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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 3151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3151 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3252/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 09/10/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3252 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Raffaella Pt_1
Piergentili che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Maurizio Dell'Unto come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10687/2024, pubblicata in data 01/11/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 16.7.2023, esponeva: Parte_2 di aver rivestito la carica di Deputato dal 1.7.2005 al 23.3.2018 e di aver fruito di un periodo di aspettativa non retribuita dal lavoro dal 1.7.2005 al 31.12.2005; di aver presentato in data 24.4.2006, tramite lettera raccomandata, domanda all' per l'accredito dei contributi figurativi per il suddetto periodo e di Pt_1 aver poi autorizzato la Camera dei Deputati a trattenere dall'indennità parlamentare l'importo di € 3.741,75, allegando copia della domanda presentata all' Pt_1 che l' aveva dunque percepito l'importo suddetto;
Pt_1 che i contributi dal luglio al dicembre 2005 non risultavano accreditati nell'estratto conto previdenziale;
che pertanto tali contribuzioni non erano state incluse nel calcolo della pensione percepita dal ricorrente a decorrere dal 1.4.2019. Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “(A)- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte e documentate, che il ricorrente ha chiesto il riscatto dei contributi figurativi del semestre dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005 ed ha autorizzato la trattenuta dei contributi per il detto semestre, per la somma complessiva di Euro 3.741,75, e che tale somma è stata versata regolarmente all dalla Camera dei Deputati e, quindi, Pt_1 incassata dal medesimo Istituto. (B)- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione della propria pensione includendo nel conteggio anche i contributi pertinenti al semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2005 trattenuti dai compensi dell'allora Deputato e versati dalla Camera dei Deputati all' il 30.10.2006, pari ad Euro 3.741,75. Pt_1
(C) Per l'effetto di quanto sub ai punti A e B: 1) annullare o meglio disapplicare ogni provvedimento di diniego sia noto che non noto, ivi incluso il mancato riscontro da parte dell' al ricorso amministrativo;
2) quantificare la somma dovuta a titolo di arretrati Pt_1 sulla pensione del ricorrente, anche mediante la nomina di un CTU e quindi determinare la corretta liquidazione della pensione con decorrenza dal 1° aprile 2019 e, conseguentemente condannare l' ad adeguare i ratei mensili della pensione in favore del ricorrente con Pt_1 effetto dal 1 aprile 2019 sine die, oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto all'effettivo versamento, tenendo conto dei contributi trattenuti dalla indennità parlamentare del ricorrente pari ad euro 3.741,75 per il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 3
2005; nonché 3) condannare l a corrispondere la somma dovuta per il pregresso (come
Pt_1 arretrato sulla propria pensione) a titolo di differenza tra i ratei mensili pensionistici attualmente percepiti e il rateo effettivamente dovuto conteggiando tutti i contributi trattenuti al ricorrente e versati all' oltre interessi e rivalutazione dal dovuto all'effettivo
Pt_1 pagamento e 4) disporre l'adeguamento del rateo pensionistico, nella misura accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, il tutto con interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo effettivo, oltre al maggior danno sia patrimoniale che non patrimoniale e psicofisico come sarà ritenuto di giustizia in corso di causa o anche in via equitativa. A tal fine si depositano quietanze di pagamento dei ratei mensili della pensione dei primi tre mesi e degli ultimi tre mesi, con riserva di trasmettere al CTU eventualmente tutte le quietanze. D – Ove non fosse possibile il ricalcolo della pensione e l'adeguamento della stessa per qualsiasi ragione e causa, si chiede - previo accertamento della responsabilità di ogni genere e tipo anche per indebito dell (poiché la detta somma risulta indebitamente trattenuta
Pt_1 dall' e non riversata ai fini pensionistici in favore del ricorrente 1) di condannare
Pt_1
l' alla restituzione in favore del ricorrente della somma trattenuta dalle Sue CP_2 competenze a titolo di contributi figurativi per il semestre dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre2005 pari ad euro 3.741,75, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data dell'indebito all'effettivo versamento 2) condannare l' oltre alla restituzione nei Pt_1 confronti del ricorrente della somma sopra indicata oltre interessi e rivalutazione, al risarcimento del danno che risulta pari alla differenza tra quanto percepito dal ricorrente a titolo di pensione e quanto lo stesso avrebbe dovuto percepire se i contributi fossero stati regolarmente conteggiati con decorrenza da aprile 2019 in poi, il tutto oltre interessi e rivalutazione ed oltre il maggior danno da accertarsi in causa o nella misura ritenuta equa dall'adito Giudice. In ogni caso, con vittoria di spese competenze e onorari, ivi inclusa la maggiorazione per spese generali, con distrazione …”. Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. In Pt_1 particolare, rilevava come difettasse la prova dell'inoltro all' della Pt_1 domanda di accredito della contribuzione figurativa nel termine decadenziale del 30 settembre dell'anno successivo previsto dal comma 3 dell'art. 38 della legge n. 488/1999.
