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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4388 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1930/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/12/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1930 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Buraglia giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
l la rappresenta e difende come da procura in atti
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Sandra Maria CP_2
BI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 1001/2025, pubblicata in data 11/07/2025 2
___________________
1. Con ricorso al Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro depositato il 15.06.2022, proponeva opposizione all'intimazione Parte_1 di pagamento n. 097 2022 9014382500 000, ricevuta il 31.05.2022, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Accertare la nullità , inesistenza ed inefficacia delle impugnate anche per nullità della loro notificazione, con CP_3 conseguente mancanza di titolo esecutivo ed illegittimità dell'iscrizione al Ruolo;
b) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito supposto e/o decadenza dall'azione con riguardo ai crediti impugnati;
c) Si chiede comunque accertarsi l'insussistenza ed CP_2 inesistenza di ogni e qualsiasi pretesa creditoria successiva al provvedimento di cancellazione dell'impresa del 2011”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. Evidenziava che l'intimazione opposta conteneva, tra l'altro, richieste esattoriali per presunti debiti che erano oggetto d'impugnazione, CP_2 segnatamente: n.097 2013 0103300674 000, n.097 2014 0106306072 000,
n.097 2015 0139623208 000, n.097 2014 0008260826 000, n.097 2016 0016146679 000, n.097 2017 0123824385 000, n.097 2017 0273838645 000 e n.097 2019 0020835141 000, in relazione alle quali eccepiva l'insussistenza del titolo con conseguente illegittimità dell'iscrizione al ruolo, l'omessa notifica del titolo e la prescrizione dei presunti debiti nonché l'omessa indicazione dei criteri di calcolo nella determinazione delle sanzioni e degli interessi che risultavano essere erronei. Inoltre, l'opponente facendo presente l'avvenuta cancellazione dell'impresa individuale, risalente al 16.12.2011 - come provata dalla visura della CCIAA in atti - eccepiva l'assenza dei presupposti di legge da parte dell' per le richieste afferenti il successivo periodo. CP_2
2. Si costituiva in giudizio l' eccependo il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva rispetto alle doglianze della ricorrente con tutte le conseguenze anche in ordine alle spese di lite. Inoltre deduceva l'avvenuto sgravio delle cartelle esattoriali presupposte a seguito dell'intervenuta cancellazione dell'impresa individuale, comunicatagli solo in data 12.8.2024.
3. L' (d'ora in poi si costituiva Controparte_1 CP_4 in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “previo rinvio della causa a data successiva al mese di aprile 2023, in attesa di eventuale stralcio da parte degli Enti Creditori (Legge di Bilancio 2023) per quanto esposto al paragrafo I, 1) in via cautelare: 3
rigettare l'istanza di sospensiva, in mancanza dei presupposti;
2) in via preliminare: dichiarare la preclusione da giudicato per le cartelle indicate ed oggetto della sentenza del
Tribunale di Velletri 424/2020 pubbl. il 21/05/2020 RG n. 4621/2017 (doc. 5); 3) in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare tardiva e inammissibile (ex art. 617 c.p.c. ed art. 24, comma 5, del D.lgs n.46/99) la domanda per omessa impugnazione degli atti precedenti;
4) sempre in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice tributario per le cartelle aventi ad oggetto anche tributi indicate in premessa;
5) nel merito: rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto;
6) in ogni caso: accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione e conseguentemente respingere ogni domanda avanzata nei suoi confronti in quanto infondata”, con vittoria di spese di lite da distrarsi.
4. Nel corso del giudizio la difesa dell' depositava l'estratto di CP_4 ruolo aggiornato al 20.11.2024 dal quale emergeva l'intervenuto sgravio delle cartelle oggetto di impugnazione, insistendo per il riconoscimento delle spese di lite.
5. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale dichiarava la intervenuta cessazione della materia del contendere ed annullava l'intimazione di pagamento opposta relativamente alle cartelle esattoriali n. 097 2011 0245656927000, n. 097 2013 0103300674000, n. 097 2014 0008260826000, n.
