Sentenza 12 giugno 2024
Massime • 1
In tema di contravvenzioni, la buona fede scusante sussiste nel solo caso in cui la mancata consapevolezza dell'illiceità del fatto deriva da un elemento positivo esterno che ha indotto l'agente in errore incolpevole, dovendosi, invece, escludere la rilevanza del "fatto negativo", costituito da mero comportamento inerte della pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa alla contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav., contestata al titolare di una concessione demaniale scaduta e non ricompresa nella proroga legale prevista dall'art. 1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in cui la Corte ha escluso la desumibilità della buona fede del ricorrente dalla mancata contestazione al predetto dell'occupazione abusiva dell'area, da parte dell'amministrazione comunale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2024, n. 35122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35122 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EN SECCIA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria dell'AVV. MICHELE CIRAVEGNA, difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Pubblico ministero. Ricorso definito ex art. 23 comma 8 D. L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35122 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 12/06/2024 2637/2024 RITENUTO IN FATTO 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova ricorre per l'annullamento della sentenza del 29 novembre 2023 del Tribunale di Genova che ha assolto AU LI dal reato di cui all'art. 1161 cod. nav. perché il fatto non costituisce reato. 1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 5, 43 e 47 cod. pen., nonché 1161 cod. nav. e lamenta, in particolare, la affermata sussistenza dell'errore scusabile, in ordine alla vigenza della concessione demaniale scaduta, errore dovuto alla complessità della normativa e al comportamento del Comune di Genova, nonché della inesigibilità della condotta alternativa lecita. 2.Con memoria del 31 maggio 2024 l'Avv. Michele Ciravegna, difensore di fiducia dell'imputato, ha replicato alle richieste del Procuratore generale di accoglimento del ricorso del Pubblico ministero chiedendone, invece, il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2.AU LI era stato tratto a giudizio per rispondere, per quanto qui rileva, del reato di cui all'art. 1161 cod. nav. perché, quale legale rappresentante della RO Snc, aveva occupato arbitrariamente uno spazio demaniale marittimo comprendente un'isola artificiale, una spiaggia e una palazzina a tre piani adibendola a stabilimento balneare, esercizio commerciale, aperto anche dopo gli orari di chiusura dello stabilimento, e a propria abitazione. La rubrica contesta, inoltre, innovazioni non autorizzate effettuate abbattendo un muro costituente bene demaniale marittimo. Il fatto è contestato come commesso in Genova dal 1 gennaio 2010 al 17 luglio 2019, per quanto riguarda la spiaggia, e fino all'8 novembre 2021 per quanto riguarda il resto dello spazio demaniale marittimo. 2.1.11 Tribunale ha ritenuto la oggettiva sussistenza del reato ma ne ha escluso l'elemento soggettivo ed ha inoltre affermato l'inesigibilità del comportamento alternativo lecito. 2.2.Quanto al primo profilo (assenza dell'elemento soggettivo), il Tribunale ha diffusamente motivato sulla base di due argomenti: (i) l'esclusione di ogni automatismo tra la mera illegittimità del titolo demaniale e relative proroghe e la sussistenza del reato di abusiva occupazione;
(ii) l'adozione, da parte del Comune di Genova, di provvedimenti (e comportamenti) che hanno espressamente (o anche solo implicitamente) riconosciuto la validità della concessione originariamente rilasciata all'imputato nel 1998 e, quindi, prorogata in conseguenza di provvedimenti comunali (e successivamente ope legis); 2.3.quanto alla inesigibilità del comportamento lecito alternativo, il Tribunale osserva che si dovrebbe ipotizzare a carico dell'autore dell'occupazione abusiva l'onere di sindacare autonomamente la legittimità del proprio titolo e riconsegnare il bene al Demanio, chiedendo l'applicazione contra se di una disciplina eurounitaria cui nemmeno il legislatore si è adeguato, a fronte - sostiene - di un contrario interesse economico alla prosecuzione del rapporto concessorio;
un'eventuale rilascio dell'area, prosegue il Tribunale, avrebbe anche potuto essere valutato dalla pubblica amministrazione quale violazione degli obblighi concessori da quest'ultima ritenuti ancora in essere;
