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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 21/01/2026, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 460/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IERINO PP, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7023/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0009415 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, depositato in data 7/11/2024 Nominativo_1, nella qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 Srl, rappr. e difeso dal dottore commercialista Difensore_1 con studio in Rende, proponeva impugnazione avverso l'avviso di pagamento n. 9415 anno 2024, emesso dal comune di Cosenza, per RI, rinotificato mediante pec in data 03/10/2024. Precisava che il comune di Cosenza ha notificato l'atto opposto riducendo il carico tributario, a seguito di istanza di annullamento in autotutela, il cui importo originario era pari ad
€ 5.927,00.
A tal fine deduceva:
--- Illegittimità dell'avviso di pagamento per carenza di motivazione, in violazione dell'art. 7 della legge
212/2000 e dell'art. 3 della legge 241/90, l'atto contiene la mera elencazione degli immobili per i quali viene richiesta l'imposta ma non sono in alcun modo esplicitati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste alla base della pretesa tributaria.
--- Illegittimità dell'atto per parziale infondatezza della pretesa tributaria relativamente agli immobili catastalmente identificati al foglio 0015 nr 01557 Sub 0075 e al foglio 0015 nr 01565 Sub 0048; l'avviso di pagamento è illegittimo poiché tra la base imponibile considera alcuni beni che non presentano caratteristiche oggettivamente idonee alla produzione dei rifiuti, trattasi di locali destinati a deposito e come noto all'ente impositore, privi di allacci alla rete elettrica. Concludeva per l'annullamento dell'atto emesso, con vittoria di spese con distrazione.
Il comune di Cosenza si costituiva con controdeduzioni inviate in data 28/11/2024 deduceva:
--- Inammissibilità della procura alle liti, atteso che trattasi di copia digitale non accompagnata dall'attestazione di conformità all'originale, certificata dal difensore.
--- Inammissibilità del ricorso per tardività, in violazione dell'art. 21 D. Lgs. 546/1992, proposto oltre gg. 60 dalla notifica dell'atto opposto, notificato in data 6/9/2024; quanto al merito dell'impugnazione rigetto del ricorso siccome infondato, è la stessa norma che impone la tassazione di tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani. All'udienza di trattazione svoltasi in camera di consiglio questa Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preliminarmente osserva: Il comune resistente solleva una eccezione preliminare di rito afferente la regolare costituzione del rapporto processuale e segnatamente delle condizioni dell'azione, in particolare, eccepisce irregolarità in relazione al deposito della procura alle liti, atteso che trattasi di copia digitale non accompagnata dall'attestazione di conformità all'originale, certificata dal difensore, indi inammissibilità per tardività della proposta impugnazione ai sensi dell'art. 21 delle norme sul processo tributario. Poste dette premesse, questo giudicante non può procedere senz'altro all'esame del merito, ma deve soffermarsi per esaminare le questioni preliminari e/o pregiudiziali prospettate, perché l'eventuale accoglimento renderebbe superfluo il giudizio sul merito del fatto costitutivo del diritto.
Il problema che si pone, in sede di disciplina della trattazione, delle questioni di rito o di merito è il medesimo, ossia precisamente quello che consegue al fatto che dal decidere la questione in un modo o nell'altro dipende la soluzione dell'alternativa tra la necessità di arrestare subito il giudizio o viceversa, la possibilità di proseguire nella istruzione.
Appare opportuno a questo giudice, soffermarsi per esaminare, in primis, l'eccezione preliminare riguardante la regolarità della costituzione del rapporto processuale afferente la procura alle liti e respingere la sollevata eccezione formulata dal comune resistente.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 29048 del 3 novembre 2025, in ordine alle irregolarità degli atti del processo tributario telematico, richiama i seguenti principi: “ … deve essere privilegiata un'interpretazione sostanzialistica orientata a ridurre l'incidenza sul processo delle difformità degli atti compiuti rispetto agli astratti schemi legali, se queste difformità non abbiano arrecato concreto pregiudizio al diritto di difesa del soggetto interessato a contestarli “.
Da tale principio consegue l'inammissibilità dell'eccezione con la quale viene lamentato un mero vizio procedimentale senza che siano state prospettate anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una concreta lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio
(Cass. SS. UU. n. 7665 del 23/02/2016).
In applicazione del suesposto principio, deve ritenersi che ove l'atto sia venuto a conoscenza del destinatario, operi il principio, sancito in via generale dall'art.156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Quanto alla seconda eccezione sollevata dal comune, la stessa appare fondata e va accolta.
La proposizione del ricorso appare tardiva, perché tra la data di notifica dell'avviso di pagamento n.
0009415 del 2/8/2024 avvenuta in data 6/9/2024, per come dichiarato dallo stesso ricorrente in sede di richiesta di annullamento dell'atto in autotutela e la data di invio del ricorso a mezzo pec in data 7/11/2024
è trascorso un termine maggiore di gg. 60(gg. 62), mentre l'art. 21 D. Lgs. 546/92 fissa il termine decadenziale di 60 giorni.
