Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 15/12/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 284/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del dott. NI AT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 37882 del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:
xxxxxxxx, nato a [...] il xxxxxxxxx e residente in xxxxxxx alla via xxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’Avv. Anna Inguscio ([...]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Copertino (LE) alla Piazza del Popolo n. 33 (domicilio digitale: inguscio.annacosima@ordavvle.legalmail.it);
contro Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ilaria De Leonardis ([...]; avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale correnti in Bari alla Via N. Putignani n. 108;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del 27.11.2025 l’Avv. Inguscio per il ricorrente e l’Avv. De Leonardis per l’INPS;
ritenuto e considerato quanto segue in FATTO e DIRITTO 1. – Con ricorso depositato in data xxxxx il sig. xxxxxxx, militare appartenente all’Arma dei Carabinieri, premesso che:
· il xxxxxx, mentre si recava alla sede di impiego (Comando dei carabinieri di Chieti) a bordo della sua motocicletta, veniva attinto da un’autovettura e sbalzato dal suo mezzo;
· a seguito di tale sinistro gli veniva diagnosticata «paraplegia in esiti di trauma vertebrale midollare dorsale trattato chirurgicamente con artrodesi D2 – S8 e decompressione vertebrale»;
· il xxxxxx presentava domanda per il riconoscimento della dipendenza dell’invalidità dalla causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo;
· sulla scorta del parere n. xxxxxxx reso il xxxxxx dal Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto n. xxxxxx del xxxxxxx il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri riconosceva l’infermità dipendente da causa di servizio;
· con verbale xxxx n. xxxxx del xxxxxx del Dipartimento militare di medicina legale di Roma veniva giudicato «Non idoneo permanentemente al SMI Arma CC nella forma assoluta, da collocare in congedo assoluto SI idoneo a essere impiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa (legge 266/99). Controindicato l’impiego in incarichi particolarmente gravosi e stressanti per l’apparato locomotore»;
· in data xxxx presentava all’INPS domanda di pensione privilegiata;
· nonostante varie diffide, alla data del ricorso l’INPS non aveva provveduto a liquidare la pensione privilegiata, ritenuta ascrivibile alla prima categoria della Tabella A, categoria 1, di cui al d.P.R. 23.12.1978, n. 975;
· con parere medico-legale del xxxxx a firma del dott. V. Garzya gli sono state diagnosticate la paralisi totale dei due arti inferiori nonché la paralisi della vescica e del retto, rientranti nella fattispecie «3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali)» di cui alla tabella E (lettera A) allegata al d.P.R. n. 915/1978 e che – a mente dell’art. 100 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092 e dell’art. 15 del d.P.R. n. 915/1978 – comportano il diritto a un assegno per superinvalidità, non riversibile, nella misura ivi indicata;
ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto: i) alla pensione privilegiata ascrivibile alla prima categoria della citata Tabella A, con decorrenza dalla presentazione della domanda oltre interessi e rivalutazione; ii) ai benefici ex art. 100 del d.P.R. 29.12.1972, n. 1973 e art. 15 del d.P.R. n. 915/78 (assegno di superinvalidità) come da tabella E lettera A, con decorrenza dalla prestazione della domanda oltre interessi e rivalutazione.
2. – L’INPS si è costituito con memoria depositata il xxxxxx con cui ha, quanto:
· alla domanda di riconoscimento della pensione privilegiata, riferito: i) di avere, con determinazione del xxxxx, conferito al ricorrente la pensione privilegiata diretta di prima categoria, liquidata con il sistema contributivo dal xxxxx per un importo annuo lordo, soggetto alle ritenute di legge, di € xxxxxxx; ii) che verranno pagati gli interessi e/o la rivalutazione monetaria dal xxxxx; iii) che le differenze dovute per effetto del riconoscimento della pensione privilegiata saranno accreditate con il rateo di febbraio 2026;
· alla domanda di riconoscimento dell’assegno di superinvalidità, contestato la possibilità di accoglierla, non essendo stata riconosciuta la sussistenza dei relativi presupposti dai competenti organi medico legali.
L’Istituto ha in proposito riferito del pagamento, previsto sempre con il rateo di febbraio 2026, di un assegno integrativo nella misura indicata dall’art. 2, comma 2, della l. n. 9/1980.
