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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1494/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1494/2023 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Sonja Carmine Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Novara, p.zza Martiri della Libertà, 4, giusta procura a margine del ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Albertalli Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Arona, via F. Petrarca, 14, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: revisione assegno divorzile
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Revocare l'assegno di divorzio di E. 163,68 mensili che il sig. corrisponde Parte_1
mensilmente alla sig.ra essendo venuti meno i presupposti di legge. Controparte_2
Con favore di spese e competenze di causa.”
pagina 1 di 7 Resistente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo , previa le declaratorie e gli accertamenti del caso, rigettata ogni avversa istanza deduzione e ed eccezione
Rigettare il ricorso promosso da e confermare l'assegno divorzile in favore della Parte_1
sig.ra cosi come previsto dalla sentenza Tribunale di Verbania n 292/2011 del Controparte_1
23.05.2011
In via subordinata e salvo gravame
Rideterminare l'assegno divorzile a del Sig ed in favore delle Sig.ra CP_3 Parte_1 [...]
nelle misura ritenuta di giustizia CP_1
Condannare il Sig alla refusione di spese e competenze del presente giudizio” Parte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno divorziato alle condizioni concordate e trasfuse nella Parte_1 Controparte_1
sentenza del tribunale di Verbania, n. 292/2011, pubblicata il 23.5.2011, con la quale è stato posto a carico del primo l'obbligo di corrispondere alla seconda, a titolo di assegno divorzile, la somma di €
130,00, pari, all'attualità, a € 163,68.
L'odierno ricorrente aveva già adito l'intestato ufficio giudiziario nel 2015, allorchè aveva domandato la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, divenuta maggiorenne ed economicamente indipendente;
la resistente aveva svolto domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno divorzile a € 600,00.
A definizione del relativo giudizio, con decreto del 16.7.2015, era revocato l'assegno di mantenimento in favore della figlia e rigettata la domanda della resistente;
decisione confermata dalla Corte d'Appello di Torino, che, con decreto n. 71/2017, pubblicato il 10.1.2017, aveva respinto il reclamo.
con l'odierno ricorso, ha escluso di essere ancora tenuto a versare alla moglie Parte_1
l'assegno concordato nel 2011, assumendo:
- l'ex moglie aveva una relazione sentimentale dal 2016 con tale e anche Persona_1 se avevano conservato la residenza nelle rispettive abitazioni, di fatto convivevano presso l'uno o l'altra;
- prestava, inoltre, attività lavorativa per una cooperativa di pulizie;
- nel 2022 aveva venduto alcuni immobili per l'importo complessivo di € 155.000,00, con un introito di € 77.500,00;
pagina 2 di 7 - peraltro, già nel 2010, in epoca antecedente al divorzio, aveva venduto altro immobile, del quale era comproprietaria, per il prezzo di € 100.000,00;
- dal canto proprio, la condizione economica era rimasta immutata, atteso che, pur essendo titolare, quale collaboratore scolastico, di uno stipendio netto di € 1.000,00 mensili, aveva spese fisse di € 691,74 per canone di locazione, € 400,00 per finanziamento, oltre la trattenuta di €
260,00 mensili, operata direttamente in busta paga.
costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso. Controparte_1
Ha asserito:
- pur avendo una relazione con un nuovo compagno da un paio di anni, non già dal 2016, non era stato instaurato alcun progetto di vita comune, provvedendo ciascuno alle proprie esigenze economiche;
- dalla vendita del 2010, ininfluente in quanto risalente ad epoca anteriore al divorzio, aveva ricavato poche migliaia di euro, destinate a sanare la morosità nell'ambito del procedimento di decadenza dell'assegnazione della casa popolare, che era stato instaurato dal Comune;
- dalla vendita del 2022 aveva ricavato, dedotte le spese, la somma di € 52.071,23, utilizzata per le esigenze quotidiane, essendo rimasta, sino a metà 2023, senza occupazione;
- l'ex marito, invece, oltre allo stipendio come collaboratore scolastico, aveva un'entrata mensile di € 500,00 circa da ARONA BASKET, già di per sé sola superiore a quanto lei stessa riusciva a guadagnare, in aggiunta ai versamenti contanti risultanti dagli estratti conto, indice della disponibilità di risparmi o investimenti;
- come badante e addetta alle pulizie percepiva nel complesso € 450,00 circa mensili.