097 2014 0106306072000, n. 097 2015 0139623208000, n. 097 2016 0016146679000, n. 097 2017 0123824385000, n. 097 2017 0273838645000 e n. 097 20190020835141000, limitatamente ai crediti in esse portati;
CP_2 condannava l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_2 liquidate in € 251,00, oltre accessori, da distrarsi e compensava invece le spese fra la ricorrente e l' CP_4
Nella parte motiva della sentenza si legge: “
3.1. Visto l'estratto di ruolo prodotto da con la nota di trattazione scritta Controparte_1 depositata per l'udienza del 9 aprile 2025, da cui risulta pacificamente l'integrale sgravio dei debiti portati nelle cartelle esattoriali opposte, deve dichiararsi in relazione ad esse la cessata materia del contendere”. In relazione alle spese di lite, il Tribunale osserva:
“Nel caso di specie, considerata la fondatezza dell'opposizione formulata limitatamente alla cartella di pagamento n. 09720160016146679000, di € 150,63, l' soccombente, CP_2 deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, secondo la liquidazione operata in dispositivo, sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, con 4
distrazione. Le spese di lite tra parte ricorrente e privo Controparte_1 di legittimazione passiva in relazione alla domanda ritenuta fondata, devono invece essere compensate integralmente, anche in considerazione del mutamento degli orientamenti della giurisprudenza, sul punto”.
6. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in Parte_1 oggetto, limitatamente alle spese di lite che assume essere state liquidate in violazione dei minimi di legge nonché dolendosi della compensazione nei confronti dell' Ha concluso chiedendo: “Confermata la cessazione della CP_4 materia del contendere condannare in solido le convenute alla rifusione delle spese di lite di primo grado , DA DISTRASI, in ragione della TOTALE soccombenza virtuale delle resistenti per l'intervenuto riconoscimento confessorio della fondatezza della domanda di annullamento dell'intimazione e cartelle sottese, in ragione del valore della causa compreso nello scaglione tra 26.001,00 e 52.000,00, o nel diverso importo maggiore o minore;
2. Accertata la soccombenza virtuale delle resistenti in ragione della fondatezza dell'eccezione di Cancellazione dell'azienda pregressa al credito condannare in solido le convenute alla rifusione delle spese di lite di primo grado , DA DISTRARSI, in ragione della
TOTALE soccombenza virtuale delle resistenti, in ragione del valore della causa compreso nello scaglione tra 26.001,00 e 52.000,00 o nel diverso importo maggiore o minore 3. In subordine e solo laddove fosse ritenuto superato il principio della totale soccombenza virtuale delle resistenti ed infondato anche il motivo della cancellazione della DI , condannare in solido le convenute alla rifusione delle spese di lite nei limiti del minimi tabellari 4. In estremo subordine E COMUNQUE, riformare la pronuncia di primo grado disponendo la condanna solidale delle resistenti alla rifusione delle spese di lite in ragione del principio di casualità Spese rifuse del presente grado con distrazione”.
L' si è costituita nel grado rassegnando le seguenti conclusioni: “- CP_4 dichiarare inammissibili e comunque infondati i motivi di appello ex adverso formulati, per le ragioni esposite, confermando la sentenza impugnata;
- in ogni caso: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di sulle questioni e domande cha ottengono all'ente CP_1 creditore (Cass. 7514/2022) e conseguentemente tenere indenne il da ogni CP_5 provvedimento sulle spese sul punto;
in ogni caso: accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione e conseguentemente respingere ogni domanda avanzata nei suoi confronti, in quanto infondata. Con vittoria di spese della fase e compenso professionale del grado di appello”. 5
L' si è costituito tardivamente resistendo al gravame e CP_2 chiedendone il rigetto. In particolare ha evidenziato che la non aveva Pt_1 formalmente comunicato la cessazione dell'impresa talché, sebbene la stessa fosse già conosciuta dall'Istituto dal 2020 a seguito di altri contenziosi, correttamente il Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
7. Con il primo motivo l'appellante si duole della violazione degli artt.
112, 91 e 92 del c.p.c. nonché degli artt.