All'esito dell'espletata CTU tecnico contabile il Tribunale accoglieva il ricorso e, accertato il diritto del ricorrente alla rideterminazione della pensione mediante inclusione della contribuzione versata per il periodo dal 1.7.2005 al 31.12.2005, quantificava il rateo mensile della pensione in € 4.872,23 mensili e condannava l' al pagamento di € 16.001,53, oltre accessori, a titolo di Pt_1 4
differenze pensionistiche maturate dall'aprile 2019 al settembre 2021, nonché al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle di CTU. Osservava il Tribunale che l'art. 38 della legge n. 488/1999 non richiedeva modalità formali di presentazione della domanda di accreditamento della contribuzione facoltativa e che l'esame dei documenti prodotti in atti (autorizzazione richiesta alla Camera dei Deputati alla ritenuta di € 3.741,75, versamento della suddetta somma con imputazione di pagamento, trasmissione all' in data Pt_1
3.10.2018 della domanda presentata in data 10.5.2006 da parte della Camera dei Deputati) consentiva di ritenere la domanda tempestivamente presentata, ciò anche in applicazione del principio del legittimo affidamento.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello l' Pt_1 deducendone l'erroneità per aver ritenuto dimostrata la presentazione della domanda anziché dichiarare il ricorso inammissibile per difetto della domanda amministrativa. Riproposte le originarie difese sulle domande subordinate di ripetizione di indebito e risarcimento del danno, ha concluso chiedendo: “in riforma dell'appellata sentenza: in via preliminare dichiarare la domanda avversaria IMPROPONIBILE per carenza di domanda amministrativa;
in subordine, nel merito, rigettare tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio;
con vittoria di spese competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio. Condannare parte appellata alla restituzione delle somme per espletamento di CTU poste a carico dell' IN OGNI Pt_1
CASO, condannare controparte alla restituzione di quanto eventualmente percepito per effetto della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado nella misura che risulterà dovuta all'esito del presente gravame. Con vittoria di spese competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito resistendo al gravame e Parte_2 chiedendone il rigetto ovvero chiedendo in subordine l'accoglimento delle domande formulate nell'originario ricorso introduttivo rimaste assorbite.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale. 5
Nel merito l'appello non può trovare accoglimento.