Il ricorso è fondato e va accolto, per le motivazioni che si vanno ad esporre.
1.L'art. 473bis.29 c.p.c., introdotto dal D.Lvo 149/2022 -che ha sostituito l'art. 9 L. 898/1970, a decorrere dal 28.2.2023- prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono chiedere, in ogni tempo, la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici.
Nel vigore dell'art. 9 cit. la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la revisione dell'assegno divorzile postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale, realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti.
Si è ritenuto, in particolare, che, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa pagina 3 di 7 ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019).
E' stato, così, chiarito che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali (Cass. 1119/2020). Ne consegue che, consentire l'accesso al rimedio della revisione, attribuendo alla formula dei giustificati motivi un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile, poiché non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regula iuris, non già creativa della stessa (fattispecie relativa a una domanda di revisione dell'assegno divorzile determinato prima di Cass., Sez. 1, n. 11504/2017 e Sez. U, n. 18287/2018).
Pertanto, ove vengano accertati, al di là dei mutamenti giurisprudenziali, degli effettivi giustificati motivi per una revisione dell'assegno, risulta necessario procedere al giudizio di revisione, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali (cfr. Cass. 5 giugno 2020, n. 10647; Cass. 20 gennaio 2020, n. 1119; Cass. 5 marzo 2019, n. 6386; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2953; Cass. 13 gennaio
2017, n. 787; Cass. 29 dicembre 2011, n. 30033; Cass. 2 maggio 2007, n. 10133; Cass. 25 agosto 2005,
n. 17320).
Si deve, dunque, verificare se siano sopravvenuti elementi fattuali, idonei a destabilizzare l'assetto patrimoniale in essere, nel qual caso il giudice di merito dovrà fare applicazione dei nuovi principi, quali emergenti dalle recenti pronunce rese dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un.
11.7.2018, n. 18287), per modificarlo e adeguarlo all'attualità (senza che possa ritenersi per converso, sufficiente ex se il solo mutamento di giurisprudenza sulla funzione dell'assegno divorzile ove quelle circostanze di fatto non siano mutate -Cass. 1119/2020-).
2. Il primo motivo addotto dall'obbligato, all'esito dell'istruttoria svolta, è risultato infondato.
Il ricorrente ha, infatti, argomentato che l'ex moglie aveva instaurato, dal 2016, una stabile convivenza con tale Persona_2
La Corte di Legittimità, all'indomani della nota sentenza a Sezioni unite n. 32198/2021, al fine di ulteriormente chiarire il concetto di convivenza more uxorio, ha precisato che, in tema di divorzio, ove pagina 4 di 7 sia richiesta la revoca dell'assegno in favore dell'ex coniuge a causa dell'instaurazione da parte di quest'ultimo di una convivenza more uxorio, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente, ma nel loro complesso, l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale (Cass. 14151/2022). In motivazione, si è posto l'accento sul comma 36 dell'articolo 1 della l. n. 76/2016, volto non ad introdurre una innovativa nozione di convivenza, bensì a fotografare l'atteggiarsi della nozione giuridica nel costume sociale, ponendo così l'accento sull'esistenza di un legame affettivo stabile, volto alla reciproca assistenza morale e materiale. La ricorrenza, quindi, di un'effettiva relazione sentimentale stabile, indice di un progetto di vita idoneo ad interrompere in modo definitivo il legame con la precedente esperienza di vita matrimoniale, deve essere accertata in modo rigoroso.
Indubbiamente, si può ragionevolmente affermare che, in presenza di una coabitazione stabile di una coppia, possa presumersi l'esistenza di una effettiva convivenza senza bisogno di ulteriori prove (Cass.
