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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 13/02/2026, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 759/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 470/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar, 14 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Albanella - Piazza Cavalieri Di Vittorio Veneto 84044 Albanella SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014828971000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014828971000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014828971000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014828971000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014828971000 TARI 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014828971000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014828971000 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014828971000 TASI 2015
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar, 14 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200017415766000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200017415766000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200017415766000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220019938961000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220019938961000 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220027054471000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230002238620000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230002238620000 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230017018340000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230017018340000 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 402/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Albanella avverso l'intimazione di pagamento n. 10020249014828971000 eccependo l'omessa notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione dei crediti tributari (IMU, TASI, TARI).
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva contestando le avverse deduzioni e producendo documentazione attestante la notifica delle cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
In merito, infatti, alla omessa notifica delle cartelle si evince dalla documentazione in atti la notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione opposta nel presente giudizio con la conseguenza che le stesse sono divenute definitive per mancata impugnazione.
Anche l'eccepita prescrizione dei tributi non può essere accolta in quanto la mancata impugnazione della cartella determina la irretrattabilità del credito, con preclusione di ogni contestazione relativa alla pretesa sostanziale, salva la deducibilità di fatti estintivi sopravvenuti. La cartella notificata e non opposta consolida il credito e impedisce di far valere l'inesistenza del tributo, l'erroneità dell'iscrizione a ruolo e la prescrizione maturata prima della sua notifica (Corte cassazione SS.UU. sentenza n. 23397/2016).
Sono invece deducibili solo fatti estintivi successivi (Cass. n. 28576/2020; n. 31032/2022).
Nel caso di specie, la prescrizione invocata attiene al merito della pretesa tributaria ormai cristallizzata, ed è quindi preclusa.
L'intimazione di pagamento non è atto impositivo e, pertanto, non costituisce un nuovo titolo ed ha funzione meramente sollecitatoria e prodromica all'esecuzione forzata.
La Cassazione afferma costantemente che l'intimazione è atto della fase esecutiva che richiama crediti già definitivamente iscritti a ruolo (Cass. n. 4516/2012; n. 24235/2017).
Pertanto, l'impugnazione può riguardare solo vizi propri dell'intimazione e la prescrizione maturata dopo la cartella. È invece inammissibile utilizzare tale atto per rimettere in discussione cartelle ormai definitive
(Cass. n. 11794/2018; n. 34447/2019).
Nel caso di specie l'intimazione non introduce alcuna nuova pretesa ma si limita a sollecitare il pagamento di crediti già stabilizzati.
Il ricorso è respinto e l'intimazione di pagamento confermata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che liquida in euro 600,00 oltre oneri ed accessori se dovuti. Nulla nei confronti del Comune di Albanella non costituito.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 470/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar, 14 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Albanella - Piazza Cavalieri Di Vittorio Veneto 84044 Albanella SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014828971000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014828971000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014828971000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014828971000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014828971000 TARI 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014828971000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014828971000 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014828971000 TASI 2015
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar, 14 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200017415766000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200017415766000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200017415766000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220019938961000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220019938961000 TASI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220027054471000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230002238620000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230002238620000 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230017018340000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230017018340000 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 402/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Albanella avverso l'intimazione di pagamento n. 10020249014828971000 eccependo l'omessa notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione dei crediti tributari (IMU, TASI, TARI).
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva contestando le avverse deduzioni e producendo documentazione attestante la notifica delle cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
In merito, infatti, alla omessa notifica delle cartelle si evince dalla documentazione in atti la notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione opposta nel presente giudizio con la conseguenza che le stesse sono divenute definitive per mancata impugnazione.
Anche l'eccepita prescrizione dei tributi non può essere accolta in quanto la mancata impugnazione della cartella determina la irretrattabilità del credito, con preclusione di ogni contestazione relativa alla pretesa sostanziale, salva la deducibilità di fatti estintivi sopravvenuti. La cartella notificata e non opposta consolida il credito e impedisce di far valere l'inesistenza del tributo, l'erroneità dell'iscrizione a ruolo e la prescrizione maturata prima della sua notifica (Corte cassazione SS.UU. sentenza n. 23397/2016).
Sono invece deducibili solo fatti estintivi successivi (Cass. n. 28576/2020; n. 31032/2022).
Nel caso di specie, la prescrizione invocata attiene al merito della pretesa tributaria ormai cristallizzata, ed è quindi preclusa.
L'intimazione di pagamento non è atto impositivo e, pertanto, non costituisce un nuovo titolo ed ha funzione meramente sollecitatoria e prodromica all'esecuzione forzata.
La Cassazione afferma costantemente che l'intimazione è atto della fase esecutiva che richiama crediti già definitivamente iscritti a ruolo (Cass. n. 4516/2012; n. 24235/2017).
Pertanto, l'impugnazione può riguardare solo vizi propri dell'intimazione e la prescrizione maturata dopo la cartella. È invece inammissibile utilizzare tale atto per rimettere in discussione cartelle ormai definitive
(Cass. n. 11794/2018; n. 34447/2019).
Nel caso di specie l'intimazione non introduce alcuna nuova pretesa ma si limita a sollecitare il pagamento di crediti già stabilizzati.
Il ricorso è respinto e l'intimazione di pagamento confermata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che liquida in euro 600,00 oltre oneri ed accessori se dovuti. Nulla nei confronti del Comune di Albanella non costituito.