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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6489 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 19461/2023 RGAC Sentenza nr.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII^ Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. Giorgio Egidi, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 19461 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da
“ (C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Ciccotti
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata nello e presso lo studio del suo C.F._1 difensore, sito in Roma, Via Lucrezio Caro nr. 62, il tutto in forza di procura in calce all'atto introduttivo.
-Ricorrente- nei confronti del
“ Controparte_1
(C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Anselmo Barone (C.F.: ed elettivamente C.F._2
domiciliato nello e presso lo studio del difensore, sito in Roma, Via Tagliamento nr. 14, il tutto in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-Resistente-
e nei confronti di
(C.F. , residente in [...]. Controparte_2 C.F._3
-Resistente (contumace)-
***
1 Oggetto: risarcimento del danno patrimoniale cagionato da responsabilità professionale del notaio per condotta illecita: mancato versamento delle imposte di registro riguardanti un atto di compravendita immobiliare;
incasso di assegno circolare (per un importo pari a
€32.000,00) destinato al pagamento delle imposte ed a titolo di compenso.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 09.04.2025, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 28.03.2023, la “
[...]
ha chiesto di determinarsi, in via definitiva, nella Parte_1 somma di € 50.456,23, il danno cagionatole dalla condotta illecita (peculato) tenuta dal notaio condotta già definitivamente accertata in sede penale (con sentenza nr. Controparte_2
9365/2015 del Tribunale di Roma, confermata in appello con sentenza n. 13649/2018, passata in giudicato in data 13.03.2019); per l'effetto, la Società ricorrente ha chiesto la condanna del resistente notaio al pagamento della suddetta somma di € 50.456,23 (oltre Controparte_2
interessi successivi al 22.10.2022) e, conseguentemente, accertarsi il proprio diritto ad essere indennizzata, ex art. 22 L. 89/1913, dal resistente “ Controparte_3
” dei danni arrecatigli dal notaio “nella misura in
[...] Controparte_2
questa sede determinata e salva la sua esigibilità al momento del passaggio in giudicato della sentenza”.
A fondamento della propria domanda risarcitoria, la “ Parte_1
ha dedotto:
[...]
1) che – nel dicembre del 2008 – essa Società ricorrente aveva stipulato un contratto di compravendita immobiliare avvalendosi dell'operato del notaio in Controparte_2 particolare, all'atto del rogito, aveva emesso un assegno circolare dell'importo di € 32.000,00, intestato direttamente al notaio resistente, affinché quest'ultimo provvedesse, in qualità di responsabile di imposta, alla registrazione dell'atto nonché al pagamento delle relative imposte, coprendo tale somma di € 32.000,00 sia i costi per i dovuti tributi sia il corrispettivo per l'attività professionale prestata;
2) che – nel corso del 2012 – essa Società ricorrente aveva però ricevuto, da parte dell'
[...]
, una notifica di un avviso di liquidazione con intimazione al pagamento Controparte_4 della somma di € 27.511,00, per il mancato versamento delle imposte proporzionali relative all'atto di compravendita del 2008, rogato presso lo studio del notaio Controparte_2
2 3) che, a fronte della richiesta di spiegazioni, il notaio (incaricato del Controparte_2
pagamento delle imposte) si era reso irreperibile, per poi essere rinviato a giudizio, in data
22.11.2012, per il reato di appropriazione indebita aggravata, in relazione alle somme consegnategli da essa “ per provvedere al pagamento dell'imposta di registro;
Parte_1
4) che, quindi, essa si era costituita parte civile nell'ambito del Parte_1
suddetto processo penale a carico del notaio processo conclusosi con Controparte_2
sentenza di condanna (n.9365/2015 del Tribunale di Roma, confermata in appello con sentenza n.
13649/2018, passata in giudicato in data 13.03.2019) per il reato di peculato nonché, ai fini civili, con condanna del notaio al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e riconoscimento di una provvisionale pari € 32.000,00, ossia corrispondente all'importo dell'assegno circolare originariamente consegnato per il pagamento dell'imposta;
5) che la sentenza penale di condanna de qua, emessa nei confronti del era Controparte_2
diventata definitiva in data 13.03.2019 ma, ciononostante, il notaio non aveva adempiuto spontaneamente alla propria obbligazione risarcitoria;
6) che, stante il perdurante inadempimento del notaio essa Società Controparte_2
ricorrente – in data 04.05.2022 – aveva avanzato, nei confronti del resistente “
[...]
apposita istanza, Controparte_1
ai sensi degli artt. 21 e 22 della Legge n. 89/1913, al fine di essere tenuta indenne in relazione alla somma di € 32.000,00, già liquidata a titolo di provvisionale;
7) che, in data 18.11.2022, il Comitato di gestione del “ Parte_2
aveva dato riscontro negativo alla suddetta richiesta, assumendo di non poter liquidare il
[...] risarcimento, stante la maturazione del termine annuale di decadenza, previsto dall'art. 12 del
Regolamento del termine decorrente dal momento del passaggio in giudicato Controparte_3 della sentenza di cui all'articolo 11, comma 5, lett. a) del Regolamento del e, cioè, dalla data CP_3
del passaggio in giudicato della sentenza penale con cui era stata accertato il reato di peculato;
in particolare, secondo l'avversa prospettazione, la sentenza penale de qua era passata in giudicata in data 13.03.2019, mentre l'istanza di accesso al Fondo era stata avanzata da essa “
[...]
solo in data 04.05.2022 e, quindi, ben oltre il termine annuale di Parte_1
decadenza;
8) che, in data 22.10.2022, essa Società ricorrente aveva ricevuto la notifica di una cartella di pagamento per l'importo di € 50.456,23, richiesto per il mancato versamento dell'imposta di registro relativa all'atto di compravendita del 2008, redatto presso lo studio del notaio CP_2
, maggiorato di sanzioni ed interessi;
[...]
3 9) che, dunque, costituiva preciso diritto di essa Società ricorrente quello di chiedere all'adito
Tribunale di voler stabilire definitivamente, nella somma di € 50.456,23 (pari all'importo della cartella di pagamento suddetta), oltre interessi, il danno complessivamente arrecatole dalla condotta illecita tenuta dal notaio condotta illecita già definitivamente accertata, in Controparte_2
sede penale, con la sentenza n. 9365/2015 del Tribunale di Roma, (confermata in appello con sentenza n. 13649/2018, passata in giudicato in data 13.03.2019), con cui era stata riconosciuta anche una provvisionale pari ad € 32.000,00;
10) che, inoltre, essa “ aveva pieno diritto ad essere indennizzata Parte_1 Pt_1
Contr di tale complessiva somma di € 50.456,23 (oltre interessi) dal “ ARANZIA OTAI CP_3
ITALIANI”, stante l'illegittimità del diniego opposto dal resistente. Invero, al CP_1
riguardo, occorreva considerare, da un lato, che il diniego era stato opposto sulla base di un'asserita decadenza non prevista dalla legge ed invece introdotta illegittimamente con norma regolamentare
(art. 12), norma eventualmente da disapplicare, in assenza di qualsivoglia delega alla fonte secondaria e perché in contrasto con il disposto dell'art. 22 della Legge n. 89/1913; dall'altro lato,
l'erronea valutazione in ordine all'intervenuta maturazione della decadenza che, infatti, in base all'art. 12 del Regolamento del Fondo (“L'ammontare del danno deve esser stato liquidato dalla sentenza che accerta il reato ovvero da successiva sentenza passata in giudicato”), poteva decorrere solo all'esito del passaggio in giudicato anche della sentenza relativa al “quantum”; in particolare, nel caso in esame, alcuna sentenza aveva accertato definitivamente il “quantum” del danno, dato che la sentenza penale aveva semplicemente disposto una condanna generica, liquidando una mera provvisionale e demandando a successivo giudizio la determinazione definitiva del danno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.10.2023, si è costituito regolarmente in giudizio il “ Controparte_1
contestando l'avversa domanda e deducendo:
[...]
