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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5369 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.15209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato, ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15209/2024 promossa da:
C.F. e P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Commissario e legale rappresentante pro-tempore, Dott. , rappresentata e Parte_2 difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Claudia ZUCCA (C.F.
) e dall'Avv. Adelaide LEONE (C.F. presso le C.F._1 C.F._2 stesse elettivamente domiciliata in Chieri (TO) Piazza Silvio Pellico n 1, per delega in atti
( e;
Email_1 Email_2
ATTORE OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 sede legale in San Michele Salentino (BR) alla Via Della Repubblica n. 30 (P.I.
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce a D.I. dall'Avv. Sara P.IVA_2
Zaccaria del Foro di Brindisi (C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo C.F._3
Studio di quest'ultima sito in Fasano (BR) alla Via Nazionale dei Trulli n. 145 (studio
LEGALTEC);
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito, in via principale, in accoglimento della proposta opposizione, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare privo di effetto giuridico alcuno il decreto ingiuntivo n. 3694 emesso dal Tribunale di Torino l'1.07.2024 perché privo dei presupposti giustificativi ed illegittimo, per le ragioni dedotte in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse Part comunque sussistente un'obbligazione pecuniaria a carico dell' , limitare il dovuto a quanto effettivamente provato e accertato nel corso del giudizio. In ogni caso con vittoria di spese legali del presente giudizio, oltre accessori dovuti per legge”.
Per parte convenuta:
“IN VIA PRINCIPALE:
1. dichiarare l'opposizione proposta dall' , in persona del legale rappresentante p.t., Pt_3 infondata in fatto e diritto e, quindi, rigettarla integralmente;
2. per l'effetto confermare e dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
3694/2024, emesso dal Tribunale di Torino in data 25/06/2024;
In ogni caso condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Pt_3 in favore del , delle spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio, tenuto anche conto del mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma
e sullo schema informatico, nonché dei criteri e limiti di redazione degli atti (art. 46 comma 4 disp. att. c.p.c., così come introdotto dall'art. 4 comma 3 lett. B del D.lgs. n. 149/2022)”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 01/07/2024, il Tribunale di Torino, su impulso del Controparte_1
, emetteva il decreto ingiuntivo n. 3694/2024 nei confronti dell'
[...] [...]
per la somma di € 33.135,93, oltre interessi come da domanda e Controparte_2 spese della procedura.
L'odierna opposta afferma di essere creditrice dell'opponente a titolo di corrispettivo per l'erogazione dei trattamenti sanitari e farmacologici in favore del sig. Persona_1 ricoverato presso la Comunità Riabilitativa Psichiatrica CRAP di San Vincenzo di San Michele
Salentino, nel periodo dal 9.05.2022 al 9.11.2022 (BR).
Tali trattamenti sanitari venivano erogati in quanto, in data 10.05.2022, in ottemperanza all'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino Sez. III penale del 20.04.2022, la Parte_4 comunicava al Centro di Salute Mentale dell' che il Centro di Salute Mentale di Pt_1
CE ME (BR), in data il 9.05.2022, aveva autorizzato e disposto l'ingresso del paziente presso la Comunità San Vincenzo di San Michele Salentino Persona_1
(struttura gestita dal dall'odierna opposta). CP_1 In data 04/09/2024, l' proponeva opposizione avverso il Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 3694/24 negando di essere obbligata al pagamento della somma.
In data 7/11/2024, il si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo di dichiarare infondata l'opposizione proposta e confermare il decreto oggetto di causa.
Con ordinanza del 4 aprile 2025, il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione ex art.281 sexies c.p.c.: all'esito la causa viene a sentenza.
2.1 Parte attrice ha rilevato l'illegittimità del decreto ingiuntivo in quanto la non CP_1 ha dato prova di regolare fatturazione elettronica secondo i canoni di legge.
Parte opposta, invece, sostiene che ha comunque inviato la fattura e diversi solleciti di pagamento alla di Chieri. Pt_1
Orbene, dalla documentazione in atti si evince che la fattura azionata con il decreto ingiuntivo
è la n.73/FE del 27.9.23 è stata depositata come file in formato pdf (cfr. all. 4 fascicolo monitorio), da cui, però, non si desume né che sia elettronica, né che sia stata trasmessa secondo le norme specifiche, atteso che per la prestazione di servizi resi nei confronti della P.A. l'unica ipotesi di fatturazione ammissibile è quella elettronica.
