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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/06/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 469 2021
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. MANENTI FERDINANDO;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO e CP_1 P.IVA_1
GALEANO MANLIO;
con l'avv. LO PICCOLO MONICA;
Controparte_2
resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
deduce: Parte_1
Pagina 1 di 4 - di aver reso, in qualità di autista, servizio di trasporto alunni tramite scuolabus a favore del , in virtù di una serie di CP_2 CP_2
convenzioni tra il 21.11.1983 e il 3.12.1993;
- di essere stato assunto dallo stesso alla scadenza CP_2
dell'ultima convenzione, quale autista scuolabus e successivamente come vigile urbano;
- che il servizio reso formalmente in virtù delle citate convenzioni costituiva sostanzialmente un rapporto di lavoro subordinato, essendo egli stato assoggettato al potere direttivo e disciplinare del Comune nonché inserito stabilmente nella sua organizzazione amministrativa, svolgendo le proprie mansioni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 14.30 e, dal 1983 al 1988, dalle 7 alle 16;
- che quindi erroneamente il servizio reso in virtù delle convenzioni non è stato computato ai fini del TFS, ai sensi dell'art. 47 d.p.r.
6801/1938, trattandosi di un rapporto di pubblico impiego.
Ha quindi convenuto in giudizio l' ed il CP_1 Controparte_2
chiedendo, nei confronti di entrambi, l'accertamento della computazione dei menzionati servizi ai fini del TFS con conseguente condanna dell' a pagargli la differenza tra il TFS ricalcolato e quello CP_3
ricevuto o, in subordine, la condanna del al risarcimento del CP_2
danno ai sensi dell'art. 2116 c.c. nella stessa misura.
Il si è costituito deducendo: Controparte_2
- il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo e comunque la decadenza dalla domanda ai sensi dell'art. 69 co. 7 d.lgs.
165/2001 (prima art. 45 co. 17 d.lgs. 80/1998);
- l'infondatezza delle domande attoree in mancanza della domanda presupposta di accertamento della natura subordinata del rapporto reso in virtù delle convenzioni;
- la prescrizione dei diritti vantati;
Pagina 2 di 4 - l'assenza dei presupposti della subordinazione, trattandosi di prestazione d'opera convenzionata, resa da ditte individuali iscritte presso la Camera di Commercio di Ragusa con presentazione di fatture.
L' si è costituito deducendo: CP_1
- la decadenza dall'azione relativa al TFS ai sensi dell'art. 47 d.p.r.
639/1970 essendo decorso il termine di un anno dalla liquidazione della prestazione;
- la prescrizione del credito per TFS riferito al periodo 1983-1993;
- l'inoperatività del principio di automaticità delle prestazioni.
Entrambi gli enti convenuti hanno quindi chiesto il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso, che si fonda sulla deduzione secondo cui i rapporti di convenzione col Comune celassero in realtà un rapporto di lavoro subordinato, è infondato. Il ricorrente, infatti, a fronte di un rapporto con il formalmente qualificato come autonomo, ha solo Controparte_2
genericamente dedotto i presupposti della subordinazione, limitandosi ad affermare di essere stato sottoposto al potere direttivo e disciplinare di alcuni funzionari del Comune, senza in alcun modo spiegare in cosa consistesse concretamente tale potere (ad es. impartizione di ordini o direttive, emanazione di provvedimenti disciplinari, necessità di richiedere ferie e/o permessi, etc.) e di aver seguito un orario standard il che, evidentemente, non è di per sé indice di subordinazione, a maggior ragione nel caso di specie in cui la prestazione consisteva nel guidare lo scuolabus ed era quindi necessariamente correlata agli orari fissi di entrata ed uscita da scuola degli alunni.
Parimenti generici e valutativi sul piano giuridico sono i capitoli di prova diretti a provare la natura del rapporto: infatti essi riguardano direttamente la natura subordinata del rapporto (capitoli 1 e 6) o la generica sottoposizione al potere direttivo e la prestazione del servizio
Pagina 3 di 4 secondo modalità standardizzate e regolamentate dal Comune (cap. 4 e
6).
Ne segue l'infondatezza di entrambe le domande formulate, entrambe presupponendo la natura subordinata del rapporto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna a rifondere al Parte_1
e all le spese di lite, liquidate in € 3.000,00 Controparte_2 CP_1
oltre i.v.a c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15% per ciascuno.
26/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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