1) che, nel caso di specie, la Società ricorrente era decaduta - ex art. 12, comma 5, del Regolamento
- dalla possibilità di accesso al Fondo, avendo avanzato la relativa istanza solo in data 04.05.2022 e, quindi, ben oltre il termine annuale di decadenza, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale che aveva accertato la responsabilità del notaio Controparte_2
2) che, contrariamente a quanto prospettato dalla Società ricorrente, vi era l'impossibilità, per l'adito Tribunale, di procedere alla richiesta disapplicazione del regolamento del Fondo. Ed, infatti, le Sezioni Unite della Cassazione erano ferme nell'affermare che il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo potesse essere esercitato soltanto nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo fosse venuto in rilievo come mero antecedente logico del
4 fondamento del diritto azionato (così, di recente, Cass. Sez. Un. n. 9543/2021; conformi, ex multis,
Cass. Sez. Un. n. 28053/2018 e n. 2244/2015); nel caso di specie, si era invece verificata l'ipotesi esattamente contraria, dal momento che “nella controversia la Autorità pubblica che ha emesso il regolamento disapplicando è parte e su di esso si fonda il diritto azionato dalla ricorrente” (cfr. pag. nr. 5 della comparsa di costituzione);
3) che, inoltre, non erano configurabili i presupposti per poter procedere all'invocata disapplicazione dell'art. 12 del regolamento del Fondo di Garanzia, non essendo configurabile alcun contrasto od antinomia fra le diverse fonti normative di rango diverso, stante anche l'assenza – nel ridetto art. 22 della Legge nr. 89/1913 – di qualsiasi divieto di introduzione di termini decadenziali per la presentazione della domanda di ristoro;
in altri termini, nel caso di specie, il termine decadenziale per la proposizione della richiesta di ristoro era stato legittimamente previsto dal regolamento del Fondo di Garanzia, in applicazione dell'art. 21, comma 2, della legge notarile che demandava al “CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO” il poter di “istituire, modificare e regolarmente il con delibere approvate con decreto del Ministero della giustizia”; CP_3
4) che era altresì infondata l'ulteriore deduzione avversaria secondo cui, non essendo “intervenuta alcuna pronuncia che determini il quantum”, il termine decadenziale di cui all'art. 12 del regolamento del Fondo di Garanzia non sarebbe spirato al momento della presentazione, da parte della “ della richiesta di ammissione al ristoro. Invero, con la Parte_1
sentenza n. 3365/2015 del Tribunale penale di Roma (passata in giudicato il 13 marzo 2019), era stata liquidata una provvisionale che conteneva e contiene, all'evidenza, la determinazione del quantum risarcibile, essendo l'importo della stessa (pari ad € 32.000,00) perfettamente equivalente all'ammontare del danno lamentato dalla Società ricorrente in conseguenza dell'illecito del notaio.
In altri termini, la citata pronuncia penale, dunque, era ed è pleno iure idonea a far decorrere il termine decadenziale previsto dall'art. 12 del regolamento del Fondo di Garanzia, termine che la
ben avrebbe potuto osservare, attivando tempestivamente la Pt_1 Parte_1
procedura di accesso al Fondo e conseguendo, così, il ristoro integrale del pregiudizio sofferto.
5) che, in ogni caso, risultava manifestamente illegittima, indebita ed infondata, la pretesa della di conseguire dal Fondo di Garanzia il pagamento dell'importo Parte_1 di € 50.456,23, liquidato nella cartella notificatale il 22 ottobre 2022 e comprensivo di sanzioni ed interessi. Ed, invero, la scelta della Società ricorrente di non versare l'importo – privo di sanzioni ed interessi – indicato nell'avviso di liquidazione notificatole nel 2012, era stata il frutto di una decisione assunta autonomamente dalla medesima “ che aveva Parte_1 determinato un evidente aggravamento dell'onere tributario, per sanzioni ed interessi, in nessun modo accollabile al Fondo di Garanzia;
del resto, l'obbligazione indennitaria gravante sul Fondo di
5 Garanzia era circoscritta, ex lege, in base all'art. 21 l. n. 89 del 1913, ai soli “danni derivanti da reato connesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale”, ovvero ai soli pregiudizi che costituivano conseguenza immediata e diretta dell'illecito del professionista: tali non potevano considerarsi, all'evidenza, le sanzioni e gli interessi applicati dal Fisco per il mancato versamento delle imposte oggetto dell'avviso del 2012, in quanto riconducibili eziologicamente – ed in via esclusiva – alle determinazioni assunte dalla Società contribuente e, pertanto, ictu oculi, estranei all'ambito dei pregiudizi indennizzabili dal Fondo;
in ogni caso, era configurabile anche l'ipotesi di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ., in quanto la Società ricorrente, anche alla stregua dell'obbligo di buona fede, avrebbe dovuto versare l'importo preteso dal Fisco nell'avviso notificatole, evitando così un aggravamento dell'onere tributario che, ora, non poteva in alcun modo addossare al Fondo di Garanzia.
Alla prima udienza dell'08.11.2023, è stato disposto il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo nei confronti del resistente Controparte_2
Alla seconda udienza del 06.03.2024, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del notaio resistente e la causa è stata rinviata per la Controparte_2
precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'ultima udienza del 09.04.2024, le Parti hanno proceduto alla discussione orale della causa, rassegando le rispettive conclusioni, da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
Quindi, al termine della camera di consiglio, la causa è stata definita con la presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
* * *
In via preliminare, deve rilevarsi, come nel corso del presente giudizio, Parte resistente abbia sollevato anche il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale di Roma, deducendo che la natura pubblicistica del “CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO”, cui era attribuito il carattere di
Ente pubblico non economico, rileverebbe - alla stregua dei vigenti criteri di riparto di giurisdizione- quale indice di appartenenza alla cognizione del giudice amministrativo della controversia risarcitoria in questione, in quanto riconducibile all'esercizio di una funzione amministrativa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 30221/17 e n. 25978/16).
Invero, tale eccezione afferente la giurisdizione risulta chiaramente infondata, in quanto la posizione del Fondo di Garanzia del Notariato, rispetto al danneggiato dal reato commesso da un notaio nell'esercizio delle sue funzioni, è di mera garanzia vicaria rispetto all'obbligazione risarcitoria ex art. 185 cod. pen. e non implica «valutazioni di opportunità e convenienza circa la meritevolezza» dell'istanza, né «la domanda di risarcimento del danno prospettato come derivante
6 da quella condotta» si pone «in rapporto di causalità diretta con l'illegittimo esercizio del potere pubblico».
Risulta, quindi, palese la giurisdizione ordinaria, in quanto la Società ricorrente pone, a fondamento della domanda, il proprio diritto soggettivo ad ottenere, dal Fondo di Garanzia del
Notariato, il risarcimento del danno conseguente al reato commesso dal notaio nell'esercizio delle sue funzioni, senza che venga in considerazione alcun interesse legittimo, connesso all'esercizio di un potere discrezionale della P.A.
Nel merito, si deve osservare come la responsabilità del notaio per il Controparte_2
reato di peculato (314 c.p.) sia stata definitivamente accertata con sentenza penale di condanna (nr.
9365/2015 del Tribunale di Roma, confermata in appello con sentenza n. 13649/2018, passata in giudicato in data 13.03.2019), con cui si è acclarato che il notaio - Controparte_2
incaricato di versare le imposte di registro/ipotecarie afferenti un atto di compravendita immobiliare
(del 2008) rogato presso il suo studio e ricevuto, a tale fine, dalla “GAIA IMMONILIARE 2005”
S.r.l., l'assegno non trasferibile di € 32.000,00 - ha poi omesso di provvedere a tale incombenza, rendendosi irreperibile ed appropriandosi indebitamente del suddetto importo di € 32.000,00.
Nello specifico, la sentenza penale di condanna nr. 9365/2015 ha stabilito, ai fini civili, che il risarcimento del danno doveva essere liquidato in separata sede civile, riconoscendo però, in favore della Parte civile costituita (e, cioè, l'odierna ricorrente “GAIA IMMONILIARE 2005”
S.r.l.), una provvisionale pari ad € 32.000,00, corrispondente all'importo dell'assegno circolare originariamente consegnato al notaio.