Da una ricognizione normativa, infatti, emerge che l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione è stato introdotto con la L. Finanziaria 2008
(art. 1, co. 209-214, L. 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dall'art. 10, co-13 duodecies, lett.
A), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214). In particolare, secondo il comma 209 dell'art. 1 L. 244/2007, «l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (…), deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; secondo il comma 210 dello stesso articolo, le
Pubbliche Amministrazioni «non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica».
L'efficacia di tale sistema è coincisa con l'entrata in vigore del D.M. n. 55/2013, recante
«Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con cui tale strumento è entrato in vigore». Ai sensi dell'art. 2, co. 4, del detto Regolamento: «La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio».
In conclusione, dal quadro normativo sopra richiamato, si desume che l'unico modo di trasmissione della fattura elettronica è quello da effettuare tramite il Sistema di Interscambio
(SdI), che effettua i controlli formali (dati obbligatori fiscali, esistenza del cd. codice destinatario, esistenza della partita IVA del fornitore ovvero del codice fiscale del cliente) ai fini della corretta trasmissione e quindi dell'esistenza della detta fattura.
Pertanto, ove la trasmissione non sia avvenuta secondo la modalità anzidetta, le fatture non possono essere considerate come emesse (cfr. anche Corte D'Appello di Napoli sent.
4667/2023).
2.2. Inoltre non appaiono sussistere i presupposti della pretesa creditoria nei confronti dell'opponente.
L'art. 33 D.P.C.M. 12-1-2017, in materia di assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali, in vigore dal 19/03/2017 al comma 5, sancisce che “Ai soggetti cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono garantiti trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi a carattere intensivo ed estensivo nelle strutture residenziali di cui alla legge n. 9 del 2012 ed al decreto ministeriale 1 ottobre 2012 (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)” e che detti “trattamenti sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale”.
Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass.:
1740/2011, 17711/2014 e 23657/2015), il soggetto titolare di una struttura sanitaria che chiede la condanna di un'azienda sanitaria locale a pagare il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale, ha l'onere di produrre in giudizio, oltre ai documenti attestanti l'accreditamento e l'effettivo svolgimento delle prestazioni, anche Parte i contratti stipulati con l' per disciplinare i rapporti di natura concessoria derivanti dall'accreditamento.
La stipula dei contratti è necessaria anche in base i principi generali dell'ordinamento in tema di contratti con le pubbliche amministrazioni, e deve avvenire per iscritto, con indicazione degli elementi fondamentali del rapporto, a pena di nullità (da ultimo Cass.23387/24). La prova della loro esistenza e del loro contenuto può essere data soltanto (fatto salvo l'eccezionale caso di cui agli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione dei documenti che li rappresentano direttamente e non anche per mezzo di presunzioni, tantomeno per facta concludentia.
Alla luce dei principi generali in materia di contratti con la pubblica amministrazione e, tenuto conto dell'orientamento della Suprema corte sul punto, la documentazione prodotta da parte opposta non è sufficiente a provare l'esistenza di un accordo con la per altro neppur Pt_1 allegato. La Onlus, infatti, allega il provvedimento dell'autorità giudiziaria che consente trasferimento del paziente e la mancata contestazione dell' al trasferimento, i Controparte_2 quali non sono elementi idonei ad assolvere l'onere della prova sopra descritto e necessario all'addebito al SSN delle spese della retta di degenza.
D'altro canto dai documenti si evince che parte opposta al momento di prestare assistenza aveva ritenuto che il beneficiario delle prestazioni fosse residente o fosse prossimo a diventare residente in [...](doc.4 opposta) e questo spiega perché non si sia attivata per raggiungere un accordo con l'opponente.
Si ritiene in conclusione che l'opposizione sia fondata ed il decreto ingiuntivo debba essere revocato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022, minimi solo per la fase istruttoria e decisionale, vista l'istruttoria documentale e la discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contraddittorio delle parti: revoca il decreto ingiuntivo n. 3694/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data 1 luglio 2024; condanna il CONSORZIO di cooperative sociali a rifondere a favore di 5 CP_1 Pt_3 le spese di giudizio che si liquidano in € 5.261,00 per spese, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA
e 15 % per rimborso spese generali.
Torino, 10 dicembre 2025.
