CA
Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/11/2025, n. 6125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6125 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
dott. ssa Regina Marina Elefante consigliere
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2217/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli, sez. IV, n. 467/2020, pubblicata in data
14.1.2020
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Severino Nappi (C.F. ) C.F._2
unitamente all'avv. Francesco Percuoco (C.F. ), presso i C.F._3
quali elettivamente domicilia in Napoli, in via Toledo n. 282, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado di giudizio
Appellante
E
nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
TO (Na) alla via degli Aranci n. 33, C.F. , in qualità C.F._4
di procuratore di se stesso, e , nata a [...] il 29 Controparte_2
novembre 1950 e residente in [...], C.F.
1 , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._5 Controparte_1
(C.F. ) in virtù di procura a margine della comparsa
[...] C.F._4
di costituzione, entrambi in qualità di eredi di nato a [...] il 29 Persona_1
marzo 1938 e deceduto in Caserta il 27 aprile 2022, ed entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla via Belvedere n. 52, presso lo studio del primo
Appellati, appellanti incidentali
Conclusioni
All'udienza del 26.6.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) L'oggetto del giudizio di primo grado è così riassunto nella sentenza impugnata:
< ha convenuto in giudizio al fine di Persona_1 Parte_1 ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno non patrimoniale, morale, esistenziale, biologico ed alla vita di relazione quantificato in € 250.000,00 derivatogli dalle dichiarazioni rese dal convenuto nel discorso tenuto alla Camera dei Deputati il 16 gennaio 2008 ed in numerose interviste televisive e giornalistiche, contenenti una serie di giudizi altamente denigratori ed offensivi rivolti all'indirizzo dell'attore.
Ha premesso in fatto l'attore che il convenuto, all'epoca dei fatti Controparte_3
ha indicato l'attore:
[...]
- nel discorso tenuto alla Camera dei Deputati il 16 gennaio 2008 come “un procuratore che l'ordinamento giudiziario manda a casa per limiti di mandato e di questo mi addebita la colpa, colpa che, invece, non ravvisa nell'esercizio domestico delle sue funzioni per altre vicende che lambiscono suoi stretti parenti e delle quali è bene che il C.S.M. e altri si occupino”;
- nella edizione del 20.08.2008 del quotidiano Corriere della Sera come “un ignorante di legge che sta rischiando di far saltare la Repubblica e andrebbe ricoverato 2 in non so qua-le istituto”;
- nella edizione del 20.08.2008 del quotidiano Il Mattino come “un singolare macchiettista personaggio”;
- nella edizione del 19.01.2008 del quotidiano Corriere della Sera come “il
Procuratore di S. Maria C.V.: una macchietta”;
- nella edizione del 20.01.2008 del quotidiano Il Giornale come “uno che dovrebbe stare chiuso in qualche istituto … un povero Cristo che è diventato una macchietta su youtube… Uno che ha introdotto il giovedì fascista nel suo orario di lavoro. Un farabutto.”; ledendo con tali dichiarazioni, estranee alla critica legittima, in quanto contenenti affermazioni offensive, l'onore e la reputazione dell'attore.
Si è costituito il convenuto il quale ha eccepito la insindacabilità, ai sensi dell'art. 68 Cost., delle opinioni dallo stesso espresse in veste di Ministro e, comunque, di Senatore della Repubblica;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza, negando la paternità delle affermazioni riportate nelle testate giornalistiche indicate in citazione. >>.
A.b.) Il tribunale adito così si pronunciava:
<<- Rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite. >>.
Il primo giudice, dopo avere esposto, richiamando Cass. n. 27592/2019, “le regole e le eccezioni in tema di responsabilità civile dell'altrui reputazione”, così
espressamente argomentava:
< cui è causa occorre individuare l'esatto autore delle stesse, risultando tale circostanza contestata dalle parti.
L'articolo 2697 c.c. – chi vuol far valere un diritto in giudizio deve prova-re i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti oppure eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda – disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat: chiunque intenda chiedere l'attuazione della volontà della legge, in relazione ad un diritto che
3 faccia valere in via di azione o di eccezione, deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita dello stesso, che costituiscono condizioni positive della pretesa.
Alcuna prova ha dedotto l'attore in ordine alla contestata provenienza del-le dichiarazioni pubblicate sui quotidiani di cui in premessa: onere posto a suo carico
(onus probandi incumbuit ei qui dicit non ei qui negat) stante la contestazione del convenuto, il quale ha negato di aver mai pronunciato tali affermazioni, non essendo consentita in tal caso, alcuna relevatio ab onere probandi.
Diversa valutazione deve operarsi in merito alle dichiarazioni rese nel discorso tenuto alla Camera dei Deputati il 16 gennaio 2008, certamente attribuibili al convenuto, che rappresenta l'attore come “un procuratore che l'ordinamento giudiziario manda a casa per limiti di mandato e di questo mi addebita la colpa, colpa che, invece, non ravvisa nell'esercizio domestico delle sue funzioni per altre vicende che lambiscono suoi stretti parenti e delle quali è bene che il C.S.M. e altri si occupino”.
Tali dichiarazioni, sebbene latamente lesive della condotta professionale dell'attore definita “esercizio domestico delle sue funzioni … delle quali è bene che il C.S.M. e al- tri si occupino” non giustificano l'invocata tutela risarcitoria non avendo l'attore assolto il relativo onere teso a dimostrare il c.d. danno evento, vale a dire il concreto pregiudizio patito in ragione dell'esternazione offensiva. Secondo il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, “in tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come le-sione dell'onore e della reputazione che la persona goda tra i consociati. Ne consegue, sul piano dell'onere probatorio, che l'attore non può limitarsi a dimostrare la verificazione dell'anzidetta condotta, ma deve fornire la prova anche dell'evento lesivo (Corte di
Cassazione, sentenza n.21740/2010)”. Tale difetto probatorio è tanto più importante se si considera che - come è emerso in atti – alcun pregiudizio concreto ha subito l'attore da dette dichiarazioni. >>.
Regolava poi le spese di lite, così motivando:
< non comparso alle diverse udienze fissate ex art. 117 c.p.c., giustificano la
4 compensazione tra le parti delle spese di lite.>>.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello il , da intendersi qui Pt_1
ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della presente pronuncia, contestando la decisione in relazione alla disposta compensazione delle spese, statuita in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dovendo applicarsi al giudizio in esame la regola in base alla quale essa sarebbe possibile solo nel caso di reciproca soccombenza o di assoluta novità delle questioni trattate o mutamento giurisprudenziale, comunque disposta in assenza di motivazione, neppure essendo valido quanto espresso in merito alla mancata comparizione alle udienze fissate ex
117 c.p.c., considerati gli impegni di esso appellante.
Il così concludeva: Pt_1
“a) in accoglimento del presente appello riformare la sentenza n. 467 del 2020 rep.
n. 694 del 15 gennaio 2020, resa dal Giudice dott.ssa Stefania Aulicino della IV
Sezione Civile del Tribunale di Napoli, depositata il 15 gennaio 2020, nel giudizio RG
n. 7950/2012 promosso da contro avente ad Persona_1 Parte_1 oggetto “risarcimento di danno non patrimoniale per dichiarazioni di carattere denigratorio”, nella parte in cui ha compensato le spese di lite condannando il resistente alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, confermando per il resto la citata sentenza;
b) condannare l'appellato alla refusione delle spese del doppio grado da porsi in favore dei procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo;
c) munire la sentenza di clausola come per legge.”
B.b.) Si costituiva l'appellato il quale contestava diffusamente l'impugnazione,
proponendo a sua volta appello incidentale tardivo, con il quale contestava la decisione di primo grado a) innanzi tutto per avere ritenuto che esso non CP_1
avesse offerto la prova della provenienza dal delle dichiarazioni riportate Pt_1
dai giornali omettendo, però, di pronunciarsi sulle richieste istruttorie e,
5 segnatamente, sull'istanza ex art. 210 c.p.c. di chiedere alla RAI l'esibizione di copia dei filmati trasmessi dai telegiornali nei giorni 17, 18 e 19 gennaio 2008,
considerato che quanto contenuto negli articoli di giornale riguardava dichiarazioni rilasciate davanti alle telecamere;
b) riguardo al mancato apprezzamento di tutte le circostanze desumibili dagli atti da cui poteva ricavarsi aliunde, ed anche prescindendo dal suddetto mezzo istruttorio, la prova in base agli artt. 2727 e 2729
c.c., che le dichiarazioni provenissero dal convenuto, tra cui la mancata comparizione, senza giustificazioni, alle due udienze fissate dal giudice per sentire le parti personalmente con libero interrogatorio, con ogni conseguenza ex art. 117
c.p.c.; la mancata richiesta ai giornali di rettificare il contenuto di quanto riportato;
il dato che le dichiarazioni de quibus erano tutte coincidenti e riportate da note e autorevoli testate giornalistiche.
L'appellante incidentale, poi, richiamava quanto dedotto in prima istanza circa l'indiscusso contenuto diffamatorio delle dichiarazioni pubblicate sui quotidiani,
alla luce della giurisprudenza sul punto;
contestava successivamente quanto affermato dal tribunale in relazione alle dichiarazioni del discorso pronunciato dal in parlamento, nonostante fosse stato ritenuto dal primo giudice Pt_1
diffamatorio, stante la dimostrazione del pregiudizio subito, sia sul piano fisico che su quello morale, considerata la documentazione medica prodotta, la prova orale richiesta anche se non ammessa senza motivazione al riguardo, il danno alla reputazione, il quale, anche se non rinvenibile in re ipsa, presuntivamente era da ricavare dalla diffusione e risonanza della dichiarazione, nel contesto della vicenda in cui si inseriva, che conduceva alla caduta del secondo governo da CP_4
rapportare alla propria posizione sociale.