A fronte del contenuto di tale pronuncia di condanna generica (con riconoscimento di una provvisionale), la Società ricorrente “GAIA IMMONILIARE 2005” S.r.l. ha innanzitutto chiesto accertarsi definitivamente il quantum del danno subito a causa della condotta illecita tenuta dal notaio, con condanna del resistente notaio al pagamento della somma Controparte_2 complessiva di € 50.456,23 (oltre interessi successivi al 22.10.2022), corrispondente all'importo della cartella di pagamento, emessa – nel 2022 - per il mancato versamento dell'imposta di registro/ipotecaria relativa all'atto di compravendita de quo (redatto presso lo studio del notaio
, maggiorato di sanzioni e interessi nelle more maturati. Controparte_2
Al riguardo, occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per Cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr.
Cass, Sez. Un, 19 dicembre 1990, rv. 186722); ed ancora, la provvisionale è un Pt_3
7 provvedimento inidoneo al giudicato, in quanto caratterizzato da una diuturna ed indefinita provvisorietà, e quindi suscettibile di essere rimesso in discussione "sine tempore" (ed anche travolto) in un ordinario giudizio civile (cfr. Cass Civ. 6895/2024); inoltre, la sentenza del giudice penale che, dopo aver accertato l'esistenza del reato, abbia altresì condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, rinviando la liquidazione ad altro separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante solo in ordine alla «declaratoria iuris» di generica condanna al risarcimento, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto potenzialmente dannoso e del nesso di causalità tra questo e i danni lamentati dalle vittime;
in altri termini, la vittima di un reato che abbia ottenuto una sentenza favorevole in sede penale e si sia visto rimandare alla sede civile per la liquidazione dei danni, dovrà in ogni caso fornire effettiva prova dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto da giudicato (cfr. Cass.
Civ. nr. 6895/2024, nr. 30992/2023, nr. 36617/2023, nr. 23960/2022 e nr. 8477/2020).
Dunque, nel caso di specie, tenuto conto dei suddetti consolidati principi espressi dalla Corte di Cassazione, occorre procedere, in primo luogo, al definitivo accertamento del danno subito dalla
Società ricorrente “ in conseguenza della condotta illecita Parte_1 Pt_1
(peculato) perpetrata dal resistente notaio Controparte_2
Al riguardo, deve innanzitutto rilevarsi che parte dell'assegno di € 32.000,00, consegnato al notaio era destinato a coprire gli onorari professionali spettanti al Controparte_2
medesimo notaio, ragione per cui la somma indebitamente sottratta dal notaio ammonta al minor importo di € 27.511,00 (somma destinata al pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie), non potendosi certamente configurare un'appropriazione indebita in relazione agli onorari professionali spettanti al notaio medesimo.
In secondo luogo, secondo la tesi del resistente Controparte_3
”, l'eventuale danno da risarcire sarebbe, tutt'al più, pari alla somma di cui si era
[...] indebitamente appropriato il notaio nell'esercizio delle sue funzione (e, Controparte_2 cioè, la predetta somma di € 27.511,00), con esclusione delle ulteriori somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi (ed, infatti, con la cartella esattoriale del 2022, si era arrivati ad € 50.456,23; cfr. doc. 8 del ricorso), perché ritenute eziologicamente ricollegabili non direttamente al fatto-reato del pubblico ufficiale (e, quindi, non rientranti nel perimetro di garanzia previsto dalla legge notarile ex artt. 21 e 22 cit.), bensì alla libera ed autonoma scelta della Società creditrice (la “
[...]
di non pagare il proprio debito tributario. Parte_1
8 In altri termini, secondo il resistente “CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO”,
l'obbligazione indennitaria gravante sul Fondo di Garanzia era circoscritta, ex lege, in base all'art. 21 l. n. 89 del 1913, ai soli “danni derivanti da reato connesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale”, ovvero ai soli pregiudizi che costituivano conseguenza immediata e diretta dell'illecito del professionista: tali non potevano considerarsi, all'evidenza, le sanzioni e gli interessi applicati dal Fisco per il mancato versamento delle imposte oggetto dell'avviso del 2012, in quanto riconducibili eziologicamente – ed in via esclusiva – alle determinazioni assunte dalla
Società ricorrente e, pertanto, ictu oculi, estranei all'ambito dei pregiudizi indennizzabili dal Fondo di Garanzia.
Orbene, quanto alla riconducibilità causale degli interessi e sanzioni applicate dal fisco alla condotta illecita perpetrata dal notaio, è sufficiente osservare che, “in tema di illecito civile, la selezione dei pregiudizi risarcibili, di cui all'art. 1223 c.c., è improntata, al pari della causalità materiale (che avvince la condotta all'evento di danno), al principio di regolarità causale, alla cui stregua sono risarcibili tutte le conseguenze (anche indirette e mediate) che, secondo l'"id quod plerumque accidit", si pongano in una correlazione probabilistica ordinaria rispetto all'evento dannoso, con esclusione, quindi, di quelle del tutto atipiche” (cfr. Cass. nr. 31546/2018); peraltro, trattandosi di un comportamento doloso del notaio, ex art. 1225 cod. civ., risultano risarcibili anche i danni non prevedibili.
Dunque, nel caso di specie, le sanzioni e gli interessi applicati dal fisco hanno origine e costituiscono una conseguenza dannosa ricollegabile eziologicamente alla condotta illecita appropriativa perpetrata dal notaio, non potendosi ritenere che l'aggravamento dell'onere tributario, per sanzioni ed interessi, costituisca un pregiudizio del tutto atipico ed avulso rispetto al reato commesso;
in particolare, ove il notaio avesse regolarmente adempiuto alla propria prestazione professionale, versando al fisco quanto ricevuto dalla Società ricorrente a titolo d'imposta di registro ed ipotecaria, non vi sarebbe stato alcun aggravamento dell'onere tributario, per sanzioni ed interessi.
Altra diversa questione è se, nel caso di specie, sia configurabile o meno l'ipotesi di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ., eccezione tempestivamente sollevata dal resistente
[...]
. Controparte_3
Invero, secondo la prospettazione del CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, la
Società ricorrente – tenuto conto dell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (secondo il quale, in tema d'imposta di registro, permane il vincolo di solidarietà a carico delle Parti contraenti, anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento cfr. Cass. nr. 17357/2020) – ben avrebbe potuto/dovuto, con un
9 ordinario sforzo di diligenza, versare le imposte richieste nell'avviso di liquidazione notificatole nel
2012 (pari ad € 27.511,00), così evitando l'aggravamento del debito tributario per le successive sanzioni ed interessi, giunto all'importo di ben € 50.456,23 (come da cartella di pagamento del
2022), in nessun modo accollabile al Fondo di Garanzia.
Al riguardo, si deve premettere che, in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.), va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede.
L'art. 1227, comma 2, cod. civ., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose od eccezionali o tali da comportare notevoli rischio o rilevanti sacrifici (cfr. Cass 25750/2018); così, ad esempio, è stato escluso che rientrino nell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ., l'intrapresa di iniziative che comportino apprezzabili esborsi di denaro (cfr. Cass nr. 6480/1980; Cass nr. 432/1972) ovvero l'acquisito aliunde delle cose che costituivano oggetto della prestazione ineseguita.
Orbene, nel caso di specie, in mancanza anche di qualsiasi elemento di prova riguardante le condizioni economiche e patrimoniali della Società ricorrente (prova che, trattandosi di un'eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto fornire il resistente Controparte_3
; cfr. Cass. nr, 15750/2015), deve escludersi che, ex art. 1227, comma 2, cod. civ.,
[...]
rientrasse nello sforzo di ordinaria diligenza richiesto alla Società ricorrente quello di provvedere, nel 2012, al pagamento dell'avviso di accertamento di € 27.510,00, emesso a titolo di imposte ipotecarie e di registro, dopo che, a tal fine, aveva già corrisposto al notaio Controparte_2 la somma di € 32.000,00; nello specifico, infatti, in mancanza di qualsivoglia elemento al riguardo
(ad esempio, un bilancio di esercizio) e tenuto conto anche che si tratta di una Società in liquidazione, non è possibile neppure verificare se si trattava o meno di una condotta esigibile, se la ricorrente “ avesse o meno la disponibilità della somma in Parte_1
10 questione e/o se fosse economicamente in grado di affrontare, senza un particolare aggravio (anche per la propria attività d'impresa), il pagamento della non indifferente somma di € 27.510,00, richiestale dal Fisco.
