Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2024, n. 35122
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Sentenza 12 giugno 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, emessa il 12 giugno 2024, con relatore il Consigliere Aldo Aceto. Il ricorso è stato presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, contro la sentenza del Tribunale di Genova che aveva assolto l'imputato dall'accusa di occupazione abusiva di un'area demaniale marittima. Il Pubblico Ministero ha sostenuto l'erronea applicazione delle norme penali, contestando l'errore scusabile riconosciuto dal Tribunale, mentre la difesa ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la buona fede dell'imputato.

La Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato l'elemento soggettivo del reato e la scusabilità dell'errore di diritto. La Cassazione ha sottolineato che l'inesigibilità di un comportamento alternativo lecito non può essere dedotta da comportamenti inerti della pubblica amministrazione e che l'imputato, in quanto professionista, aveva l'obbligo di informarsi sulla legittimità della propria condotta. Pertanto, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio, evidenziando la necessità di una valutazione più rigorosa dell'elemento soggettivo e della buona fede.

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Massime1

In tema di contravvenzioni, la buona fede scusante sussiste nel solo caso in cui la mancata consapevolezza dell'illiceità del fatto deriva da un elemento positivo esterno che ha indotto l'agente in errore incolpevole, dovendosi, invece, escludere la rilevanza del "fatto negativo", costituito da mero comportamento inerte della pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa alla contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav., contestata al titolare di una concessione demaniale scaduta e non ricompresa nella proroga legale prevista dall'art. 1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in cui la Corte ha escluso la desumibilità della buona fede del ricorrente dalla mancata contestazione al predetto dell'occupazione abusiva dell'area, da parte dell'amministrazione comunale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2024, n. 35122
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35122
    Data del deposito : 12 giugno 2024

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