L'appellante incidentale così concludeva:
6 “in via principale,
a) rigettare l'appello proposto dall'on. perché infondato Parte_1 in fatto e in diritto;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto, e in riforma della sentenza di primo grado,
b) accertare e dichiarare che le dichiarazioni del , riportate dai quotidiani Pt_1 sopramenzionati, hanno carattere denigratorio;
c) accertare e dichiarare che esse ledono l'integrità morale, la reputazione, l'identità personale, il nome e l'attività professionale del CP_1 per l'effetto,
d) condannare il al pagamento, a titolo di risarcimento di danni non Pt_1 patrimoniali, morali, esistenziali, biologici e alla vita di relazione, della complessiva somma di € 250.000,00 o di quella diversa, ritenuta congrua, da liquidare, in via subordinata, anche equitativamente;
e) ordinare la pubblicazione della emananda sentenza su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale con adeguato risalto tipografico;
f) condannare il al pagamento delle spese processuali, con attribuzione in Pt_1 favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”.
B.c.) Riassunto il giudizio a seguito del decesso del costituitisi i su CP_1
indicati suoi eredi, all'udienza indicata in epigrafe, la causa, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 50 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Innanzi tutto, in via pregiudiziale, si evidenzia che, come correttamente argomenta la difesa dell'appellante incidentale, anche l'impugnazione principale,
rivolta esclusivamente contro la statuizione relativa alle spese di lite, legittima la proposizione dell'impugnazione incidentale tardiva – sempre che essa sia tempestivamente proposta nel termine di cui all'art. 343 c.p.c., come avvenuto nella specie – essendo, oramai, stata abbandonata, a cominciare da quanto espresso
7 da Cass. sez. un. n. 4640/1989, la tesi che occorreva che essa fosse intimamente collegata con la statuizione impugnata in via principale [vds. per es. in termini generali e di principio, Cass. n. 26139 del 2022 in cui si afferma: <
c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale.>>; né, nella specie, vi sono altre parti coinvolgenti l'autonomia di domande rispetto ad altre, e, quindi, il relativo indipendente interesse a proporre immediata impugnazione principale, che non giustifica l'impugnazione tardiva].
Ovviamente sarà necessario che l'impugnazione principale non sia colpita da pronuncia di inammissibilità, altrimenti, in base a quanto disposto dall'art. 334
comma 2 c.p.c., quella incidentale tardiva “perderebbe efficacia”.
Nel caso in esame, sebbene l'appello del avverso la statuizione di Pt_1
compensazione delle spese muova anche da presupposti, in diritto, in parte errati,
deve ritenersi che superi il vaglio di ammissibilità, essendo, nel complesso, chiare le critiche espresse alla decisione assunta dal tribunale sul punto.
C.b.) Tanto premesso, è evidente, come l'esame dell'appello incidentale del si presenti logicamente pregiudiziale, atteso che, ove esso sia fondato, CP_1
condizionerebbe 'automaticamente' anche il governo delle spese di lite, che andrebbero rivalutate sulla base dell'esito complessivo della controversia.
8 Il gravame incidentale si compone di due diverse ragioni di doglianza, la prima
è rivolta a contestare la decisione di primo grado nella parte in cui in essa è stata ritenuta non provata la provenienza dal delle dichiarazioni contenute nei Pt_1
quotidiani “Il Corriere della Sera”, “Il Mattino” e “Il Giornale”, di cui si è dato conto nella parte espositiva del giudizio di primo grado, nella quale è riassunta la domanda avanzata in prima istanza dall'attore, oggi appellante incidentale;
la seconda con cui viene censurata la decisione laddove, pur riconoscendo il
contenuto diffamatorio delle dichiarazioni rese in parlamento, ha negato il risarcimento affermando che non era stato provato il pregiudizio.
C.b.a.i.) Esaminando la prima questione sottoposta nuovamente al vaglio della corte, ritiene il collegio che sia necessario muovere dal contenuto della domanda proposta nell'atto di citazione, per verificare, poi, le difese proposte dal CP_1
anche nelle fasi successive, fino al momento in cui si consumano le deduzioni assertive e si cristallizza il thema decidendum, giacché, come vedremo, ciò
condiziona in parte la fondatezza della proposta impugnazione.
Nell'atto di citazione di primo grado il oltre ad avere esposto il CP_1
contenuto della dichiarazione resa nella seduta parlamentare del “15 aprile 2008”
(in realtà, 16 gennaio 2008), trascrive quelle pubblicate “nelle interviste concesse
ad alcuni quotidiani” (appunto, quelle che il tribunale ha ritenuto difettare della prova che fossero state rilasciate dal ). Pt_1
Sicché, è di tutta evidenza che il fatto allegato dal di contenuto lesivo e CP_1
diffamatorio – la causa petendi della domanda su cui il tribunale era chiamato a pronunciarsi – consiste nelle “interviste” rilasciate ai giornali.
E' bene rimarcare che il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, a monte di ogni altra valutazione, sul presupposto che l'onere di dimostrare la
9 provenienza delle dichiarazioni dal , riportate dai suddetti quotidiani, Pt_1
gravasse sul e tale affermazione non è stata sottoposta a censura, essendo, CP_1
conseguentemente, divenuta irretrattabile.
Ha poi ritenuto che l'attore non avesse assolto a tale onere.
Il (e per esso gli eredi che ne proseguono l'impugnazione), sostiene, a CP_1
confutazione di quanto rilevato dal tribunale, come primo motivo di contestazione,
che il giudice non si sarebbe pronunciato sulla richiesta ex art. 210 c.p.c. di acquisizione dalla RAI dei filmati dei telegiornale del 17, 18 e 19 gennaio 2008.
In proposito, andrebbe considerato che, già di per sé e restando sul piano proprio del mezzo istruttorio in discorso, detta richiesta si presterebbe ad un duplice rilievo di inammissibilità, in primis perché risulta essere generica, senza una specifica indicazione di quale di essi occorrerebbe disporre l'acquisizione,
considerato che almeno tre erano le reti RAI a trasmetterli (non esisteva ancora
RAI News, né altre reti tematiche del sevizio pubblico), con edizioni diversificate lungo l'intero arco della giornata.
Inoltre, non si vede perché, essendo l'azione stata proposta con citazione nel marzo del 2012 ed avendo il immediatamente eccepito di non avere mai Pt_1
rilasciato quelle dichiarazioni, essendosi tenuta l'udienza di trattazione a settembre del 2012, con fissazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. a far data dal febbraio 2013, l'attore, ritenendo rilevante tale acquisizione, non si sia attivato autonomamente, illustrandone le finalità, per richiederla alla RAI.
Soltanto ove fossero stati documentati o la mancata risposta da parte dell'ente, o l'eventuale diniego, sarebbe stato giustificato un ordine di esibizione, avendo la parte gravata dall'onere di fornire la prova de qua dimostrato che il mancato assolvimento era dipeso da fatto ad essa non imputabile (né avrebbe potuto farsi
10 ricorso all'art. 213 c.p.c., comprendendo la RAI tra le pubbliche amministrazioni,
essendo consolidata l'opzione interpretativa in virtù della quale il potere ex officio
del giudice, conferitogli da detta disposizione, postula sempre che esso non venga esercitato supplendo agli oneri incombenti sulla parte interessata al mezzo istruttorio).
C.b.a.ii.) Ma vi è un'altra ancor più radicale ragione per la quale l'istanza non può essere ammessa, con effetti, per così dire, 'destabilizzanti' sull'intera prospettazione avanzata dal sul punto. CP_1
Infatti, come si è preavvertito, la domanda 'iniziale' presupponeva che i contenuti lesivi e diffamatori erano oggetto di “interviste” che il aveva Pt_1
rilasciato ai predetti quotidiani, cosa che implicava che le dichiarazioni fossero state raccolte da un intervistatore – un giornalista – della testata editoriale indicata.
Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., non compare nessuna modifica delle allegazioni iniziali, essendo essa incentrata piuttosto a confutare la tesi della insindacabilità delle dichiarazioni ex art. 68 Cost. (anzi, a conferma di quanto dedotto, sosteneva, relativamente alla contestazione del di avere rilasciato Pt_1
quelle dichiarazioni, che avrebbe dovuto chiamare in causa le singole testate giornalistiche e gli autori dei singoli articoli).
Soltanto nella seconda memoria, la quale, però, è destinata esclusivamente a replicare ad eventuali difese della controparte e a chiedere l'ammissione dei mezzi istruttori, viene avanzata l'istanza di acquisire i filmati RAI, senza, peraltro,
neppure prospettare che le dichiarazioni riportate dai quotidiani non erano frutto di interviste rilasciate alle singole testate, ma, per quanto dovrebbe comprendersi, di una sorta di 'collazione' – un libero riassunto – delle dichiarazioni rese innanzi alle telecamere della RAI.
11 Non a caso la difesa del convenuto espressamente eccepiva, anche sotto tale profilo, l'inammissibilità di tale ordine di esibizione, sostenendo che esso esulava dall'oggetto del giudizio.
E qui si innesta una questione che finisce per essere assorbente.
La domanda è, evidentemente, diretta ad ottenere una tutela risarcitoria da fatto illecito, rientrante nell'ampia categoria dell'illecito extracontrattuale.