6009/2017); è più complessa la questione inversa, vale a dire se vi sia una convivenza more uxorio quando manchi una stabile convivenza, ovvero la stabile comunanza di una dimora quotidiana.
Quest'ultima non sempre è necessaria, in quanto, l'evoluzione dei costumi e delle abitudini di vita comporta la necessità, sempre più di frequente, che le persone, pur legate da stabili legami affettivi, abbiano i loro centri di interesse esistenziali e lavorativi in luoghi tra loro non vicini, anche considerata la maggiore emancipazione economica e lavorativa raggiunta dalla donna.
Pertanto, come chiarito nella decisione n. 14151/2022 cit., la coabitazione assume una valenza indiziaria, ai fini della prova dell'esistenza di un rapporto di convivenza di fatto, elemento (indiziario) da valutarsi in ogni caso non atomisticamente, ma nel contesto e alle circostanze in cui si inserisce, mentre, viceversa, l'assenza della coabitazione non è di per sé decisivo.
Occorre, comunque, in mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione, che l'accertamento dell'effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all'assegno divorzile, sia compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal primo comma dell'articolo 2729
c.c..
Le Sezioni Unite nella nota sentenza n. 32198/2021 hanno, invero, fatto riferimento esemplificativo ad alcuni indici, quali l'esistenza di figli, la comunanza di rapporti bancari o altre patrimonialità
pagina 5 di 7 significative, la contribuzione al menage familiare: deve esserci, in sostanza, un nuovo progetto di vita con il nuovo partner, dal quale inevitabilmente discendono reciproche contribuzioni economiche;
il relativo onere probatorio incombe su chi neghi il diritto all'assegno (Cass., Sez. 1, 7.2.2023, n. 3645).
2.1 Nella vicenda per cui è causa, provata la stabile relazione della ex moglie con il nuovo compagno dal 2016, non è stata raggiunta la prova né della stabile coabitazione né dell'esistenza di un comune progetto di vita, provvedendo ciascuno alle proprie esigenze, limitata la condivisione ai momenti trascorsi insieme, del tutto compatibile con l'esistenza di uno stabile legame affettivo (cfr verbale udienza del 10.5.2024: deposizione del teste . Persona_2
3. Il ricorrente, inoltre, ha allegato il mutamento della condizione economica dell'ex coniuge.
3.1. L'assetto patrimoniale in essere alla data dell'ultima modifica del 2016 attesta, sulla scorta della decisione del Tribunale di Verbania, confermata dal giudice del gravame, la titolarità da parte dell'odierno ricorrente di uno stipendio mensile di € 722,54, al netto delle Parte_3 trattenute dei diversi finanziamenti contratti già all'epoca della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio (unica modifica il venir meno del mantenimento per la figlia). La moglie, inoltre, aveva assunto di produrre l'esiguo reddito di € 100,00 mensili, con un'entrata complessiva di € 250,00 mensili compreso l'assegno divorzile (doc. 3 ric.: reclamo datato 18.1.2015).
3.2 Attualmente,
a) il ricorrente:
- è titolare di un reddito mensile pari a € 1.500,00 circa (doc. 10 e doc. 18: CU/2022 -periodo d'imposta
2021- reddito netto € 15.670,80; CU/2023 -periodo d'imposta 2022- reddito netto € 16.200,00;
CU/2024 -periodo d'imposta 2023- reddito netto € 19.258,00, pari, in media nei tre anni, a € 18.000,00 annuali, ossia € 1.500,00 su dodici mensilità);
- ha esborsi fissi di € 260,00 (con detrazione operata direttamente sullo stipendio), € 441,00 per finanziamento e € 50,00 per ulteriore finanziamento acceso il 19.7.2024 per ripianare pregressa esposizione debitoria (docc. 21-23), con un residuo netto di € 749,00 (€ 1.500,00 - € 260,00 - € 441,00
- € 50,00 = € 749,00);
- da tale importo, inoltre, occorre detrarre la somma di € 641,00 per canone di locazione e oneri accessori (docc. 8 e 9 ric.), con la differenza che la convivente (con la quale si presumeva dividesse la relativa spesa -cfr decreto del tribunale di Verbania del 16.7.2015 cit.-) a causa della malattia che l'ha colpita (doc. 16 ric.) è stata licenziata per superamento del periodo di comporto (doc. 24 ric.) e percepirà un assegno di invalidità, pari a circa € 230,00 (docc. 19 ric.);
- ne consegue, che la somma di € 749,00 di cui dispone va ulteriormente decurtata di € 641,00, con un residuo di € 108,00;
pagina 6 di 7 b) la resistente
- è occupata, quale colf/badante e addetta alle pulizie (docc. 6, 8, 9 resit.), con un'entrata mensile di € 450,00/500,00 circa;
ha, poi, ricavato, nel 2022, dallo scioglimento di comunione ereditaria, la somma di € 52.071,23 (doc. 3 resist.).