In via preliminare ed assorbente osserva la Corte che l' non ha mai Pt_1 negato di aver ricevuto la domanda presentata dall' , limitandosi a Pt_2 dedurre che l'allora ricorrente non aveva fornito la prova, sullo stesso incombente, di aver presentato tale domanda nel termine decadenziale. Invero, nell'originaria memoria difensiva l' ha così argomentato: «Risulta Pt_1 infatti dirimente, ai fini della decisione, accertare se e quando il ricorrente abbia presentato domanda all' per l'accredito dei contributi figurativi concernenti l'aspettativa a seguito Pt_1 di carica elettiva per il periodo indicato, secondo le previsioni dell'art. 31 della legge n. 300/1970 e art. 38, comma 1 dell'art. della legge n. 488/1999. Ai sensi della predetta normativa, la facoltà di accreditamento dei contributi è subordinata alla presentazione della relativa domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. Poiché, quindi, la facoltà stabilita dalla legge è concessa subordinatamente a presentazione di domanda soggetta a termine di decadenza, l'accertamento della data di presentazione costituisce un dato imprescindibile. Nel caso di specie, sebbene controparte deduca al punto 3 del libello introduttivo (pag.2) che
“La predetta domanda è stata inviata con raccomandata”, ed ancora “Risulta per tabulas, che la raccomandata con la domanda di accredito dei contributi in questione è stata inviata alla sede dell' di Piazza Augusto Imperatore in data 10 maggio 2006 Pt_1
(tempestivamente!)” (punto 14 pag.5) nessuna allegazione e tanto meno produzione documentale, conferma tale affermazione. Oltre a mancare ogni riferimento ad eventuale numero di raccomandata, data di spedizione da parte del mittente, data di ricezione da parte del destinatario, manca soprattutto una prova documentale di tale assunto. Tale carenza non è supplita nemmeno dall'esame del documento prodotto, in cui non si rinviene alcun elemento identificativo della ricezione dello stesso da parte dell Come Pt_1 correttamente rilevato nella nota dell' del 22.2.2019, il documento è privo di Pt_1 protocollo in entrata, per cui non è possibile stabilire la data certa di ricezione. Non suffraga la tesi avversaria nemmeno la citata nota del 3.10.2018 prot: 2018/0022424/GEN/OPA inviata dalla Camera dei Deputati - Servizio per le Competenze dei Parlamentari all (all.4 ricorso avversario) in cui è anzi affermato Pt_1
“Si invia la domanda di cui in oggetto presentata dall'On. Controparte_1 in data 10 maggio 2006, relativa ai contributi per l'anno 2005, che è rimasta allegata alla documentazione inoltrata agli uffici della Camera dei Deputati dal deputato stesso”. La predetta nota, conforta invero la sola circostanza che la domanda sia stata allegata alla documentazione inoltrata agli uffici della Camera dei deputati (non all' , ed ivi sia Pt_1 6
rimasta. Non comprova quindi né che la stessa sia stata inviata all né in quale data. Pt_1
Quanto poi al bonifico effettuato dalla Camera dei deputati, non si ritiene che sia sufficiente, di per sé, a legittimare la pretesa avversaria, in mancanza del presupposto di legge, vale a dire la presentazione della domanda amministrativa, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa. Il versamento infatti, costituisce una delle condizioni, necessaria ma non sufficiente, per l'accredito dei contributi».
In sostanza l' con l'originaria memoria difensiva non ha mai negato Pt_1 di aver ricevuto la domanda che l' assume aver inviato per Pt_2 raccomandata in data 24.4.2006 né ha eccepito di averla ricevuta in data successiva allo spirare del termine decadenziale (30.9.2006) ovvero di averla ricevuta per la prima volta con la trasmissione da parte della Camera dei Deputati in data 3.10.2018, limitandosi a dedurre l'inottemperanza del ricorrente all'onere probatorio gravante sullo stesso.
E' noto che nel rito del lavoro “l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (Cass. n. 12636/2005).
La generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., atteso che linea difensiva secondo la quale manca la prova di un certo fatto non costituisce contestazione del fatto medesimo (vd. Cass. Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020 e in senso conforme, fra le tante, Cass. n. 3974 del 13/03/2012 e Cass. n. 15746 del 21/10/2003).
In assenza di specifica contestazione della ricezione della domanda di accredito figurativo del periodo 1.7.2005 – 31.12.2005 che l'appellato assume 7
di aver tempestivamente inviato con raccomandata del 24.4.2006 e di idonea allegazione di aver ricevuto tale domanda in epoca successiva al 30.9.2006 (data di maturazione del termine decadenziale), l'appello non può che trovare rigetto, con assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza.
