Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 365/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 365/2023 R.G.A.C. posta in deliberazione all'udienza del 6.3.2025 promossa da
, (C.F. ), nata a [...], l'[...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Bagheria, Via Ciro Scianna 174, presso lo studio dell'Avv. Antonino
Giuseppe Di Salvo, che la rappresenta e difende per procura in atti
-RICORRENTE-
contro
, (c.f.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Santa Flavia (PA) alla Contrada Urio n. 11, presso lo studio dell'Avv.
Irina Di Piazza, che lo rappresenta e difende per procura in atti
-RESISTENTE-
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 6.3.2025 le parti hanno concluso come da verbale di udienza, al contenuto del quale si rinvia;
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 3.2.2023, , premesso Parte_1
di avere contratto matrimonio concordatario con il sig. in Bagheria, il 10 Controparte_1
agosto 2013, che dall'unione matrimoniale sono nati i figli nata a [...] il [...], e Per_1
, nato a [...] il [...], che la convivenza è divenuta intollerabile per incompatibilità di Per_2 carattere e incomprensioni, ha chiesto emettersi pronuncia di separazione giudiziale alle seguenti condizioni: assegnazione alla ricorrente la casa coniugale, sita in Bagheria, via Papa Giovanni XXIII
n. 26, collocamento prevalente dei figli insieme alla madre nella casa coniugale, con regolamentazione del diritto di visita padre-figli e onere per il marito della corresponsione della somma mensile di euro 800,00 per il mantenimento dei figli minori, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Si è costituito il resistente, il quale, contestando la ricostruzione fattuale contenuta nell'atto introduttivo in ordine ai motivi della separazione, ha chiesto emettersi pronuncia di separazione, affidamento condiviso dei figli minori ai genitori, assegnazione al marito della casa coniugale per potervi dimorare unitamente ai figli e onere per la ricorrente di corrispondere al resistente la somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
All'esito dell'Udienza presidenziale, il Presidente F.F. ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ai genitori, con collocazione presso la madre e regolamentazione del regime di visita del padre, ha assegnato la casa coniugale alla parte ricorrente ed ha posto a carico di parte resistente l'obbligo di versare in favore della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli
L'ordinanza Presidenziale è stata successivamente modificata, a causa di sopraggiunti problemi di salute della parte ricorrente, con provvedimento del 17.7.2024, con il quale è stato disposto il collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione paterna ed il conferimento di incarico ai
Servizi Sociali territorialmente competenti, per un accertamento sulle condizioni di vita delle parti e dei minori.
All'esito del deposito della relazione di aggiornamento da parte dei Servizi incaricati, all'udienza di cui in epigrafe, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo sulle condizioni di separazione, come da istanza sottoscritta dalle parti personalmente e depositata in data
27.1.2025, ed hanno precisato le proprie conclusioni congiunte, rinunciando ai termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
La causa è stata posta in decisione senza termini, nonché trasmessa al Collegio per la decisione.
*** Orbene, ciò posto, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali e, in particolare, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Per quanto concerne le condizioni di separazione, si rileva che le parti hanno concluso all'udienza indicata in epigrafe, riportandosi all'accordo già sottoscritto e depositato telematicamente in data
27.1.2025, riguardante le condizioni di affidamento, collocamento e visita dei figli minori, e Per_1
, i rapporti economico-patrimoniali dei coniugi e tutti gli altri aspetti meglio indicati nel predetto Per_2
accordo.
Orbene, posto che tali condizioni non risultano contrarie all'ordine pubblico, né a norme imperative ed all'interesse della prole, appare opportuno che i rapporti tra le parti siano regolati dalle dette condizioni.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], Parte_1
l'8.11.1987, e , nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio concordatario in data 10.08.2013, nel comune di Bagheria, con atto iscritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Bagheria al n. 89, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2013;
2) dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle stesse e depositato telematicamente in data 27.1.2025;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Rini
Claudia Musola