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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/12/2025, n. 5308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5308 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Prima Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del G.O.P
Dott.ssa Isabella Grande ha depositato ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al N.R.G. 6026/2023 ad oggetto: contratti bancari promossa da:
DI Parte_1 Controparte_1
(P.IVA: ), con sede legale in Polla (SA) alla via Annia in P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t. (cod. fisc. Controparte_1
), residente in [...]
e difesa giusto mandato separato da intendersi congiunto all'atto di citazione in opposizione reso dall'avv. Fortunato D'Arista presso il cui studio sito in Polla alla via Vigna della Corte elett.te domicilia
-PARTE OPPONENTE-
CONTRO pagina 1 di 12 Controparte_2
, con sede legale in NO (SA), alla via
[...]
IV Novembre (codice fiscale - numero di iscrizione al P.IVA_2
Registro delle imprese della CCIAA di Salerno con il n. 115469, Codice
ABI 8784) in persona del legale rappresentante p.t. dott.ssa CP_3
(cod. fisc. ,mrappresentata e difesa, in virtù di C.F._2
mandato depositato unitamente al presente atto, dall'avv. Rosa Cavaliere presso il cui studio sito in Baronissi (SA), alla Via Cutinelli elett.te domicilia
- PARTE OPPOSTA-
nonchè
iscritta presso l'elenco delle società veicolo di Controparte_4
cartolarizzazione tenuto ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 48439.4, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Curtatone, n. 3, OM, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di OM , e P.IVA_3
per essa la procuratrice speciale o in sigla Parte_2
“ in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Parte_3
con sede legale in Via Aldo Moro n.13, Brescia, Controparte_5
numero di iscrizione al registro delle imprese di Brescia e codice fiscale
, REA BS-589250, in forza della procura speciale del P.IVA_4
13.3.2024 autenticata dal Notaio Dott.ssa Persona_1
REPERTORIO N.22095 RACCOLTA N.10880 registrata all'Agenzia delle
Entrate di OM 4 il 18 marzo 2024 al n. 8306 serie 1T (doc. 2), pagina 2 di 12 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto di inetrevnto ex art 111 cpc, dagli Avv.ti Federica Apollonio e Pier Luigi Boscia), presso lo studio dei quali in OM, via Barberini n.47 elegge domicilio.
- INTERVENTORE ex art 111 comma 3 cpc-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensi depositati dalla sola opposta e resi all'udienza del
4/12/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la
[...]
ha proposto opposizione avverso il Parte_4
Decreto Ingiuntivo n. 1281/2023 – r.g.n. 3887/2023 reso dal Tribunale di Salerno il 20 giugno 2023 e notificato il 21/06/2023 con cui è stato ingiunta al pagamento della somma di € 48.093,75 oltre agli interessi legali maturati ed alle spese del procedimento monitorio per rate impagate del mutuo chirografario a tasso variabile di € 45.000,00, contraddistinto dal numero M01/00000025135 garantito nella misura dell'80%, dal rilascio di garanzia specifica pro quota da parte del Fondo pubblico di
Garanzia PMI di cui alla legge 662/96 (posizione M.C.C. 1818506) e che,
a seguito dell'escussione della stessa, il Fondo di Garanzia acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi pagina 3 di 12 del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4 del DM
20.05.2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonomo procedimento.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione
l'incompetenza per territorio del Tribunale adìto in favore del Tribunale di
Lagonegro avente la ditta sede legale in Polla (Sa); quale secondo motivo di opposizione l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento in via preliminare del tentativo di mediazione obbligatoria;
quale terzo motivo di opposizione la nullità del contratto di mutuo per essere il tasso d'interesse pattuito superiore al tasso soglia;
quale quarto motivo di opposizione la mancata notifica o comuniacazione dell'estratto conto e della modifica del tasso di intersse.
In virtù di quanto innanzi esposto parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare dichiarare l'incompetenza territoriale del tribunale di Salerno in favore del Tribunale di Lagonegro , revocando il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancatoa mediazione obbligatoria;
nel merito revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n 1281/2023 emesso dal tribunale di Salerno dott. Barbato per i motivi in narrativa;
con vittoria di spese , competenze e onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio la
[...]
deducendo: Controparte_2
sull'eccezione di incompetenza territoriale che all'art. 14 del contratto (all.