Essa presuppone un diritto cd eterodeterminato, che si fonda sullo specifico fatto generatore causativo del danno.
Allegare che le dichiarazioni lesive sono state rese durante autonome interviste a tre diversi quotidiani – con diversi accadimenti, considerato che non era stato prospettato che fossero state fatte in un'unica intervista alla presenza di giornalisti di più testate quasi come una conferenza stampa – è cosa differente dal sostenere che erano avvenute davanti ai microfoni RAI e che i giornalisti de' Il Corriere, Il
Mattino e Il Giornale si fossero limitati a farne un resoconto.
Sicché la prova richiesta da un lato si connetteva ad un fatto che non era stato tempestivamente introdotto nel thema decidendum, neppure entro il primo termine previsto dal comma 6 dell'art. 183 c.p.c., ed anche volendo considerare ammissibile una eventuale modifica del fatto in quanto “complanare”, per utilizzare la terminologia di autorevole dottrina, alla domanda iniziale e relativa alla medesima vicenda sostanziale;
dall'altro, funditus, per quel che maggiormente conta, alterava l'intera prospettazione difensiva avanzata dal CP_1
Sotto altro profilo, in presenza di allegazioni evidentemente perplesse e restando sempre sul versante del mezzo istruttorio richiesto, neppure può imputarsi al giudice di primo grado di non avere dato ingresso all'istanza di prova così
articolata.
12 C.b.a.iii.) Come si è anticipato, quanto appena rilevato non può che condizionare anche l'altra parte del motivo d'appello incidentale proposto sul punto dal CP_1
Egli, infatti, sostiene che la prova della provenienza delle dichiarazioni dal il tribunale avrebbe potuto ricavarla anche “aliunde” e, segnatamente, dal Pt_1
fatto che erano state riportate da noti quotidiani, che si presentavano in buona parte coincidenti, che il non ne aveva chiesto la rettifica, dati corroborati, ex Pt_1
artt. 116 e 117 c.p.c., dalla sua mancata presentazione alle udienze fissate dal giudice di primo grado.
Ma, in presenza dei palesati deficit assertivi, i quali in sostanza non avevano chiaramente focalizzato le circostanze e le modalità con cui erano state rilasciate quelle dichiarazioni, ai primi due elementi presuntivi non può assegnarsi particolare rilevanza.
Infatti, una qualche limitata 'consistenza' probatoria avrebbe potuto assumere il dato che, in interviste separate, il avesse potuto, in parte, ribadire le stesse Pt_1
opinioni, mentre laddove, come spesso avviene, si faccia riferimento a notizie apprese da altre fonti o organi di stampa, i riferimenti ben possono per questo presentarsi coincidenti, spettando al giornale verificare l'attendibilità originaria della provenienza.
Residua, pertanto, l'unico effettivo elemento indiziario rappresentato dalla mancata richiesta di rettifica da parte del , il quale, però, non appare Pt_1
connotato dal necessario carattere della precisione, lasciando spazio a interpretazioni alternative, potendo, comunque, rispondere a scelte personali,
soprattutto in un momento particolare come quello in esame, che vedeva interessata in prima persona la moglie e in considerazione dei risvolti politici
13 conseguenti, che riguardavano il suo partito e la stessa tenuta del governo.
Ma, si ripete, ciò che impedisce di procedere ad un ragionamento inferenziale di tipo presuntivo è l'elemento di disturbo introdotto dalle stesse difese del CP_1
che, a monte, non chiariscono come e quando quelle dichiarazioni sarebbero state rilasciate, fissando il fatto ignoto da indagare, cui non può ovviamente porre riparo,
come elemento di validazione, la sola mancata comparizione del alle Pt_1
udienze fissate dal giudice, a prescindere dal rilievo che detto adempimento poteva rispondere a diverse finalità.
Da ciò consegue che il motivo, nel complesso, non può essere accolto.
C.b.b.) A diversa conclusione si perviene, invece, riguardo alle frasi pronunciate nel discorso parlamentare.
C.b.b.i.) Si osserva che, sul punto, il giudice di primo grado, nel passare ad esaminare le suddette dichiarazioni, è partito dalle seguenti proposizioni:
“Diversa valutazione deve operarsi in merito alle dichiarazioni rese nel discorso
tenuto alla Camera dei Deputati il 16 gennaio 2008, certamente attribuibili al
convenuto … Tali dichiarazioni, sebbene latamente lesive della condotta
professionale dell'attore definita “esercizio domestico delle sue funzioni … delle quali
è bene che il C.S.M. e altri si occupino…”.
Ha provveduto, poi, all'esame della sussistenza del pregiudizio conseguente, per giungere alla conclusione che il non avesse offerto la prova del “danno CP_1
evento”, come definito dal tribunale, “vale a dire (del) concreto pregiudizio patito
in ragione dell'esternazione offensiva.” (sottolineatura aggiunta).
Da tali passaggi, come in questo caso correttamente evidenzia l'appellante incidentale, non può che trarsi la conclusione che il tribunale ha ritenuto provato il contenuto potenzialmente pregiudizievole della dichiarazione nella parte in cui
14 prospetta che il svolga un “esercizio domestico delle sue funzioni” a CP_1
vantaggio di “suoi stretti parenti”, valutazione confermata non solo,
intuitivamente, dal successivo esame della prova del pregiudizio, il quale non avrebbe avuto alcun senso laddove non fosse stato rinvenuto il carattere diffamatorio dell'affermazione, ma anche dalla connessione tra la prova del pregiudizio con quella che viene definita specificamente come “esternazione offensiva”.
In sostanza, per meglio comprendere la portata di tali argomentazioni, il tribunale, quando afferma che la dichiarazione resa in parlamento ha un contenuto
“latamente lesivo”, aggettivo che già di per sé, in senso letterale, postula la conferma del contenuto pregiudizievole (id est. “estesamente”, “ampiamente”),
formula la valutazione nell'altra prospettiva dell'attitudine potenziale, come anticipato, ad arrecare danno, che, però, esclude perché ritiene che il non CP_1
abbia dato prova al riguardo, con la tranciante affermazione che “Tale difetto
probatorio è tanto più importante se si considera che – come è emerso agli atti –
alcun pregiudizio concreto ha subito l'attore da dette dichiarazioni.”.
A fronte dell'attribuzione, da parte del primo giudice, alla frase de qua, di un chiaro contenuto lesivo e diffamatorio, l'appellante principale , all'udienza Pt_1
di trattazione ex art. 350 c.p.c., chiamato a rispondere all'appello incidentale, si limitava a riportarsi al proprio atto introduttivo, ad impugnare, con formula stereotipata, genericamente e a contestare quanto dedotto dall'appellante incidentale a sostegno del gravame, chiedendo rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Ma, i passaggi della decisione su richiamati contenevano una valutazione
'presupposta' palesemente contraria alle difese proposte in prima istanza dal
15 convenuto, fondate sull'eccezione che la frase costituiva un'opinione espressa nell'esercizio della funzione di parlamentare e di membro del governo.
Ove il avesse voluto, al fine di evitare di rendere irretrattabile tale Pt_1
affermazione, con cui veniva evidentemente superata l'obiezione da lui opposta,
costituente presupposto logico per poter procedere all'esame del danno conseguenza, sarebbe stato necessario, a sua volta, proporre impugnazione incidentale sul punto in quella sede, quand'anche per denunciare magari il mancato compiuto esame dell'eccezione, non avendo, peraltro, il , con le laconiche Pt_1
difese rese, neppure espressamente ed univocamente provveduto, con l'intento di resistere all'appello della controparte, a richiamare le difese svolte in prima istanza ex art. 346 c.p.c., cosa che deduce solo negli scritti conclusionali.
Si ricordi che l'udienza ex art. 350 c.p.c. segna la consumazione delle difese delle parti nell'ambito del giudizio di appello, come si ricava, seppure ad altro fine,
riferito al sorgere dell'interesse all'appello incidentale conseguente alla proposizione di appello proposto da altra parte che non sia l'appellante principale,
anche dal contenuto del comma 2 dell'art. 343 c.p.c.; senza considerare che altrettanto pacifica è l'interpretazione che pure la riproposizione delle domande ed eccezioni, ex art. 346 c.p.c., debba avvenire al più tardi entro tale udienza,
mettendo il giudice nelle condizioni di apprezzare il complesso dei motivi e difese su cui è chiamato a pronunciarsi, eventualmente formulando anche le valutazioni in ordine alla loro manifesta fondatezza o meno e alla possibilità di decidere, tramite la discussione orale, immediatamente la controversia.
Sicché, deve darsi per acclarato il contenuto lesivo e diffamatorio della dichiarazione.
C.b.b.ii.) Il tribunale, pur dando per dimostrato il carattere potenzialmente
16 lesivo della dichiarazione, partendo dalla condivisibile considerazione che ciò non
è sufficiente per l'accoglimento della domanda, dovendo essere fornita anche la dimostrazione del concreto pregiudizio subito, ha escluso che l'attore avesse assolto all'onere della prova, concludendo con l'affermazione che tale difetto probatorio era “tanto più importante” se si considerava che, come “emerso dagli
atti”, “alcun pregiudizio concreto ha subito l'attore da dette dichiarazioni.”.
Effettivamente, deve rilevarsi che tale conclusione risulta quantomeno criptica,
non indicando il primo giudice in alcun modo da quali elementi sia stato tratto un simile convincimento.