La Giudice Chiara Comune
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato, ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15209/2024 promossa da:
C.F. e P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Commissario e legale rappresentante pro-tempore, Dott. , rappresentata e Parte_2 difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Claudia ZUCCA (C.F.
) e dall'Avv. Adelaide LEONE (C.F. presso le C.F._1 C.F._2 stesse elettivamente domiciliata in Chieri (TO) Piazza Silvio Pellico n 1, per delega in atti
( e;
Email_1 Email_2
ATTORE OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 sede legale in San Michele Salentino (BR) alla Via Della Repubblica n. 30 (P.I.
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce a D.I. dall'Avv. Sara P.IVA_2
Zaccaria del Foro di Brindisi (C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo C.F._3
Studio di quest'ultima sito in Fasano (BR) alla Via Nazionale dei Trulli n. 145 (studio
LEGALTEC);
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito, in via principale, in accoglimento della proposta opposizione, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare privo di effetto giuridico alcuno il decreto ingiuntivo n. 3694 emesso dal Tribunale di Torino l'1.07.2024 perché privo dei presupposti giustificativi ed illegittimo, per le ragioni dedotte in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse Part comunque sussistente un'obbligazione pecuniaria a carico dell' , limitare il dovuto a quanto effettivamente provato e accertato nel corso del giudizio. In ogni caso con vittoria di spese legali del presente giudizio, oltre accessori dovuti per legge”.
Per parte convenuta:
“IN VIA PRINCIPALE:
1. dichiarare l'opposizione proposta dall' , in persona del legale rappresentante p.t., Pt_3 infondata in fatto e diritto e, quindi, rigettarla integralmente;
2. per l'effetto confermare e dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
3694/2024, emesso dal Tribunale di Torino in data 25/06/2024;
In ogni caso condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Pt_3 in favore del , delle spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio, tenuto anche conto del mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma
e sullo schema informatico, nonché dei criteri e limiti di redazione degli atti (art. 46 comma 4 disp. att. c.p.c., così come introdotto dall'art. 4 comma 3 lett. B del D.lgs. n. 149/2022)”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 01/07/2024, il Tribunale di Torino, su impulso del Controparte_1
, emetteva il decreto ingiuntivo n. 3694/2024 nei confronti dell'
[...] [...]
per la somma di € 33.135,93, oltre interessi come da domanda e Controparte_2 spese della procedura.
L'odierna opposta afferma di essere creditrice dell'opponente a titolo di corrispettivo per l'erogazione dei trattamenti sanitari e farmacologici in favore del sig. Persona_1 ricoverato presso la Comunità Riabilitativa Psichiatrica CRAP di San Vincenzo di San Michele
Salentino, nel periodo dal 9.05.2022 al 9.11.2022 (BR).
Tali trattamenti sanitari venivano erogati in quanto, in data 10.05.2022, in ottemperanza all'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino Sez. III penale del 20.04.2022, la Parte_4 comunicava al Centro di Salute Mentale dell' che il Centro di Salute Mentale di Pt_1
CE ME (BR), in data il 9.05.2022, aveva autorizzato e disposto l'ingresso del paziente presso la Comunità San Vincenzo di San Michele Salentino Persona_1
(struttura gestita dal dall'odierna opposta). CP_1 In data 04/09/2024, l' proponeva opposizione avverso il Controparte_2 decreto ingiuntivo n. 3694/24 negando di essere obbligata al pagamento della somma.
In data 7/11/2024, il si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo di dichiarare infondata l'opposizione proposta e confermare il decreto oggetto di causa.
Con ordinanza del 4 aprile 2025, il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione ex art.281 sexies c.p.c.: all'esito la causa viene a sentenza.
2.1 Parte attrice ha rilevato l'illegittimità del decreto ingiuntivo in quanto la non CP_1 ha dato prova di regolare fatturazione elettronica secondo i canoni di legge.
Parte opposta, invece, sostiene che ha comunque inviato la fattura e diversi solleciti di pagamento alla di Chieri. Pt_1
Orbene, dalla documentazione in atti si evince che la fattura azionata con il decreto ingiuntivo
è la n.73/FE del 27.9.23 è stata depositata come file in formato pdf (cfr. all. 4 fascicolo monitorio), da cui, però, non si desume né che sia elettronica, né che sia stata trasmessa secondo le norme specifiche, atteso che per la prestazione di servizi resi nei confronti della P.A. l'unica ipotesi di fatturazione ammissibile è quella elettronica.