Trattandosi di termine di decadenza non sussistono cause interruttive o sospensive, se non nei casi nei quali, per legge, a seguito di eventi eccezionali, viene stabilita una proroga, ipotesi che non sussiste nel caso in esame.
Nel caso che ci occupa si è trattato di una riduzione dell'accertamento originario con un provvedimento di rettifica in autotutela, non si è in presenza di un nuovo atto impositivo, ma di una revoca parziale di quello precedente.
Secondo la S.C. Sent. 2246/2018, a seguito dell'autoannullamento parziale dell'accertamento tributario
“ … l'oggetto del contendere deve essere individuato nella minor pretesa impositiva così espressa dall' amministrazione finanziaria… … che nel caso di specie ha comportato la rideterminazione del valore dell'area ai fini dell' imposta di registro “.
Nondimeno, deve rilevarsi l'infondatezza della censura relativa ad un presunto difetto di motivazione, essendo l'atto opposto completo di ogni elemento idoneo a consentire al destinatario di comprenderne appieno la portata e di esplicare in maniera effettiva, consapevole e compiuta il diritto di difesa. Ed invero,
l'atto opposto contiene la specifica indicazione della causale del recupero, del tributo, dell'immobile, della superficie, dell'anno di riferimento e delle tariffe applicate, con espresso rinvio alla delibera relativa all'approvazione delle tariffe RI (atto che, per giurisprudenza costante, deve ritenersi conoscibile da parte dell'interessato senza onere di allegazione all'atto), per cui risulta soddisfatto il requisito della motivazione, come del resto palesato dalla compiuta difesa esplicata dal ricorrente il quale ha analiticamente contestato il merito della pretesa tributaria e la sussistenza del presupposto impositivo.
Quanto al merito della domanda avanzata, la stessa in ogni caso non è accoglibile.
E' principio generale secondo il quale è onere del contribuente informare il comune al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile ovvero richiedere una riduzione o esclusione del tributo, per come ritenuto da costante giurisprudenza, pertanto, è onere del contribuente fornire all'Amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, sicchè l'esenzione di pagamento formulata dal ricorrente non può essere condivisa, per assenza di preventiva denuncia/dichiarazione. Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso non può essere accolto.
L'esito del giudizio, la particolarità della vicenda e la condotta delle parti suggeriscono di ritenere la sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, deliberando sul ricorso per come proposto da Nominativo_1, così provvede: Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Cosenza il 19 gennaio 2026 Il
Presidente giudice monocratico Giuseppe Ierino
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IERINO PP, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7023/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0009415 TARI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, depositato in data 7/11/2024 Nominativo_1, nella qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 Srl, rappr. e difeso dal dottore commercialista Difensore_1 con studio in Rende, proponeva impugnazione avverso l'avviso di pagamento n. 9415 anno 2024, emesso dal comune di Cosenza, per RI, rinotificato mediante pec in data 03/10/2024. Precisava che il comune di Cosenza ha notificato l'atto opposto riducendo il carico tributario, a seguito di istanza di annullamento in autotutela, il cui importo originario era pari ad
€ 5.927,00.
A tal fine deduceva:
--- Illegittimità dell'avviso di pagamento per carenza di motivazione, in violazione dell'art. 7 della legge
212/2000 e dell'art. 3 della legge 241/90, l'atto contiene la mera elencazione degli immobili per i quali viene richiesta l'imposta ma non sono in alcun modo esplicitati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste alla base della pretesa tributaria.
--- Illegittimità dell'atto per parziale infondatezza della pretesa tributaria relativamente agli immobili catastalmente identificati al foglio 0015 nr 01557 Sub 0075 e al foglio 0015 nr 01565 Sub 0048; l'avviso di pagamento è illegittimo poiché tra la base imponibile considera alcuni beni che non presentano caratteristiche oggettivamente idonee alla produzione dei rifiuti, trattasi di locali destinati a deposito e come noto all'ente impositore, privi di allacci alla rete elettrica. Concludeva per l'annullamento dell'atto emesso, con vittoria di spese con distrazione.
Il comune di Cosenza si costituiva con controdeduzioni inviate in data 28/11/2024 deduceva:
--- Inammissibilità della procura alle liti, atteso che trattasi di copia digitale non accompagnata dall'attestazione di conformità all'originale, certificata dal difensore.
--- Inammissibilità del ricorso per tardività, in violazione dell'art. 21 D. Lgs. 546/1992, proposto oltre gg. 60 dalla notifica dell'atto opposto, notificato in data 6/9/2024; quanto al merito dell'impugnazione rigetto del ricorso siccome infondato, è la stessa norma che impone la tassazione di tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani. All'udienza di trattazione svoltasi in camera di consiglio questa Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preliminarmente osserva: Il comune resistente solleva una eccezione preliminare di rito afferente la regolare costituzione del rapporto processuale e segnatamente delle condizioni dell'azione, in particolare, eccepisce irregolarità in relazione al deposito della procura alle liti, atteso che trattasi di copia digitale non accompagnata dall'attestazione di conformità all'originale, certificata dal difensore, indi inammissibilità per tardività della proposta impugnazione ai sensi dell'art. 21 delle norme sul processo tributario. Poste dette premesse, questo giudicante non può procedere senz'altro all'esame del merito, ma deve soffermarsi per esaminare le questioni preliminari e/o pregiudiziali prospettate, perché l'eventuale accoglimento renderebbe superfluo il giudizio sul merito del fatto costitutivo del diritto.
