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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 19.9.2024, ai sensi dell'art. art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28.1.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1628 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
T.sa Seconda Faraldo, 10, rappresentata e difesa giusto collegato mandato dall'Avv.
Michela Napoli ed elettivamente domiciliata per la presente procedura presso il suo studio sito in Salerno, alla via Gen. A. Diaz, 28;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale notarile in atti, dall'Avv.
Francesco Bove e con questi elettivamente domiciliato in Salerno, Corso Garibaldi n. 38,
presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' ; CP_1
PEC: t Email_2
1 Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria (Opposizione ad avviso di addebito).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 18.3.2024, agiva contro Parte_1
l dinanzi al Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, per opporsi avverso l'avviso di CP_1
addebito n. 400 2024 00001889 50 000 del 9.2.2024 emesso dall' in materia di CP_1
contributi I.V.S anno 2017-2022 gestione commercianti, notificato il 26.2.2024, recante l'intimazione a pagare la somma di € 27.8132,32.
La ricorrente, segnatamente, esponeva che:
- era stata socia accomandante della società fino a Controparte_2
Con novembre 2019 (la nel novembre 2019 si è trasformata in City della quale la CP_3
ricorrente era socia al 50%) nonché socia di capitale della società Tulimieri Srl;
- entrambe le società svolgevano, nei suindicati anni, l'attività di gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) e di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati, la cui gestione ed organizzazione era affidata esclusivamente alla socia accomandataria/amministratrice SI.ra , Controparte_2
regolarmente iscritta all' che si avvaleva di personale dipendente;
CP_1
- le società erano state da sempre dotate di un'organizzazione autonoma, affidata per anni ai dipendenti, in grado di realizzare autonomamente, dal punto di vista dell'attività
commerciale attuativa, lo scopo sociale;
- la IG.ra , in entrambe le società, non aveva mai partecipato Parte_1
personalmente al lavoro aziendale, men che meno con carattere di prevalenza e abitualità;
- nonostante ciò la sede di Salerno notificava all'odierna opponente l'avviso di CP_1
2 addebito in epigrafe richiedendo per il periodo, ove l'istante non svolgeva alcuna attività di imprenditrice, i contributi previdenziali Gestione Commercianti;
CP_1
- eccepiva in ogni caso l'intervenuta prescrizione dei crediti a causa del decorso del termine quinquennale elasso dalla asserita notifica di ogni singolo avviso di addebito menzionato senza l'interposizione di atti interruttivi.
Sulla scorta di tali argomentazioni, insistendo per la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, parte attrice concludeva chiedendo volersi: <nel merito, previa fissazione
dell'udienza di discussione, dichiarare la nullità e/o comunque annullare il suddetto avviso
di addebito ovvero rideterminare il quantum dello stesso per i motivi esposti;
con ogni
ulteriore conseguenza, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio da attribuirsi al
sottoscritto procuratore antistatario>>.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l con memoria CP_1
telematica depositata in data 30.7.2024, con la quale deduceva l'infondatezza della domanda sotto ogni profilo stante la legittimità dell'iscrizione officiosa in presenza di tutti i requisiti di legge.
In particolare, parte resistente deduceva che:
- la ricorrente aveva svolto in maniera abituale e prevalente l'attività lavorativa per la società
CITY EYE S.R.L., come risultava dalla dichiarazione contenuta nel quadro RO della compagine, in cui veniva dichiarata la sua personale partecipazione per l'anno 2017,
essendo socia al 50%;
- la ricorrente non aveva mai provveduto a richiedere l'iscrizione nella gestione dei commercianti ai fini assicurativo-previdenziali, per cui si era provveduto alla sua iscrizione d'ufficio avvalendosi delle informazioni acquisite in virtù del c.d. “flusso telematico”;
- non aveva comunicato alla c.c.i.a.a. lo stato di inattività;
- l'iscrizione veniva effettuata con decorrenza gennaio 2017, dandone comunicazione all'interessata con raccomandata rr notificata in data 20.09.2022 e non opposta;
3 - era infondata l'eccezione di prescrizione, in quanto la contribuzione per cui è causa si riferisce agli anni dal 2017 al 2022; la comunicazione di iscrizione alla gestione previdenziale di riferimento era stata notificata il 20.9.2022, entro il quinquennio, considerata altresì la sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale del periodo covid;
- tutta la documentazione prodotta confermava, anche per presunzione semplice, la fondatezza della pretesa creditoria.
