Art. 8. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 8 della Legge 15 aprile 2025, n. 63
Articolo 7Articolo 9
Articolo 8 della Legge 15 aprile 2025, n. 63
Versione
6 maggio 2025
6 maggio 2025
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1808
- Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2025, n. 34175
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 335
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 1028
- Trib. Brindisi, sentenza 24/10/2025, n. 1318
- Articolo 480 del Codice penale
- Articolo 3 della Legge 20 luglio 1952, n. 1014