Non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di stralcio del doc. 13 di parte appellata (peraltro già prodotto in primo grado) in quanto irrilevante ai fini della decisione.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021). Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 09/10/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ND TR
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3252/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 09/10/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3252 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Raffaella Pt_1
Piergentili che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Maurizio Dell'Unto come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10687/2024, pubblicata in data 01/11/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 16.7.2023, esponeva: Parte_2 di aver rivestito la carica di Deputato dal 1.7.2005 al 23.3.2018 e di aver fruito di un periodo di aspettativa non retribuita dal lavoro dal 1.7.2005 al 31.12.2005; di aver presentato in data 24.4.2006, tramite lettera raccomandata, domanda all' per l'accredito dei contributi figurativi per il suddetto periodo e di Pt_1 aver poi autorizzato la Camera dei Deputati a trattenere dall'indennità parlamentare l'importo di € 3.741,75, allegando copia della domanda presentata all' Pt_1 che l' aveva dunque percepito l'importo suddetto;
Pt_1 che i contributi dal luglio al dicembre 2005 non risultavano accreditati nell'estratto conto previdenziale;
che pertanto tali contribuzioni non erano state incluse nel calcolo della pensione percepita dal ricorrente a decorrere dal 1.4.2019. Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “(A)- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte e documentate, che il ricorrente ha chiesto il riscatto dei contributi figurativi del semestre dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005 ed ha autorizzato la trattenuta dei contributi per il detto semestre, per la somma complessiva di Euro 3.741,75, e che tale somma è stata versata regolarmente all dalla Camera dei Deputati e, quindi, Pt_1 incassata dal medesimo Istituto. (B)- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione della propria pensione includendo nel conteggio anche i contributi pertinenti al semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2005 trattenuti dai compensi dell'allora Deputato e versati dalla Camera dei Deputati all' il 30.10.2006, pari ad Euro 3.741,75. Pt_1
(C) Per l'effetto di quanto sub ai punti A e B: 1) annullare o meglio disapplicare ogni provvedimento di diniego sia noto che non noto, ivi incluso il mancato riscontro da parte dell' al ricorso amministrativo;
2) quantificare la somma dovuta a titolo di arretrati Pt_1 sulla pensione del ricorrente, anche mediante la nomina di un CTU e quindi determinare la corretta liquidazione della pensione con decorrenza dal 1° aprile 2019 e, conseguentemente condannare l' ad adeguare i ratei mensili della pensione in favore del ricorrente con Pt_1 effetto dal 1 aprile 2019 sine die, oltre interessi e rivalutazione dalla data del dovuto all'effettivo versamento, tenendo conto dei contributi trattenuti dalla indennità parlamentare del ricorrente pari ad euro 3.741,75 per il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 3
2005; nonché 3) condannare l a corrispondere la somma dovuta per il pregresso (come
Pt_1 arretrato sulla propria pensione) a titolo di differenza tra i ratei mensili pensionistici attualmente percepiti e il rateo effettivamente dovuto conteggiando tutti i contributi trattenuti al ricorrente e versati all' oltre interessi e rivalutazione dal dovuto all'effettivo
Pt_1 pagamento e 4) disporre l'adeguamento del rateo pensionistico, nella misura accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, il tutto con interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo effettivo, oltre al maggior danno sia patrimoniale che non patrimoniale e psicofisico come sarà ritenuto di giustizia in corso di causa o anche in via equitativa. A tal fine si depositano quietanze di pagamento dei ratei mensili della pensione dei primi tre mesi e degli ultimi tre mesi, con riserva di trasmettere al CTU eventualmente tutte le quietanze. D – Ove non fosse possibile il ricalcolo della pensione e l'adeguamento della stessa per qualsiasi ragione e causa, si chiede - previo accertamento della responsabilità di ogni genere e tipo anche per indebito dell (poiché la detta somma risulta indebitamente trattenuta
Pt_1 dall' e non riversata ai fini pensionistici in favore del ricorrente 1) di condannare
Pt_1
l' alla restituzione in favore del ricorrente della somma trattenuta dalle Sue CP_2 competenze a titolo di contributi figurativi per il semestre dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre2005 pari ad euro 3.741,75, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data dell'indebito all'effettivo versamento 2) condannare l' oltre alla restituzione nei Pt_1 confronti del ricorrente della somma sopra indicata oltre interessi e rivalutazione, al risarcimento del danno che risulta pari alla differenza tra quanto percepito dal ricorrente a titolo di pensione e quanto lo stesso avrebbe dovuto percepire se i contributi fossero stati regolarmente conteggiati con decorrenza da aprile 2019 in poi, il tutto oltre interessi e rivalutazione ed oltre il maggior danno da accertarsi in causa o nella misura ritenuta equa dall'adito Giudice. In ogni caso, con vittoria di spese competenze e onorari, ivi inclusa la maggiorazione per spese generali, con distrazione …”. Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. In Pt_1 particolare, rilevava come difettasse la prova dell'inoltro all' della Pt_1 domanda di accredito della contribuzione figurativa nel termine decadenziale del 30 settembre dell'anno successivo previsto dal comma 3 dell'art. 38 della legge n. 488/1999.
