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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/06/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
n. 277/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 277/2025, posta in deliberazione all'udienza del giorno 17 giugno 2025 e promossa da:
– CF - nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Giosuè Carducci n. 10, presso lo studio dell'avv.
CHIRUMBOLO ARMANDO – CF - che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._2 atti;
-parte ricorrente-
CONTRO
– CF - nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) in via C. Colombo, n. 40, presso lo Studio dell'avv. FUSTO
RENATO – CF - che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: filiazione naturale - regolamento dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 12/03/2025, il sig. chiedeva al Tribunale Parte_1 adito di disciplinare i rapporti tra i genitori e il figlio minorenne, con le seguenti modalità: “1) Per_1
Disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle Per_1 stesse presso la madre;
2) Disporre l'assegnazione della casa familiare sita alla C.da Zupello n. 20 di Lamezia
Terme alla sig.ra ; 3) Disporre un assegno mensile di mantenimento in favore del minore Controparte_1
nella misura di € 100,00 mensili, da porsi a carico del sig. 4) Disporre, Persona_2 Parte_1 che le spese straordinarie del minore afferenti la salute, l'istruzione, ludiche e sportive etc. etc., siano poste a
1 carico di entrambe i genitori nella misura del 50% per ognuno;
5) Con ogni ulteriore provvedimento di legge
e con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva di aver intrattenuto una relazione affettiva con CP_1
dalla quale, in data 18.10.2023, nasceva il figlio che, la convivenza more uxorio cessava
[...] Per_1 nel mese di Febbraio 2025, quando il sig. veniva attinto dalla misura cautelare del divieto di Parte_1 avvicinamento alla sig.ra nell'ambito del Proc. Pen. n. 1844/2024 RGNR – P.P. Controparte_1
217/2025 RG GIP Tribunale di Lamezia Terme;
che, successivamente all'interrogatorio - svoltosi in data
04.03.2025 innanzi al G.I.P. dell'intestato Tribunale - il Giudice autorizzava il sig. a mettersi in Pt_1 contatto con la P.O., al fine di poter vedere il figlioletto ed ha – altresì - autorizzato il medesimo a Per_1 ritirare, per il tramite della P.G. operante, i propri effetti personali dalla abitazione familiare sita alla C.da
Zupello n. 20 di Lamezia Terme;
che, tra le parti i rapporti sono molto conciliativi e collaborativi e, ad oggi, il sig. sta regolarmente facendo visita al figlioletto con la piena disponibilità della Parte_1 Per_1 sig.ra e l'aiuto dei nonni paterni e materni, in ottimi rapporti tra di loro;
che, stante i Controparte_1 buoni rapporti con la sig.ra , il sig. redigeva un piano genitoriale di seguito riportato: CP_1 Pt_1
1) l'affido del figlio minore spetterà ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso, presso la madre. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati, quando ciò sarà reso possibile, circa le questioni più importanti, relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza, compatibilmente con quanto previsto in caso di affido condiviso. 2) due pomeriggi a settimana, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, dopo averlo fatto cenare;
3) per quanto concerne le festività natalizie, trascorrerà le festività natalizie ad anni Per_1 alterni, con ciascun genitore, ovvero giorno 24 e 25 dicembre presso la madre e l'anno successivo presso il padre;
così per il 26 dicembre ed il 31 dicembre ed il 1° gennaio, ad anni alterni con la madre o con il padre.
Relativamente alle vacanze pasquali, si applicherà lo stesso sistema;
4) in ordine alle vacanze estive, il sig. potrà tenere con sé il figlioletto 15 giorni consecutivi, compatibilmente con le esigenze di Parte_1 entrambi i genitori;
tale periodo dovrà essere, comunque, concordato tra i genitori;
5) ulteriori od inferiori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche dei futuri impegni di studio, sportivi e sociali del figlio e solo se vi sia accordo tra entrambi i genitori;
6) il piccolo Per_1 trascorrerà, a prescindere dai giorni stabiliti, la Festa della Mamma con la sig.ra e la Controparte_1
Festa del Papà con il sig. fintanto che il bambino non sarà più grande ed in grado di decidere Parte_1 autonomamente. Il giorno del compleanno del figlio, lo stesse lo trascorrerà, ad anni alterni, una volta con la madre e la volta successiva con il padre, salvo diversi accordi tra i genitori. Il giorno del compleanno dei propri genitori, a prescindere dai giorni stabiliti, il figlio trascorrerà quello della madre, con la madre e quello del padre con il padre, salvo diversi accordi tra i genitori. Nel periodo di permanenza presso di sé, il sig. si impegnerà a rispettare gli impegni e le attività del minore, rispettando gli orari previsti Parte_1 per i suddetti impegni del figlio;
7) ogni spostamento di fuori città, dovrà essere comunicato Per_1
2 all'altro genitore, il quale vi acconsentirà, salvo validi ed oggettivi motivi ostativi; (vedi, in tal senso, ricorso in atti).