1-11 del D.M. 55/2014, censurando l'inosservanza del principio della soccombenza virtuale. Sostiene l'appellante che il Tribunale, stante la declaratoria di dichiarata cessata materia del contendere per l'avvenuto sgravio in corso di causa delle cartelle esattoriali presupposte, avrebbe dovuto rilevare la soccombenza virtuale degli enti, che avrebbero dovuto essere condannati in solido al pagamento delle spese di lite. Inoltre il Tribunale avrebbe omesso di considerare l'avvenuta cancellazione dell'azienda dai pubblici registri nel 2011, con tutte le conseguenze in ordine all'esito, seppure virtuale, del giudizio. Il motivo è fondato. Giova premettere che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta, da un lato, l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale e, dall'altro, quello di liquidare i compensi di lite nel rispetto dei parametri tariffari, previsti dal D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 37 del 2018 ed aggiornato dal D.M. 147 del 2022, da considerarsi inderogabili.
La possibilità di compensare in tutto o in parte le spese di lite è disciplinata dal comma secondo dell'art. 92 c.p.c. che, derogando al principio di soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata, o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti nonché quando concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate (Corte Cost. n. 77 del
19/04/2018). 6
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità ritiene il citato art. 92 c.p.c. una norma elastica e quale clausola generale che il legislatore ha espressamente previsto per adeguarla al caso concreto, alle condizioni speciali e sociali nonché al contesto storico.
Nel caso di specie, l'appellante è risultato vittorioso nel giudizio di primo grado, dal momento che l'esito è stato totalmente favorevole, essendo intervenuto, solo in corso di causa, lo sgravio totale delle pendenze erariali opposte con l'impugnazione.
Quindi il Tribunale, in forza del principio di soccombenza, esclusa la sussistenza dei presupposti enunciati dall'art. 92, comma secondo, c.p.c., avrebbe dovuto condannare entrambe le parti soccombenti in solido al pagamento dei compensi.
Secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità con l'ordinanza n. 809 del 2018, cui è seguito un consolidato orientamento, “in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativa giudizio, sicché la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario (Sez. 5, n. 10477 del
14/05/2014); che tuttavia, come si legge nella sentenza impugnata, si era difesa CP_6 nel merito, aderendo alle difese dell' oltre ad aver eccepito il difetto di legittimazione CP_1 passiva;
che, pertanto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Sez. 6-5, n. 7371 del
22/03/2017); che, sotto diverso profilo, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite 7
pure con riguardo alle spese processuali (Sez. 6-3, n. 2570 del 31/01/2017)” (cfr. Cass. n. 7047/2018; n. 24774/2018).
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l' e l' devono essere condannate in solido al CP_4 CP_2 pagamento integrale delle spese del primo grado di giudizio.
8. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. 55/2014, da ultimo, aggiornato dal D.M. 147/2022, con particolare riferimento all'inderogabilità dei minimi tariffari ivi previsti. Deduce che in ragione del valore della controversia, individuato nello scaglione dei giudizi compresi tra € 5.200,01 a € 26.000,00, relativa alle cause lavoro, l'importo minimo da liquidare ammonterebbe a € 4.629,00, comprensivo della fase studio (€ 1.623,00), introduttiva (€ 601,00), istruttoria
(€ 940,00) e decisionale (€ 1.465,00) e non la somma liquidata dal Giudice di prime cure, pari a € 251,00.
La censura è parzialmente fondata.
Nel caso di specie sussiste un reale scostamento tra quanto previsto dalla
Tabella n. 4 allegata al D.M. 55/2014 - modificato dal D.M. 37/2018 e, da ultimo, dal D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis al primo grado di giudizio - e quanto liquidato dal Tribunale, che non ha specificato le voci tabellari non considerate o ridotte. I parametri cui attenersi per la quantificazione delle spese di lite sono indicati nell'articolo 4, comma 1, del citato D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 37/2018 e aggiornato dal D.M. n.147/2022 che, da ultimo, disciplina i compensi all'avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale. Il già richiamato articolo 4, comma 1, del D.M. 55/2014 prevede altresì che, ai fini della liquidazione dei compensi in sede giudiziale, il giudice deve tenere conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Si evidenzia, come nel caso di specie si applica la tabella n. 4 allegata al
D.M 147 del 2022 per i giudizi di previdenza e non quella relativa ai giudizi di lavoro. 8
Per quanto attiene il valore della causa, in primo grado il ricorrente indicava l'importo di € 15.000,00. Considerando esclusivamente i crediti/debiti opposti, in quanto sottesi alle pendenze erariali CP_2 impugnate, è possibile risalire all'esatto valore della causa che risulta pari ad €
1.968,75 (comprensivo dei diritti di notifica).