Il problema che si pone, in sede di disciplina della trattazione, delle questioni di rito o di merito è il medesimo, ossia precisamente quello che consegue al fatto che dal decidere la questione in un modo o nell'altro dipende la soluzione dell'alternativa tra la necessità di arrestare subito il giudizio o viceversa, la possibilità di proseguire nella istruzione.
Appare opportuno a questo giudice, soffermarsi per esaminare, in primis, l'eccezione preliminare riguardante la regolarità della costituzione del rapporto processuale afferente la procura alle liti e respingere la sollevata eccezione formulata dal comune resistente.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 29048 del 3 novembre 2025, in ordine alle irregolarità degli atti del processo tributario telematico, richiama i seguenti principi: “ … deve essere privilegiata un'interpretazione sostanzialistica orientata a ridurre l'incidenza sul processo delle difformità degli atti compiuti rispetto agli astratti schemi legali, se queste difformità non abbiano arrecato concreto pregiudizio al diritto di difesa del soggetto interessato a contestarli “.
Da tale principio consegue l'inammissibilità dell'eccezione con la quale viene lamentato un mero vizio procedimentale senza che siano state prospettate anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una concreta lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio
(Cass. SS. UU. n. 7665 del 23/02/2016).
In applicazione del suesposto principio, deve ritenersi che ove l'atto sia venuto a conoscenza del destinatario, operi il principio, sancito in via generale dall'art.156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Quanto alla seconda eccezione sollevata dal comune, la stessa appare fondata e va accolta.
La proposizione del ricorso appare tardiva, perché tra la data di notifica dell'avviso di pagamento n.
0009415 del 2/8/2024 avvenuta in data 6/9/2024, per come dichiarato dallo stesso ricorrente in sede di richiesta di annullamento dell'atto in autotutela e la data di invio del ricorso a mezzo pec in data 7/11/2024
è trascorso un termine maggiore di gg. 60(gg. 62), mentre l'art. 21 D. Lgs. 546/92 fissa il termine decadenziale di 60 giorni.
Trattandosi di termine di decadenza non sussistono cause interruttive o sospensive, se non nei casi nei quali, per legge, a seguito di eventi eccezionali, viene stabilita una proroga, ipotesi che non sussiste nel caso in esame.
Nel caso che ci occupa si è trattato di una riduzione dell'accertamento originario con un provvedimento di rettifica in autotutela, non si è in presenza di un nuovo atto impositivo, ma di una revoca parziale di quello precedente.
Secondo la S.C. Sent. 2246/2018, a seguito dell'autoannullamento parziale dell'accertamento tributario
“ … l'oggetto del contendere deve essere individuato nella minor pretesa impositiva così espressa dall' amministrazione finanziaria… … che nel caso di specie ha comportato la rideterminazione del valore dell'area ai fini dell' imposta di registro “.
Nondimeno, deve rilevarsi l'infondatezza della censura relativa ad un presunto difetto di motivazione, essendo l'atto opposto completo di ogni elemento idoneo a consentire al destinatario di comprenderne appieno la portata e di esplicare in maniera effettiva, consapevole e compiuta il diritto di difesa. Ed invero,
l'atto opposto contiene la specifica indicazione della causale del recupero, del tributo, dell'immobile, della superficie, dell'anno di riferimento e delle tariffe applicate, con espresso rinvio alla delibera relativa all'approvazione delle tariffe RI (atto che, per giurisprudenza costante, deve ritenersi conoscibile da parte dell'interessato senza onere di allegazione all'atto), per cui risulta soddisfatto il requisito della motivazione, come del resto palesato dalla compiuta difesa esplicata dal ricorrente il quale ha analiticamente contestato il merito della pretesa tributaria e la sussistenza del presupposto impositivo.
Quanto al merito della domanda avanzata, la stessa in ogni caso non è accoglibile.
E' principio generale secondo il quale è onere del contribuente informare il comune al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile ovvero richiedere una riduzione o esclusione del tributo, per come ritenuto da costante giurisprudenza, pertanto, è onere del contribuente fornire all'Amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, sicchè l'esenzione di pagamento formulata dal ricorrente non può essere condivisa, per assenza di preventiva denuncia/dichiarazione. Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso non può essere accolto.
L'esito del giudizio, la particolarità della vicenda e la condotta delle parti suggeriscono di ritenere la sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, deliberando sul ricorso per come proposto da Nominativo_1, così provvede: Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Cosenza il 19 gennaio 2026 Il
Presidente giudice monocratico Giuseppe Ierino