Dunque, deve escludersi la configurabilità dell'invocata ipotesi di cui all'art. 1227, comma
2, cod. civ., in quanto il resistente non ha Controparte_3
dimostrato – così come, invece, sarebbe stato suo preciso onere probatorio – che il creditore (la
Società ricorrente) avrebbe potuto evitare l'aggravamento del debito tributario (per sanzioni ed interessi), usando l'ordinaria diligenza.
Ne consegue che, in base a tutte le ragioni fin qui espresse, avendo la sentenza penale disposto unicamente una provvisionale, il danno subito dalla Società ricorrente in conseguenza del reato commesso dal notaio (nell'esercizio delle sue funzioni), deve essere Controparte_2 definitivamente stabilito nella somma complessiva di € 50.456,23, corrispondente all'importo della cartella di pagamento del 2022 (comprensiva dell'aggravamento tributario per interessi e sanzioni); in particolare, non avendo la Società ricorrente dimostrato il pagamento della cartella suddetta, non possono essere riconosciuti anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Da ultimo, rimane da verificare se del danno suddetto, pari ad € 50.456,23, debba rispondere o meno anche il Fondo di Garanzia del Notariato.
Invero, la legge notarile (nr. 89/1913) ha istituito (art. 21) un Fondo di garanzia “per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e
4”; in particolare, la legge subordina il diritto del danneggiato ad ottenere l'indennizzo da parte del
Fondo di Garanzia al passaggio in giudicato della sentenza penale che accertata la responsabilità del notaio (cfr. art. 22).
Dunque, nel caso di specie, il diritto della Società ricorrente “ Parte_1 ad ottenere l'indennizzo da parte del Fondo di Garanzia del Notariato è sorto solo in data
[...]
13.03.2019 e, cioè, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di penale di condanna del notaio per il reato di peculato. Controparte_2
L'art. 21 della legge notarile attribuisce poi al CONSIGLIO NAZIONALE DEL
NOTARIATO il compito di istituire, regolamentare e gestire, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, il Fondo di garanzia in questione, prevedendo altresì che le delibere del Consiglio nazionale del notariato di istituzione, modificazione e regolamentazione del Fondo di cui al comma 1, siano approvate con decreto del Ministero della giustizia.
11 In particolare, sulla base di quanto previsto dall'art. 21, il CONSIGLIO NAZIONALE DEL
NOTARIATO ha, nel tempo, adottato diversi regolamenti (approvati con decreto del Ministero della Giustizia) per disciplinare l'accesso al Fondo, stabilendo anche un termine annuale di decadenza.
Orbene, risulta preliminare stabilire quale dei diversi regolamenti del via via adottati CP_3
ed approvati nel corso degli anni, sia applicabile nel caso in esame, così da poter verificare anche il rispetto o meno del termine di decadenza.
Nel caso in esame, il diritto della Società ricorrente all'accesso al Fondo di Garanzia è sorto, in base all'art. 22, comma 3, della legge notarile, a far data dal 13.03.2019 (e, cioè, al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna), ragione per cui - operando i termini di prescrizione e di decadenza sul piano del diritto sostanziale - occorre far necessariamente riferimento al regolamento del Fondo vigente alla suddetta data del 13.0ì3.2019 e, cioè, a quello approvato con D.M. 27 maggio 2013; il successivo Regolamento, approvato con D.M. 23 luglio
2021 (attualmente in vigore), è dunque destinato a disciplinare unicamente il diritto all'indennizzo per fatti verificatesi in data successiva alla sua entrata in vigore.
Invero, entrambi i Regolamenti in questione (cfr. allegato alla comparsa di costituzione del
CONSIGLIO) hanno previsto (art. 12) un termine annuale di decadenza per poter inoltrare la domanda di ammissione al ristoro (da inviarsi con raccomandata A/R), solo che – in base al regolamento approvato con D.M. 27 maggio 2013, tale termine decorre (art. 11 comma 5, lett. a) dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta e liquida anche l'ammontare del danno (sia essa penale sia essa civile); in base al “nuovo” regolamento, approvato con D.M. 23 luglio 2021, invece, il termine di decadenza in questione (art. 12) decorre dal passeggio in giudicato della sentenza L'an della responsabilità del notaio (art. 11, comma 5, lett. a), mentre l'esistenza ed ammontare del danno patrimoniale possono essere dimostrati dal danneggiato anche con prova scritta.
Nello specifico, proprio tale parziale diversa regolamentazione della decorrenza del termine di decadenza, conferma la conclusione sopra indicata relativa all'applicazione del Regolamento approvato con D.M. 27 maggio 2013, in quanto – diversamente opinando – la Società ricorrente non avrebbe mai potuto esercitare il proprio diritto all'accesso al Fondo di Garanzia riconosciutole dalla legge notarile, in quanto – al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna
(13.03.2019) – non vi era ancora verificata la condizione costituita dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta e liquida anche l'ammontare del danno (art. 11 comma 5, lett. a) del
Regolamento approvato con D.M. 27 maggio 2013); con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento
(approvato con D.M. 23 luglio 2021), si era, invece, già maturato il termine annuale di decadenza,
12 decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale L'an (avvenuto, come detto, in data
13.03.2019).
In definitiva, dovendo trovare applicazione – nel caso di specie – il Regolamento approvato con D.M. 27 maggio 2013, deve ritenersi illegittimo il diniego all'accesso al Fondo, per intervenuta dacadenza, comunicato alla Società ricorrente in data 18.11.2022, in quanto – a tale data – come sopra osservato – non si era ancora verificata l'ulteriore condizione costituita dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta e liquida anche l'ammontare del danno: ed, infatti, solo con la presente sentenza, si è accertato e liquidato definitivamente l'ammontare del danno subito dalla
Società ricorrente in conseguenza della condotta illecita perpetrata dal notaio, ragione per cui – al passaggio in giudicato della presente sentenza – la avrà diritto Parte_1 di ottenere dal Fondo di Garanzia del Notariato l'integrale risarcimento del danno accertato giudizialmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore del decisum (nello scaglione compreso fra € 26.001,00 ed € 52.000,00), applicandosi i criteri medi di cui al D.M. 55/2014;
* * *
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla “
[...] nei confronti del “ Parte_1 [...]
”, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione - così Controparte_1
decide:
1) accerta e dichiara che il danno subito dalla Società ricorrente Parte_1 in conseguenza del reato commesso dal notaio (nell'esercizio delle sue Controparte_2 funzioni) è pari alla somma complessiva di € 50.456,23;
2) condanna, per l'effetto, il resistente notaio al pagamento, in favore della Controparte_2
Società ricorrente “ della somma di € 50.456,23; Parte_1 Pt_1
3) accerta e dichiara il diritto della Società ricorrente “ ad essere Parte_1
indennizzata, dal resistente “ Controparte_1
” nei limiti del danno accertato in questa sede, al momento del passaggio in giudicato
[...]
della presente sentenza;
4) rigetta, per il resto, la domanda avanzata dalla Società ricorrente “ Parte_1
[...]
5) condanna i resistenti e “ Controparte_2 Controparte_3
”, in solido fra loro, alla rifusione, in favore della Società ricorrente “
[...] Pt_4
[.. delle spese di causa che si liquidano in complessivi € 7.616,00, oltre Parte_1
spese generali (15%), IVA e CPA e rimborso del contributo unificato come per legge.