Segnatamente:
- n. 097 2011 0245656927 000 = € 270,42
- n. 097 2013 0103300674 000 = € 239,09
- n. 097 2014 0106306072 000 = € 254,65
- n. 097 2014 0008260826000 = € 242,44
- n. 097 2015 0139623208 000 = € 216,35
- n. 097 2016 0016146679 000 = € 199,69
- n. 097 2017 0123824385 000 = € 189,54
- n. 097 2017 0273838645 000 = € 185,58
- n. 097 2019 0020835141 000 = € 170,99
Pertanto, in parziale accoglimento del motivo di gravame il compenso relativo al primo grado di giudizio può essere rideterminato - applicando la tabella n. 4 sulle cause di previdenza, con riferimento allo scaglione compreso tra € 1.100,00 ad € 5.200,00 – secondo i minimi tariffari in complessivi €
1.312,00, di cui: € 213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 426,00 per la fase istruttoria ed € 460,00 per la fase decisionale.
In conclusione, in parziale riforma della gravata sentenza, l' e CP_4
l' vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di CP_2 primo grado liquidate nella misura indicata, da distrarsi in favore del legale antistatario.
Quanto alla quantificazione delle spese del presente gravame, da porsi parimenti a carico dell' e dell' stante la loro soccombenza, trova CP_2 CP_4 applicazione il seguente principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, 9
integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”.
Considerando che le spese liquidate dal Tribunale sono state pari ad € 251,00, sottraendo l'importo di euro € 1.312,00, liquidato da questa Corte, residua la somma di € 1.061,00 che si assume a valore del presente gravame.
Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità e serialità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l' e l' in solido al pagamento delle spese CP_4 CP_2 processuali del primo grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 1.312,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione;
condanna l' e l' in solido al pagamento delle spese CP_4 CP_2 processuali del grado che liquida in € 247,00, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 18/12/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA LE NT DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1930/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott. Fabio Eligio Anzilotti Nitto de' Rossi Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/12/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1930 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Buraglia giusta Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
l la rappresenta e difende come da procura in atti
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Sandra Maria CP_2
BI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 1001/2025, pubblicata in data 11/07/2025 2
___________________
1. Con ricorso al Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro depositato il 15.06.2022, proponeva opposizione all'intimazione Parte_1 di pagamento n. 097 2022 9014382500 000, ricevuta il 31.05.2022, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Accertare la nullità , inesistenza ed inefficacia delle impugnate anche per nullità della loro notificazione, con CP_3 conseguente mancanza di titolo esecutivo ed illegittimità dell'iscrizione al Ruolo;
b) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito supposto e/o decadenza dall'azione con riguardo ai crediti impugnati;
c) Si chiede comunque accertarsi l'insussistenza ed CP_2 inesistenza di ogni e qualsiasi pretesa creditoria successiva al provvedimento di cancellazione dell'impresa del 2011”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. Evidenziava che l'intimazione opposta conteneva, tra l'altro, richieste esattoriali per presunti debiti che erano oggetto d'impugnazione, CP_2 segnatamente: n.097 2013 0103300674 000, n.097 2014 0106306072 000,
n.097 2015 0139623208 000, n.097 2014 0008260826 000, n.097 2016 0016146679 000, n.097 2017 0123824385 000, n.097 2017 0273838645 000 e n.097 2019 0020835141 000, in relazione alle quali eccepiva l'insussistenza del titolo con conseguente illegittimità dell'iscrizione al ruolo, l'omessa notifica del titolo e la prescrizione dei presunti debiti nonché l'omessa indicazione dei criteri di calcolo nella determinazione delle sanzioni e degli interessi che risultavano essere erronei. Inoltre, l'opponente facendo presente l'avvenuta cancellazione dell'impresa individuale, risalente al 16.12.2011 - come provata dalla visura della CCIAA in atti - eccepiva l'assenza dei presupposti di legge da parte dell' per le richieste afferenti il successivo periodo. CP_2
2. Si costituiva in giudizio l' eccependo il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva rispetto alle doglianze della ricorrente con tutte le conseguenze anche in ordine alle spese di lite. Inoltre deduceva l'avvenuto sgravio delle cartelle esattoriali presupposte a seguito dell'intervenuta cancellazione dell'impresa individuale, comunicatagli solo in data 12.8.2024.