Da una ricognizione normativa, infatti, emerge che l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione è stato introdotto con la L. Finanziaria 2008
(art. 1, co. 209-214, L. 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dall'art. 10, co-13 duodecies, lett.
A), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214). In particolare, secondo il comma 209 dell'art. 1 L. 244/2007, «l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (…), deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; secondo il comma 210 dello stesso articolo, le
Pubbliche Amministrazioni «non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica».
L'efficacia di tale sistema è coincisa con l'entrata in vigore del D.M. n. 55/2013, recante
«Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con cui tale strumento è entrato in vigore». Ai sensi dell'art. 2, co. 4, del detto Regolamento: «La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio».
In conclusione, dal quadro normativo sopra richiamato, si desume che l'unico modo di trasmissione della fattura elettronica è quello da effettuare tramite il Sistema di Interscambio
(SdI), che effettua i controlli formali (dati obbligatori fiscali, esistenza del cd. codice destinatario, esistenza della partita IVA del fornitore ovvero del codice fiscale del cliente) ai fini della corretta trasmissione e quindi dell'esistenza della detta fattura.
Pertanto, ove la trasmissione non sia avvenuta secondo la modalità anzidetta, le fatture non possono essere considerate come emesse (cfr. anche Corte D'Appello di Napoli sent.
4667/2023).
2.2. Inoltre non appaiono sussistere i presupposti della pretesa creditoria nei confronti dell'opponente.
L'art. 33 D.P.C.M. 12-1-2017, in materia di assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali, in vigore dal 19/03/2017 al comma 5, sancisce che “Ai soggetti cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono garantiti trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi a carattere intensivo ed estensivo nelle strutture residenziali di cui alla legge n. 9 del 2012 ed al decreto ministeriale 1 ottobre 2012 (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)” e che detti “trattamenti sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale”.
Come più volte evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass.:
1740/2011, 17711/2014 e 23657/2015), il soggetto titolare di una struttura sanitaria che chiede la condanna di un'azienda sanitaria locale a pagare il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale, ha l'onere di produrre in giudizio, oltre ai documenti attestanti l'accreditamento e l'effettivo svolgimento delle prestazioni, anche Parte i contratti stipulati con l' per disciplinare i rapporti di natura concessoria derivanti dall'accreditamento.
La stipula dei contratti è necessaria anche in base i principi generali dell'ordinamento in tema di contratti con le pubbliche amministrazioni, e deve avvenire per iscritto, con indicazione degli elementi fondamentali del rapporto, a pena di nullità (da ultimo Cass.23387/24). La prova della loro esistenza e del loro contenuto può essere data soltanto (fatto salvo l'eccezionale caso di cui agli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione dei documenti che li rappresentano direttamente e non anche per mezzo di presunzioni, tantomeno per facta concludentia.
Alla luce dei principi generali in materia di contratti con la pubblica amministrazione e, tenuto conto dell'orientamento della Suprema corte sul punto, la documentazione prodotta da parte opposta non è sufficiente a provare l'esistenza di un accordo con la per altro neppur Pt_1 allegato. La Onlus, infatti, allega il provvedimento dell'autorità giudiziaria che consente trasferimento del paziente e la mancata contestazione dell' al trasferimento, i Controparte_2 quali non sono elementi idonei ad assolvere l'onere della prova sopra descritto e necessario all'addebito al SSN delle spese della retta di degenza.
D'altro canto dai documenti si evince che parte opposta al momento di prestare assistenza aveva ritenuto che il beneficiario delle prestazioni fosse residente o fosse prossimo a diventare residente in [...](doc.4 opposta) e questo spiega perché non si sia attivata per raggiungere un accordo con l'opponente.
Si ritiene in conclusione che l'opposizione sia fondata ed il decreto ingiuntivo debba essere revocato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022, minimi solo per la fase istruttoria e decisionale, vista l'istruttoria documentale e la discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contraddittorio delle parti: revoca il decreto ingiuntivo n. 3694/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data 1 luglio 2024; condanna il CONSORZIO di cooperative sociali a rifondere a favore di 5 CP_1 Pt_3 le spese di giudizio che si liquidano in € 5.261,00 per spese, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA
e 15 % per rimborso spese generali.
Torino, 10 dicembre 2025.
La Giudice Chiara Comune