Così deciso in Roma, in data 30.04.2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Il Giudice
dott. Giorgio Egidi
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII^ Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. Giorgio Egidi, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 19461 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da
“ (C.F. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Ciccotti
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata nello e presso lo studio del suo C.F._1 difensore, sito in Roma, Via Lucrezio Caro nr. 62, il tutto in forza di procura in calce all'atto introduttivo.
-Ricorrente- nei confronti del
“ Controparte_1
(C.F. ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Anselmo Barone (C.F.: ed elettivamente C.F._2
domiciliato nello e presso lo studio del difensore, sito in Roma, Via Tagliamento nr. 14, il tutto in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-Resistente-
e nei confronti di
(C.F. , residente in [...]. Controparte_2 C.F._3
-Resistente (contumace)-
***
1 Oggetto: risarcimento del danno patrimoniale cagionato da responsabilità professionale del notaio per condotta illecita: mancato versamento delle imposte di registro riguardanti un atto di compravendita immobiliare;
incasso di assegno circolare (per un importo pari a
€32.000,00) destinato al pagamento delle imposte ed a titolo di compenso.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 09.04.2025, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 28.03.2023, la “
[...]
ha chiesto di determinarsi, in via definitiva, nella Parte_1 somma di € 50.456,23, il danno cagionatole dalla condotta illecita (peculato) tenuta dal notaio condotta già definitivamente accertata in sede penale (con sentenza nr. Controparte_2
9365/2015 del Tribunale di Roma, confermata in appello con sentenza n. 13649/2018, passata in giudicato in data 13.03.2019); per l'effetto, la Società ricorrente ha chiesto la condanna del resistente notaio al pagamento della suddetta somma di € 50.456,23 (oltre Controparte_2
interessi successivi al 22.10.2022) e, conseguentemente, accertarsi il proprio diritto ad essere indennizzata, ex art. 22 L. 89/1913, dal resistente “ Controparte_3
” dei danni arrecatigli dal notaio “nella misura in
[...] Controparte_2
questa sede determinata e salva la sua esigibilità al momento del passaggio in giudicato della sentenza”.
A fondamento della propria domanda risarcitoria, la “ Parte_1
ha dedotto:
[...]
1) che – nel dicembre del 2008 – essa Società ricorrente aveva stipulato un contratto di compravendita immobiliare avvalendosi dell'operato del notaio in Controparte_2 particolare, all'atto del rogito, aveva emesso un assegno circolare dell'importo di € 32.000,00, intestato direttamente al notaio resistente, affinché quest'ultimo provvedesse, in qualità di responsabile di imposta, alla registrazione dell'atto nonché al pagamento delle relative imposte, coprendo tale somma di € 32.000,00 sia i costi per i dovuti tributi sia il corrispettivo per l'attività professionale prestata;
2) che – nel corso del 2012 – essa Società ricorrente aveva però ricevuto, da parte dell'
[...]
, una notifica di un avviso di liquidazione con intimazione al pagamento Controparte_4 della somma di € 27.511,00, per il mancato versamento delle imposte proporzionali relative all'atto di compravendita del 2008, rogato presso lo studio del notaio Controparte_2
2 3) che, a fronte della richiesta di spiegazioni, il notaio (incaricato del Controparte_2
pagamento delle imposte) si era reso irreperibile, per poi essere rinviato a giudizio, in data
22.11.2012, per il reato di appropriazione indebita aggravata, in relazione alle somme consegnategli da essa “ per provvedere al pagamento dell'imposta di registro;
Parte_1
4) che, quindi, essa si era costituita parte civile nell'ambito del Parte_1
suddetto processo penale a carico del notaio processo conclusosi con Controparte_2
sentenza di condanna (n.9365/2015 del Tribunale di Roma, confermata in appello con sentenza n.
13649/2018, passata in giudicato in data 13.03.2019) per il reato di peculato nonché, ai fini civili, con condanna del notaio al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e riconoscimento di una provvisionale pari € 32.000,00, ossia corrispondente all'importo dell'assegno circolare originariamente consegnato per il pagamento dell'imposta;
5) che la sentenza penale di condanna de qua, emessa nei confronti del era Controparte_2
diventata definitiva in data 13.03.2019 ma, ciononostante, il notaio non aveva adempiuto spontaneamente alla propria obbligazione risarcitoria;
6) che, stante il perdurante inadempimento del notaio essa Società Controparte_2
ricorrente – in data 04.05.2022 – aveva avanzato, nei confronti del resistente “
[...]
apposita istanza, Controparte_1
ai sensi degli artt. 21 e 22 della Legge n. 89/1913, al fine di essere tenuta indenne in relazione alla somma di € 32.000,00, già liquidata a titolo di provvisionale;
7) che, in data 18.11.2022, il Comitato di gestione del “ Parte_2
aveva dato riscontro negativo alla suddetta richiesta, assumendo di non poter liquidare il
[...] risarcimento, stante la maturazione del termine annuale di decadenza, previsto dall'art. 12 del
Regolamento del termine decorrente dal momento del passaggio in giudicato Controparte_3 della sentenza di cui all'articolo 11, comma 5, lett. a) del Regolamento del e, cioè, dalla data CP_3
del passaggio in giudicato della sentenza penale con cui era stata accertato il reato di peculato;
in particolare, secondo l'avversa prospettazione, la sentenza penale de qua era passata in giudicata in data 13.03.2019, mentre l'istanza di accesso al Fondo era stata avanzata da essa “
[...]
solo in data 04.05.2022 e, quindi, ben oltre il termine annuale di Parte_1
decadenza;
8) che, in data 22.10.2022, essa Società ricorrente aveva ricevuto la notifica di una cartella di pagamento per l'importo di € 50.456,23, richiesto per il mancato versamento dell'imposta di registro relativa all'atto di compravendita del 2008, redatto presso lo studio del notaio CP_2
, maggiorato di sanzioni ed interessi;
[...]
3 9) che, dunque, costituiva preciso diritto di essa Società ricorrente quello di chiedere all'adito
Tribunale di voler stabilire definitivamente, nella somma di € 50.456,23 (pari all'importo della cartella di pagamento suddetta), oltre interessi, il danno complessivamente arrecatole dalla condotta illecita tenuta dal notaio condotta illecita già definitivamente accertata, in Controparte_2
sede penale, con la sentenza n. 9365/2015 del Tribunale di Roma, (confermata in appello con sentenza n. 13649/2018, passata in giudicato in data 13.03.2019), con cui era stata riconosciuta anche una provvisionale pari ad € 32.000,00;
10) che, inoltre, essa “ aveva pieno diritto ad essere indennizzata Parte_1 Pt_1
Contr di tale complessiva somma di € 50.456,23 (oltre interessi) dal “ ARANZIA OTAI CP_3
ITALIANI”, stante l'illegittimità del diniego opposto dal resistente. Invero, al CP_1
riguardo, occorreva considerare, da un lato, che il diniego era stato opposto sulla base di un'asserita decadenza non prevista dalla legge ed invece introdotta illegittimamente con norma regolamentare
(art. 12), norma eventualmente da disapplicare, in assenza di qualsivoglia delega alla fonte secondaria e perché in contrasto con il disposto dell'art. 22 della Legge n. 89/1913; dall'altro lato,
l'erronea valutazione in ordine all'intervenuta maturazione della decadenza che, infatti, in base all'art. 12 del Regolamento del Fondo (“L'ammontare del danno deve esser stato liquidato dalla sentenza che accerta il reato ovvero da successiva sentenza passata in giudicato”), poteva decorrere solo all'esito del passaggio in giudicato anche della sentenza relativa al “quantum”; in particolare, nel caso in esame, alcuna sentenza aveva accertato definitivamente il “quantum” del danno, dato che la sentenza penale aveva semplicemente disposto una condanna generica, liquidando una mera provvisionale e demandando a successivo giudizio la determinazione definitiva del danno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.10.2023, si è costituito regolarmente in giudizio il “ Controparte_1
contestando l'avversa domanda e deducendo:
[...]