non si può, in buona sostanza, imporre all'autore del reato di sostituirsi al legislatore e alla amministrazione nel rilevare la natura abusiva della propria condotta perché contrastante con il diritto europeo;
2.4.infine, il Tribunale aggiunge, quale ulteriore argomento a sostegno della mancanza dell'elemento psicologico, che il Comune di Genova, cui pure il compendio immobiliare era stato restituito dopo la revoca del sequestro preventivo, aveva dovuto a sua volta restituirlo all'imputato in forza di una sentenza, la n. 999/2022 dello stesso TAR della Liguria, passata in cosa giudicata, che aveva annullato il diniego inizialmente opposto dall'autorità amministrativa alla richiesta di riconsegna avanzata dal LI. 3.Va innanzitutto ribadito che il principio della non esigibilità di una condotta diversa - sia che lo si voglia ricollegare alla "rado" della colpevolezza riferendolo ai casi in cui l'agente operi in condizioni soggettive tali da non potersi da lui "umanamente" pretendere un comportamento diverso, sia che lo si voglia ricollegare alla "rado" dell'antigiuridicità riferendolo a situazioni in cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell'agente di uniformare la condotta al precetto penale - non può trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, in quanto le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse senza che sia consentito al giudice di ricercare cause ultra legali di esclusione della punibilità attraverso l'analogia juris" (Sez. 3, n. 38593 del 21/01/2018, Del Stabile, Rv. 273833 - 01; Sez. 6, n. 973 del 02/04/1993, Bove, Rv. 194384 - 01; Sez. 3, n. 8271 del 08/05/1985, Viti, Rv. 170486 - 01; Sez. 3, n. 2613 del 02/12/2022, dep. 2023, Consoli, non mass.; Sez. 3, n. 379 del 14/12/2022, dep. 2023, Aureli, non mass.). 2 3.1.Nel caso di specie, peraltro, la tesi della inesigibilità del comportamento lecito alternativo è smentita, nei fatti, dal comportamento tenuto dall'imputato che, pur a fronte di un provvedimento giurisdizionale di restituzione del bene all'autorità amministrativa concedente, ha reagito invocandone la restituzione in suo favore e ulteriormente coltivando la pretesa dinanzi al giudice amministrativo sicché l'interrogativo che il Tribunale si è posto sulla necessità/ possibilità che l'imputato restituisse il bene ad un'autorità che pure aveva perseverato nel ritenere lecita l'occupazione demaniale ha trovato una risposta chiara ed inequivocabile nella reazione di AU LI alla restituzione del bene all'ente concedente. 4.Quanto al profilo dell'elemento soggettivo, è necessario distinguere la scusabilità dell'errore di diritto dalla buona fede nelle contravvenzioni. 4.1.Con riferimento alla scusabilità dell'errore di diritto, non si può prescindere da Corte cost., sent. n. 364 del 1988, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 cod. pen, nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. Secondo il Giudice delle leggi, il comma primo dell'art. 27 Cost. ("La responsabilità penale e' personale") - interpretato in relazione al comma terzo dello stesso articolo ed agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, 73, comma terzo, e 25, comma secondo, Cost. - non soltanto richiede la "colpevolezza" dell'agente rispetto agli elementi più significativi della fattispecie tipica (e, cioè, una relazione psichica tra il soggetto e il fatto), ma anche la "effettiva possibilità di conoscere la legge penale" (e, cioè, un rapporto tra soggetto e legge), "possibilità" che rappresenta ulteriore necessario presupposto della "rimproverabilità" dell'agente e, dunque, della responsabilità penale. Consegue che l'art. 5 cod. pen., disconoscendo - secondo il diritto all'epoca vivente - ogni collegamento tra l'obbligo penalmente sanzionato e la sua "riconoscibilità" ed equiparando all'ignoranza evitabile della legge penale l'ignoranza non colpevole, e, pertanto, inevitabile, viola lo spirito dell'intera Costituzione ed i suoi essenziali principi ispiratori, che pongono la persona umana al vertice della scala dei valori. Pertanto, afferma il Giudice delle leggi, l'art. 5 cod. pen. e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i parametri citati - nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. Al fine di qualificare l'ignoranza della legge penale (o l'errore sul divieto) come inevitabile, occorre far riferimento a criteri oggettivi, cd. "puri" o "misti" (obiettiva