3.3. I dati indicati attestano che all'obbligato, al netto dei costi fissi mensili (finanziamenti e canone di locazione), residua una somma -€ 108,00- insufficiente a coprire il versamento dell'assegno divorzile, pari, all'attualità, a € 163,68.
La relativa condizione economica, pertanto, è indubbiamente deteriore rispetto al 2015-2016, allorchè, al netto dei finanziamenti, poteva contare su una somma mensile di € 750,00 circa e sull'apporto economico della convivente, la cui malattia invalidante, ha fatto venir meno non solo il relativo contributo al menage familiare, ma determina il conseguente incremento dei compiti di cura e assistenza dell'obbligato nei riguardi della persona con la quale è stato instaurato un legame affettivo stabile, con obblighi reciproci di assistenza morale e materiale.
In definitiva, l'esposizione debitoria del ricorrente, l'incremento delle spese delle quali è gravato, anche a seguito della malattia che ha colpito la convivente, integrano i giustificati motivi e importano la revoca dell'assegno divorzile.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca l'assegno divorzile posto a carico di Pt_1
in favore di con la sentenza del tribunale di Verbania n. 293/2011;
[...] Controparte_1
- condanna la resistente alla refusione al ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verbania il 27.3.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1494/2023 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Sonja Carmine Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Novara, p.zza Martiri della Libertà, 4, giusta procura a margine del ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Albertalli Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Arona, via F. Petrarca, 14, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: revisione assegno divorzile
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Revocare l'assegno di divorzio di E. 163,68 mensili che il sig. corrisponde Parte_1
mensilmente alla sig.ra essendo venuti meno i presupposti di legge. Controparte_2
Con favore di spese e competenze di causa.”
pagina 1 di 7 Resistente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo , previa le declaratorie e gli accertamenti del caso, rigettata ogni avversa istanza deduzione e ed eccezione
Rigettare il ricorso promosso da e confermare l'assegno divorzile in favore della Parte_1
sig.ra cosi come previsto dalla sentenza Tribunale di Verbania n 292/2011 del Controparte_1
23.05.2011
In via subordinata e salvo gravame
Rideterminare l'assegno divorzile a del Sig ed in favore delle Sig.ra CP_3 Parte_1 [...]
nelle misura ritenuta di giustizia CP_1
Condannare il Sig alla refusione di spese e competenze del presente giudizio” Parte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno divorziato alle condizioni concordate e trasfuse nella Parte_1 Controparte_1
sentenza del tribunale di Verbania, n. 292/2011, pubblicata il 23.5.2011, con la quale è stato posto a carico del primo l'obbligo di corrispondere alla seconda, a titolo di assegno divorzile, la somma di €
130,00, pari, all'attualità, a € 163,68.
L'odierno ricorrente aveva già adito l'intestato ufficio giudiziario nel 2015, allorchè aveva domandato la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia, divenuta maggiorenne ed economicamente indipendente;
la resistente aveva svolto domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno divorzile a € 600,00.
