) determinerebbe l'applicazione di un compenso professionale pari a €
567,00.Dal che discende che, essendo stata liquidata nel decreto n.
3009/2020 della Corte di Appello di Bari la somma complessiva di € 654,00,
“di cui € 54,00 per spese ed € 600,00 per compenso, oltre IVA C.P.A. e rimborso forfettario spese generali del 15% con distrazione in favore dell'avv. Di Noia Emanuela Raffaela”, nessun ulteriore compenso poteva essere richiesto dal professionista al proprio cliente, in assenza di uno specifico accordo tra le parti che stabilisca condizioni diverse da quelle previste dalla legge.
Proc. n. 3723/2023 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
All'accoglimento dell'appello, segue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, in favore dell'appellante, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), che vanno computate al valore della causa non superiore ad € 5.200,00
(art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi (art. 4 D.M.
55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte (esclusa la fase istruttoria in secondo grado), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ.
n. 14198/2022), con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Galesposta e dell'avv. Marco Galesposta, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello avverso la sentenza n. 80/2023 emessa dal Giudice di Pace di Manfredonia e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
143/21;
- condanna l'avv. alla restituzione in favore Controparte_1
di , di quanto da quest'ultimo eventualmente Parte_2 versato in ottemperanza al decreto ingiuntivo e alla sentenza impugnata, anche a titolo di spese di giudizio;
- condanna l'appellata al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese di lite di primo grado, pari alla somma di € 125,00 per esborsi ed €
1.265,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione disgiunta in favore degli avv.ti Raffaele Galesposta e Marco Galesposta;
- condanna parte appellata al rimborso, in favore di Parte_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio nella misura pari ad
€ 174,00 per esborsi ed € 1.701,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a.
Proc. n. 3723/2023 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 6 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Galesposta e dell'avv. Marco
Galesposta, dichiaratisi antistatari.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 3723/2023 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 7 a 7