oscurità del testo, gravi contrasti interpretativi giurisprudenziali, "assicurazioni erronee", ecc.), tenendo conto, peraltro, di quelle particolari condizioni e conoscenze del singolo soggetto, tali da rendere l'ignoranza inescusabile, pur in presenza di un generalizzato errore sul divieto. Non può 3 comunque ravvisarsi ignoranza inevitabile allorché l'agente si rappresenti la possibilità che il fatto sia antigiuridico, salva l'ipotesi di dubbio oggettivamente irrisolvibile (attinente, cioé, alla necessita' di agire o non agire per evitare la sanzione). Deve, invece, di regola ritenersi che l'ignoranza sia inevitabile allorché l'assenza di dubbi sull'illiceità del fatto dipenda dalla personale non colpevole carenza di socializzazione del soggetto. 4.2.Vale la pena sottolineare questo passaggio: non può comunque ravvisarsi ignoranza inevitabile allorché l'agente si rappresenti la possibilità che il fatto sia antigiuridico, salva l'ipotesi di dubbio oggettivamente irrisolvibile (attinente, cioè, alla necessita' di agire o non agire per evitare la sanzione). 4.3.Tale principio è stato ripreso da Sez. U, n. 16153 del 18/01/2024, Clemente, Rv. 286241 - 02, che ha ribadito che l'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma non abilita, da sola, ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale, atteso che il dubbio circa la liceità o meno di una condotta, ontologicamente inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità della medesima, deve indurre l'agente ad un atteggiamento di cautela, fino all'astensione dall'azione (nello stesso senso, Sez. 5, n. 2506 del 24/11/2016, Incardona, Rv. 269074 - 01; Sez. 2, n. 46669 del 23/11/2011, De Masi, Rv. 252197 - 01; Sez. 6, n. 6991 del 25/01/2011, Sirignano, Rv. 249451 - 01; Sez. 3, n. 28397 del 16/04/2004, Giordano, Rv. 229060 - 01, secondo cui la esclusione di colpevolezza per errore di diritto dipendente da ignoranza inevitabile della legge penale può essere giustificata da un complessivo e pacifico orientamento giurisprudenziale che abbia indotto nell'agente la ragionevole conclusione della correttezza della propria interpretazione normativa;
ma in caso di giurisprudenza non conforme o di oscurità del dettato normativo sulla regola di condotta da seguire non è possibile invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile, atteso che in caso di dubbio si determina l'obbligo di astensione dall'intervento e dell'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la corretta conoscenza della legislazione vigente in materia). 4.4.Prima ancora, Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994, Calzetta, Rv. 197885 - 01, all'indomani della pronuncia del Giudice delle leggi, aveva stabilito quali fossero i limiti della inevitabilità dell'ignoranza incolpevole affermando che per il comune cittadino tale condizione è sussistente ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una "culpa levis" nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per la scusabilità dell'ignoranza, occorre, 4 cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto. 4.5.Più in generale, con riferimento alla buona fede nelle contravvenzioni, è stato più volte affermato il principio secondo il quale la cosiddetta "buona fede" è configurabile ove la mancata coscienza dell'illiceità del fatto derivi non dall'ignoranza dalla legge, ma da un elemento positivo e cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, come un provvedimento dell'autorità amministrativa, una precedente giurisprudenza assolutoria o contraddittoria, una equivoca formulazione del testo della norma (Sez. 3, n. 29080 del 19/03/2015, Palau, Rv. 264184 - 01; Sez. 3, n. 49910 del 04/11/2009, Cangialosi, Rv. 245863 - 01; Sez. 3, n. 172 del 06/11/2007, Picconi, Rv. 238600 - 01; Sez. 3, n. 4951 del 17/12/1999, Del Cuore, Rv. 216561 - 01; Sez. 3, n. 8860 del 01/07/1993, Lelli, Rv. 197013 - 01; Sez. 3, n. 2336 del 31/01/1992, Santori, Rv. 189453 - 01). 4.6.È stata così esclusa la rilevanza, ai fini della scusabilità dell'errore, del "fatto negativo", quale la mancata rilevazione, da parte degli organi di vigilanza e controllo, di irregolarità da sanare (Sez. 3, n. 42021 del 18/07/2014, Paris, Rv. 260657 - 01; Sez. 3, n. 11170 del 03/10/1984, Borchietto, Rv. 167115 - 01); 4.7.Nel caso di specie, come correttamente osservato dal Pubblico ministero, AU LI ha perseverato nella propria condotta nonostante tre sentenze della Corte di cassazione che, benché pronunciate nella fase cautelare, avevano espressamente affermato la illegittimità della sua occupazione demaniale (Sez. 3, n. 15676 del 13/04/2022; Sez. 4, n. 10218 del 07/02/2020; Sez. 3, n. 25993 del 06/03/2019). 