Si costituiva in giudizio la parte resistente, sig.ra la quale – preliminarmente - precisava Controparte_1 che, nei confronti del ricorrente, era pendente il proc. Pen. N. 1844/2024 RGNR, presso il Tribunale di Lamezia
Terme, per il reato di cui all'art. 572 c.p.; tuttavia, non si opponeva ai punti 1,2,3,5,6, del piano genitoriale redatto dal sig. e contenuto nel ricorso, ma si opponeva parzialmente ai punti 3 e 4 in relazione Pt_1 al pernotto del bambino presso l'abitazione paterna.
La resistente chiedeva, dunque, di: “1. - disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, con facoltà della medesima, previo avviso al padre, di mutare abitazione e residenza anche del minore ma sempre nel Comune di Lamezia Terme;
2) - disporre l'assegnazione della casa familiare provvisoria sita alla C. da Zupello n.20 di Lamezia Terme alla sig.ra ; 2. - disporre un assegno mensile di mantenimento in favore del minore Controparte_1 Per_2 nella misura di almeno 250,00 mensili, da porsi a carico del Sig. e da versare a
[...] Parte_1 mezzo bonifico alla Sig.ra 3) Sulle condizioni relative all'affidamento del minore e piano genitoriale ci CP_1 si associa salvo per i punti punto punti 3 e 4 sui quali v'è espressa opposizione chiedendo che in relazione al punto 3 i genitori possano trascorrere a le festività natalizie a giorni alterni, con il bambino il 24 dicembre un anno dalla mamma e 25 dal padre e viceversa e non due giorni consecutivi ad anno alterno a genitore e, in relazione al punto 4 un periodo di 7 giorni (e non 15 come richiesto dal padre) e che il pernotto al padre non venga al momento concesso nonché che anche durante le vacanze estive riporti il bambino a casa alle ore
20.00 o altro orario concordato tra coniugi per il rientro nella casa della madre. 4) disporre che le spese straordinarie del minore afferenti alla salute, l'istruzione, ludiche e sportive etc ecc., siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ognuno;
5) con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. 6) con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del sottoscritto procuratore oltre spese generali, IVA e CPA come per legge o comunque con spese compensate” (vedi la comparsa costitutiva;
in atti).
Con note di trattazione scritta, depositate in vista dell'udienza cartolare fissata per il 17 giugno 2025, entrambe le parti si riportavano ai propri scritti difensivi principali rassegnando le conclusioni ivi contenute;
parte resistente, inoltre, depositava il dispositivo di Sentenza n. 92/2025 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 10.6.2025, nell'ambito del Proc. Pen n. 1844/2024 R.G.N.R. - 217/2025 RG GIP, a carico del Sig. per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della Sig.ra Parte_1 CP_1
[...]
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e - all'esito dell'udienza del 17.06.2025 - esaminate le note conclusive di trattazione scritta depositate separatamente in cancelleria in data 11 e 12 giugno 2025 e preso altresì atto del parere favorevole tempestivamente emesso dal PM in sede in data 15 aprile 2025, il
Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente pronuncia riguarda la regolamentazione dei rapporti tra i genitori, e Parte_1 [...]
e il figlio minore CP_1 Per_1
Anzitutto, per quanto concerne il regime di affidamento del figlio minore giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.
Alla regola dell'affidamento condiviso può, invero, derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater
c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Detto questo, in merito all'affidamento di può essere disposto l'affidamento condiviso ad entrambi Per_1
i genitori del minore, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione, come peraltro richiesto, senza opposizioni radicali, da parte di entrambi i genitori.
In ogni caso, la collocazione abitativa del minore sarà sempre presso il domicilio materno, avendo Per_1 vissuto insieme alla madre sin dal momento della cessazione della convivenza dei genitori;
ciò anche in virtù del mancato contrasto tra le parti e stante la tenera età del minore, anche in considerazione della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti e alle esigenze di cura del figlio (punto 1) del piano genitoriale redatto da parte ricorrente e accettato da parte resistente - d'ora in poi solo 'piano genitoriale') – (vd. ricorso e comparsa di costituzione in atti).