1 al fascicolo monitorio) avente ad oggetto il foro competente per tutte le controversie eventualmente insorte, le parti hanno espressamente convenuto quale foro esclusivo quello della sede legale della CP_2
che l'opponente non possa essere qualificato “consumatore” e che sede pagina 4 di 12 legale della Controparte_2
, come si evince dal contratto di mutuo
[...]
depositato, dal mandato e da tutta la documentazione versata in atti e come pacificamente rilevato dallo stesso opponente a pag. 1 dell'atto di citazione, sia in NO (SA) determina la competenza del Tribunale di
Salerno per espressa convenzione tra le parti;
che ad ogni modo, anche qualora fosse mancata un'espressa convenzione (cosa che non è) il procedimento monitorio sarebbe stato correttamente instaurato presso il
Tribunale di Salerno competente ai sensi degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c. in quanto, in mancanza di convenzione tra le parti l'obbligazione contrattuale avente ad oggetto somme di denaro va adempiuta presso il domicilio del creditore. In ogni caso, in tema di diritti di obbligazione e, dunque, di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti, nella specie quelli indicati negli artt. 19 e 20 c.p.c., gravava sulla controparte che ha eccepito l'incompetenza del giudice adito l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione;
sull'eccezione di improcedibilità dell'azione per mancata mediazione che sul punto è chiara la disposizione di legge contenuta nel D. Lgs. n. 28/2010 e che pertanto all'esito della prima udienza la banca-creditrice sarà onerata di promuovere la mediazione obbligatoria qualora non l'abbia già fatto;
sull'eccezione di usura del tasso di inetresse che l'opponente, in violazione dell'onere di cui all'art. 2697
c.c., oltre a non formulare alcuna specifica contestazione, non ha allegato alcun elemento volto a circostanziare la generica doglianza di superamento del tasso di soglia;
non ha allegato le singole poste ritenute indebite, non ha specificato in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, non ha indicato e documentato i tassi soglia;
pagina 5 di 12 sulla violazione degli obblighi di informativa che il requisito della trasparenza nell'informazione bancaria deve considerarsi soddisfatto nel momento in cui il cliente sia stato reso pienamente edotto delle condizioni contrattuali sottoposte al suo gradimento e da lui liberamente accettate essendo tutte le condizioni del contratto afferenti alle spese e ai tassi d'interesse sono state pattuite espressamente con il cliente che le ha sottoscritte. E che inoltre non vi sono state modifiche unilaterali perché, vertendosi in ipotesi di mutuo chirografario a tasso variabile, la ha CP_2
assolto preventivamente tutti gli obblighi di trasparenza con il contratto di mutuo - sezione II artt. 2” Tasso di interesse” e 3” Tasso Annuo Effettivo
Globale (T.A.E.G.)” e con il documento di sintesi sono state disciplinate
In virtù di quanto innanzi esposto parte opposta ha formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare, affermata la propria competenza per territorio, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta ma si limita a generiche doglianze non confortate da alcun elemento;
ancora in via preliminare, all'esito della decisione sulla provvisoria esecuzione, concedere il termine per l'espletamento della procedura di mediazione;
nel merito Voglia rigettare l'opposizione come spiegata in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutto quanto sopra spiegato e confermare il decreto ingiuntivo n. 1281/2023 – r.g.n. 3887/2023 del 20/06/2023, comunicato e notificato il 21/06/2023, con condanna dell'opponente a spese e compensi di giudizio.
Con Comparsa di intervento volonatrio del 3/10/2024 ex art 111 comma
3 cpc, in alcun modo contestata dalla opponente, interveniva
[...]
quale cessionaria della opposta, e per essa la procuratrice CP_4
speciale “ deducendo: che Parte_2 Controparte_4
pagina 6 di 12 (la “Società” o il “Cessionario”) in data 5 agosto 2024 ha acquistato da
ZKB Credito Controparte_6
Cooperativo di Trieste e Gorizia Soc. Coop., Sicilbanca Credito
Cooperativo Italiano, OMgnaBanca Credito Cooperativo Soc. Coop., La
Cassa Rurale – Credito Cooperativo AD RI AB
Paganella – Società Cooperativa, Cassa Rurale Vallagarina Banca di
Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Cassa Padana Banca di
Credito Cooperativo Società Cooperativa,
[...]
, Controparte_7 [...]
, Controparte_8 [...]
Controparte_9
,
[...] Controparte_10
[...] Controparte_11 Controparte_12
Controparte_13
, dal F 1902 -
[...] Controparte_14
Società Cooperativa, Controparte_15
,
[...] Controparte_16
Controparte_17 [...]
Controparte_18 Controparte_19
, ,
[...] Controparte_20 [...]
Controparte_21 [...]
Controparte_22 [...]
, Controparte_23 [...]
Controparte_24 [...]