1) che, nel caso di specie, la Società ricorrente era decaduta - ex art. 12, comma 5, del Regolamento
- dalla possibilità di accesso al Fondo, avendo avanzato la relativa istanza solo in data 04.05.2022 e, quindi, ben oltre il termine annuale di decadenza, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale che aveva accertato la responsabilità del notaio Controparte_2
2) che, contrariamente a quanto prospettato dalla Società ricorrente, vi era l'impossibilità, per l'adito Tribunale, di procedere alla richiesta disapplicazione del regolamento del Fondo. Ed, infatti, le Sezioni Unite della Cassazione erano ferme nell'affermare che il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo potesse essere esercitato soltanto nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo fosse venuto in rilievo come mero antecedente logico del
4 fondamento del diritto azionato (così, di recente, Cass. Sez. Un. n. 9543/2021; conformi, ex multis,
Cass. Sez. Un. n. 28053/2018 e n. 2244/2015); nel caso di specie, si era invece verificata l'ipotesi esattamente contraria, dal momento che “nella controversia la Autorità pubblica che ha emesso il regolamento disapplicando è parte e su di esso si fonda il diritto azionato dalla ricorrente” (cfr. pag. nr. 5 della comparsa di costituzione);
3) che, inoltre, non erano configurabili i presupposti per poter procedere all'invocata disapplicazione dell'art. 12 del regolamento del Fondo di Garanzia, non essendo configurabile alcun contrasto od antinomia fra le diverse fonti normative di rango diverso, stante anche l'assenza – nel ridetto art. 22 della Legge nr. 89/1913 – di qualsiasi divieto di introduzione di termini decadenziali per la presentazione della domanda di ristoro;
in altri termini, nel caso di specie, il termine decadenziale per la proposizione della richiesta di ristoro era stato legittimamente previsto dal regolamento del Fondo di Garanzia, in applicazione dell'art. 21, comma 2, della legge notarile che demandava al “CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO” il poter di “istituire, modificare e regolarmente il con delibere approvate con decreto del Ministero della giustizia”; CP_3
4) che era altresì infondata l'ulteriore deduzione avversaria secondo cui, non essendo “intervenuta alcuna pronuncia che determini il quantum”, il termine decadenziale di cui all'art. 12 del regolamento del Fondo di Garanzia non sarebbe spirato al momento della presentazione, da parte della “ della richiesta di ammissione al ristoro. Invero, con la Parte_1
sentenza n. 3365/2015 del Tribunale penale di Roma (passata in giudicato il 13 marzo 2019), era stata liquidata una provvisionale che conteneva e contiene, all'evidenza, la determinazione del quantum risarcibile, essendo l'importo della stessa (pari ad € 32.000,00) perfettamente equivalente all'ammontare del danno lamentato dalla Società ricorrente in conseguenza dell'illecito del notaio.
In altri termini, la citata pronuncia penale, dunque, era ed è pleno iure idonea a far decorrere il termine decadenziale previsto dall'art. 12 del regolamento del Fondo di Garanzia, termine che la
ben avrebbe potuto osservare, attivando tempestivamente la Pt_1 Parte_1
procedura di accesso al Fondo e conseguendo, così, il ristoro integrale del pregiudizio sofferto.
5) che, in ogni caso, risultava manifestamente illegittima, indebita ed infondata, la pretesa della di conseguire dal Fondo di Garanzia il pagamento dell'importo Parte_1 di € 50.456,23, liquidato nella cartella notificatale il 22 ottobre 2022 e comprensivo di sanzioni ed interessi. Ed, invero, la scelta della Società ricorrente di non versare l'importo – privo di sanzioni ed interessi – indicato nell'avviso di liquidazione notificatole nel 2012, era stata il frutto di una decisione assunta autonomamente dalla medesima “ che aveva Parte_1 determinato un evidente aggravamento dell'onere tributario, per sanzioni ed interessi, in nessun modo accollabile al Fondo di Garanzia;
del resto, l'obbligazione indennitaria gravante sul Fondo di
5 Garanzia era circoscritta, ex lege, in base all'art. 21 l. n. 89 del 1913, ai soli “danni derivanti da reato connesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale”, ovvero ai soli pregiudizi che costituivano conseguenza immediata e diretta dell'illecito del professionista: tali non potevano considerarsi, all'evidenza, le sanzioni e gli interessi applicati dal Fisco per il mancato versamento delle imposte oggetto dell'avviso del 2012, in quanto riconducibili eziologicamente – ed in via esclusiva – alle determinazioni assunte dalla Società contribuente e, pertanto, ictu oculi, estranei all'ambito dei pregiudizi indennizzabili dal Fondo;
in ogni caso, era configurabile anche l'ipotesi di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ., in quanto la Società ricorrente, anche alla stregua dell'obbligo di buona fede, avrebbe dovuto versare l'importo preteso dal Fisco nell'avviso notificatole, evitando così un aggravamento dell'onere tributario che, ora, non poteva in alcun modo addossare al Fondo di Garanzia.
Alla prima udienza dell'08.11.2023, è stato disposto il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo nei confronti del resistente Controparte_2
Alla seconda udienza del 06.03.2024, verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia del notaio resistente e la causa è stata rinviata per la Controparte_2
precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'ultima udienza del 09.04.2024, le Parti hanno proceduto alla discussione orale della causa, rassegando le rispettive conclusioni, da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
Quindi, al termine della camera di consiglio, la causa è stata definita con la presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
* * *
In via preliminare, deve rilevarsi, come nel corso del presente giudizio, Parte resistente abbia sollevato anche il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale di Roma, deducendo che la natura pubblicistica del “CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO”, cui era attribuito il carattere di
Ente pubblico non economico, rileverebbe - alla stregua dei vigenti criteri di riparto di giurisdizione- quale indice di appartenenza alla cognizione del giudice amministrativo della controversia risarcitoria in questione, in quanto riconducibile all'esercizio di una funzione amministrativa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 30221/17 e n. 25978/16).
Invero, tale eccezione afferente la giurisdizione risulta chiaramente infondata, in quanto la posizione del Fondo di Garanzia del Notariato, rispetto al danneggiato dal reato commesso da un notaio nell'esercizio delle sue funzioni, è di mera garanzia vicaria rispetto all'obbligazione risarcitoria ex art. 185 cod. pen. e non implica «valutazioni di opportunità e convenienza circa la meritevolezza» dell'istanza, né «la domanda di risarcimento del danno prospettato come derivante
6 da quella condotta» si pone «in rapporto di causalità diretta con l'illegittimo esercizio del potere pubblico».
Risulta, quindi, palese la giurisdizione ordinaria, in quanto la Società ricorrente pone, a fondamento della domanda, il proprio diritto soggettivo ad ottenere, dal Fondo di Garanzia del
Notariato, il risarcimento del danno conseguente al reato commesso dal notaio nell'esercizio delle sue funzioni, senza che venga in considerazione alcun interesse legittimo, connesso all'esercizio di un potere discrezionale della P.A.
Nel merito, si deve osservare come la responsabilità del notaio per il Controparte_2
reato di peculato (314 c.p.) sia stata definitivamente accertata con sentenza penale di condanna (nr.
9365/2015 del Tribunale di Roma, confermata in appello con sentenza n. 13649/2018, passata in giudicato in data 13.03.2019), con cui si è acclarato che il notaio - Controparte_2
incaricato di versare le imposte di registro/ipotecarie afferenti un atto di compravendita immobiliare
(del 2008) rogato presso il suo studio e ricevuto, a tale fine, dalla “GAIA IMMONILIARE 2005”
S.r.l., l'assegno non trasferibile di € 32.000,00 - ha poi omesso di provvedere a tale incombenza, rendendosi irreperibile ed appropriandosi indebitamente del suddetto importo di € 32.000,00.
Nello specifico, la sentenza penale di condanna nr. 9365/2015 ha stabilito, ai fini civili, che il risarcimento del danno doveva essere liquidato in separata sede civile, riconoscendo però, in favore della Parte civile costituita (e, cioè, l'odierna ricorrente “GAIA IMMONILIARE 2005”
S.r.l.), una provvisionale pari ad € 32.000,00, corrispondente all'importo dell'assegno circolare originariamente consegnato al notaio.