4.8.Peraltro, come pure riconosciuto dal Tribunale, Sez. 3, n. 15676 del 2022, aveva anche preso posizione sull'elemento soggettivo con parole che è opportuno riprendere e ribadire in questa sede: «[p]arimenti priva di pregio deve ritenersi la doglianza difensiva secondo cui, in ogni caso, nella fattispecie concreta difetterebbe l'elemento soggettivo in capo all'indagato e ciò in quanto il coacervo di norme succedutesi nel tempo, unito all'atteggiamento del tutto acquiescente tenuto nei suoi confronti dall'Autorità concedente (naturale interlocutore del concessionario) avrebbero generato nel LI un legittimo affidamento circa la liceità della propria condotta. Sul punto basti ricordare che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 24.3.1998, l'errore di diritto scusabile è configurabile solo se incolpevole a cagione della sua inevitabilità. Orbene, è insegnamento costante della Corte di Cassazione quello per cui il "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, 5 è particolarmente rigoroso per coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali dunque rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre dunque che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (S.U., n.8154 del 10/06/1994 - dep. 18/07/1994, Calzetta, Rv.197885; Sez. 1, n. 47712 del 15/07/2015 - dep. 02/12/2015, Basile, Rv. 265424 - 01). Posto che nelle fattispecie contravvenzionali la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prova della sussistenza di tale elemento deve essere fornita dall'imputato, unitamente alla dimostrazione di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata (Sez. 4, n. 9165 del 05/02/2015 - Felli, dep. 02/03/2015, Rv. 262443 - 01). Orbene, alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali poc'anzi richiamati deve ritenersi non sufficiente, ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo, appellarsi ad un mero "atteggiamento acquiescente" tenuto dall'Amministrazione nei confronti dell'indagato, atteso che in assenza di un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo a ingenerare uno scusabile convincimento di liceità del com- portamento, la I:iuona fede non può essere desunta da un mero fatto negativo, quale, appunto l'acquiescenza della RA. nei confronti dell'indagato. In altri termini, la doglianza deve ritenersi priva di pregio in quanto, attraverso l'odierno ricorso, il ricorrente manca di fornire la prova di quel comportamento positivo, riconducibile agli organi amministrativi, dal quale egli abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa, comportamento positivo che non può essere rinvenuto nel provvedimento emesso dal Comune di Genova 1'11 giugno 2008 per le ragioni già evidenziate nella sentenza di questa Corte n. 10218/2020, richiamata al § 7. Parimenti, il ricorrente, soggetto professionalmente impegnato nella gestione di stabilimenti balneari, manca di fornire la prova di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare la disposizione violata. Del resto, come si è già avuto modo di dimostrare, è sempre stato pacifico a livello giurisprudenziale che le proroghe ex lege introdotte con il D.L. n.194 del 2009, convertito in L. 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modifiche, si applicano solo alle concessioni "nuove", ossia successive al d.l. stesso». 4.9.11 Tribunale, premessa la natura "cautelare" della fase nella quale si inseriva la sentenza appena citata, ha ritenuto di fare buon governo dei principi 6 in essa affermati individuando, in sede di cognizione piena, i comportamenti positivamente tenuti dal Comune di Genova idonei a indurre l'imputato in errore nel convincimento della liceità della propria condotta. Si tratta, in particolare, dei provvedimenti con i quali l'ente aveva espressamente riconosciuto la validità della concessione originariamente rilasciata nel 1998, con scadenza 31 dicembre 2003, poi rinnovata nel 2008 con scadenza 31 dicembre 2009. Il 18 ottobre 2011 il Comune aveva poi comunicato la proroga automatica della scadenza fino al 31 dicembre 2015 secondo quanto prevede la legge n. 25 del 2010. Dopo di che il Comune non aveva adottato ulteriori proroghe perché disposte ex lege. Tuttavia, il Comune di Genova aveva emesso provvedimenti che presupponevano la legittimità della