L'appellante incidentale al riguardo si duole della mancata ammissione della prova, oltre ad avere omesso il tribunale di valutare la documentazione sanitaria prodotta.
Per quel che concerne la prova testimoniale, di cui nuovamente viene chiesta solo cautelativamente l'ammissione, la corte deve rilevare che la stessa, oltre ad essere caratterizzata da estrema genericità, non vertendo su accadimenti o fatti specifici, è palesemente connotata da aspetti valutativi di uno stato emotivo del soggetto che avrebbero potuto assumere rilevanza se fossero stati indicati testi qualificati a poter esprimere simili apprezzamenti (capi a, b e c), essendo, per questo, inidonea a dimostrare il nesso eziologico con le dichiarazioni oggetto del giudizio, risultando, pertanto, inammissibile, senza considerare che fa anche riferimento alla “pubblicazione” delle dichiarazioni e non specificamente alle dichiarazioni rese dal in parlamento, le uniche che, per le argomentazioni Pt_1
che precedono, possono essere oggetto di considerazione, prescindendo parte della capitolazione (capi d ed e) del tutto dal collegamento con la portata lesiva di tali dichiarazioni.
17 Ad analoga conclusione deve giungersi esaminando la documentazione medica prodotta, che non consente in alcun modo, ex se, di collegare lo stato patologico riscontrato (stato confusionale, connesso ad un episodio di TIA) con presunte alterazioni dello stato psichico del paziente collegate alla dichiarazione rilasciata dal durante il dibattito parlamentare, dovendo rilevarsi, piuttosto, che le Pt_1
patologie riscontrate andavano ricondotte a stati morbosi di insorgenza risalente, da cui era affetto il (vds. in particolare, il certificato a firma del dott. CP_1
). Per_2
D'altro canto, prospettandosi addirittura, tra le poste risarcitorie invocate,
l'esistenza di un danno biologico conseguente, oltretutto, alla luce della documentazione medica, persino ulteriore rispetto a quello psicologico, sarebbe stato necessario a più forte ragione fare ricorso ad accertamenti specifici che l'attore neppure ha richiesto e che sono oramai ineseguibili.
C.b.b.iii.) Sicché, l'unico danno prospettabile è quello all'immagine e alla reputazione, e al conseguente pregiudizio alla sfera soggettiva della persona.
Sul punto, deve rilevarsi che il relativo accertamento non può che seguire regole di carattere presuntivo, tenuto conto della posizione dei soggetti coinvolti, della loro notorietà e di eventuali cariche o ruolo professionale ricoperti, della probabile diffusività delle dichiarazioni in questione, della risonanza mediatica, etc., dati da cui desumere la lesione al bene della reputazione della persona (cfr. tra le altre,
Cass. 18174/2014; 13153/2017; 34635/2024).
Ora, considerata la sede in cui le frasi in questioni sono state rilasciate, il contesto particolare riguardante una situazione politica che preannunciava la possibile crisi di governo e che avrebbe, infatti, portato alla caduta del governo
Prodi dopo poco più di una settimana, con la conseguente attenzione mediatica
18 suscitata dal dibattito parlamentare in cui il avrebbe poi annunciato le sue Pt_1
dimissioni, l'interesse dell'opinione pubblica all'esito della discussione, è difficile poter sostenere, come ha fatto apoditticamente ed implicitamente il tribunale, che il dibattito de quo non sia stato seguito da un numero rilevante di persone.
Così come era, altresì, sicuramente 'riconoscibile', per buona parte dell'opinione pubblica che aveva seguito le vicende che avevano portato a quel dibattito, seppure nell'ambito di un contesto più ampio, a chi fosse rivolto quello specifico riferimento.
Inoltre, appare opportuno distinguere tra le conseguenze pregiudizievoli derivate in concreto, per esempio, nell'ambito lavorativo, tali magari da comportare anche danni di carattere economico, da quelle all'immagine e alla reputazione in senso stretto, ben potendo il soggetto attinto da dichiarazioni che ledano la sua onorabilità, non subire alcun pregiudizio nell'esercizio delle proprie attività, ma vedere, comunque, lesa la propria reputazione.
Il riferimento palesemente 'insinuante' ad un esercizio “domestico”, a vantaggio di parenti, delle funzioni di procuratore della repubblica, cioè connotato dall'intento di favorirli, ipotizzante, in maniera neppure larvata, che il CP_1
abusasse dell'ufficio ricoperto, non può che giustificare la valutazione del tribunale circa il suo carattere “latamente lesivo”, soprattutto perché reso durante un dibattito in cui il , anziché rimanere nell'ambito dell'oggetto della discussione, si Pt_1
soffermava lungamente sulla propria questione personale, pronunciando la frase con chiara allusione all'indagine che vedeva interessati il suo partito e la moglie,
con l'intento di screditarne la legittimità, allusione formulata in maniera, come detto, per questo, insidiosa e screditante, nel contesto di dichiarazioni che assumevano una portata eccentrica rispetto all'esercizio della funzione di
19 parlamentare o di membro del governo.
Le 'accuse' mosse dal provenivano da un noto esponente politico e Pt_1
sicuramente si mostravano capaci di apparire credibili agli occhi dell'opinione pubblica, andando a colpire quello che è l'in se della natura professionale del magistrato, tenuto ad esercitare le proprie funzioni in maniera imparziale ed indipendente.
Né risultano documentate successive smentite o puntualizzazioni degli organi di stampa che abbiano dato conto dell'infondatezza dei riferimenti fatti dal convenuto, elidendo nell'immediato la portata lesiva della dichiarazione.
Questo si ritiene sia il piano che il tribunale pare aver confuso, dovendo, invece,
darsi per provato il danno alla reputazione del CP_1
Circa il quantum risarcitorio, pur tenendo conto della notorietà dei soggetti coinvolti, della evidenziata risonanza mediatica della vicenda, per le esposte ragioni va considerata, però, quest'unica dichiarazione, pronunciata in un più
ampio contesto, così da 'diluirne' in parte la rilevanza, nell'ambito di una particolare situazione emotiva in cui versava il , senza che constino Pt_1
ricadute specifiche sul profilo professionale o della vita di relazione a carico del
(essendo stati esclusi, come si è visto, più ampi pregiudizi alla salute CP_1
dell'attore).
Sicché, tutto considerato, facendo applicazione delle tabelle milanesi, anche dando conto della gravità delle dichiarazioni e del conseguente pregiudizio alla reputazione dell'originario attore, appare equo attestarsi nel minimo della forbice di riferimento, essendo, pertanto, dovuta la somma di euro 35.247,00, liquidata all'attualità.
Trattandosi di debito di valore devono essere accordati la rivalutazione e gli
20 interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro.
Questi ultimi, considerate le modalità di determinazione del relativo tasso e l'epoca in cui è avvenuto il fatto, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte
(cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché più di recente Cass.
n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (16 gennaio
2008), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data,
divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale,
sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
In considerazione dei motivi della decisione, che hanno visto riconosciute solo in parte le ragioni dell'appellante incidentale, dovendo, comunque, valutarsi l'attualità della misura riparatoria in questione, non si ravvisano motivi per disporre la pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.
F – Le spese
F.a.) L'accoglimento, seppur nei limitati termini di cui si è detto, comporta,
evidentemente, l'automatico rigetto dell'appello principale proposto dal , Pt_1
dovendo provvedersi ad un nuovo governo delle spese dell'intero giudizio in base all'esito complessivo della lite (solo per completezza, l'affermata offensività, da
21 parte del tribunale, delle dichiarazioni rese in data 16 gennaio 2008, seppure rigettando la domanda per l'asserita mancanza di prova del pregiudizio, valutata,
comunque, alla luce dell'assenza di effettive giustificazioni alla omessa comparizione alle udienze fissate ex art. 117 c.p.c., erano ragioni, da un lato gravi,
dall'altro non usualmente ricorrenti nel corso dell'ordinaria trattazione di una causa, per questo più che sufficienti per compensare le spese di lite).
F.b.) Relativamente alle spese dell'intero giudizio, ritiene la corte che, anche alla luce di quanto espresso da Cass. sez. un. n. 32061/2022, come specificato pure dalla successiva Cass. n. 13212/2023, componendosi l'azione proposta dal CP_1
tenuto conto dei fatti da egli stesso allegati, di più episodi offensivi, per i quali la domanda è stata accolta solo in relazione ad uno di essi, le spese, nella dovuta considerazione, comunque, della gravità del fatto e dovendosi l'originario attore sempre ritenere parzialmente vincitore, possano essere compensate per la metà,
andando per l'altra metà a carico del , avuto riguardo alla somma oggetto Pt_1
di condanna, con liquidazione, in base al tenore complessivo delle difese svolte, in valori approssimativamente intermedi tra i minimi ed i medi.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante principale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, della originaria domanda proposta dal condanna CP_1 Pt_1
22 al pagamento, in favore degli eredi di indicati Parte_1 Persona_1
in epigrafe, della somma di euro 35.247,00 liquidata all'attualità, oltre interessi al tasso legale vigente nelle varie epoche di riferimento, da computarsi sulla minor somma – ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità per il coefficiente ISTAT
relativo alla data del fatto (16 gennaio 2008) – via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
oltre interessi, da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
b) rigetta l'appello principale;
c) condanna a rifondere le spese di lite che, Parte_1
compensate per la metà, liquida, c1) per il primo grado in euro 267,50 per spese ed euro 2.850,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%,
iva e c.p.a.; c2) per il grado di appello in euro 402,00 per spese ed euro 3.750,00
per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante principale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
dott. ssa Regina Marina Elefante consigliere
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 2217/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli, sez. IV, n. 467/2020, pubblicata in data
14.1.2020
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
e residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Severino Nappi (C.F. ) C.F._2
unitamente all'avv. Francesco Percuoco (C.F. ), presso i C.F._3
quali elettivamente domicilia in Napoli, in via Toledo n. 282, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado di giudizio
Appellante
E
nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
TO (Na) alla via degli Aranci n. 33, C.F. , in qualità C.F._4
di procuratore di se stesso, e , nata a [...] il 29 Controparte_2
novembre 1950 e residente in [...], C.F.