2. Con riferimento al regime degli incontri padre-figlio, il principale contrasto tra le parti attiene ai pernottamenti del figlio minore presso il genitore non collocatario.
In merito va, anzitutto, rilevato, che nessuna norma indica un limite di età a partire dal quale si possano prevedere i pernotti.
Un dato normativo però esiste nel nostro codice civile ed è costituito dall'art. 337 ter, che sancisce il principio in base al quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Questo è il principio posto alla base di ogni provvedimento relativo ai figli minori ed è sulla scorta di detto principio che vi è stata un'evoluzione della giurisprudenza, che ha mostrato ampie aperture in tal senso, partendo dal presupposto che il padre è in grado, tanto quanto la madre, di accudire il figlio anche in tenera età, eliminando gradualmente quel pregiudizio secondo cui il padre non potesse prendersi cura del figlio troppo piccolo.
4 Particolare pregio, in tal senso, merita l'Ordinanza n. 16125/2020 della Corte di Cassazione, che, riconoscendo il diritto del padre di trascorrere almeno una notte alla settimana con il figlio di due anni, ha enunciato un principio-guida secondo cui “la sola tenera età del figlio non giustifica l'esclusione a priori del diritto del bambino di poter pernottare presso il suo papà”; deve, infatti, in via principale essere salvaguardato il diritto alla bigenitorialità (“inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole”) a tutela del minore.
Di conseguenza, il diritto di visita – con relativo pernottamento – dei genitori può subire restrizioni solo nell'interesse del minore, ovvero solo quando al minore possa derivare un pregiudizio.
La madre deve – dunque - dimostrare che trascorrere una notte presso l'abitazione paterna possa pregiudicare il minore, non limitandosi, quindi, a ribadire l'inadeguatezza del genitore e la sua incapacità di prendersi cura di un bambino molto piccolo.
Ciò posto, nel caso in esame, tenuto conto che il piccolo sin dal momento della cessazione della Per_1 convivenza tra i genitori, ha vissuto insieme alla madre, mentre, dalle dichiarazioni del ricorrente, si evince che gli incontri tra padre-figlio siano stati interrotti per un certo periodo e siano ripresi solo dopo marzo 2025, e stante la tenerissima età del minore – di neanche due anni - deve essere senza dubbio escluso il pernottamento presso l'abitazione paterna, riservando tale possibilità perlomeno al compimento del terzo anno d'età del minore, allorquando i rapporti tra padre-figlio siano stati ripresi con regolarità e - comunque – in prosieguo, previa verifica della relativa idoneità genitoriale.
Pertanto, il padre potrà incontrare il figlio minore salvo differente accordo fra le parti e Per_1 compatibilmente alle esigenze della piccola età del minore nei seguenti termini:
1) due pomeriggi a settimana, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, dopo averlo fatto cenare (punto 2) piano genitoriale accettato da parte resistente);
2) per quanto concerne le festività natalizie, trascorrerà la Vigilia di Natale o il giorno di Natale, Per_1 nonché la Vigilia di Capodanno o il giorno di Capodanno, presso il padre ad anni alterni (negli anni dispari la
Vigilia di Natale e il giorno di Capodanno con il padre e viceversa), dalle ore 10:00 alle ore 23:00; le festività del 26 dicembre e del 6 gennaio, il minore, le trascorrerà con il padre negli anni pari e viceversa, sempre dalle ore 10:00 alle ore 23:00; relativamente alle vacanze pasquali, si applicherà lo stesso sistema dell'alternanza,
Pasqua con il padre negli anni dispari e il lunedì dell'Angelo (pasquetta) negli anni pari (punto 3) del piano genitoriale parzialmente accettato da parte resistente);
3) in ordine alle vacanze estive, il sig. potrà prendere sé il figlioletto 15 giorni consecutivi, Parte_1 compatibilmente con le esigenze di entrambi i genitori e senza diritto di pernottamento, dalle ore 9:00 alle ore
22:00; tale periodo dovrà essere, comunque, concordato tra i genitori;
4) ulteriori od inferiori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche dei futuri impegni di studio, sportivi e sociali del figlio e solo se vi sia accordo tra entrambi i genitori
(punto 5) del piano genitoriale accettato da parte resistente);
5) il piccolo trascorrerà, a prescindere dai giorni stabiliti, la Festa della Mamma con la sig.ra Per_1 CP_1
5 e la Festa del Papà con il sig. fintanto che il bambino non sarà più grande ed CP_1 Parte_1 in grado di decidere autonomamente. Il giorno del compleanno del figlio, lo stesse lo trascorrerà, ad anni alterni, una volta con la madre e la volta successiva con il padre, salvo diversi accordi tra i genitori. Il giorno del compleanno dei propri genitori, a prescindere dai giorni stabiliti, il figlio trascorrerà quello della madre, con la madre e quello del padre con il padre, salvo diversi accordi tra i genitori. Nel periodo di permanenza presso di sé, il sig. si impegnerà a rispettare gli impegni e le attività del minore, rispettando gli orari Parte_1 previsti per i suddetti impegni del figlio (punto 6) del piano genitoriale accettato da parte resistente);
6) ogni spostamento di fuori città, dovrà essere comunicato all'altro genitore, il quale vi Per_1 acconsentirà, salvo validi ed oggettivi motivi ostativi (punto 7) del piano genitoriale).