A definizione del relativo giudizio, con decreto del 16.7.2015, era revocato l'assegno di mantenimento in favore della figlia e rigettata la domanda della resistente;
decisione confermata dalla Corte d'Appello di Torino, che, con decreto n. 71/2017, pubblicato il 10.1.2017, aveva respinto il reclamo.
con l'odierno ricorso, ha escluso di essere ancora tenuto a versare alla moglie Parte_1
l'assegno concordato nel 2011, assumendo:
- l'ex moglie aveva una relazione sentimentale dal 2016 con tale e anche Persona_1 se avevano conservato la residenza nelle rispettive abitazioni, di fatto convivevano presso l'uno o l'altra;
- prestava, inoltre, attività lavorativa per una cooperativa di pulizie;
- nel 2022 aveva venduto alcuni immobili per l'importo complessivo di € 155.000,00, con un introito di € 77.500,00;
pagina 2 di 7 - peraltro, già nel 2010, in epoca antecedente al divorzio, aveva venduto altro immobile, del quale era comproprietaria, per il prezzo di € 100.000,00;
- dal canto proprio, la condizione economica era rimasta immutata, atteso che, pur essendo titolare, quale collaboratore scolastico, di uno stipendio netto di € 1.000,00 mensili, aveva spese fisse di € 691,74 per canone di locazione, € 400,00 per finanziamento, oltre la trattenuta di €
260,00 mensili, operata direttamente in busta paga.
costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso. Controparte_1
Ha asserito:
- pur avendo una relazione con un nuovo compagno da un paio di anni, non già dal 2016, non era stato instaurato alcun progetto di vita comune, provvedendo ciascuno alle proprie esigenze economiche;
- dalla vendita del 2010, ininfluente in quanto risalente ad epoca anteriore al divorzio, aveva ricavato poche migliaia di euro, destinate a sanare la morosità nell'ambito del procedimento di decadenza dell'assegnazione della casa popolare, che era stato instaurato dal Comune;
- dalla vendita del 2022 aveva ricavato, dedotte le spese, la somma di € 52.071,23, utilizzata per le esigenze quotidiane, essendo rimasta, sino a metà 2023, senza occupazione;
- l'ex marito, invece, oltre allo stipendio come collaboratore scolastico, aveva un'entrata mensile di € 500,00 circa da ARONA BASKET, già di per sé sola superiore a quanto lei stessa riusciva a guadagnare, in aggiunta ai versamenti contanti risultanti dagli estratti conto, indice della disponibilità di risparmi o investimenti;
- come badante e addetta alle pulizie percepiva nel complesso € 450,00 circa mensili.
Il ricorso è fondato e va accolto, per le motivazioni che si vanno ad esporre.
1.L'art. 473bis.29 c.p.c., introdotto dal D.Lvo 149/2022 -che ha sostituito l'art. 9 L. 898/1970, a decorrere dal 28.2.2023- prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono chiedere, in ogni tempo, la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici.
Nel vigore dell'art. 9 cit. la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la revisione dell'assegno divorzile postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale, realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti.
Si è ritenuto, in particolare, che, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa pagina 3 di 7 ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019).
E' stato, così, chiarito che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali (Cass. 1119/2020). Ne consegue che, consentire l'accesso al rimedio della revisione, attribuendo alla formula dei giustificati motivi un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile, poiché non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regula iuris, non già creativa della stessa (fattispecie relativa a una domanda di revisione dell'assegno divorzile determinato prima di Cass., Sez. 1, n. 11504/2017 e Sez. U, n. 18287/2018).
Pertanto, ove vengano accertati, al di là dei mutamenti giurisprudenziali, degli effettivi giustificati motivi per una revisione dell'assegno, risulta necessario procedere al giudizio di revisione, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali (cfr. Cass. 5 giugno 2020, n. 10647; Cass. 20 gennaio 2020, n. 1119; Cass. 5 marzo 2019, n. 6386; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2953; Cass. 13 gennaio
2017, n. 787; Cass. 29 dicembre 2011, n. 30033; Cass. 2 maggio 2007, n. 10133; Cass. 25 agosto 2005,
n. 17320).
Si deve, dunque, verificare se siano sopravvenuti elementi fattuali, idonei a destabilizzare l'assetto patrimoniale in essere, nel qual caso il giudice di merito dovrà fare applicazione dei nuovi principi, quali emergenti dalle recenti pronunce rese dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un.