A fronte del contenuto di tale pronuncia di condanna generica (con riconoscimento di una provvisionale), la Società ricorrente “GAIA IMMONILIARE 2005” S.r.l. ha innanzitutto chiesto accertarsi definitivamente il quantum del danno subito a causa della condotta illecita tenuta dal notaio, con condanna del resistente notaio al pagamento della somma Controparte_2 complessiva di € 50.456,23 (oltre interessi successivi al 22.10.2022), corrispondente all'importo della cartella di pagamento, emessa – nel 2022 - per il mancato versamento dell'imposta di registro/ipotecaria relativa all'atto di compravendita de quo (redatto presso lo studio del notaio
, maggiorato di sanzioni e interessi nelle more maturati. Controparte_2
Al riguardo, occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per Cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr.
Cass, Sez. Un, 19 dicembre 1990, rv. 186722); ed ancora, la provvisionale è un Pt_3
7 provvedimento inidoneo al giudicato, in quanto caratterizzato da una diuturna ed indefinita provvisorietà, e quindi suscettibile di essere rimesso in discussione "sine tempore" (ed anche travolto) in un ordinario giudizio civile (cfr. Cass Civ. 6895/2024); inoltre, la sentenza del giudice penale che, dopo aver accertato l'esistenza del reato, abbia altresì condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, rinviando la liquidazione ad altro separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante solo in ordine alla «declaratoria iuris» di generica condanna al risarcimento, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto potenzialmente dannoso e del nesso di causalità tra questo e i danni lamentati dalle vittime;
in altri termini, la vittima di un reato che abbia ottenuto una sentenza favorevole in sede penale e si sia visto rimandare alla sede civile per la liquidazione dei danni, dovrà in ogni caso fornire effettiva prova dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto da giudicato (cfr. Cass.
Civ. nr. 6895/2024, nr. 30992/2023, nr. 36617/2023, nr. 23960/2022 e nr. 8477/2020).
Dunque, nel caso di specie, tenuto conto dei suddetti consolidati principi espressi dalla Corte di Cassazione, occorre procedere, in primo luogo, al definitivo accertamento del danno subito dalla
Società ricorrente “ in conseguenza della condotta illecita Parte_1 Pt_1
(peculato) perpetrata dal resistente notaio Controparte_2
Al riguardo, deve innanzitutto rilevarsi che parte dell'assegno di € 32.000,00, consegnato al notaio era destinato a coprire gli onorari professionali spettanti al Controparte_2
medesimo notaio, ragione per cui la somma indebitamente sottratta dal notaio ammonta al minor importo di € 27.511,00 (somma destinata al pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie), non potendosi certamente configurare un'appropriazione indebita in relazione agli onorari professionali spettanti al notaio medesimo.
In secondo luogo, secondo la tesi del resistente Controparte_3
”, l'eventuale danno da risarcire sarebbe, tutt'al più, pari alla somma di cui si era
[...] indebitamente appropriato il notaio nell'esercizio delle sue funzione (e, Controparte_2 cioè, la predetta somma di € 27.511,00), con esclusione delle ulteriori somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi (ed, infatti, con la cartella esattoriale del 2022, si era arrivati ad € 50.456,23; cfr. doc. 8 del ricorso), perché ritenute eziologicamente ricollegabili non direttamente al fatto-reato del pubblico ufficiale (e, quindi, non rientranti nel perimetro di garanzia previsto dalla legge notarile ex artt. 21 e 22 cit.), bensì alla libera ed autonoma scelta della Società creditrice (la “
[...]
di non pagare il proprio debito tributario. Parte_1
8 In altri termini, secondo il resistente “CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO”,
l'obbligazione indennitaria gravante sul Fondo di Garanzia era circoscritta, ex lege, in base all'art. 21 l. n. 89 del 1913, ai soli “danni derivanti da reato connesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale”, ovvero ai soli pregiudizi che costituivano conseguenza immediata e diretta dell'illecito del professionista: tali non potevano considerarsi, all'evidenza, le sanzioni e gli interessi applicati dal Fisco per il mancato versamento delle imposte oggetto dell'avviso del 2012, in quanto riconducibili eziologicamente – ed in via esclusiva – alle determinazioni assunte dalla
Società ricorrente e, pertanto, ictu oculi, estranei all'ambito dei pregiudizi indennizzabili dal Fondo di Garanzia.
Orbene, quanto alla riconducibilità causale degli interessi e sanzioni applicate dal fisco alla condotta illecita perpetrata dal notaio, è sufficiente osservare che, “in tema di illecito civile, la selezione dei pregiudizi risarcibili, di cui all'art. 1223 c.c., è improntata, al pari della causalità materiale (che avvince la condotta all'evento di danno), al principio di regolarità causale, alla cui stregua sono risarcibili tutte le conseguenze (anche indirette e mediate) che, secondo l'"id quod plerumque accidit", si pongano in una correlazione probabilistica ordinaria rispetto all'evento dannoso, con esclusione, quindi, di quelle del tutto atipiche” (cfr. Cass. nr. 31546/2018); peraltro, trattandosi di un comportamento doloso del notaio, ex art. 1225 cod. civ., risultano risarcibili anche i danni non prevedibili.
Dunque, nel caso di specie, le sanzioni e gli interessi applicati dal fisco hanno origine e costituiscono una conseguenza dannosa ricollegabile eziologicamente alla condotta illecita appropriativa perpetrata dal notaio, non potendosi ritenere che l'aggravamento dell'onere tributario, per sanzioni ed interessi, costituisca un pregiudizio del tutto atipico ed avulso rispetto al reato commesso;
in particolare, ove il notaio avesse regolarmente adempiuto alla propria prestazione professionale, versando al fisco quanto ricevuto dalla Società ricorrente a titolo d'imposta di registro ed ipotecaria, non vi sarebbe stato alcun aggravamento dell'onere tributario, per sanzioni ed interessi.
Altra diversa questione è se, nel caso di specie, sia configurabile o meno l'ipotesi di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ., eccezione tempestivamente sollevata dal resistente
[...]
. Controparte_3
Invero, secondo la prospettazione del CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, la
Società ricorrente – tenuto conto dell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (secondo il quale, in tema d'imposta di registro, permane il vincolo di solidarietà a carico delle Parti contraenti, anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento cfr. Cass. nr. 17357/2020) – ben avrebbe potuto/dovuto, con un
9 ordinario sforzo di diligenza, versare le imposte richieste nell'avviso di liquidazione notificatole nel
2012 (pari ad € 27.511,00), così evitando l'aggravamento del debito tributario per le successive sanzioni ed interessi, giunto all'importo di ben € 50.456,23 (come da cartella di pagamento del
2022), in nessun modo accollabile al Fondo di Garanzia.
Al riguardo, si deve premettere che, in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.), va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede.
L'art. 1227, comma 2, cod. civ., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ultimo una condotta attiva, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose od eccezionali o tali da comportare notevoli rischio o rilevanti sacrifici (cfr. Cass 25750/2018); così, ad esempio, è stato escluso che rientrino nell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ., l'intrapresa di iniziative che comportino apprezzabili esborsi di denaro (cfr. Cass nr. 6480/1980; Cass nr. 432/1972) ovvero l'acquisito aliunde delle cose che costituivano oggetto della prestazione ineseguita.
Orbene, nel caso di specie, in mancanza anche di qualsiasi elemento di prova riguardante le condizioni economiche e patrimoniali della Società ricorrente (prova che, trattandosi di un'eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto fornire il resistente Controparte_3
; cfr. Cass. nr, 15750/2015), deve escludersi che, ex art. 1227, comma 2, cod. civ.,
[...]
rientrasse nello sforzo di ordinaria diligenza richiesto alla Società ricorrente quello di provvedere, nel 2012, al pagamento dell'avviso di accertamento di € 27.510,00, emesso a titolo di imposte ipotecarie e di registro, dopo che, a tal fine, aveva già corrisposto al notaio Controparte_2 la somma di € 32.000,00; nello specifico, infatti, in mancanza di qualsivoglia elemento al riguardo
(ad esempio, un bilancio di esercizio) e tenuto conto anche che si tratta di una Società in liquidazione, non è possibile neppure verificare se si trattava o meno di una condotta esigibile, se la ricorrente “ avesse o meno la disponibilità della somma in Parte_1
10 questione e/o se fosse economicamente in grado di affrontare, senza un particolare aggravio (anche per la propria attività d'impresa), il pagamento della non indifferente somma di € 27.510,00, richiestale dal Fisco.