I tempi e le modalità di frequentazione padre-figlio sopraindicati potranno essere, comunque, modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di collaborazione tra le stesse tenuto conto, comunque, delle esigenze personali del minore, dei suoi preminenti interessi e della sua volontà.
3. Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del ricorrente, quale genitore non collocatario l'assegno di mantenimento mensile per il figlio minore Per_1
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento del figlio minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, tenuto conto che le parti non hanno fornito alcuna completa documentazione reddituale (solo parte resistente ha allegato isee del nucleo familiare, comprensivo dei redditi del sig. , di soli € Pt_1
1.109,60) e che, entrambe le parti hanno fatto richiesta di essere ammessi al gratuito patrocinio dello Stato dimostrando il loro stato di indigenza economica (considerato che non è stato sufficientemente dimostrato, né tanto meno in riferimento al quantum, eventuali redditi percepiti 'in nero' dal ricorrente) appare opportuno determinare in € 150,00 (centocinquanta/00) al mese il contributo mensile che dovrà Parte_1 versare alla ricorrente per il sostentamento del figlio minore con decorrenza dal mese successivo Per_1 alla pubblicazione della presente sentenza e rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT.
Si specifica che, si è stabilito il principio secondo il quale «il genitore separato o divorziato deve versare
l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità» Cassazione civile sez. I, 07/05/2024, n.12283.
4. Inoltre, le spese straordinarie per la figlio minore (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate
6 tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5. Quanto all'abitazione familiare, l'art. 337 sexies C.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e
7 prescrizioni in tema di residenza” statuisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare
o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
L'assegnazione della casa familiare risponde, dunque, all'esigenza, costituzionalmente garantita, di conservare al meglio l'habitat domestico, inteso come “il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”; essa è, quindi, finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e dell'interesse di questa a rimanere nell'ambiente casalingo in cui è cresciuta, mentre non ha funzione di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole. Anche la Suprema Corte, con l'ordinanza 2 agosto
2023 n. 23501, chiarisce che lo scopo dell'attribuzione del godimento dell'abitazione familiare consiste nel non modificare l'habitat domestico dei figli e il contesto relazionale e sociale ove essi hanno vissuto prima del sorgere del conflitto tra i genitori.
Ne consegue che, ove la casa familiare funga da abitazione principale per i minori – come nel caso che ci occupa - la stessa debba essere assegnata al genitore collocatario.
Ciò detto in iure si osserva in facto che, la casa familiare, sita alla C. da Zupello n. 20 di Lamezia Terme, deve essere assegnata alla sig.ra quale genitore collocatario, così come richiesto da Controparte_1 entrambe le parti (vd. conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso e nella comparsa di costituzione in atti).
6. La natura del giudizio e l'impossibilità di configurare la soccombenza esclusiva di una delle parti a vantaggio dell'altra, legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, collocandolo presso il domicilio materno, Per_1 con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, e regola le frequentazioni tra padre e figlio come in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_1
l'assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta,00), quale contributo al mantenimento del figlio minore entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici Per_1
ISTAT di inflazione monetaria;
- PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, necessarie per la figlio Pt_2
- ASSEGNA la casa familiare sita in Lamezia Terme, c.da Zupello n. 20, alla sig.ra CP_1
quale genitore collocatario.
[...]
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 17/06/2025.