Banca di Caraglio, del Cuneese Controparte_25 CP_21
e della Riviera dei Fiori – Credito Cooperativo - Società Cooperativa, CP_22
Soc. Coop.,
[...] CP_26 Controparte_2 CP_2 CP_27
Credito Cooperativo - Soc. Coop. e Banca Adria Colli Euganei Credito pagina 7 di 12 (le “Cedenti”) a titolo oneroso, pro soluto, Controparte_2
ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1, comma 6, della Legge 130, tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Cedenti derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche, concessi a persone fisiche o società e classificati come “in sofferenza” nel periodo tra il 6 maggio 1996 e il 30 maggio 2024
(i “Crediti”).; che della predetta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda Foglio delle inserzioni n. 94 del 10.8.2024 (cfr. doc. 3 comparsa di interevnto); che ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la
Società (anche in nome e per conto della Banca Cedente) ha reso disponibili nella pagina web https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/ fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti;
unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a i sensi dell'articolo 1263 Controparte_4
del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, ulteriore rispetto alla pubblicazione del presente avviso di cessione e alla iscrizione del medesimo avviso di cessione nel registro delle imprese del Cessionario;
che nella sua qualità di Controparte_4
Società Cessionaria, è subentrata quindi - in forza di legge e di contratto
- in tutti i diritti originariamente derivanti alla cedente, CP_2 [...]
; che tra Controparte_28
i crediti ceduti rientra quello vantato dalla cedente nei confronti della
Parte_4
pagina 8 di 12 In virtù di quanto innanzi esposto la quale Controparte_4
cessionaria della opposta e per essa la procuratrice speciale “
[...]
ha concluso chiedendo l'estromissione di Parte_2 [...]
e Controparte_29
l'accoglimento delle domande già proposte dalla cedente.
Considerato che la interventrice ha fornito la prova della propria legittimazione a stare nel presente giudizio (cfr. all. 3 comparsa di intervento e web https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/ ) ne consegue che va disposta l'estromissione della
[...]
dal presente giudizio. Controparte_29
Con Provedimento del 08/02/2024 il Giudice rilevato che l'opposizione non appariva fondata su prova scritta concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.1281/2023 e rinviava par la discussione e la decisione ex art 281- sexies cpc all'udienza di discussione e decisione del
04/12/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. dal solo interventore, rinunciando pertanto i difensori delle parti alla lettura della Sentenza, il Giudice riservava la causa in decisione ex art 281-sexies comma 3
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1. In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria
è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla opposta il 26.03.2024) posto che nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo il tentativo di mediazione obbligatoria va espletato dopo l'adozione dei provvedimenti ex artt. 648/649 c.p.c., cioè
pagina 9 di 12 dopo la prima udienza, di talchè il secondo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale adìto in favore del Tribunale di Lagonegro avente la ditta sede legale in Polla (Sa).
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
All' articolo 14) del contratto di mutuo posto a fondamento del ricorso monitorio (cfr.all 1 dell'all. 3 fasc monitorio della comparsa di costituzione e risposta) – approvato anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341, comma 2, c.c. - è previsto il foro esclusivo convenzionale del luogo ove ha sede la Banca, in , ricompreso nel circondario CP_2
del Tribunale di Salerno.
Posto che l'opponente non può assumere la qualifica di consumatore, il foro esclusivo deputato a conoscere della pendente controversia è il
Tribunale di Salerno.
Con il terzo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la nullità del contratto di mutuo per essere il tasso d'interesse pattuito superiore al tasso soglia.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato
La doglianza dell'opponente relativa all'asserita usurarietà del tasso di interesse per essere stato pattuito in misura superiore al tasso soglia, senza neppure preoccuparsi di indicare la corretta metodologia di indicazione e di calcolo del predetto tasso risulta essre del tutto generica.
Le contestazioni di parte opponente sono del tutto generiche, non avendo questa neppure allegato, in concreto, quali clausole negoziali avrebbero previsto gli interessi in misura usuraria, nè tanto meno le circostanze che pagina 10 di 12 secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ., SS.UU., n.
19597/2020) rendono sufficientemente specifica e, quindi, ammissibile, la doglianza circa l'usurarietà degli interessi (ovvero il tasso in concreto applicato, quello “soglia”, il trimestre di riferimento e la tipologia di operazione negoziale).
Peraltro parte opponente non ha neppure depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la propria doglianza.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1281/2023 va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di Parte_4
(P.IVA: ), e, considerate la natura, il valore (€48.093,75 pari P.IVA_1
a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
1453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
pagina 11 di 12 1) Dispone l'estromissione dal presente giudizio della
[...]
; Controparte_29
2) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n.1281/2023;
3) Condanna Parte_4
(P.IVA: al pagamento, in favore di
[...] P.IVA_1 [...]
quale cessionaria della opposta e per essa la CP_4
procuratrice speciale “ delle spese di lite, Parte_2
che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A
Sentenza resa ex articolo 281- sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c. – ed allegazione al verbale.
Così deciso in Salerno il 24/12/2025
Il G.O.P
Dott.ssa Isabella Grande
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