proroga (e dunque dell'occupazione demaniale) prendendone atto ai fini del pagamento dell'imposta di registro negli anni 2016 (provvedimento del 29 novembre 2016) e 2017 (provvedimento 26 settembre 2017). Dunque, afferma il Tribunale, dopo il 2009 «la mancata adozione di ulteriori atti di proroga non pare valutabile come una mera inerzia dell'amministrazione comunale, anche considerato che - nelle more - è stata l'autorità statale ad adottare espresse proroghe legali, aventi valore ed efficacia di leggi provvedimento (...) in questo contesto, l'amministrazione comunale non solo si è astenuta dal rilevare l'illegittimità della concessione per contrasto con il diritto europeo (e quindi dall'esercitare quel potere di disapplicazione che spetta anche alla p.a.) e dal contestare all'imputato una occupazione abusiva dell'aria, ma ha anche continuato espressamente a interloquire con l'imputato quale titolare della concessione». Quanto a quest'ultimo aspetto, il Tribunale si riferisce al comportamento materialmente tenuto dall'ente nelle interlocuzioni con l'imputato espressamente riconosciuto come "titolare dei bagni Liggia"; 4.10.Sennonché, osserva il Collegio, proprio in applicazione dei principi e degli insegnamenti giurisprudenziali sopra indicati, deve essere esclusa in radice l'attitudine dei comportamenti inerti della pubblica amministrazione a fondare il legittimo convincimento della liceità della condotta dell'imputato. Né possono rilevare meri comportamenti materiali come quelli nei quali interloquendo con l'imputato il Comune lo abbia qualificato quale "titolare dei bagni Lidia", e ciò sul semplice rilievo che, sul piano formale, egli certamente era titolare dello stabilimento, senza che ciò equivalesse ad un espresso riconoscimento della liceità della sua occupazione. 4.11.Ciò che invece il Tribunale non ha contraddittoriamente considerato, ai fini dell'elemento soggettivo, è che la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25), presuppone la titolarità di una concessione demaniale valida ed efficace (Sez. 3, n. 32966 del 02/05/2013, Vita, Rv. 256411 - 01; Sez. 3, n. 29763 del 26/03/2014, Di Francia, 7
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova, in diversa composizione fisica. Così deciso in Roma, il 12/06/2024. Rv. 260108 - 01), che tali disposizioni si riferiscono esclusivamente alle concessioni nuove, ossia a quelle sorte dopo la legge 88 del 2001, e comunque valide a prescindere dalla proroga automatica di cui al D.L. 400 del 1993, come modificato dalla L. 88 del 2001, introdotta nel 1993 ed abrogata nel 2001 (Sez. 3, n. 29763 del 2014, cit., secondo cui una diversa ed inammissibile interpretazione porterebbe a ritenere che il legislatore abbia abrogato espressamente la disciplina della proroga automatica introdotta nel 1993, in quanto in contrasto con la normativa europea, salvaguardandone comunque gli effetti e, in tal modo, operando in contrasto conia disciplina comunitaria), e che la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime - prevista sino al 31.12.2020 dall'art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 e successive modifiche - non opera automaticamente, presupponendo un'espressa richiesta da parte del soggetto interessato al fine di consentire la verifica, da parte della autorità competente, dei requisiti richiesti per il rilascio del rinnovo (Sez. 3, n. 33170 del 09/04/2013, Giudice, Rv. 257261 - 01; Sez. 3, n. 29763 del 2019, cit.). 4.12.Tali principi, pure noti al Tribunale (che ne fa menzione ai fini della sussistenza oggettiva del reato), sono stati affermati con chiarezza sin dal 2013, e quindi dopo solo tre anni dall'inizio della condotta contestata all'imputato, e non sono mai stati messi in discussione dalla giurisprudenza successiva. 4.13.La applicazione delle proroghe ex lege solo alle nuove concessioni successive al dl. n. 124 del 2009 (con esclusione di quella rilasciata al ricorrente nel 1998) è stata più volte affermata da questa Corte proprio in occasione dello scrutinio della vicenda che riguarda l'odierno imputato, sicché ritenere, come fa il Tribunale, che tali proroghe potessero ingenerare nei suoi confronti il convincimento della liceità della propria condotta è argomento stravagante ed eccentrico rispetto alla specifica vicenda tanto più che il LI non ha mai presentato domanda di rinnovo come pure era suo onere fare. 4.14.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova in diversa composizione fisica.