1 , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._5 Controparte_1
(C.F. ) in virtù di procura a margine della comparsa
[...] C.F._4
di costituzione, entrambi in qualità di eredi di nato a [...] il 29 Persona_1
marzo 1938 e deceduto in Caserta il 27 aprile 2022, ed entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla via Belvedere n. 52, presso lo studio del primo
Appellati, appellanti incidentali
Conclusioni
All'udienza del 26.6.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) L'oggetto del giudizio di primo grado è così riassunto nella sentenza impugnata:
< ha convenuto in giudizio al fine di Persona_1 Parte_1 ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno non patrimoniale, morale, esistenziale, biologico ed alla vita di relazione quantificato in € 250.000,00 derivatogli dalle dichiarazioni rese dal convenuto nel discorso tenuto alla Camera dei Deputati il 16 gennaio 2008 ed in numerose interviste televisive e giornalistiche, contenenti una serie di giudizi altamente denigratori ed offensivi rivolti all'indirizzo dell'attore.
Ha premesso in fatto l'attore che il convenuto, all'epoca dei fatti Controparte_3
ha indicato l'attore:
[...]
- nel discorso tenuto alla Camera dei Deputati il 16 gennaio 2008 come “un procuratore che l'ordinamento giudiziario manda a casa per limiti di mandato e di questo mi addebita la colpa, colpa che, invece, non ravvisa nell'esercizio domestico delle sue funzioni per altre vicende che lambiscono suoi stretti parenti e delle quali è bene che il C.S.M. e altri si occupino”;
- nella edizione del 20.08.2008 del quotidiano Corriere della Sera come “un ignorante di legge che sta rischiando di far saltare la Repubblica e andrebbe ricoverato 2 in non so qua-le istituto”;
- nella edizione del 20.08.2008 del quotidiano Il Mattino come “un singolare macchiettista personaggio”;
- nella edizione del 19.01.2008 del quotidiano Corriere della Sera come “il
Procuratore di S. Maria C.V.: una macchietta”;
- nella edizione del 20.01.2008 del quotidiano Il Giornale come “uno che dovrebbe stare chiuso in qualche istituto … un povero Cristo che è diventato una macchietta su youtube… Uno che ha introdotto il giovedì fascista nel suo orario di lavoro. Un farabutto.”; ledendo con tali dichiarazioni, estranee alla critica legittima, in quanto contenenti affermazioni offensive, l'onore e la reputazione dell'attore.
Si è costituito il convenuto il quale ha eccepito la insindacabilità, ai sensi dell'art. 68 Cost., delle opinioni dallo stesso espresse in veste di Ministro e, comunque, di Senatore della Repubblica;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza, negando la paternità delle affermazioni riportate nelle testate giornalistiche indicate in citazione. >>.
A.b.) Il tribunale adito così si pronunciava:
<<- Rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite. >>.
Il primo giudice, dopo avere esposto, richiamando Cass. n. 27592/2019, “le regole e le eccezioni in tema di responsabilità civile dell'altrui reputazione”, così
espressamente argomentava:
< cui è causa occorre individuare l'esatto autore delle stesse, risultando tale circostanza contestata dalle parti.
L'articolo 2697 c.c. – chi vuol far valere un diritto in giudizio deve prova-re i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti oppure eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda – disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat: chiunque intenda chiedere l'attuazione della volontà della legge, in relazione ad un diritto che
3 faccia valere in via di azione o di eccezione, deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita dello stesso, che costituiscono condizioni positive della pretesa.
Alcuna prova ha dedotto l'attore in ordine alla contestata provenienza del-le dichiarazioni pubblicate sui quotidiani di cui in premessa: onere posto a suo carico
(onus probandi incumbuit ei qui dicit non ei qui negat) stante la contestazione del convenuto, il quale ha negato di aver mai pronunciato tali affermazioni, non essendo consentita in tal caso, alcuna relevatio ab onere probandi.
Diversa valutazione deve operarsi in merito alle dichiarazioni rese nel discorso tenuto alla Camera dei Deputati il 16 gennaio 2008, certamente attribuibili al convenuto, che rappresenta l'attore come “un procuratore che l'ordinamento giudiziario manda a casa per limiti di mandato e di questo mi addebita la colpa, colpa che, invece, non ravvisa nell'esercizio domestico delle sue funzioni per altre vicende che lambiscono suoi stretti parenti e delle quali è bene che il C.S.M. e altri si occupino”.
Tali dichiarazioni, sebbene latamente lesive della condotta professionale dell'attore definita “esercizio domestico delle sue funzioni … delle quali è bene che il C.S.M. e al- tri si occupino” non giustificano l'invocata tutela risarcitoria non avendo l'attore assolto il relativo onere teso a dimostrare il c.d. danno evento, vale a dire il concreto pregiudizio patito in ragione dell'esternazione offensiva. Secondo il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, “in tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come le-sione dell'onore e della reputazione che la persona goda tra i consociati. Ne consegue, sul piano dell'onere probatorio, che l'attore non può limitarsi a dimostrare la verificazione dell'anzidetta condotta, ma deve fornire la prova anche dell'evento lesivo (Corte di
Cassazione, sentenza n.21740/2010)”. Tale difetto probatorio è tanto più importante se si considera che - come è emerso in atti – alcun pregiudizio concreto ha subito l'attore da dette dichiarazioni. >>.
Regolava poi le spese di lite, così motivando:
< non comparso alle diverse udienze fissate ex art. 117 c.p.c., giustificano la
4 compensazione tra le parti delle spese di lite.>>.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello il , da intendersi qui Pt_1
ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della presente pronuncia, contestando la decisione in relazione alla disposta compensazione delle spese, statuita in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dovendo applicarsi al giudizio in esame la regola in base alla quale essa sarebbe possibile solo nel caso di reciproca soccombenza o di assoluta novità delle questioni trattate o mutamento giurisprudenziale, comunque disposta in assenza di motivazione, neppure essendo valido quanto espresso in merito alla mancata comparizione alle udienze fissate ex
117 c.p.c., considerati gli impegni di esso appellante.
Il così concludeva: Pt_1
“a) in accoglimento del presente appello riformare la sentenza n. 467 del 2020 rep.
n. 694 del 15 gennaio 2020, resa dal Giudice dott.ssa Stefania Aulicino della IV
Sezione Civile del Tribunale di Napoli, depositata il 15 gennaio 2020, nel giudizio RG
n. 7950/2012 promosso da contro avente ad Persona_1 Parte_1 oggetto “risarcimento di danno non patrimoniale per dichiarazioni di carattere denigratorio”, nella parte in cui ha compensato le spese di lite condannando il resistente alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, confermando per il resto la citata sentenza;
b) condannare l'appellato alla refusione delle spese del doppio grado da porsi in favore dei procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo;
c) munire la sentenza di clausola come per legge.”
B.b.) Si costituiva l'appellato il quale contestava diffusamente l'impugnazione,
proponendo a sua volta appello incidentale tardivo, con il quale contestava la decisione di primo grado a) innanzi tutto per avere ritenuto che esso non CP_1
avesse offerto la prova della provenienza dal delle dichiarazioni riportate Pt_1
dai giornali omettendo, però, di pronunciarsi sulle richieste istruttorie e,
5 segnatamente, sull'istanza ex art. 210 c.p.c. di chiedere alla RAI l'esibizione di copia dei filmati trasmessi dai telegiornali nei giorni 17, 18 e 19 gennaio 2008,
considerato che quanto contenuto negli articoli di giornale riguardava dichiarazioni rilasciate davanti alle telecamere;
b) riguardo al mancato apprezzamento di tutte le circostanze desumibili dagli atti da cui poteva ricavarsi aliunde, ed anche prescindendo dal suddetto mezzo istruttorio, la prova in base agli artt. 2727 e 2729
c.c., che le dichiarazioni provenissero dal convenuto, tra cui la mancata comparizione, senza giustificazioni, alle due udienze fissate dal giudice per sentire le parti personalmente con libero interrogatorio, con ogni conseguenza ex art. 117
c.p.c.; la mancata richiesta ai giornali di rettificare il contenuto di quanto riportato;
il dato che le dichiarazioni de quibus erano tutte coincidenti e riportate da note e autorevoli testate giornalistiche.
L'appellante incidentale, poi, richiamava quanto dedotto in prima istanza circa l'indiscusso contenuto diffamatorio delle dichiarazioni pubblicate sui quotidiani,
alla luce della giurisprudenza sul punto;
contestava successivamente quanto affermato dal tribunale in relazione alle dichiarazioni del discorso pronunciato dal in parlamento, nonostante fosse stato ritenuto dal primo giudice Pt_1
diffamatorio, stante la dimostrazione del pregiudizio subito, sia sul piano fisico che su quello morale, considerata la documentazione medica prodotta, la prova orale richiesta anche se non ammessa senza motivazione al riguardo, il danno alla reputazione, il quale, anche se non rinvenibile in re ipsa, presuntivamente era da ricavare dalla diffusione e risonanza della dichiarazione, nel contesto della vicenda in cui si inseriva, che conduceva alla caduta del secondo governo da CP_4
rapportare alla propria posizione sociale.
