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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/11/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1354/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,1354/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nato a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. ORNELLA RUFINI RICORRENTE E
( nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
l'Avv. ALESSANDRA VIRGINIA NATALI RESISTENTE
E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 05.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio concordatario contratto con in Viterbo in data Controparte_1
08/09/2007, giusto atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Viterbo (VT), al n° 85, parte II, serie A, dell'anno 2007, dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898 ed avanzando specifiche richiesta di merito. Costituendosi in giudizio parte resistente aderiva alla domanda di divorzio, avanzando da parte sua ulteriori richieste alla quale si riportava. Ciò posto, il Tribunale, visto il verbale di udienza nel corso della quale le parti, hanno aderito alla proposta formulata dal giudice sulla base delle condizioni stabilite da Tribunale di Viterbo nella sentenza di separazione n. 879/2024, passata in giudicato che così disponeva:
“… dispone che ciascuna parte provvederà in via autonoma al proprio mantenimento;
− affida il figlio minore , in regime di affidamento condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno prese di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni ordinarie e quotidiane verranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà nell'occasione;
− dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso il padre al quale assegna l'abitazione già familiare sita in Viterbo, Strada Fontanelle n. 3, in ragione della convivenza con il figlio;
− dispone che la madre potrà vedere e frequentare il figlio, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto dell'interesse preminente e delle esigenze del minore, dal venerdì, all'uscita di scuola, o dalle ore 16.00, fino al lunedì alle ore 18.30, provvedendo la madre a riaccompagnarlo a casa dopo la terapia e, nella settimana successiva a quella in cui il fine settimana è di competenza del padre (usualmente la seconda settimana del mese), anche il martedì pomeriggio, dall'uscita di scuola o dalle ore 16.00, fino alle ore 18.30, sempre provvedendo la madre a riaccompagnare il minore a casa del padre;
quanto alle festività natalizie il minore starà con i genitori per pari tempo, l'un periodo comprendendo le festività natalizie e fino al 30 dicembre di ogni anno e l'altro periodo comprendendo dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso di ogni anno, alternandosi di anno in anno;
quanto alle vacanze pasquali il minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni in modo tale che un periodo comprenda il giorno di Pasqua e l'altro periodo il giorno del Lunedì dell'Angelo, alternandosi di anno in anno;
quanto al periodo estivo il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive tra loro, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
− dispone che ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio in via diretta nei periodi di rispettiva permanenza, rigettando le reciproche domande di disposizione di una somma a carico dell'altro a titolo di contributo al mantenimento del minore;
− dispone che le spese straordinarie occorrenti per il minore, da individuarsi, in caso di disaccordo, secondo il Protocollo assunto in materia dal Tribunale di Viterbo e da concertarsi tra le parti con esibizione della relativa documentazione, vengano ripartite al 50% tra i genitori;
− autorizza nato a Viterbo il [...], a [...] la pensione di invalidità Parte_1 relativa alla domanda n. 3930810606610 riconosciuta dall' con decorrenza CP_2 CP_2
12.03.2019 in favore di nato a [...] il [...] da versarsi sul Persona_1 conto/libretto postale intestato al minore e con vincolo pupillare;
− rigetta ogni altra istanza in quanto inammissibile;
− pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
− dichiara le spese di lite interamente compensate.” Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto del provvedimento emesso dal Presidente di Sezione nel corso dell'udienza citata nel corso della quale, in ragione dell'intervenuto accordo può essere emessa sentenza di divorzio alla indicate condizioni.
-considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del citato provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. - ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate. In particolare, si segnala la rilevanza della condizione - ancora oggi ribadita – che prevede l'autorizzazione per il Sig.
