Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 13/02/2026, n. 759
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle presupposte

    La documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attestato la notifica delle cartelle presupposte, le quali sono quindi divenute definitive per mancata impugnazione.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti tributari

    La Corte ha ritenuto inammissibile l'eccezione di prescrizione in quanto la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento rende il credito definitivo e non contestabile, salvo fatti estintivi sopravvenuti. La prescrizione maturata prima della notifica della cartella è preclusa. L'intimazione di pagamento, essendo atto della fase esecutiva, non può essere utilizzata per rimettere in discussione cartelle ormai definitive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 13/02/2026, n. 759
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 759
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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