Concludeva per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.
3. Disattese le istanze istruttorie delle parti, veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 28.1.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte,
contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni già formulate negli atti introduttivi.
Il G.d.L. nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio è fondata e va, pertanto, accolta nei termini che seguono.
Con riguardo alla questione della sussistenza in capo alla ricorrente dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti, va rammentato che con l'art. 1, comma 203, della legge 23
dicembre 1996 n. 662, il legislatore, introducendo un mutamento nel precedente assetto disciplinare, ha, sostanzialmente, esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società
a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione dell'attività. Anche
4 l'art. 2 della legge n. 1397/1960, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c.
solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dall'art. 3
della legge 28 febbraio 1986 n. 45, tuttora vigente, del seguente tenore: “Le disposizioni
sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27
novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160,
si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali
esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e
gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali
familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. I soci devono
possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della
legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui
alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano
prescritte per l'esercizio dell'attività”.
La Corte Suprema, sulla scorta di tale assetto disciplinare, ha chiarito, quindi, che affinché
sorga l'obbligo dell'iscrizione è comunque sempre richiesta anche la ricorrenza della condizione di cui alla lettera c), cioé è necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Ciò vale anche rispetto a coloro che siano soci accomandatari di s.a.s. o amministratori di s.r.l., avendo la Cassazione in diverse recenti pronunce statuito che: <In tema di iscrizione
alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui
all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata
dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto
amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli
altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento
del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. (Nella specie,
S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo
5 contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti
esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto
per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti)>> (cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza
n. 19273 del 19/07/2018, Rv. 649935).
In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che “detta
assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento
imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o
artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti
dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi
detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi)
all'interno dell'impresa”.
Non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria,
qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.
E' opportuno chiarire, altresì, che, per pacifica esegesi di legittimità l'onere della prova dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per l'iscrizione alla gestione è a carico
CP_ dell' essendo l'Istituto tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr.
Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009). Ciò vale anche in caso di opposizione ad AVA perché in questo caso è la parte convenuta che ha il dovere di provare il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva, mentre l'attore agisce in accertamento negativo negando la sussistenza del fatto costitutivo posto a fondamento del titolo esecutivo, cioè
provoca controparte a provare il fondamento del suo diritto;
I requisiti della abitualità e prevalenza, infine, devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia
6 facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
2. Venendo al caso in esame, stando alla relazione amministrativa allegata alla memoria dell' , l'avviso di addebito opposto, relativo alla contribuzione asseritamente omessa CP_1
nella gestione commercianti negli anni 2017 – 2022 (I – II e III rata dell'emissione 2022),
discende dall'iscrizione officiosa operata dall'Ufficio nell'anno 2022 (comunicata in data
20.9.2022) in relazione alla società denominata CITY EYE s.r.l. essenzialmente basata su due soli presupposti fattuali certi costituiti dal fatto che risulta essere socia Parte_1
al 50% di detta società e che nel quadro RO del mod. SP 2018 della società, relativo ai redditi per l'anno 2017, veniva dichiarata che la partecipazione alla società era la sua
“occupazione principale”. A ciò si aggiungeva la circostanza che la ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'avvenuta iscrizione alla gestione commercianti, non aveva formulato alcuna immediata opposizione, avendo atteso, per opporsi, l'emissione dell'AVA
odierno.
Orbene, allo scrivente appare evidente che i succitati dati, di carattere squisitamente documentale, costituiscano elementi insufficienti a dimostrare l'effettivo svolgimento da parte della con carattere di abitualità e prevalenza, di lavoro all'interno Parte_1
dell'azienda, non avendo l fornito prova adeguata, anche in termini soltanto CP_1
presuntivi ed indiretti, dell'espletamento da parte della ricorrente, in seno alla società, di una qualche attività lavorativa continuativa o di altro genere di attività gestoria di natura commerciale.