“a percepire la pensione di invalidità relativa alla domanda n. Parte_1 CP_2
3930810606610 riconosciuta dall con decorrenza 12.03.2019 in favore di CP_2 Persona_1
nato a [...] il [...] da versarsi sul conto/libretto postale intestato al minore e
[...] con vincolo pupillare”. Tale condizione tutela il figlio minore in quanto impedisce di utilizzare il denaro depositato sul conto del minore per scopi personali e non “per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio” (art. 374 del c.c.), risultando, quindi, necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare per prelevare somme depositate sull'indicato conto del minore;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, atto celebrato in Viterbo in data 08/09/2007 (atto n° 85, Controparte_1 parte II, serie A, dell'anno 2007);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 05.11.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. ,1354/2025 avente ad oggetto dichiarazione di divorzio
TRA
( ) nato a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. ORNELLA RUFINI RICORRENTE E
( nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
l'Avv. ALESSANDRA VIRGINIA NATALI RESISTENTE
E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 05.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio concordatario contratto con in Viterbo in data Controparte_1
08/09/2007, giusto atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Viterbo (VT), al n° 85, parte II, serie A, dell'anno 2007, dando conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della legge 1.12.1970 n. 898 ed avanzando specifiche richiesta di merito. Costituendosi in giudizio parte resistente aderiva alla domanda di divorzio, avanzando da parte sua ulteriori richieste alla quale si riportava. Ciò posto, il Tribunale, visto il verbale di udienza nel corso della quale le parti, hanno aderito alla proposta formulata dal giudice sulla base delle condizioni stabilite da Tribunale di Viterbo nella sentenza di separazione n. 879/2024, passata in giudicato che così disponeva:
“… dispone che ciascuna parte provvederà in via autonoma al proprio mantenimento;
− affida il figlio minore , in regime di affidamento condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno prese di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni ordinarie e quotidiane verranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà nell'occasione;
− dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso il padre al quale assegna l'abitazione già familiare sita in Viterbo, Strada Fontanelle n. 3, in ragione della convivenza con il figlio;
− dispone che la madre potrà vedere e frequentare il figlio, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto dell'interesse preminente e delle esigenze del minore, dal venerdì, all'uscita di scuola, o dalle ore 16.00, fino al lunedì alle ore 18.30, provvedendo la madre a riaccompagnarlo a casa dopo la terapia e, nella settimana successiva a quella in cui il fine settimana è di competenza del padre (usualmente la seconda settimana del mese), anche il martedì pomeriggio, dall'uscita di scuola o dalle ore 16.00, fino alle ore 18.30, sempre provvedendo la madre a riaccompagnare il minore a casa del padre;
quanto alle festività natalizie il minore starà con i genitori per pari tempo, l'un periodo comprendendo le festività natalizie e fino al 30 dicembre di ogni anno e l'altro periodo comprendendo dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso di ogni anno, alternandosi di anno in anno;
quanto alle vacanze pasquali il minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni in modo tale che un periodo comprenda il giorno di Pasqua e l'altro periodo il giorno del Lunedì dell'Angelo, alternandosi di anno in anno;
quanto al periodo estivo il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive tra loro, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
− dispone che ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio in via diretta nei periodi di rispettiva permanenza, rigettando le reciproche domande di disposizione di una somma a carico dell'altro a titolo di contributo al mantenimento del minore;
− dispone che le spese straordinarie occorrenti per il minore, da individuarsi, in caso di disaccordo, secondo il Protocollo assunto in materia dal Tribunale di Viterbo e da concertarsi tra le parti con esibizione della relativa documentazione, vengano ripartite al 50% tra i genitori;
− autorizza nato a Viterbo il [...], a [...] la pensione di invalidità Parte_1 relativa alla domanda n. 3930810606610 riconosciuta dall' con decorrenza CP_2 CP_2
12.03.2019 in favore di nato a [...] il [...] da versarsi sul Persona_1 conto/libretto postale intestato al minore e con vincolo pupillare;
− rigetta ogni altra istanza in quanto inammissibile;
− pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
− dichiara le spese di lite interamente compensate.” Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto del provvedimento emesso dal Presidente di Sezione nel corso dell'udienza citata nel corso della quale, in ragione dell'intervenuto accordo può essere emessa sentenza di divorzio alla indicate condizioni.
-considerato che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, in particolare l'emanazione del citato provvedimento giudiziale con riguardo alla separazione dei coniugi, la cessazione di ogni rapporto tra i coniugi e la loro effettiva separazione personale a decorrere dalla data in cui i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo nel processo di separazione personale, non essendo stata inoltre l'interruzione della separazione eccepita, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 così come modificato dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 ed attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. - ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate. In particolare, si segnala la rilevanza della condizione - ancora oggi ribadita – che prevede l'autorizzazione per il Sig.
“a percepire la pensione di invalidità relativa alla domanda n. Parte_1 CP_2
3930810606610 riconosciuta dall con decorrenza 12.03.2019 in favore di CP_2 Persona_1
nato a [...] il [...] da versarsi sul conto/libretto postale intestato al minore e
[...] con vincolo pupillare”. Tale condizione tutela il figlio minore in quanto impedisce di utilizzare il denaro depositato sul conto del minore per scopi personali e non “per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio” (art. 374 del c.c.), risultando, quindi, necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare per prelevare somme depositate sull'indicato conto del minore;
- preso atto dell'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo che ha ricevuto notifica del presente procedimento;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, atto celebrato in Viterbo in data 08/09/2007 (atto n° 85, Controparte_1 parte II, serie A, dell'anno 2007);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 05.11.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco