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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 8028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8028 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana PU
All'esito dell'udienza del 24/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 41477 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. PULIATTI MARCO e dell'avv. PULIATTI MICAELA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2024, la ricorrente, premesso che con decreto di omologa del 01.07.2024 il Tribunale di Roma riconosceva la sussistenza dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 in capo alla ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa del 13.07.2022; precisato che in data 02.07.2024 la ricorrente notificava detto decreto all' ed in data 11.07.2024 inviava altresì all'Istituto la CP_1
documentazione necessaria per la concessione e liquidazione della prestazione;
specificato di non essere mai stata ricoverata a lungodegenza a carico dello Stato o di altro ente pubblico;
stante il comportamento omissivo dell' ha chiesto la condanna dell'Ente di CP_1 previdenza all'erogazione della prestazione e dei ratei maturati, oltre accessori e spese di lite.
1 Tardivamente costituitosi in giudizio, l' chiedeva un breve differimento per CP_1
verificare l'esito dei controlli in corso di espletamento da parte dello stesso.
Con note del 07.04.2025 l' ha poi prodotto il prospetto di liquidazione datato CP_1
07.04.2025 relativo alla provvidenza per cui è causa e, pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta liquidazione, in data
02.05.2025, dei ratei maturati ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni delle parti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto pagamento della prestazione dovuta.
Le spese di lite si pongono a carico dell' considerato che il pagamento è CP_1
avvenuto solo nelle more del giudizio ed oltre il termine di 120 giorni e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a 26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria, ridotte del 50%, in considerazione della semplicità dell'attività difensiva, della serialità del contenzioso assistenziale e della brevissima durata del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in CP_1
1.864,00 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma, 8.7.2025
Il Giudice
F.R. PU
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP Claudia Candi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana PU
All'esito dell'udienza del 24/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 41477 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. PULIATTI MARCO e dell'avv. PULIATTI MICAELA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2024, la ricorrente, premesso che con decreto di omologa del 01.07.2024 il Tribunale di Roma riconosceva la sussistenza dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 in capo alla ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa del 13.07.2022; precisato che in data 02.07.2024 la ricorrente notificava detto decreto all' ed in data 11.07.2024 inviava altresì all'Istituto la CP_1
documentazione necessaria per la concessione e liquidazione della prestazione;
specificato di non essere mai stata ricoverata a lungodegenza a carico dello Stato o di altro ente pubblico;
stante il comportamento omissivo dell' ha chiesto la condanna dell'Ente di CP_1 previdenza all'erogazione della prestazione e dei ratei maturati, oltre accessori e spese di lite.
1 Tardivamente costituitosi in giudizio, l' chiedeva un breve differimento per CP_1
verificare l'esito dei controlli in corso di espletamento da parte dello stesso.
Con note del 07.04.2025 l' ha poi prodotto il prospetto di liquidazione datato CP_1
07.04.2025 relativo alla provvidenza per cui è causa e, pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'odierna udienza parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta liquidazione, in data
02.05.2025, dei ratei maturati ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni delle parti, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto pagamento della prestazione dovuta.
Le spese di lite si pongono a carico dell' considerato che il pagamento è CP_1
avvenuto solo nelle more del giudizio ed oltre il termine di 120 giorni e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a 26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria, ridotte del 50%, in considerazione della semplicità dell'attività difensiva, della serialità del contenzioso assistenziale e della brevissima durata del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in CP_1
1.864,00 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma, 8.7.2025
Il Giudice
F.R. PU
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP Claudia Candi
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