Ed, infatti, in primo luogo, la società CITY EYE s.r.l. – che risulta essere la succeditrice della precedente soc. – consta essere stata sin Controparte_2
dall'inizio dotata di una diversa amministratrice, cioè (precedentemente la Controparte_2
7 socia accomandataria ed attualmente amministratrice unica della società), sicché
quest'ultima è il soggetto che più verosimilmente deve ritenersi aver svolto l'attività gestoria e commerciale in seno alla società.
In secondo luogo, la società, in base alle risultanze documentali prodotte da parte ricorrente ed alle visure camerali in atti, risulta aver avuto nel tempo sempre dei dipendenti, in numero variabile periodo per periodo ma costantemente presenti.
In terzo luogo, non può essere assegnato un rilievo probatorio determinante neppure alla circostanza, anch'essa obiettivamente non univoca, della presenza, nel quadro RO della dichiarazione SP 2018 della soc. CITY EYE s.r.l., della spunta “X” nel quadro “occ.prev.”
rispetto alla posizione della ricorrente. Non può ritenersi, infatti, che detta attestazione,
promanante dalla società e non dalla ricorrente e verosimilmente compilata dal consulente fiscale della società medesima, possa valere quale prova “atipica” della circostanza in questione (cioè dell'espletamento di attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza), soprattutto perché da essa sembra potersi desumere soltanto che la
“occupazione prevalente” in parola venga riferita alla qualità di socia di capitali – nel qual caso, come detto, non si configura alcun obbligo di iscrizione alla gestione commercianti –
e non anche allo svolgimento di attività gestoria commerciale in seno all'impresa societaria.
Né, infine, può avere una qualsivoglia valenza dimostrativa (rilevando, al contrario, solo in punto di spese di giudizio, come si dirà in prosieguo), la circostanza che la ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'iscrizione officiosa, non l'abbia immediatamente impugnata, posto che tale condotta può dipendere da molteplici ragioni e non può essere univocamente ricollegata alla volontà di prestare acquiescenza alla decisione dell' . CP_1
Alla luce di tali considerazioni, dunque, i dati presuntivi allegati dall' perdono di CP_1
univocità e di certezza, risultando il loro valore probatorio semanticamente ambivalente.
Di conseguenza non vi sono elementi per affermare in modo certo che la ricorrente abbia svolto attività commerciale o gestionale in seno alla società, e non si sia limitata a fornire un
8 mero apporto di capitale, lasciando interamente l'amministrazione e la gestione delle attività
di impresa all'amministratrice unica sin dall'inizio nominata.
Ne deriva che la domanda di annullamento dell'avviso di addebito opposto proposta con l'atto introduttivo del giudizio va accolta per carenza di prova in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione officiosa della ricorrente nella gestione commercianti dell' a partire dall'anno 2017 e per tutto il periodo oggetto dell'AVA opposto (1/2017 – CP_1
12/2022).
3. Tenuto conto, nondimeno, degli elementi indiziari valorizzati dall , che potevano CP_1
obiettivamente deporre originariamente per la sussistenza dell'obbligo di iscrizione, nonché
della condotta inerte tenuta dalla ricorrente dopo la comunicazione di iscrizione d'ufficio, che ha radicato in capo all'Istituto la convinzione in buona fede che la avesse Parte_1
intenzione di non contestare i presupposti della iscrizione officiosa, sussistono gli eccezionali motivi giustificativi dell'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 1628 dell'anno 2024, promosso da nei confronti dell' Parte_1 CP_1
in persona del suo Presidente e l.r.p.t., così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 40020240000188950000 del
9.2.2024, dichiarando non dovuto il debito contributivo con esso azionato in ragione dell'insussistenza dell'obbligo della ricorrente di iscrizione alla Gestione Commercianti per gli anni dal 2017 al 2022;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Salerno, 12.2.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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