11.7.2018, n. 18287), per modificarlo e adeguarlo all'attualità (senza che possa ritenersi per converso, sufficiente ex se il solo mutamento di giurisprudenza sulla funzione dell'assegno divorzile ove quelle circostanze di fatto non siano mutate -Cass. 1119/2020-).
2. Il primo motivo addotto dall'obbligato, all'esito dell'istruttoria svolta, è risultato infondato.
Il ricorrente ha, infatti, argomentato che l'ex moglie aveva instaurato, dal 2016, una stabile convivenza con tale Persona_2
La Corte di Legittimità, all'indomani della nota sentenza a Sezioni unite n. 32198/2021, al fine di ulteriormente chiarire il concetto di convivenza more uxorio, ha precisato che, in tema di divorzio, ove pagina 4 di 7 sia richiesta la revoca dell'assegno in favore dell'ex coniuge a causa dell'instaurazione da parte di quest'ultimo di una convivenza more uxorio, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente, ma nel loro complesso, l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale (Cass. 14151/2022). In motivazione, si è posto l'accento sul comma 36 dell'articolo 1 della l. n. 76/2016, volto non ad introdurre una innovativa nozione di convivenza, bensì a fotografare l'atteggiarsi della nozione giuridica nel costume sociale, ponendo così l'accento sull'esistenza di un legame affettivo stabile, volto alla reciproca assistenza morale e materiale. La ricorrenza, quindi, di un'effettiva relazione sentimentale stabile, indice di un progetto di vita idoneo ad interrompere in modo definitivo il legame con la precedente esperienza di vita matrimoniale, deve essere accertata in modo rigoroso.
Indubbiamente, si può ragionevolmente affermare che, in presenza di una coabitazione stabile di una coppia, possa presumersi l'esistenza di una effettiva convivenza senza bisogno di ulteriori prove (Cass.
6009/2017); è più complessa la questione inversa, vale a dire se vi sia una convivenza more uxorio quando manchi una stabile convivenza, ovvero la stabile comunanza di una dimora quotidiana.
Quest'ultima non sempre è necessaria, in quanto, l'evoluzione dei costumi e delle abitudini di vita comporta la necessità, sempre più di frequente, che le persone, pur legate da stabili legami affettivi, abbiano i loro centri di interesse esistenziali e lavorativi in luoghi tra loro non vicini, anche considerata la maggiore emancipazione economica e lavorativa raggiunta dalla donna.
Pertanto, come chiarito nella decisione n. 14151/2022 cit., la coabitazione assume una valenza indiziaria, ai fini della prova dell'esistenza di un rapporto di convivenza di fatto, elemento (indiziario) da valutarsi in ogni caso non atomisticamente, ma nel contesto e alle circostanze in cui si inserisce, mentre, viceversa, l'assenza della coabitazione non è di per sé decisivo.
Occorre, comunque, in mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione, che l'accertamento dell'effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all'assegno divorzile, sia compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal primo comma dell'articolo 2729
c.c..
Le Sezioni Unite nella nota sentenza n. 32198/2021 hanno, invero, fatto riferimento esemplificativo ad alcuni indici, quali l'esistenza di figli, la comunanza di rapporti bancari o altre patrimonialità
pagina 5 di 7 significative, la contribuzione al menage familiare: deve esserci, in sostanza, un nuovo progetto di vita con il nuovo partner, dal quale inevitabilmente discendono reciproche contribuzioni economiche;
il relativo onere probatorio incombe su chi neghi il diritto all'assegno (Cass., Sez. 1, 7.2.2023, n. 3645).