8 Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 277/2025, posta in deliberazione all'udienza del giorno 17 giugno 2025 e promossa da:
– CF - nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Giosuè Carducci n. 10, presso lo studio dell'avv.
CHIRUMBOLO ARMANDO – CF - che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._2 atti;
-parte ricorrente-
CONTRO
– CF - nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) in via C. Colombo, n. 40, presso lo Studio dell'avv. FUSTO
RENATO – CF - che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: filiazione naturale - regolamento dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17 giugno 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 12/03/2025, il sig. chiedeva al Tribunale Parte_1 adito di disciplinare i rapporti tra i genitori e il figlio minorenne, con le seguenti modalità: “1) Per_1
Disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle Per_1 stesse presso la madre;
2) Disporre l'assegnazione della casa familiare sita alla C.da Zupello n. 20 di Lamezia
Terme alla sig.ra ; 3) Disporre un assegno mensile di mantenimento in favore del minore Controparte_1
nella misura di € 100,00 mensili, da porsi a carico del sig. 4) Disporre, Persona_2 Parte_1 che le spese straordinarie del minore afferenti la salute, l'istruzione, ludiche e sportive etc. etc., siano poste a
1 carico di entrambe i genitori nella misura del 50% per ognuno;
5) Con ogni ulteriore provvedimento di legge
e con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva di aver intrattenuto una relazione affettiva con CP_1
dalla quale, in data 18.10.2023, nasceva il figlio che, la convivenza more uxorio cessava
[...] Per_1 nel mese di Febbraio 2025, quando il sig. veniva attinto dalla misura cautelare del divieto di Parte_1 avvicinamento alla sig.ra nell'ambito del Proc. Pen. n. 1844/2024 RGNR – P.P. Controparte_1
217/2025 RG GIP Tribunale di Lamezia Terme;
che, successivamente all'interrogatorio - svoltosi in data
04.03.2025 innanzi al G.I.P. dell'intestato Tribunale - il Giudice autorizzava il sig. a mettersi in Pt_1 contatto con la P.O., al fine di poter vedere il figlioletto ed ha – altresì - autorizzato il medesimo a Per_1 ritirare, per il tramite della P.G. operante, i propri effetti personali dalla abitazione familiare sita alla C.da
Zupello n. 20 di Lamezia Terme;
che, tra le parti i rapporti sono molto conciliativi e collaborativi e, ad oggi, il sig. sta regolarmente facendo visita al figlioletto con la piena disponibilità della Parte_1 Per_1 sig.ra e l'aiuto dei nonni paterni e materni, in ottimi rapporti tra di loro;
che, stante i Controparte_1 buoni rapporti con la sig.ra , il sig. redigeva un piano genitoriale di seguito riportato: CP_1 Pt_1
1) l'affido del figlio minore spetterà ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso, presso la madre. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati, quando ciò sarà reso possibile, circa le questioni più importanti, relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza, compatibilmente con quanto previsto in caso di affido condiviso. 2) due pomeriggi a settimana, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, dopo averlo fatto cenare;
3) per quanto concerne le festività natalizie, trascorrerà le festività natalizie ad anni Per_1 alterni, con ciascun genitore, ovvero giorno 24 e 25 dicembre presso la madre e l'anno successivo presso il padre;
così per il 26 dicembre ed il 31 dicembre ed il 1° gennaio, ad anni alterni con la madre o con il padre.
Relativamente alle vacanze pasquali, si applicherà lo stesso sistema;
4) in ordine alle vacanze estive, il sig. potrà tenere con sé il figlioletto 15 giorni consecutivi, compatibilmente con le esigenze di Parte_1 entrambi i genitori;
tale periodo dovrà essere, comunque, concordato tra i genitori;
5) ulteriori od inferiori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche dei futuri impegni di studio, sportivi e sociali del figlio e solo se vi sia accordo tra entrambi i genitori;
6) il piccolo Per_1 trascorrerà, a prescindere dai giorni stabiliti, la Festa della Mamma con la sig.ra e la Controparte_1
Festa del Papà con il sig. fintanto che il bambino non sarà più grande ed in grado di decidere Parte_1 autonomamente. Il giorno del compleanno del figlio, lo stesse lo trascorrerà, ad anni alterni, una volta con la madre e la volta successiva con il padre, salvo diversi accordi tra i genitori. Il giorno del compleanno dei propri genitori, a prescindere dai giorni stabiliti, il figlio trascorrerà quello della madre, con la madre e quello del padre con il padre, salvo diversi accordi tra i genitori. Nel periodo di permanenza presso di sé, il sig. si impegnerà a rispettare gli impegni e le attività del minore, rispettando gli orari previsti Parte_1 per i suddetti impegni del figlio;
7) ogni spostamento di fuori città, dovrà essere comunicato Per_1
2 all'altro genitore, il quale vi acconsentirà, salvo validi ed oggettivi motivi ostativi; (vedi, in tal senso, ricorso in atti).