All'esito dell'espletata CTU tecnico contabile il Tribunale accoglieva il ricorso e, accertato il diritto del ricorrente alla rideterminazione della pensione mediante inclusione della contribuzione versata per il periodo dal 1.7.2005 al 31.12.2005, quantificava il rateo mensile della pensione in € 4.872,23 mensili e condannava l' al pagamento di € 16.001,53, oltre accessori, a titolo di Pt_1 4
differenze pensionistiche maturate dall'aprile 2019 al settembre 2021, nonché al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle di CTU. Osservava il Tribunale che l'art. 38 della legge n. 488/1999 non richiedeva modalità formali di presentazione della domanda di accreditamento della contribuzione facoltativa e che l'esame dei documenti prodotti in atti (autorizzazione richiesta alla Camera dei Deputati alla ritenuta di € 3.741,75, versamento della suddetta somma con imputazione di pagamento, trasmissione all' in data Pt_1
3.10.2018 della domanda presentata in data 10.5.2006 da parte della Camera dei Deputati) consentiva di ritenere la domanda tempestivamente presentata, ciò anche in applicazione del principio del legittimo affidamento.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello l' Pt_1 deducendone l'erroneità per aver ritenuto dimostrata la presentazione della domanda anziché dichiarare il ricorso inammissibile per difetto della domanda amministrativa. Riproposte le originarie difese sulle domande subordinate di ripetizione di indebito e risarcimento del danno, ha concluso chiedendo: “in riforma dell'appellata sentenza: in via preliminare dichiarare la domanda avversaria IMPROPONIBILE per carenza di domanda amministrativa;
in subordine, nel merito, rigettare tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio;
con vittoria di spese competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio. Condannare parte appellata alla restituzione delle somme per espletamento di CTU poste a carico dell' IN OGNI Pt_1
CASO, condannare controparte alla restituzione di quanto eventualmente percepito per effetto della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado nella misura che risulterà dovuta all'esito del presente gravame. Con vittoria di spese competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituito resistendo al gravame e Parte_2 chiedendone il rigetto ovvero chiedendo in subordine l'accoglimento delle domande formulate nell'originario ricorso introduttivo rimaste assorbite.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale. 5
Nel merito l'appello non può trovare accoglimento.