L'appellante incidentale così concludeva:
6 “in via principale,
a) rigettare l'appello proposto dall'on. perché infondato Parte_1 in fatto e in diritto;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto, e in riforma della sentenza di primo grado,
b) accertare e dichiarare che le dichiarazioni del , riportate dai quotidiani Pt_1 sopramenzionati, hanno carattere denigratorio;
c) accertare e dichiarare che esse ledono l'integrità morale, la reputazione, l'identità personale, il nome e l'attività professionale del CP_1 per l'effetto,
d) condannare il al pagamento, a titolo di risarcimento di danni non Pt_1 patrimoniali, morali, esistenziali, biologici e alla vita di relazione, della complessiva somma di € 250.000,00 o di quella diversa, ritenuta congrua, da liquidare, in via subordinata, anche equitativamente;
e) ordinare la pubblicazione della emananda sentenza su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale con adeguato risalto tipografico;
f) condannare il al pagamento delle spese processuali, con attribuzione in Pt_1 favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”.
B.c.) Riassunto il giudizio a seguito del decesso del costituitisi i su CP_1
indicati suoi eredi, all'udienza indicata in epigrafe, la causa, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 50 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Innanzi tutto, in via pregiudiziale, si evidenzia che, come correttamente argomenta la difesa dell'appellante incidentale, anche l'impugnazione principale,
rivolta esclusivamente contro la statuizione relativa alle spese di lite, legittima la proposizione dell'impugnazione incidentale tardiva – sempre che essa sia tempestivamente proposta nel termine di cui all'art. 343 c.p.c., come avvenuto nella specie – essendo, oramai, stata abbandonata, a cominciare da quanto espresso
7 da Cass. sez. un. n. 4640/1989, la tesi che occorreva che essa fosse intimamente collegata con la statuizione impugnata in via principale [vds. per es. in termini generali e di principio, Cass. n. 26139 del 2022 in cui si afferma: <
c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale.>>; né, nella specie, vi sono altre parti coinvolgenti l'autonomia di domande rispetto ad altre, e, quindi, il relativo indipendente interesse a proporre immediata impugnazione principale, che non giustifica l'impugnazione tardiva].
Ovviamente sarà necessario che l'impugnazione principale non sia colpita da pronuncia di inammissibilità, altrimenti, in base a quanto disposto dall'art. 334
comma 2 c.p.c., quella incidentale tardiva “perderebbe efficacia”.
Nel caso in esame, sebbene l'appello del avverso la statuizione di Pt_1
compensazione delle spese muova anche da presupposti, in diritto, in parte errati,
deve ritenersi che superi il vaglio di ammissibilità, essendo, nel complesso, chiare le critiche espresse alla decisione assunta dal tribunale sul punto.
C.b.) Tanto premesso, è evidente, come l'esame dell'appello incidentale del si presenti logicamente pregiudiziale, atteso che, ove esso sia fondato, CP_1
condizionerebbe 'automaticamente' anche il governo delle spese di lite, che andrebbero rivalutate sulla base dell'esito complessivo della controversia.
8 Il gravame incidentale si compone di due diverse ragioni di doglianza, la prima
è rivolta a contestare la decisione di primo grado nella parte in cui in essa è stata ritenuta non provata la provenienza dal delle dichiarazioni contenute nei Pt_1
quotidiani “Il Corriere della Sera”, “Il Mattino” e “Il Giornale”, di cui si è dato conto nella parte espositiva del giudizio di primo grado, nella quale è riassunta la domanda avanzata in prima istanza dall'attore, oggi appellante incidentale;
la seconda con cui viene censurata la decisione laddove, pur riconoscendo il
contenuto diffamatorio delle dichiarazioni rese in parlamento, ha negato il risarcimento affermando che non era stato provato il pregiudizio.
C.b.a.i.) Esaminando la prima questione sottoposta nuovamente al vaglio della corte, ritiene il collegio che sia necessario muovere dal contenuto della domanda proposta nell'atto di citazione, per verificare, poi, le difese proposte dal CP_1
anche nelle fasi successive, fino al momento in cui si consumano le deduzioni assertive e si cristallizza il thema decidendum, giacché, come vedremo, ciò
condiziona in parte la fondatezza della proposta impugnazione.
Nell'atto di citazione di primo grado il oltre ad avere esposto il CP_1
contenuto della dichiarazione resa nella seduta parlamentare del “15 aprile 2008”
(in realtà, 16 gennaio 2008), trascrive quelle pubblicate “nelle interviste concesse
ad alcuni quotidiani” (appunto, quelle che il tribunale ha ritenuto difettare della prova che fossero state rilasciate dal ). Pt_1
Sicché, è di tutta evidenza che il fatto allegato dal di contenuto lesivo e CP_1
diffamatorio – la causa petendi della domanda su cui il tribunale era chiamato a pronunciarsi – consiste nelle “interviste” rilasciate ai giornali.
E' bene rimarcare che il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, a monte di ogni altra valutazione, sul presupposto che l'onere di dimostrare la
9 provenienza delle dichiarazioni dal , riportate dai suddetti quotidiani, Pt_1
gravasse sul e tale affermazione non è stata sottoposta a censura, essendo, CP_1
conseguentemente, divenuta irretrattabile.
Ha poi ritenuto che l'attore non avesse assolto a tale onere.
Il (e per esso gli eredi che ne proseguono l'impugnazione), sostiene, a CP_1
confutazione di quanto rilevato dal tribunale, come primo motivo di contestazione,
che il giudice non si sarebbe pronunciato sulla richiesta ex art. 210 c.p.c. di acquisizione dalla RAI dei filmati dei telegiornale del 17, 18 e 19 gennaio 2008.
In proposito, andrebbe considerato che, già di per sé e restando sul piano proprio del mezzo istruttorio in discorso, detta richiesta si presterebbe ad un duplice rilievo di inammissibilità, in primis perché risulta essere generica, senza una specifica indicazione di quale di essi occorrerebbe disporre l'acquisizione,
considerato che almeno tre erano le reti RAI a trasmetterli (non esisteva ancora
RAI News, né altre reti tematiche del sevizio pubblico), con edizioni diversificate lungo l'intero arco della giornata.
Inoltre, non si vede perché, essendo l'azione stata proposta con citazione nel marzo del 2012 ed avendo il immediatamente eccepito di non avere mai Pt_1
rilasciato quelle dichiarazioni, essendosi tenuta l'udienza di trattazione a settembre del 2012, con fissazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. a far data dal febbraio 2013, l'attore, ritenendo rilevante tale acquisizione, non si sia attivato autonomamente, illustrandone le finalità, per richiederla alla RAI.
Soltanto ove fossero stati documentati o la mancata risposta da parte dell'ente, o l'eventuale diniego, sarebbe stato giustificato un ordine di esibizione, avendo la parte gravata dall'onere di fornire la prova de qua dimostrato che il mancato assolvimento era dipeso da fatto ad essa non imputabile (né avrebbe potuto farsi
10 ricorso all'art. 213 c.p.c., comprendendo la RAI tra le pubbliche amministrazioni,
essendo consolidata l'opzione interpretativa in virtù della quale il potere ex officio
del giudice, conferitogli da detta disposizione, postula sempre che esso non venga esercitato supplendo agli oneri incombenti sulla parte interessata al mezzo istruttorio).
C.b.a.ii.) Ma vi è un'altra ancor più radicale ragione per la quale l'istanza non può essere ammessa, con effetti, per così dire, 'destabilizzanti' sull'intera prospettazione avanzata dal sul punto. CP_1
Infatti, come si è preavvertito, la domanda 'iniziale' presupponeva che i contenuti lesivi e diffamatori erano oggetto di “interviste” che il aveva Pt_1
rilasciato ai predetti quotidiani, cosa che implicava che le dichiarazioni fossero state raccolte da un intervistatore – un giornalista – della testata editoriale indicata.
Nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., non compare nessuna modifica delle allegazioni iniziali, essendo essa incentrata piuttosto a confutare la tesi della insindacabilità delle dichiarazioni ex art. 68 Cost. (anzi, a conferma di quanto dedotto, sosteneva, relativamente alla contestazione del di avere rilasciato Pt_1
quelle dichiarazioni, che avrebbe dovuto chiamare in causa le singole testate giornalistiche e gli autori dei singoli articoli).
Soltanto nella seconda memoria, la quale, però, è destinata esclusivamente a replicare ad eventuali difese della controparte e a chiedere l'ammissione dei mezzi istruttori, viene avanzata l'istanza di acquisire i filmati RAI, senza, peraltro,
neppure prospettare che le dichiarazioni riportate dai quotidiani non erano frutto di interviste rilasciate alle singole testate, ma, per quanto dovrebbe comprendersi, di una sorta di 'collazione' – un libero riassunto – delle dichiarazioni rese innanzi alle telecamere della RAI.
11 Non a caso la difesa del convenuto espressamente eccepiva, anche sotto tale profilo, l'inammissibilità di tale ordine di esibizione, sostenendo che esso esulava dall'oggetto del giudizio.
E qui si innesta una questione che finisce per essere assorbente.
La domanda è, evidentemente, diretta ad ottenere una tutela risarcitoria da fatto illecito, rientrante nell'ampia categoria dell'illecito extracontrattuale.