Si costituiva in giudizio la parte resistente, sig.ra la quale – preliminarmente - precisava Controparte_1 che, nei confronti del ricorrente, era pendente il proc. Pen. N. 1844/2024 RGNR, presso il Tribunale di Lamezia
Terme, per il reato di cui all'art. 572 c.p.; tuttavia, non si opponeva ai punti 1,2,3,5,6, del piano genitoriale redatto dal sig. e contenuto nel ricorso, ma si opponeva parzialmente ai punti 3 e 4 in relazione Pt_1 al pernotto del bambino presso l'abitazione paterna.
La resistente chiedeva, dunque, di: “1. - disporre l'affido condiviso del minore ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, con facoltà della medesima, previo avviso al padre, di mutare abitazione e residenza anche del minore ma sempre nel Comune di Lamezia Terme;
2) - disporre l'assegnazione della casa familiare provvisoria sita alla C. da Zupello n.20 di Lamezia Terme alla sig.ra ; 2. - disporre un assegno mensile di mantenimento in favore del minore Controparte_1 Per_2 nella misura di almeno 250,00 mensili, da porsi a carico del Sig. e da versare a
[...] Parte_1 mezzo bonifico alla Sig.ra 3) Sulle condizioni relative all'affidamento del minore e piano genitoriale ci CP_1 si associa salvo per i punti punto punti 3 e 4 sui quali v'è espressa opposizione chiedendo che in relazione al punto 3 i genitori possano trascorrere a le festività natalizie a giorni alterni, con il bambino il 24 dicembre un anno dalla mamma e 25 dal padre e viceversa e non due giorni consecutivi ad anno alterno a genitore e, in relazione al punto 4 un periodo di 7 giorni (e non 15 come richiesto dal padre) e che il pernotto al padre non venga al momento concesso nonché che anche durante le vacanze estive riporti il bambino a casa alle ore
20.00 o altro orario concordato tra coniugi per il rientro nella casa della madre. 4) disporre che le spese straordinarie del minore afferenti alla salute, l'istruzione, ludiche e sportive etc ecc., siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ognuno;
5) con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. 6) con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del sottoscritto procuratore oltre spese generali, IVA e CPA come per legge o comunque con spese compensate” (vedi la comparsa costitutiva;
in atti).
Con note di trattazione scritta, depositate in vista dell'udienza cartolare fissata per il 17 giugno 2025, entrambe le parti si riportavano ai propri scritti difensivi principali rassegnando le conclusioni ivi contenute;
parte resistente, inoltre, depositava il dispositivo di Sentenza n. 92/2025 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 10.6.2025, nell'ambito del Proc. Pen n. 1844/2024 R.G.N.R. - 217/2025 RG GIP, a carico del Sig. per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della Sig.ra Parte_1 CP_1
[...]
La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e - all'esito dell'udienza del 17.06.2025 - esaminate le note conclusive di trattazione scritta depositate separatamente in cancelleria in data 11 e 12 giugno 2025 e preso altresì atto del parere favorevole tempestivamente emesso dal PM in sede in data 15 aprile 2025, il
Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente pronuncia riguarda la regolamentazione dei rapporti tra i genitori, e Parte_1 [...]
e il figlio minore CP_1 Per_1
Anzitutto, per quanto concerne il regime di affidamento del figlio minore giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.
Alla regola dell'affidamento condiviso può, invero, derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater
c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Detto questo, in merito all'affidamento di può essere disposto l'affidamento condiviso ad entrambi Per_1
i genitori del minore, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione, come peraltro richiesto, senza opposizioni radicali, da parte di entrambi i genitori.
In ogni caso, la collocazione abitativa del minore sarà sempre presso il domicilio materno, avendo Per_1 vissuto insieme alla madre sin dal momento della cessazione della convivenza dei genitori;
ciò anche in virtù del mancato contrasto tra le parti e stante la tenera età del minore, anche in considerazione della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti e alle esigenze di cura del figlio (punto 1) del piano genitoriale redatto da parte ricorrente e accettato da parte resistente - d'ora in poi solo 'piano genitoriale') – (vd. ricorso e comparsa di costituzione in atti).
2. Con riferimento al regime degli incontri padre-figlio, il principale contrasto tra le parti attiene ai pernottamenti del figlio minore presso il genitore non collocatario.
In merito va, anzitutto, rilevato, che nessuna norma indica un limite di età a partire dal quale si possano prevedere i pernotti.
Un dato normativo però esiste nel nostro codice civile ed è costituito dall'art. 337 ter, che sancisce il principio in base al quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Questo è il principio posto alla base di ogni provvedimento relativo ai figli minori ed è sulla scorta di detto principio che vi è stata un'evoluzione della giurisprudenza, che ha mostrato ampie aperture in tal senso, partendo dal presupposto che il padre è in grado, tanto quanto la madre, di accudire il figlio anche in tenera età, eliminando gradualmente quel pregiudizio secondo cui il padre non potesse prendersi cura del figlio troppo piccolo.
4 Particolare pregio, in tal senso, merita l'Ordinanza n. 16125/2020 della Corte di Cassazione, che, riconoscendo il diritto del padre di trascorrere almeno una notte alla settimana con il figlio di due anni, ha enunciato un principio-guida secondo cui “la sola tenera età del figlio non giustifica l'esclusione a priori del diritto del bambino di poter pernottare presso il suo papà”; deve, infatti, in via principale essere salvaguardato il diritto alla bigenitorialità (“inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole”) a tutela del minore.
Di conseguenza, il diritto di visita – con relativo pernottamento – dei genitori può subire restrizioni solo nell'interesse del minore, ovvero solo quando al minore possa derivare un pregiudizio.
La madre deve – dunque - dimostrare che trascorrere una notte presso l'abitazione paterna possa pregiudicare il minore, non limitandosi, quindi, a ribadire l'inadeguatezza del genitore e la sua incapacità di prendersi cura di un bambino molto piccolo.
Ciò posto, nel caso in esame, tenuto conto che il piccolo sin dal momento della cessazione della Per_1 convivenza tra i genitori, ha vissuto insieme alla madre, mentre, dalle dichiarazioni del ricorrente, si evince che gli incontri tra padre-figlio siano stati interrotti per un certo periodo e siano ripresi solo dopo marzo 2025, e stante la tenerissima età del minore – di neanche due anni - deve essere senza dubbio escluso il pernottamento presso l'abitazione paterna, riservando tale possibilità perlomeno al compimento del terzo anno d'età del minore, allorquando i rapporti tra padre-figlio siano stati ripresi con regolarità e - comunque – in prosieguo, previa verifica della relativa idoneità genitoriale.
Pertanto, il padre potrà incontrare il figlio minore salvo differente accordo fra le parti e Per_1 compatibilmente alle esigenze della piccola età del minore nei seguenti termini:
1) due pomeriggi a settimana, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, dopo averlo fatto cenare (punto 2) piano genitoriale accettato da parte resistente);
2) per quanto concerne le festività natalizie, trascorrerà la Vigilia di Natale o il giorno di Natale, Per_1 nonché la Vigilia di Capodanno o il giorno di Capodanno, presso il padre ad anni alterni (negli anni dispari la
Vigilia di Natale e il giorno di Capodanno con il padre e viceversa), dalle ore 10:00 alle ore 23:00; le festività del 26 dicembre e del 6 gennaio, il minore, le trascorrerà con il padre negli anni pari e viceversa, sempre dalle ore 10:00 alle ore 23:00; relativamente alle vacanze pasquali, si applicherà lo stesso sistema dell'alternanza,
Pasqua con il padre negli anni dispari e il lunedì dell'Angelo (pasquetta) negli anni pari (punto 3) del piano genitoriale parzialmente accettato da parte resistente);
3) in ordine alle vacanze estive, il sig. potrà prendere sé il figlioletto 15 giorni consecutivi, Parte_1 compatibilmente con le esigenze di entrambi i genitori e senza diritto di pernottamento, dalle ore 9:00 alle ore
22:00; tale periodo dovrà essere, comunque, concordato tra i genitori;
4) ulteriori od inferiori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche dei futuri impegni di studio, sportivi e sociali del figlio e solo se vi sia accordo tra entrambi i genitori
(punto 5) del piano genitoriale accettato da parte resistente);
5) il piccolo trascorrerà, a prescindere dai giorni stabiliti, la Festa della Mamma con la sig.ra Per_1 CP_1
5 e la Festa del Papà con il sig. fintanto che il bambino non sarà più grande ed CP_1 Parte_1 in grado di decidere autonomamente. Il giorno del compleanno del figlio, lo stesse lo trascorrerà, ad anni alterni, una volta con la madre e la volta successiva con il padre, salvo diversi accordi tra i genitori. Il giorno del compleanno dei propri genitori, a prescindere dai giorni stabiliti, il figlio trascorrerà quello della madre, con la madre e quello del padre con il padre, salvo diversi accordi tra i genitori. Nel periodo di permanenza presso di sé, il sig. si impegnerà a rispettare gli impegni e le attività del minore, rispettando gli orari Parte_1 previsti per i suddetti impegni del figlio (punto 6) del piano genitoriale accettato da parte resistente);
6) ogni spostamento di fuori città, dovrà essere comunicato all'altro genitore, il quale vi Per_1 acconsentirà, salvo validi ed oggettivi motivi ostativi (punto 7) del piano genitoriale).