2.1 Nella vicenda per cui è causa, provata la stabile relazione della ex moglie con il nuovo compagno dal 2016, non è stata raggiunta la prova né della stabile coabitazione né dell'esistenza di un comune progetto di vita, provvedendo ciascuno alle proprie esigenze, limitata la condivisione ai momenti trascorsi insieme, del tutto compatibile con l'esistenza di uno stabile legame affettivo (cfr verbale udienza del 10.5.2024: deposizione del teste . Persona_2
3. Il ricorrente, inoltre, ha allegato il mutamento della condizione economica dell'ex coniuge.
3.1. L'assetto patrimoniale in essere alla data dell'ultima modifica del 2016 attesta, sulla scorta della decisione del Tribunale di Verbania, confermata dal giudice del gravame, la titolarità da parte dell'odierno ricorrente di uno stipendio mensile di € 722,54, al netto delle Parte_3 trattenute dei diversi finanziamenti contratti già all'epoca della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio (unica modifica il venir meno del mantenimento per la figlia). La moglie, inoltre, aveva assunto di produrre l'esiguo reddito di € 100,00 mensili, con un'entrata complessiva di € 250,00 mensili compreso l'assegno divorzile (doc. 3 ric.: reclamo datato 18.1.2015).
3.2 Attualmente,
a) il ricorrente:
- è titolare di un reddito mensile pari a € 1.500,00 circa (doc. 10 e doc. 18: CU/2022 -periodo d'imposta
2021- reddito netto € 15.670,80; CU/2023 -periodo d'imposta 2022- reddito netto € 16.200,00;
CU/2024 -periodo d'imposta 2023- reddito netto € 19.258,00, pari, in media nei tre anni, a € 18.000,00 annuali, ossia € 1.500,00 su dodici mensilità);
- ha esborsi fissi di € 260,00 (con detrazione operata direttamente sullo stipendio), € 441,00 per finanziamento e € 50,00 per ulteriore finanziamento acceso il 19.7.2024 per ripianare pregressa esposizione debitoria (docc. 21-23), con un residuo netto di € 749,00 (€ 1.500,00 - € 260,00 - € 441,00
- € 50,00 = € 749,00);
- da tale importo, inoltre, occorre detrarre la somma di € 641,00 per canone di locazione e oneri accessori (docc. 8 e 9 ric.), con la differenza che la convivente (con la quale si presumeva dividesse la relativa spesa -cfr decreto del tribunale di Verbania del 16.7.2015 cit.-) a causa della malattia che l'ha colpita (doc. 16 ric.) è stata licenziata per superamento del periodo di comporto (doc. 24 ric.) e percepirà un assegno di invalidità, pari a circa € 230,00 (docc. 19 ric.);
- ne consegue, che la somma di € 749,00 di cui dispone va ulteriormente decurtata di € 641,00, con un residuo di € 108,00;
pagina 6 di 7 b) la resistente
- è occupata, quale colf/badante e addetta alle pulizie (docc. 6, 8, 9 resit.), con un'entrata mensile di € 450,00/500,00 circa;
ha, poi, ricavato, nel 2022, dallo scioglimento di comunione ereditaria, la somma di € 52.071,23 (doc. 3 resist.).
3.3. I dati indicati attestano che all'obbligato, al netto dei costi fissi mensili (finanziamenti e canone di locazione), residua una somma -€ 108,00- insufficiente a coprire il versamento dell'assegno divorzile, pari, all'attualità, a € 163,68.
La relativa condizione economica, pertanto, è indubbiamente deteriore rispetto al 2015-2016, allorchè, al netto dei finanziamenti, poteva contare su una somma mensile di € 750,00 circa e sull'apporto economico della convivente, la cui malattia invalidante, ha fatto venir meno non solo il relativo contributo al menage familiare, ma determina il conseguente incremento dei compiti di cura e assistenza dell'obbligato nei riguardi della persona con la quale è stato instaurato un legame affettivo stabile, con obblighi reciproci di assistenza morale e materiale.
In definitiva, l'esposizione debitoria del ricorrente, l'incremento delle spese delle quali è gravato, anche a seguito della malattia che ha colpito la convivente, integrano i giustificati motivi e importano la revoca dell'assegno divorzile.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca l'assegno divorzile posto a carico di Pt_1
in favore di con la sentenza del tribunale di Verbania n. 293/2011;
[...] Controparte_1
- condanna la resistente alla refusione al ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verbania il 27.3.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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