3. L' (d'ora in poi si costituiva Controparte_1 CP_4 in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “previo rinvio della causa a data successiva al mese di aprile 2023, in attesa di eventuale stralcio da parte degli Enti Creditori (Legge di Bilancio 2023) per quanto esposto al paragrafo I, 1) in via cautelare: 3
rigettare l'istanza di sospensiva, in mancanza dei presupposti;
2) in via preliminare: dichiarare la preclusione da giudicato per le cartelle indicate ed oggetto della sentenza del
Tribunale di Velletri 424/2020 pubbl. il 21/05/2020 RG n. 4621/2017 (doc. 5); 3) in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare tardiva e inammissibile (ex art. 617 c.p.c. ed art. 24, comma 5, del D.lgs n.46/99) la domanda per omessa impugnazione degli atti precedenti;
4) sempre in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice tributario per le cartelle aventi ad oggetto anche tributi indicate in premessa;
5) nel merito: rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto;
6) in ogni caso: accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione e conseguentemente respingere ogni domanda avanzata nei suoi confronti in quanto infondata”, con vittoria di spese di lite da distrarsi.
4. Nel corso del giudizio la difesa dell' depositava l'estratto di CP_4 ruolo aggiornato al 20.11.2024 dal quale emergeva l'intervenuto sgravio delle cartelle oggetto di impugnazione, insistendo per il riconoscimento delle spese di lite.
5. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale dichiarava la intervenuta cessazione della materia del contendere ed annullava l'intimazione di pagamento opposta relativamente alle cartelle esattoriali n. 097 2011 0245656927000, n. 097 2013 0103300674000, n. 097 2014 0008260826000, n.
097 2014 0106306072000, n. 097 2015 0139623208000, n. 097 2016 0016146679000, n. 097 2017 0123824385000, n. 097 2017 0273838645000 e n. 097 20190020835141000, limitatamente ai crediti in esse portati;
CP_2 condannava l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_2 liquidate in € 251,00, oltre accessori, da distrarsi e compensava invece le spese fra la ricorrente e l' CP_4
Nella parte motiva della sentenza si legge: “
3.1. Visto l'estratto di ruolo prodotto da con la nota di trattazione scritta Controparte_1 depositata per l'udienza del 9 aprile 2025, da cui risulta pacificamente l'integrale sgravio dei debiti portati nelle cartelle esattoriali opposte, deve dichiararsi in relazione ad esse la cessata materia del contendere”. In relazione alle spese di lite, il Tribunale osserva:
“Nel caso di specie, considerata la fondatezza dell'opposizione formulata limitatamente alla cartella di pagamento n. 09720160016146679000, di € 150,63, l' soccombente, CP_2 deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, secondo la liquidazione operata in dispositivo, sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, con 4
distrazione. Le spese di lite tra parte ricorrente e privo Controparte_1 di legittimazione passiva in relazione alla domanda ritenuta fondata, devono invece essere compensate integralmente, anche in considerazione del mutamento degli orientamenti della giurisprudenza, sul punto”.
6. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in Parte_1 oggetto, limitatamente alle spese di lite che assume essere state liquidate in violazione dei minimi di legge nonché dolendosi della compensazione nei confronti dell' Ha concluso chiedendo: “Confermata la cessazione della CP_4 materia del contendere condannare in solido le convenute alla rifusione delle spese di lite di primo grado , DA DISTRASI, in ragione della TOTALE soccombenza virtuale delle resistenti per l'intervenuto riconoscimento confessorio della fondatezza della domanda di annullamento dell'intimazione e cartelle sottese, in ragione del valore della causa compreso nello scaglione tra 26.001,00 e 52.000,00, o nel diverso importo maggiore o minore;
2. Accertata la soccombenza virtuale delle resistenti in ragione della fondatezza dell'eccezione di Cancellazione dell'azienda pregressa al credito condannare in solido le convenute alla rifusione delle spese di lite di primo grado , DA DISTRARSI, in ragione della
TOTALE soccombenza virtuale delle resistenti, in ragione del valore della causa compreso nello scaglione tra 26.001,00 e 52.000,00 o nel diverso importo maggiore o minore 3. In subordine e solo laddove fosse ritenuto superato il principio della totale soccombenza virtuale delle resistenti ed infondato anche il motivo della cancellazione della DI , condannare in solido le convenute alla rifusione delle spese di lite nei limiti del minimi tabellari 4. In estremo subordine E COMUNQUE, riformare la pronuncia di primo grado disponendo la condanna solidale delle resistenti alla rifusione delle spese di lite in ragione del principio di casualità Spese rifuse del presente grado con distrazione”.