I tempi e le modalità di frequentazione padre-figlio sopraindicati potranno essere, comunque, modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di collaborazione tra le stesse tenuto conto, comunque, delle esigenze personali del minore, dei suoi preminenti interessi e della sua volontà.
3. Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del ricorrente, quale genitore non collocatario l'assegno di mantenimento mensile per il figlio minore Per_1
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento del figlio minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, tenuto conto che le parti non hanno fornito alcuna completa documentazione reddituale (solo parte resistente ha allegato isee del nucleo familiare, comprensivo dei redditi del sig. , di soli € Pt_1
1.109,60) e che, entrambe le parti hanno fatto richiesta di essere ammessi al gratuito patrocinio dello Stato dimostrando il loro stato di indigenza economica (considerato che non è stato sufficientemente dimostrato, né tanto meno in riferimento al quantum, eventuali redditi percepiti 'in nero' dal ricorrente) appare opportuno determinare in € 150,00 (centocinquanta/00) al mese il contributo mensile che dovrà Parte_1 versare alla ricorrente per il sostentamento del figlio minore con decorrenza dal mese successivo Per_1 alla pubblicazione della presente sentenza e rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT.
Si specifica che, si è stabilito il principio secondo il quale «il genitore separato o divorziato deve versare
l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità» Cassazione civile sez. I, 07/05/2024, n.12283.
4. Inoltre, le spese straordinarie per la figlio minore (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate
6 tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5. Quanto all'abitazione familiare, l'art. 337 sexies C.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e
7 prescrizioni in tema di residenza” statuisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare
o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
L'assegnazione della casa familiare risponde, dunque, all'esigenza, costituzionalmente garantita, di conservare al meglio l'habitat domestico, inteso come “il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”; essa è, quindi, finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e dell'interesse di questa a rimanere nell'ambiente casalingo in cui è cresciuta, mentre non ha funzione di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole. Anche la Suprema Corte, con l'ordinanza 2 agosto
2023 n. 23501, chiarisce che lo scopo dell'attribuzione del godimento dell'abitazione familiare consiste nel non modificare l'habitat domestico dei figli e il contesto relazionale e sociale ove essi hanno vissuto prima del sorgere del conflitto tra i genitori.
Ne consegue che, ove la casa familiare funga da abitazione principale per i minori – come nel caso che ci occupa - la stessa debba essere assegnata al genitore collocatario.
Ciò detto in iure si osserva in facto che, la casa familiare, sita alla C. da Zupello n. 20 di Lamezia Terme, deve essere assegnata alla sig.ra quale genitore collocatario, così come richiesto da Controparte_1 entrambe le parti (vd. conclusioni rassegnate dalle parti nel ricorso e nella comparsa di costituzione in atti).
6. La natura del giudizio e l'impossibilità di configurare la soccombenza esclusiva di una delle parti a vantaggio dell'altra, legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, collocandolo presso il domicilio materno, Per_1 con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, e regola le frequentazioni tra padre e figlio come in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_1
l'assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta,00), quale contributo al mantenimento del figlio minore entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici Per_1
ISTAT di inflazione monetaria;
- PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, necessarie per la figlio Pt_2
- ASSEGNA la casa familiare sita in Lamezia Terme, c.da Zupello n. 20, alla sig.ra CP_1
quale genitore collocatario.
[...]
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 17/06/2025.
8 Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
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