Essa presuppone un diritto cd eterodeterminato, che si fonda sullo specifico fatto generatore causativo del danno.
Allegare che le dichiarazioni lesive sono state rese durante autonome interviste a tre diversi quotidiani – con diversi accadimenti, considerato che non era stato prospettato che fossero state fatte in un'unica intervista alla presenza di giornalisti di più testate quasi come una conferenza stampa – è cosa differente dal sostenere che erano avvenute davanti ai microfoni RAI e che i giornalisti de' Il Corriere, Il
Mattino e Il Giornale si fossero limitati a farne un resoconto.
Sicché la prova richiesta da un lato si connetteva ad un fatto che non era stato tempestivamente introdotto nel thema decidendum, neppure entro il primo termine previsto dal comma 6 dell'art. 183 c.p.c., ed anche volendo considerare ammissibile una eventuale modifica del fatto in quanto “complanare”, per utilizzare la terminologia di autorevole dottrina, alla domanda iniziale e relativa alla medesima vicenda sostanziale;
dall'altro, funditus, per quel che maggiormente conta, alterava l'intera prospettazione difensiva avanzata dal CP_1
Sotto altro profilo, in presenza di allegazioni evidentemente perplesse e restando sempre sul versante del mezzo istruttorio richiesto, neppure può imputarsi al giudice di primo grado di non avere dato ingresso all'istanza di prova così
articolata.
12 C.b.a.iii.) Come si è anticipato, quanto appena rilevato non può che condizionare anche l'altra parte del motivo d'appello incidentale proposto sul punto dal CP_1
Egli, infatti, sostiene che la prova della provenienza delle dichiarazioni dal il tribunale avrebbe potuto ricavarla anche “aliunde” e, segnatamente, dal Pt_1
fatto che erano state riportate da noti quotidiani, che si presentavano in buona parte coincidenti, che il non ne aveva chiesto la rettifica, dati corroborati, ex Pt_1
artt. 116 e 117 c.p.c., dalla sua mancata presentazione alle udienze fissate dal giudice di primo grado.
Ma, in presenza dei palesati deficit assertivi, i quali in sostanza non avevano chiaramente focalizzato le circostanze e le modalità con cui erano state rilasciate quelle dichiarazioni, ai primi due elementi presuntivi non può assegnarsi particolare rilevanza.
Infatti, una qualche limitata 'consistenza' probatoria avrebbe potuto assumere il dato che, in interviste separate, il avesse potuto, in parte, ribadire le stesse Pt_1
opinioni, mentre laddove, come spesso avviene, si faccia riferimento a notizie apprese da altre fonti o organi di stampa, i riferimenti ben possono per questo presentarsi coincidenti, spettando al giornale verificare l'attendibilità originaria della provenienza.
Residua, pertanto, l'unico effettivo elemento indiziario rappresentato dalla mancata richiesta di rettifica da parte del , il quale, però, non appare Pt_1
connotato dal necessario carattere della precisione, lasciando spazio a interpretazioni alternative, potendo, comunque, rispondere a scelte personali,
soprattutto in un momento particolare come quello in esame, che vedeva interessata in prima persona la moglie e in considerazione dei risvolti politici
13 conseguenti, che riguardavano il suo partito e la stessa tenuta del governo.
Ma, si ripete, ciò che impedisce di procedere ad un ragionamento inferenziale di tipo presuntivo è l'elemento di disturbo introdotto dalle stesse difese del CP_1
che, a monte, non chiariscono come e quando quelle dichiarazioni sarebbero state rilasciate, fissando il fatto ignoto da indagare, cui non può ovviamente porre riparo,
come elemento di validazione, la sola mancata comparizione del alle Pt_1
udienze fissate dal giudice, a prescindere dal rilievo che detto adempimento poteva rispondere a diverse finalità.
Da ciò consegue che il motivo, nel complesso, non può essere accolto.
C.b.b.) A diversa conclusione si perviene, invece, riguardo alle frasi pronunciate nel discorso parlamentare.
C.b.b.i.) Si osserva che, sul punto, il giudice di primo grado, nel passare ad esaminare le suddette dichiarazioni, è partito dalle seguenti proposizioni:
“Diversa valutazione deve operarsi in merito alle dichiarazioni rese nel discorso
tenuto alla Camera dei Deputati il 16 gennaio 2008, certamente attribuibili al
convenuto … Tali dichiarazioni, sebbene latamente lesive della condotta
professionale dell'attore definita “esercizio domestico delle sue funzioni … delle quali
è bene che il C.S.M. e altri si occupino…”.
Ha provveduto, poi, all'esame della sussistenza del pregiudizio conseguente, per giungere alla conclusione che il non avesse offerto la prova del “danno CP_1
evento”, come definito dal tribunale, “vale a dire (del) concreto pregiudizio patito
in ragione dell'esternazione offensiva.” (sottolineatura aggiunta).
Da tali passaggi, come in questo caso correttamente evidenzia l'appellante incidentale, non può che trarsi la conclusione che il tribunale ha ritenuto provato il contenuto potenzialmente pregiudizievole della dichiarazione nella parte in cui
14 prospetta che il svolga un “esercizio domestico delle sue funzioni” a CP_1
vantaggio di “suoi stretti parenti”, valutazione confermata non solo,
intuitivamente, dal successivo esame della prova del pregiudizio, il quale non avrebbe avuto alcun senso laddove non fosse stato rinvenuto il carattere diffamatorio dell'affermazione, ma anche dalla connessione tra la prova del pregiudizio con quella che viene definita specificamente come “esternazione offensiva”.
In sostanza, per meglio comprendere la portata di tali argomentazioni, il tribunale, quando afferma che la dichiarazione resa in parlamento ha un contenuto
“latamente lesivo”, aggettivo che già di per sé, in senso letterale, postula la conferma del contenuto pregiudizievole (id est. “estesamente”, “ampiamente”),
formula la valutazione nell'altra prospettiva dell'attitudine potenziale, come anticipato, ad arrecare danno, che, però, esclude perché ritiene che il non CP_1
abbia dato prova al riguardo, con la tranciante affermazione che “Tale difetto
probatorio è tanto più importante se si considera che – come è emerso agli atti –
alcun pregiudizio concreto ha subito l'attore da dette dichiarazioni.”.
A fronte dell'attribuzione, da parte del primo giudice, alla frase de qua, di un chiaro contenuto lesivo e diffamatorio, l'appellante principale , all'udienza Pt_1
di trattazione ex art. 350 c.p.c., chiamato a rispondere all'appello incidentale, si limitava a riportarsi al proprio atto introduttivo, ad impugnare, con formula stereotipata, genericamente e a contestare quanto dedotto dall'appellante incidentale a sostegno del gravame, chiedendo rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Ma, i passaggi della decisione su richiamati contenevano una valutazione
'presupposta' palesemente contraria alle difese proposte in prima istanza dal
15 convenuto, fondate sull'eccezione che la frase costituiva un'opinione espressa nell'esercizio della funzione di parlamentare e di membro del governo.
Ove il avesse voluto, al fine di evitare di rendere irretrattabile tale Pt_1
affermazione, con cui veniva evidentemente superata l'obiezione da lui opposta,
costituente presupposto logico per poter procedere all'esame del danno conseguenza, sarebbe stato necessario, a sua volta, proporre impugnazione incidentale sul punto in quella sede, quand'anche per denunciare magari il mancato compiuto esame dell'eccezione, non avendo, peraltro, il , con le laconiche Pt_1
difese rese, neppure espressamente ed univocamente provveduto, con l'intento di resistere all'appello della controparte, a richiamare le difese svolte in prima istanza ex art. 346 c.p.c., cosa che deduce solo negli scritti conclusionali.
Si ricordi che l'udienza ex art. 350 c.p.c. segna la consumazione delle difese delle parti nell'ambito del giudizio di appello, come si ricava, seppure ad altro fine,
riferito al sorgere dell'interesse all'appello incidentale conseguente alla proposizione di appello proposto da altra parte che non sia l'appellante principale,
anche dal contenuto del comma 2 dell'art. 343 c.p.c.; senza considerare che altrettanto pacifica è l'interpretazione che pure la riproposizione delle domande ed eccezioni, ex art. 346 c.p.c., debba avvenire al più tardi entro tale udienza,
mettendo il giudice nelle condizioni di apprezzare il complesso dei motivi e difese su cui è chiamato a pronunciarsi, eventualmente formulando anche le valutazioni in ordine alla loro manifesta fondatezza o meno e alla possibilità di decidere, tramite la discussione orale, immediatamente la controversia.
Sicché, deve darsi per acclarato il contenuto lesivo e diffamatorio della dichiarazione.
C.b.b.ii.) Il tribunale, pur dando per dimostrato il carattere potenzialmente
16 lesivo della dichiarazione, partendo dalla condivisibile considerazione che ciò non
è sufficiente per l'accoglimento della domanda, dovendo essere fornita anche la dimostrazione del concreto pregiudizio subito, ha escluso che l'attore avesse assolto all'onere della prova, concludendo con l'affermazione che tale difetto probatorio era “tanto più importante” se si considerava che, come “emerso dagli
atti”, “alcun pregiudizio concreto ha subito l'attore da dette dichiarazioni.”.
Effettivamente, deve rilevarsi che tale conclusione risulta quantomeno criptica,
non indicando il primo giudice in alcun modo da quali elementi sia stato tratto un simile convincimento.
L'appellante incidentale al riguardo si duole della mancata ammissione della prova, oltre ad avere omesso il tribunale di valutare la documentazione sanitaria prodotta.