L' si è costituita nel grado rassegnando le seguenti conclusioni: “- CP_4 dichiarare inammissibili e comunque infondati i motivi di appello ex adverso formulati, per le ragioni esposite, confermando la sentenza impugnata;
- in ogni caso: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di sulle questioni e domande cha ottengono all'ente CP_1 creditore (Cass. 7514/2022) e conseguentemente tenere indenne il da ogni CP_5 provvedimento sulle spese sul punto;
in ogni caso: accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione e conseguentemente respingere ogni domanda avanzata nei suoi confronti, in quanto infondata. Con vittoria di spese della fase e compenso professionale del grado di appello”. 5
L' si è costituito tardivamente resistendo al gravame e CP_2 chiedendone il rigetto. In particolare ha evidenziato che la non aveva Pt_1 formalmente comunicato la cessazione dell'impresa talché, sebbene la stessa fosse già conosciuta dall'Istituto dal 2020 a seguito di altri contenziosi, correttamente il Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
7. Con il primo motivo l'appellante si duole della violazione degli artt.
112, 91 e 92 del c.p.c. nonché degli artt.
1-11 del D.M. 55/2014, censurando l'inosservanza del principio della soccombenza virtuale. Sostiene l'appellante che il Tribunale, stante la declaratoria di dichiarata cessata materia del contendere per l'avvenuto sgravio in corso di causa delle cartelle esattoriali presupposte, avrebbe dovuto rilevare la soccombenza virtuale degli enti, che avrebbero dovuto essere condannati in solido al pagamento delle spese di lite. Inoltre il Tribunale avrebbe omesso di considerare l'avvenuta cancellazione dell'azienda dai pubblici registri nel 2011, con tutte le conseguenze in ordine all'esito, seppure virtuale, del giudizio. Il motivo è fondato. Giova premettere che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta, da un lato, l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale e, dall'altro, quello di liquidare i compensi di lite nel rispetto dei parametri tariffari, previsti dal D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 37 del 2018 ed aggiornato dal D.M. 147 del 2022, da considerarsi inderogabili.
La possibilità di compensare in tutto o in parte le spese di lite è disciplinata dal comma secondo dell'art. 92 c.p.c. che, derogando al principio di soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata, o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti nonché quando concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate (Corte Cost. n. 77 del
19/04/2018). 6
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità ritiene il citato art. 92 c.p.c. una norma elastica e quale clausola generale che il legislatore ha espressamente previsto per adeguarla al caso concreto, alle condizioni speciali e sociali nonché al contesto storico.
Nel caso di specie, l'appellante è risultato vittorioso nel giudizio di primo grado, dal momento che l'esito è stato totalmente favorevole, essendo intervenuto, solo in corso di causa, lo sgravio totale delle pendenze erariali opposte con l'impugnazione.
Quindi il Tribunale, in forza del principio di soccombenza, esclusa la sussistenza dei presupposti enunciati dall'art. 92, comma secondo, c.p.c., avrebbe dovuto condannare entrambe le parti soccombenti in solido al pagamento dei compensi.
Secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità con l'ordinanza n. 809 del 2018, cui è seguito un consolidato orientamento, “in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativa giudizio, sicché la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario (Sez. 5, n. 10477 del
14/05/2014); che tuttavia, come si legge nella sentenza impugnata, si era difesa CP_6 nel merito, aderendo alle difese dell' oltre ad aver eccepito il difetto di legittimazione CP_1 passiva;
che, pertanto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Sez. 6-5, n. 7371 del
22/03/2017); che, sotto diverso profilo, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite 7
pure con riguardo alle spese processuali (Sez. 6-3, n. 2570 del 31/01/2017)” (cfr. Cass. n. 7047/2018; n. 24774/2018).