In via preliminare ed assorbente osserva la Corte che l' non ha mai Pt_1 negato di aver ricevuto la domanda presentata dall' , limitandosi a Pt_2 dedurre che l'allora ricorrente non aveva fornito la prova, sullo stesso incombente, di aver presentato tale domanda nel termine decadenziale. Invero, nell'originaria memoria difensiva l' ha così argomentato: «Risulta Pt_1 infatti dirimente, ai fini della decisione, accertare se e quando il ricorrente abbia presentato domanda all' per l'accredito dei contributi figurativi concernenti l'aspettativa a seguito Pt_1 di carica elettiva per il periodo indicato, secondo le previsioni dell'art. 31 della legge n. 300/1970 e art. 38, comma 1 dell'art. della legge n. 488/1999. Ai sensi della predetta normativa, la facoltà di accreditamento dei contributi è subordinata alla presentazione della relativa domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. Poiché, quindi, la facoltà stabilita dalla legge è concessa subordinatamente a presentazione di domanda soggetta a termine di decadenza, l'accertamento della data di presentazione costituisce un dato imprescindibile. Nel caso di specie, sebbene controparte deduca al punto 3 del libello introduttivo (pag.2) che
“La predetta domanda è stata inviata con raccomandata”, ed ancora “Risulta per tabulas, che la raccomandata con la domanda di accredito dei contributi in questione è stata inviata alla sede dell' di Piazza Augusto Imperatore in data 10 maggio 2006 Pt_1
(tempestivamente!)” (punto 14 pag.5) nessuna allegazione e tanto meno produzione documentale, conferma tale affermazione. Oltre a mancare ogni riferimento ad eventuale numero di raccomandata, data di spedizione da parte del mittente, data di ricezione da parte del destinatario, manca soprattutto una prova documentale di tale assunto. Tale carenza non è supplita nemmeno dall'esame del documento prodotto, in cui non si rinviene alcun elemento identificativo della ricezione dello stesso da parte dell Come Pt_1 correttamente rilevato nella nota dell' del 22.2.2019, il documento è privo di Pt_1 protocollo in entrata, per cui non è possibile stabilire la data certa di ricezione. Non suffraga la tesi avversaria nemmeno la citata nota del 3.10.2018 prot: 2018/0022424/GEN/OPA inviata dalla Camera dei Deputati - Servizio per le Competenze dei Parlamentari all (all.4 ricorso avversario) in cui è anzi affermato Pt_1
“Si invia la domanda di cui in oggetto presentata dall'On. Controparte_1 in data 10 maggio 2006, relativa ai contributi per l'anno 2005, che è rimasta allegata alla documentazione inoltrata agli uffici della Camera dei Deputati dal deputato stesso”. La predetta nota, conforta invero la sola circostanza che la domanda sia stata allegata alla documentazione inoltrata agli uffici della Camera dei deputati (non all' , ed ivi sia Pt_1 6
rimasta. Non comprova quindi né che la stessa sia stata inviata all né in quale data. Pt_1
Quanto poi al bonifico effettuato dalla Camera dei deputati, non si ritiene che sia sufficiente, di per sé, a legittimare la pretesa avversaria, in mancanza del presupposto di legge, vale a dire la presentazione della domanda amministrativa, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa. Il versamento infatti, costituisce una delle condizioni, necessaria ma non sufficiente, per l'accredito dei contributi».
In sostanza l' con l'originaria memoria difensiva non ha mai negato Pt_1 di aver ricevuto la domanda che l' assume aver inviato per Pt_2 raccomandata in data 24.4.2006 né ha eccepito di averla ricevuta in data successiva allo spirare del termine decadenziale (30.9.2006) ovvero di averla ricevuta per la prima volta con la trasmissione da parte della Camera dei Deputati in data 3.10.2018, limitandosi a dedurre l'inottemperanza del ricorrente all'onere probatorio gravante sullo stesso.
E' noto che nel rito del lavoro “l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (Cass. n. 12636/2005).
La generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., atteso che linea difensiva secondo la quale manca la prova di un certo fatto non costituisce contestazione del fatto medesimo (vd. Cass. Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020 e in senso conforme, fra le tante, Cass. n. 3974 del 13/03/2012 e Cass. n. 15746 del 21/10/2003).
In assenza di specifica contestazione della ricezione della domanda di accredito figurativo del periodo 1.7.2005 – 31.12.2005 che l'appellato assume 7
di aver tempestivamente inviato con raccomandata del 24.4.2006 e di idonea allegazione di aver ricevuto tale domanda in epoca successiva al 30.9.2006 (data di maturazione del termine decadenziale), l'appello non può che trovare rigetto, con assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza.
Non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di stralcio del doc. 13 di parte appellata (peraltro già prodotto in primo grado) in quanto irrilevante ai fini della decisione.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021). Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 09/10/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ND TR
( F.to dig.te)