In relazione a quanto precede, l’INPS ha chiesto di:
· in via principale, dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di riconoscimento della pensione privilegiata di prima categoria, avendo l’Istituto provveduto a liquidare quanto dovuto; con compensazione delle spese;
· rigettare la domanda di riconoscimento dell’assegno di superinvalidità, difettando i presupposti di legge, con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alle spese;
· in ogni caso, fare applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria e rigettare la richiesta di riconoscimento di quest’ultima difettando i presupposti di legge e la prova del maggior danno.
3. – All’udienza del 27.11.2025 la difesa del ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere per ciò che concerne il riconoscimento della pensione privilegiata e insistito nella richiesta di riconoscimento dell’assegno di superinvalidità, con condanna dell’INPS alle spese. La difesa dell’Ente previdenziale ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate con la memoria di costituzione.
4. – La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.
5. – È stato chiarito che «la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta» (Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009).
Avuto anche riguardo alle concordi richieste delle parti sul punto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di riconoscimento della pensione privilegiata.
6. – La domanda di riconoscimento del c.d. assegno di superinvalidità deve, invece, essere rigettata per mancanza dei requisiti di legge.
L’art. 100 del d.P.R. n. 1092/1973 ha previsto che «Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, hanno diritto a un assegno di superinvalidità, non riversibile», in una delle misure indicate nella tabella ivi prevista (lett. da A a H).
Successivamente, l’art. 15 del d.P.R. n. 975/1978 ha così disposto: «In aggiunta alla pensione od all’assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno per superinvalidità, non riversibile, nella misura indicata nella tabella stessa. Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1ª categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo non riversibile, in misura pari alla metà dell'assegno di superinvalidità previsto nella lettera H della tabella E».
La previsione da ultimo richiamata è stata infine riprodotta dall’art. 2 della l. n. 9/1980 che – dopo aver fissato, a decorrere dall’1.1.1979, le nuove misure degli importi degli assegni di superinvalidità ex art. 100 del d.P.R. n. 1092/1973 – ha stabilito che «Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da un complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla prima categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete, in aggiunta alla pensione od all’assegno rinnovabile, un assegno integrativo, non riversibile, in misura pari alla metà dell’assegno di superinvalidità previsto nella lettera H della tabella E sopracitata».
Come rilevato dall’INPS, la fattispecie in esame ricade nell’ambito di applicazione della previsione da ultimo richiamata; ciò in quanto nel verbale mod. xxxx n. xxxxxx del xxxxxxx del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, nella sezione PP del Quadro EI/PP, alla voce «Superinvalidità Tabella E» è riportata la lettera «N» ovvero «nulla».
In relazione a quanto precede, la paralisi totale dei due arti inferiori nonché la paralisi della vescica e del retto, diagnosticate dal citato parere medico-legale (allegato al ricorso) del 24.2.2025, potrebbero configurarsi quale aggravamento dell’infermità e avrebbero dovuto formare oggetto di apposita istanza ai sensi degli artt. 70 e 183 del d.P.R. n. 1092/1973.
In particolare, in base all’art. 70, «Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già stato attribuito il trattamento privilegiato, l’invalido può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo…» (comma 1); «La pensione o l’assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento o di rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda…» (comma 3).
Inoltre, a mente dell’art. 183, comma 4, del d.P.R. n. 1092/1973, gli accertamenti sanitari volti a constatare l’aggravamento di una infermità «non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda; il relativo trattamento eventualmente spettante decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda».
7. – Tenuto conto della soccombenza virtuale dell’INPS con riferimento alla domanda di pensione privilegiata (avendo riconosciuto il bene della vita solo a seguito dell’odierno ricorso) nonché della soccombenza del ricorrente con riferimento alla domanda relativa all’assegno di superinvalidità, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
PQM
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37882, così dispone:
· dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda finalizzata al riconoscimento della pensione privilegiata;
· rigetta il ricorso con riferimento alla domanda finalizzata al riconoscimento dell’assegno ex art. 15 del d.P.R. n. 915/1978 e art. 100 del d.P.R. n. 1092/1973.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza del 27.11.2025. Il Giudice
NI AT
Depositata il 15.12.2025 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
RA AR NO
(f.to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.
Il Giudice
NI AT
Depositata il 15.12.2025 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
RA AR NO
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari 15.12.2025 Il Funzionario
RA AR NO
(f.to digitalmente)