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, l' e l' devono essere condannate in solido al CP_4 CP_2 pagamento integrale delle spese del primo grado di giudizio.
8. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. 55/2014, da ultimo, aggiornato dal D.M. 147/2022, con particolare riferimento all'inderogabilità dei minimi tariffari ivi previsti. Deduce che in ragione del valore della controversia, individuato nello scaglione dei giudizi compresi tra € 5.200,01 a € 26.000,00, relativa alle cause lavoro, l'importo minimo da liquidare ammonterebbe a € 4.629,00, comprensivo della fase studio (€ 1.623,00), introduttiva (€ 601,00), istruttoria
(€ 940,00) e decisionale (€ 1.465,00) e non la somma liquidata dal Giudice di prime cure, pari a € 251,00.
La censura è parzialmente fondata.
Nel caso di specie sussiste un reale scostamento tra quanto previsto dalla
Tabella n. 4 allegata al D.M. 55/2014 - modificato dal D.M. 37/2018 e, da ultimo, dal D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis al primo grado di giudizio - e quanto liquidato dal Tribunale, che non ha specificato le voci tabellari non considerate o ridotte. I parametri cui attenersi per la quantificazione delle spese di lite sono indicati nell'articolo 4, comma 1, del citato D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 37/2018 e aggiornato dal D.M. n.147/2022 che, da ultimo, disciplina i compensi all'avvocato per la prestazione professionale resa in ambito giudiziale. Il già richiamato articolo 4, comma 1, del D.M. 55/2014 prevede altresì che, ai fini della liquidazione dei compensi in sede giudiziale, il giudice deve tenere conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Si evidenzia, come nel caso di specie si applica la tabella n. 4 allegata al
D.M 147 del 2022 per i giudizi di previdenza e non quella relativa ai giudizi di lavoro. 8
Per quanto attiene il valore della causa, in primo grado il ricorrente indicava l'importo di € 15.000,00. Considerando esclusivamente i crediti/debiti opposti, in quanto sottesi alle pendenze erariali CP_2 impugnate, è possibile risalire all'esatto valore della causa che risulta pari ad €
1.968,75 (comprensivo dei diritti di notifica).
Segnatamente:
- n. 097 2011 0245656927 000 = € 270,42
- n. 097 2013 0103300674 000 = € 239,09
- n. 097 2014 0106306072 000 = € 254,65
- n. 097 2014 0008260826000 = € 242,44
- n. 097 2015 0139623208 000 = € 216,35
- n. 097 2016 0016146679 000 = € 199,69
- n. 097 2017 0123824385 000 = € 189,54
- n. 097 2017 0273838645 000 = € 185,58
- n. 097 2019 0020835141 000 = € 170,99
Pertanto, in parziale accoglimento del motivo di gravame il compenso relativo al primo grado di giudizio può essere rideterminato - applicando la tabella n. 4 sulle cause di previdenza, con riferimento allo scaglione compreso tra € 1.100,00 ad € 5.200,00 – secondo i minimi tariffari in complessivi €
1.312,00, di cui: € 213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 426,00 per la fase istruttoria ed € 460,00 per la fase decisionale.
In conclusione, in parziale riforma della gravata sentenza, l' e CP_4
l' vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di CP_2 primo grado liquidate nella misura indicata, da distrarsi in favore del legale antistatario.
Quanto alla quantificazione delle spese del presente gravame, da porsi parimenti a carico dell' e dell' stante la loro soccombenza, trova CP_2 CP_4 applicazione il seguente principio: “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, 9
integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”.
Considerando che le spese liquidate dal Tribunale sono state pari ad € 251,00, sottraendo l'importo di euro € 1.312,00, liquidato da questa Corte, residua la somma di € 1.061,00 che si assume a valore del presente gravame.
Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità e serialità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l' e l' in solido al pagamento delle spese CP_4 CP_2 processuali del primo grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 1.312,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione;
condanna l' e l' in solido al pagamento delle spese CP_4 CP_2 processuali del grado che liquida in € 247,00, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 18/12/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT.SSA LE NT DOTT. FABIO ELIGIO ANZILOTTI NITTO DE' ROSSI