Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 07/05/2026, n. 98
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Sentenza 7 maggio 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione della Corte dei conti

    A seguito delle modifiche normative e dell'interpretazione autentica fornita dalla Corte di Cassazione, l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria, venendo meno la loro qualifica di agenti contabili. Le liti relative all'imposta di soggiorno rientrano nella giurisdizione tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 07/05/2026, n. 98
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna
    Numero : 98
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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