Dunque, deve escludersi la configurabilità dell'invocata ipotesi di cui all'art. 1227, comma
2, cod. civ., in quanto il resistente non ha Controparte_3
dimostrato – così come, invece, sarebbe stato suo preciso onere probatorio – che il creditore (la
Società ricorrente) avrebbe potuto evitare l'aggravamento del debito tributario (per sanzioni ed interessi), usando l'ordinaria diligenza.
Ne consegue che, in base a tutte le ragioni fin qui espresse, avendo la sentenza penale disposto unicamente una provvisionale, il danno subito dalla Società ricorrente in conseguenza del reato commesso dal notaio (nell'esercizio delle sue funzioni), deve essere Controparte_2 definitivamente stabilito nella somma complessiva di € 50.456,23, corrispondente all'importo della cartella di pagamento del 2022 (comprensiva dell'aggravamento tributario per interessi e sanzioni); in particolare, non avendo la Società ricorrente dimostrato il pagamento della cartella suddetta, non possono essere riconosciuti anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Da ultimo, rimane da verificare se del danno suddetto, pari ad € 50.456,23, debba rispondere o meno anche il Fondo di Garanzia del Notariato.
Invero, la legge notarile (nr. 89/1913) ha istituito (art. 21) un Fondo di garanzia “per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e
4”; in particolare, la legge subordina il diritto del danneggiato ad ottenere l'indennizzo da parte del
Fondo di Garanzia al passaggio in giudicato della sentenza penale che accertata la responsabilità del notaio (cfr. art. 22).
Dunque, nel caso di specie, il diritto della Società ricorrente “ Parte_1 ad ottenere l'indennizzo da parte del Fondo di Garanzia del Notariato è sorto solo in data
[...]
13.03.2019 e, cioè, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di penale di condanna del notaio per il reato di peculato. Controparte_2
L'art. 21 della legge notarile attribuisce poi al CONSIGLIO NAZIONALE DEL
NOTARIATO il compito di istituire, regolamentare e gestire, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, il Fondo di garanzia in questione, prevedendo altresì che le delibere del Consiglio nazionale del notariato di istituzione, modificazione e regolamentazione del Fondo di cui al comma 1, siano approvate con decreto del Ministero della giustizia.
11 In particolare, sulla base di quanto previsto dall'art. 21, il CONSIGLIO NAZIONALE DEL
NOTARIATO ha, nel tempo, adottato diversi regolamenti (approvati con decreto del Ministero della Giustizia) per disciplinare l'accesso al Fondo, stabilendo anche un termine annuale di decadenza.
Orbene, risulta preliminare stabilire quale dei diversi regolamenti del via via adottati CP_3
ed approvati nel corso degli anni, sia applicabile nel caso in esame, così da poter verificare anche il rispetto o meno del termine di decadenza.
Nel caso in esame, il diritto della Società ricorrente all'accesso al Fondo di Garanzia è sorto, in base all'art. 22, comma 3, della legge notarile, a far data dal 13.03.2019 (e, cioè, al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna), ragione per cui - operando i termini di prescrizione e di decadenza sul piano del diritto sostanziale - occorre far necessariamente riferimento al regolamento del Fondo vigente alla suddetta data del 13.0ì3.2019 e, cioè, a quello approvato con D.M. 27 maggio 2013; il successivo Regolamento, approvato con D.M. 23 luglio
2021 (attualmente in vigore), è dunque destinato a disciplinare unicamente il diritto all'indennizzo per fatti verificatesi in data successiva alla sua entrata in vigore.
Invero, entrambi i Regolamenti in questione (cfr. allegato alla comparsa di costituzione del
CONSIGLIO) hanno previsto (art. 12) un termine annuale di decadenza per poter inoltrare la domanda di ammissione al ristoro (da inviarsi con raccomandata A/R), solo che – in base al regolamento approvato con D.M. 27 maggio 2013, tale termine decorre (art. 11 comma 5, lett. a) dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta e liquida anche l'ammontare del danno (sia essa penale sia essa civile); in base al “nuovo” regolamento, approvato con D.M. 23 luglio 2021, invece, il termine di decadenza in questione (art. 12) decorre dal passeggio in giudicato della sentenza L'an della responsabilità del notaio (art. 11, comma 5, lett. a), mentre l'esistenza ed ammontare del danno patrimoniale possono essere dimostrati dal danneggiato anche con prova scritta.
Nello specifico, proprio tale parziale diversa regolamentazione della decorrenza del termine di decadenza, conferma la conclusione sopra indicata relativa all'applicazione del Regolamento approvato con D.M. 27 maggio 2013, in quanto – diversamente opinando – la Società ricorrente non avrebbe mai potuto esercitare il proprio diritto all'accesso al Fondo di Garanzia riconosciutole dalla legge notarile, in quanto – al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna
(13.03.2019) – non vi era ancora verificata la condizione costituita dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta e liquida anche l'ammontare del danno (art. 11 comma 5, lett. a) del
Regolamento approvato con D.M. 27 maggio 2013); con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento
(approvato con D.M. 23 luglio 2021), si era, invece, già maturato il termine annuale di decadenza,
12 decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale L'an (avvenuto, come detto, in data
13.03.2019).
In definitiva, dovendo trovare applicazione – nel caso di specie – il Regolamento approvato con D.M. 27 maggio 2013, deve ritenersi illegittimo il diniego all'accesso al Fondo, per intervenuta dacadenza, comunicato alla Società ricorrente in data 18.11.2022, in quanto – a tale data – come sopra osservato – non si era ancora verificata l'ulteriore condizione costituita dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta e liquida anche l'ammontare del danno: ed, infatti, solo con la presente sentenza, si è accertato e liquidato definitivamente l'ammontare del danno subito dalla
Società ricorrente in conseguenza della condotta illecita perpetrata dal notaio, ragione per cui – al passaggio in giudicato della presente sentenza – la avrà diritto Parte_1 di ottenere dal Fondo di Garanzia del Notariato l'integrale risarcimento del danno accertato giudizialmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore del decisum (nello scaglione compreso fra € 26.001,00 ed € 52.000,00), applicandosi i criteri medi di cui al D.M. 55/2014;
* * *
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla “
[...] nei confronti del “ Parte_1 [...]
”, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione - così Controparte_1
decide:
1) accerta e dichiara che il danno subito dalla Società ricorrente Parte_1 in conseguenza del reato commesso dal notaio (nell'esercizio delle sue Controparte_2 funzioni) è pari alla somma complessiva di € 50.456,23;
2) condanna, per l'effetto, il resistente notaio al pagamento, in favore della Controparte_2
Società ricorrente “ della somma di € 50.456,23; Parte_1 Pt_1
3) accerta e dichiara il diritto della Società ricorrente “ ad essere Parte_1
indennizzata, dal resistente “ Controparte_1
” nei limiti del danno accertato in questa sede, al momento del passaggio in giudicato
[...]
della presente sentenza;
4) rigetta, per il resto, la domanda avanzata dalla Società ricorrente “ Parte_1
[...]
5) condanna i resistenti e “ Controparte_2 Controparte_3
”, in solido fra loro, alla rifusione, in favore della Società ricorrente “
[...] Pt_4
[.. delle spese di causa che si liquidano in complessivi € 7.616,00, oltre Parte_1
spese generali (15%), IVA e CPA e rimborso del contributo unificato come per legge.
Così deciso in Roma, in data 30.04.2025
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Il Giudice
dott. Giorgio Egidi
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