Per quel che concerne la prova testimoniale, di cui nuovamente viene chiesta solo cautelativamente l'ammissione, la corte deve rilevare che la stessa, oltre ad essere caratterizzata da estrema genericità, non vertendo su accadimenti o fatti specifici, è palesemente connotata da aspetti valutativi di uno stato emotivo del soggetto che avrebbero potuto assumere rilevanza se fossero stati indicati testi qualificati a poter esprimere simili apprezzamenti (capi a, b e c), essendo, per questo, inidonea a dimostrare il nesso eziologico con le dichiarazioni oggetto del giudizio, risultando, pertanto, inammissibile, senza considerare che fa anche riferimento alla “pubblicazione” delle dichiarazioni e non specificamente alle dichiarazioni rese dal in parlamento, le uniche che, per le argomentazioni Pt_1
che precedono, possono essere oggetto di considerazione, prescindendo parte della capitolazione (capi d ed e) del tutto dal collegamento con la portata lesiva di tali dichiarazioni.
17 Ad analoga conclusione deve giungersi esaminando la documentazione medica prodotta, che non consente in alcun modo, ex se, di collegare lo stato patologico riscontrato (stato confusionale, connesso ad un episodio di TIA) con presunte alterazioni dello stato psichico del paziente collegate alla dichiarazione rilasciata dal durante il dibattito parlamentare, dovendo rilevarsi, piuttosto, che le Pt_1
patologie riscontrate andavano ricondotte a stati morbosi di insorgenza risalente, da cui era affetto il (vds. in particolare, il certificato a firma del dott. CP_1
). Per_2
D'altro canto, prospettandosi addirittura, tra le poste risarcitorie invocate,
l'esistenza di un danno biologico conseguente, oltretutto, alla luce della documentazione medica, persino ulteriore rispetto a quello psicologico, sarebbe stato necessario a più forte ragione fare ricorso ad accertamenti specifici che l'attore neppure ha richiesto e che sono oramai ineseguibili.
C.b.b.iii.) Sicché, l'unico danno prospettabile è quello all'immagine e alla reputazione, e al conseguente pregiudizio alla sfera soggettiva della persona.
Sul punto, deve rilevarsi che il relativo accertamento non può che seguire regole di carattere presuntivo, tenuto conto della posizione dei soggetti coinvolti, della loro notorietà e di eventuali cariche o ruolo professionale ricoperti, della probabile diffusività delle dichiarazioni in questione, della risonanza mediatica, etc., dati da cui desumere la lesione al bene della reputazione della persona (cfr. tra le altre,
Cass. 18174/2014; 13153/2017; 34635/2024).
Ora, considerata la sede in cui le frasi in questioni sono state rilasciate, il contesto particolare riguardante una situazione politica che preannunciava la possibile crisi di governo e che avrebbe, infatti, portato alla caduta del governo
Prodi dopo poco più di una settimana, con la conseguente attenzione mediatica
18 suscitata dal dibattito parlamentare in cui il avrebbe poi annunciato le sue Pt_1
dimissioni, l'interesse dell'opinione pubblica all'esito della discussione, è difficile poter sostenere, come ha fatto apoditticamente ed implicitamente il tribunale, che il dibattito de quo non sia stato seguito da un numero rilevante di persone.
Così come era, altresì, sicuramente 'riconoscibile', per buona parte dell'opinione pubblica che aveva seguito le vicende che avevano portato a quel dibattito, seppure nell'ambito di un contesto più ampio, a chi fosse rivolto quello specifico riferimento.
Inoltre, appare opportuno distinguere tra le conseguenze pregiudizievoli derivate in concreto, per esempio, nell'ambito lavorativo, tali magari da comportare anche danni di carattere economico, da quelle all'immagine e alla reputazione in senso stretto, ben potendo il soggetto attinto da dichiarazioni che ledano la sua onorabilità, non subire alcun pregiudizio nell'esercizio delle proprie attività, ma vedere, comunque, lesa la propria reputazione.
Il riferimento palesemente 'insinuante' ad un esercizio “domestico”, a vantaggio di parenti, delle funzioni di procuratore della repubblica, cioè connotato dall'intento di favorirli, ipotizzante, in maniera neppure larvata, che il CP_1
abusasse dell'ufficio ricoperto, non può che giustificare la valutazione del tribunale circa il suo carattere “latamente lesivo”, soprattutto perché reso durante un dibattito in cui il , anziché rimanere nell'ambito dell'oggetto della discussione, si Pt_1
soffermava lungamente sulla propria questione personale, pronunciando la frase con chiara allusione all'indagine che vedeva interessati il suo partito e la moglie,
con l'intento di screditarne la legittimità, allusione formulata in maniera, come detto, per questo, insidiosa e screditante, nel contesto di dichiarazioni che assumevano una portata eccentrica rispetto all'esercizio della funzione di
19 parlamentare o di membro del governo.
Le 'accuse' mosse dal provenivano da un noto esponente politico e Pt_1
sicuramente si mostravano capaci di apparire credibili agli occhi dell'opinione pubblica, andando a colpire quello che è l'in se della natura professionale del magistrato, tenuto ad esercitare le proprie funzioni in maniera imparziale ed indipendente.
Né risultano documentate successive smentite o puntualizzazioni degli organi di stampa che abbiano dato conto dell'infondatezza dei riferimenti fatti dal convenuto, elidendo nell'immediato la portata lesiva della dichiarazione.
Questo si ritiene sia il piano che il tribunale pare aver confuso, dovendo, invece,
darsi per provato il danno alla reputazione del CP_1
Circa il quantum risarcitorio, pur tenendo conto della notorietà dei soggetti coinvolti, della evidenziata risonanza mediatica della vicenda, per le esposte ragioni va considerata, però, quest'unica dichiarazione, pronunciata in un più
ampio contesto, così da 'diluirne' in parte la rilevanza, nell'ambito di una particolare situazione emotiva in cui versava il , senza che constino Pt_1
ricadute specifiche sul profilo professionale o della vita di relazione a carico del
(essendo stati esclusi, come si è visto, più ampi pregiudizi alla salute CP_1
dell'attore).
Sicché, tutto considerato, facendo applicazione delle tabelle milanesi, anche dando conto della gravità delle dichiarazioni e del conseguente pregiudizio alla reputazione dell'originario attore, appare equo attestarsi nel minimo della forbice di riferimento, essendo, pertanto, dovuta la somma di euro 35.247,00, liquidata all'attualità.
Trattandosi di debito di valore devono essere accordati la rivalutazione e gli
20 interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro.
Questi ultimi, considerate le modalità di determinazione del relativo tasso e l'epoca in cui è avvenuto il fatto, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine, però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte
(cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché più di recente Cass.
n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (16 gennaio
2008), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data,
divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale,
sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
In considerazione dei motivi della decisione, che hanno visto riconosciute solo in parte le ragioni dell'appellante incidentale, dovendo, comunque, valutarsi l'attualità della misura riparatoria in questione, non si ravvisano motivi per disporre la pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.
F – Le spese
F.a.) L'accoglimento, seppur nei limitati termini di cui si è detto, comporta,
evidentemente, l'automatico rigetto dell'appello principale proposto dal , Pt_1
dovendo provvedersi ad un nuovo governo delle spese dell'intero giudizio in base all'esito complessivo della lite (solo per completezza, l'affermata offensività, da
21 parte del tribunale, delle dichiarazioni rese in data 16 gennaio 2008, seppure rigettando la domanda per l'asserita mancanza di prova del pregiudizio, valutata,
comunque, alla luce dell'assenza di effettive giustificazioni alla omessa comparizione alle udienze fissate ex art. 117 c.p.c., erano ragioni, da un lato gravi,
dall'altro non usualmente ricorrenti nel corso dell'ordinaria trattazione di una causa, per questo più che sufficienti per compensare le spese di lite).
F.b.) Relativamente alle spese dell'intero giudizio, ritiene la corte che, anche alla luce di quanto espresso da Cass. sez. un. n. 32061/2022, come specificato pure dalla successiva Cass. n. 13212/2023, componendosi l'azione proposta dal CP_1
tenuto conto dei fatti da egli stesso allegati, di più episodi offensivi, per i quali la domanda è stata accolta solo in relazione ad uno di essi, le spese, nella dovuta considerazione, comunque, della gravità del fatto e dovendosi l'originario attore sempre ritenere parzialmente vincitore, possano essere compensate per la metà,
andando per l'altra metà a carico del , avuto riguardo alla somma oggetto Pt_1
di condanna, con liquidazione, in base al tenore complessivo delle difese svolte, in valori approssimativamente intermedi tra i minimi ed i medi.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante principale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, della originaria domanda proposta dal condanna CP_1 Pt_1
22 al pagamento, in favore degli eredi di indicati Parte_1 Persona_1
in epigrafe, della somma di euro 35.247,00 liquidata all'attualità, oltre interessi al tasso legale vigente nelle varie epoche di riferimento, da computarsi sulla minor somma – ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità per il coefficiente ISTAT
relativo alla data del fatto (16 gennaio 2008) – via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
oltre interessi, da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
b) rigetta l'appello principale;
c) condanna a rifondere le spese di lite che, Parte_1
compensate per la metà, liquida, c1) per il primo grado in euro 267,50 per spese ed euro 2.850,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%,
iva e c.p.a.; c2) per il grado di appello in euro 402,00 per spese ed euro 3.750,00
per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante principale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
23